Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2024, proposto da
AN IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG 991565408A;
contro
Azienda UL n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
RI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- della determinazione n. 2313 del 23.09.2024, del direttore f.f. dell’UOC Economato ULSS, con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 della procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio in gestione in outsourcing del magazzino dei beni sanitari ed economali dell’Azienda ULSS 6 Euganea, indetta con determina a contrarre n. 1562 del 23.06.2023,
nonché, ove occorrer possa,
- della nota del Responsabile IC del Procedimento - R.U.P. prot. n.126238 del 13.08.2024 di richiesta chiarimenti alla Commissione giudicatrice;
- del verbale di riunione della Commissione giudicatrice del 19.08.2024;
- della nota di riscontro della Commissione giudicatrice inviata al R.U.P. di cui al prot. n. 128487 del 21.08.2024;
- della nota del R.U.P. prot. n. 132161 del 29.08.2024,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati alla citata deliberazione, ancorché non conosciuti, ivi compreso, ove occorra, il Disciplinare di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda UL n. 6 Euganea e di RI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’azienda u.l.s.s. n. 6 «Euganea» (di seguito, breviter , UL) indiceva con determina a contrarre n. 1562 del 23 giugno 2023 la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing del magazzino dei beni sanitari ed economali. La gara, cui partecipavano la AN IC s.r.l. e la RI s.p.a. (di seguito, breviter , rispettivamente AN IC e RI), veniva aggiudicata alla prima, che otteneva il punteggio complessivo di 85,61, mentre la seconda conseguiva punti 85,56.
Il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) – dopo avere acquisito la documentazione ed i verbali di gara – con nota prot. n.126238 del 13 agosto 2024 chiedeva alla commissione giudicatrice di verificare se l’immobile che AN IC indicava quale sede da adibire a magazzino risultasse o meno già edificato, nonché le ragioni sottese alla decisione della mancata valutazione degli allegati dell’offerta tecnica presentata da RI.
Con nota prot. n. 128487 del 21 agosto 2024 la commissione giudicatrice rappresentava che: a) dal sopralluogo eseguito il 14 agosto 2024 era emerso che il magazzino indicato come esistente nella relazione tecnica prodotta da AN IC risultava in realtà non ancora edificato e che tale indicazione sarebbe stata fuorviante ed avrebbe condizionato l’attribuzione in suo favore dei punteggi previsti per alcuni sub-criteri di valutazione (indicati negli artt. 16 e 20 del disciplinare di gara come 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5); b) la decisione di non valutare gli allegati dell’offerta tecnica presentata da RI era dovuta ad un’errata interpretazione dell’art. 16 del disciplinare di gara, posto che gli eventuali allegati inseriti nell’offerta tecnica del concorrente dovevano essere legittimamente valutati, e ciò aveva a sua volta condizionato l’attribuzione dei punteggi incidendo negativamente sulla posizione dell’altro operatore economico.
2. Sulla base di quanto rappresentato dalla commissione giudicatrice, e tenuto conto delle osservazioni formulate dal R.U.P. nella nota prot. n. 132161 del 29 agosto 2024 – il quale rilevava che la predetta commissione non poteva riformulare le valutazioni di ordine tecnico già espresse, attesa la già intervenuta apertura delle buste contenenti le offerte economiche, pena la violazione dei princìpi di imparzialità, trasparenza, correttezza delle operazioni valutative e segretezza delle offerte economiche – la stazione appaltante con determina n. 2313 del 23 settembre 2024 disponeva l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 dell’intera procedura, a partire dal provvedimento di indizione della stessa, con la caducazione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Ad avviso della stazione appaltante, le valutazioni compiute in corso di gara dalla commissione giudicatrice risultavano inficiate da travisamenti, erronee valutazioni ed errate interpretazioni, comportanti vizi di legittimità a carico di tutte le operazioni compiute, con altissima possibilità di proposizione di ricorsi giurisdizionali che sarebbero stati verosimilmente accolti, il che avrebbe inevitabilmente comportato un prolungamento dei tempi di conclusione del procedimento.
