Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1068/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. DURGONI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA LAZIO 44 OLBIA, presso il difensore avv. DURGONI
GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), in proprio e quale erede di , nonché Parte_2 C.F._2 Persona_1
quale procuratrice generale di - con il patrocinio dell'avv. CALLIN TAMBOSI CP_1
CARLO e elettivamente domiciliata in VIA MANZONI 16 TRENTO presso lo studio dell'avv.
CALLIN TAMBOSI CARLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE: 1) In via preliminare: Sospendere l'esecuzione, fino alla conclusione dell'instaurato procedimento;
2) In via principale: Dichiarare nullo o inefficace l'atto di precetto impugnato per le richieste della somma capitale e delle spese e competenze, perché privo di titolo esecutivo;
3) In via subordinata: Ridurre l'importo richiesto alle sole somme liquidate in sentenza;
4) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto citazione dd. 29.4.2024 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1
asserendo che in data 12.4.24 gli era stato notificato dalle convenute un atto di precetto per la
[...] somma di € 115.896,77, unitamente alla sentenza n.312/2020 pubblicata il 15.6.202023, la quale aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 860/2018 e lo aveva condannato a corrispondere le spese di lite pari ad € 5.000,00 oltre ad accessori.
Ha affermato che alla sentenza non era stata apposta la attestazione di conformità, in violazione dell'art. 475 cpc, nella versione pre-Cartabia.
Ha precisato, inoltre, che nell'atto di precetto erano state ingiunte anche le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, mentre avrebbe potuto chiedere il pagamento solo delle somme liquidate a titolo di spese legali, con la sentenza in oggetto.
Ha chiesto, pertanto, che il precetto fosse dichiarato nullo o inefficace;
in via subordinata ha chiesto che fosse ridotto l'importo richiesto.
Con comparsa dd. 10.8.2024 si è costituita , in proprio e quale erede di , Parte_2 Persona_1
nonché quale procuratrice generale di asserendo che la sentenza del Tribunale di CP_1
Trento era stata notificata in uno con il precetto e con l'attestazione di conformità regolarmente sottoscritta dal difensore.
Ha asserito che la c.d. riforma Cartabia doveva trovare applicazione anche con riferimento alle sentenze venute ad esistenza prima dell'entrata in vigore della riforma.
Ha chiesto, quindi, che l'opposizione fosse respinta.
***
La riforma Cartabia ha modificato i principi dell'avvio della procedura esecutiva in forza di un titolo, con la riformulazione dell'art 475 c.p.c. e l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c.
Il nuovo art. 475 c.p.c. infatti ha sostanzialmente “eliminato” la necessità di ottenere il rilascio della formula esecutiva ai fini dell'avvio dell'esecuzione forzata, prevedendo che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli altri atti ricevuti dal Notaio o da altro pubblico ufficiale per valere come titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 c.p.c. devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
La nuova disciplina, per espressa previsione dell'art. 35 del D.lgs. 149/2022, trova applicazione a tutti gli atti di precetto notificati successivamente al 28.2.2023.
Tra l'altro, anche sotto la vigenza della precedente disciplina, la Suprema Corte aveva statuito
(sentenza n. 3967 del 12/02/2019 ) che “l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo
pagina 2 di 4 esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1,
c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
Si evidenzia che, inoltre, parte attrice ha lamentato il fatto che controparte avesse notificato, unitamente all'atto di precetto, la sentenza n.312/2020 che ha totalmente rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.860/2018, ma non avesse provveduto alla notifica di tale decreto ingiuntivo.
Si rileva, al riguardo, che (ordinanza n. 23500 del 26/08/2021) “qualora sia integralmente respinta
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori
e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute”.
La notifica della sentenza in questione era, quindi, necessaria solo per poter notificare un atto di precetto (e successivamente agire in via esecutiva) anche con riferimento alle somme ivi liquidate (cioè con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali relative al giudizio di opposizione).
Per quanto riguarda, invece, l'originario decreto ingiuntivo (che era provvisoriamente esecutivo) si ricorda che, ai sensi dell'art. 654 cpc, “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo…”.
Eventuali altri vizi del precetto (che eventualmente avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi) non sono stati sollevati dall'attore.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della natura della causa, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria e che è stata emessa immediatamente una pronuncia ex art. 281 sexies cpc): fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00;
pagina 3 di 4 fase decisionale: € 4.253,00;
€ 8.433,00 per compensi – 50 % = € 4.216,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso il precetto notificato il 12.4.2024;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 4.216,50 Parte_1 Parte_2
per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 29/05/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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