3. AN IC insorgeva avverso la determina di annullamento d’ufficio proponendo tempestivo ricorso.
Con il primo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e ss., nonché dell’art. 21-nonies L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei generali princìpi (anche partecipativi) che assistono il procedimento amministrativo» , la ricorrente censurava il provvedimento impugnato per mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che detta omissione le aveva impedito di rappresentare le proprie ragioni, tenuto conto del carattere discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art 21 nonies L. 241/1990, nonché degli artt. 1 e 16 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e/o contraddittorietà della motivazione ed illogicità. Ingiustizia manifesta» , la ricorrente sosteneva che, in base alle previsioni del disciplinare di gara, la disponibilità dell’immobile da adibire a magazzino costituiva requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, per cui l’attribuzione dei punteggi per i sub-criteri previsti nei punti da 1.1 a 1.5 degli artt. 16 e 20 del disciplinare doveva avvenire solo sulla base di quanto dichiarato dal concorrente nella propria offerta tecnica, non rilevando in gara l’effettiva realizzazione o il completamento del magazzino.
Secondo la ricorrente, doveva costituire oggetto di valutazione solo quanto i concorrenti si erano impegnati a garantire in sede di esecuzione, considerato che in base ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, soprattutto quando sono valutabili al fine dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, ma devono essere evitati i costi necessari per procurarsi già da tale momento la disponibilità dei mezzi stessi, in un momento in cui non vi è ancora alcuna certezza dell’aggiudicazione, perché ciò produrrebbe effetti discriminatori ed anticoncorrenziali favorendo gli operatori già presenti sul mercato ed in possesso di quanto richiesto dalla stazione appaltante.
La ricorrente impugnava anche il disciplinare di gara, ma solo per il caso in cui le prescrizioni in esso contenute fossero interpretabili nel senso che i concorrenti, per conseguire l’attribuzione dei punteggi di cui ai ricordati sub-criteri, dovevano avere già in sede di partecipazione alla gara la disponibilità dell’immobile da adibire a magazzino con le relative attrezzature, poiché in tale caso la lex specialis del procedimento imporrebbe agli operatori economici inutili aggravi di spesa, in contrasto con i princìpi di non discriminazione e massima concorrenza.
Quanto all’ulteriore profilo individuato nel provvedimento impugnato, rappresentato dall’omessa valutazione degli allegati alla relazione tecnica prodotta da RI, la ricorrente riteneva che la commissione giudicatrice non poteva valutare elementi eccedenti il limite delle 60 facciate indicato per la relazione tecnica dall’art. 16, terzo capoverso, del disciplinare, e sosteneva che l’interpretazione della lex specialis nel senso indicato nella determina impugnata condurrebbe ad un aggiramento del descritto limite dimensionale, con violazione del principio dell’autovincolo.
4. Depositava memoria difensiva l’UL, ivi sollevando eccezioni preliminari e confutando le censure dedotte dalla ricorrente.
In via preliminare, l’UL riteneva inammissibile il ricorso in quanto diretto a censurare nel merito la scelta discrezionale di annullamento della gara, sindacato precluso in assenza di profili di manifesta illogicità od irragionevolezza. Inoltre, evidenziato il carattere discrezionale della valutazione inerente l’esigenza di evitare un contenzioso, l’UL sottolineava che su tale aspetto la ricorrente non aveva preso posizione, facendone discendere un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso atteso che il provvedimento impugnato sarebbe da qualificare come un atto plurimotivato.
Nel merito, relativamente al primo motivo di ricorso, l’UL sosteneva la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento per la natura di atto generale della lex specialis , in quanto tale sottratto alle regole della partecipazione in base alla previsione dell’art. 13 legge n. 241 del 1990 anche con riferimento al contrarius actus dell’annullamento o della revoca. Inoltre, l’UL riteneva non dovuta la predetta comunicazione sia per non esservi un affidamento tutelabile del soggetto interessato in mancanza di un atto non definitivo, il che impediva anche di qualificare il disposto annullamento come procedimento di secondo grado, sia perché la ricorrente non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile ad orientare diversamente la scelta dell’amministrazione.
Relativamente al secondo motivo di impugnazione l’UL evidenziava il carattere oggettivamente fuorviante di quanto prospettato nell’offerta tecnica della ricorrente, che avrebbe lasciato intendere l’esistenza di un magazzino già edificato ed autorizzato, e sosteneva che, pur trattandosi di un requisito di esecuzione e non di partecipazione, la ricorrente non poteva sottoporre al giudizio della commissione un complesso di dati puramente virtuali, astratti e futuri. Inoltre, l’UL sottolineava la differenza fra l’indisponibilità di un bene già esistente al momento della gara, ovviabile con il suo futuro acquisto, e l’indisponibilità del bene perché inesistente in quel momento, e sosteneva che la ricorrente avrebbe dovuto rappresentare con chiarezza detta circostanza.
5. Dimetteva memoria anche RI, che a sua volta confutava le censure dedotte dalla ricorrente.
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso RI sosteneva la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento poiché l’UL non avrebbe potuto giungere a conclusioni diverse da quelle cui era pervenuta in quanto l’esistenza di un immobile da adibire a magazzino era da ritenersi prerequisito indispensabile per la partecipazione alla gara. Inoltre RI precisava che la non disponibilità di un magazzino non può essere confusa con la sua non esistenza poiché il concetto di indisponibilità va riferito ad un bene esistente per il quale il soggetto ancora non vanta un titolo giuridico. Da ultimo, RI evidenziava che in assenza di aggiudicazione l’annullamento della gara non concreta un provvedimento di secondo grado, e quindi non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, RI ribadiva la necessità dell’esistenza del magazzino in una gara avente ad oggetto la gestione dello stesso, e precisava che non si tratta di un requisito di esecuzione, bensì di un requisito di partecipazione in quanto le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, se valutabili ai fini dell’attribuzione di un punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuate già al momento della presentazione dell’offerta.
Sotto altro profilo, deduceva RI che l’esclusione di eventuali allegati disposta dall’art. 16 del disciplinare doveva essere riferita al computo delle pagine/facciate della relazione e non al numero delle righe di ogni pagina, per cui gli allegati da essa prodotti avrebbero dovuto essere esaminati, con la conseguenza che il loro omesso esame aveva impedito una compiuta valutazione dell’offerta da essa presentata, motivo per il quale correttamente l’UL aveva disposto l’annullamento della gara.
6. In vista della pubblica udienza di discussione tutte le parti depositavano memoria difensiva. L’UL e RI depositavano anche memoria di replica.
7. In particolare, nella propria memoria difensiva la ricorrente prendeva posizione in ordine al contenuto delle difese delle parti resistenti evidenziando, quanto alle eccezioni sollevate in via preliminare dall’UL, che il sindacato giurisdizionale è esperibile nei confronti del provvedimento impugnato, riposando lo stesso su argomentazioni erronee e/o irragionevoli, e che l’accoglimento del ricorso comporterebbe un effetto caducante anche di quella parte della motivazione inerente l’esigenza di evitare il rischio di contenziosi.
Nel merito, la ricorrente confutava le argomentazioni difensive delle parti resistenti e – con riferimento al secondo motivo di ricorso – precisava: a) di avere affermato nella propria offerta che il magazzino sarebbe stato approntato per l’avvio del servizio, e non che era ultimato; b) le immagini del magazzino non sono artefatte, ma sono quelle del rendering , che rappresentano visivamente il risultato finale dell’immobile, per cui la commissione non era stata fuorviata nella valutazione e nell’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri; c) l’immobile era in fase di costruzione e quindi non era inesistente.
8. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’UL.
1.1. La prima di esse, che riconducendo al merito la scelta discrezionale di annullamento della gara ritiene precluso il sindacato giurisdizionale, è infondata. Va ricordato che l’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990, che codifica il potere dell’amministrazione di disporre l’annullamento in autotutela di propri atti, prevede quale primo presupposto per l’esercizio di tale potere che il provvedimento su cui intervenire sia illegittimo. Pertanto, sono ammissibili le censure della ricorrente in quanto esse – lungi dall’impingere nella sfera riservata del merito – mirano ad evidenziare che il provvedimento di aggiudicazione della gara non era affetto da illegittimità, e quindi a dedurre il difetto del ricordato presupposto.
1.2. Parimenti è infondata la seconda eccezione di inammissibilità che valorizza il carattere di atto plurimotivato del provvedimento impugnato e l’assenza di censure nei confronti di quella parte della motivazione ove si ritiene necessario l’annullamento della gara per evitare contenziosi. In realtà, tale finalità non rappresenta un’autonoma motivazione, ma costituisce piuttosto l’esternazione di una mera valutazione di convenienza compiuta dall’amministrazione, ciò in quanto la motivazione, secondo l’art. 3, comma 1, Legge n. 241 del 1990 indica “ i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”. Dunque l’intento di evitare un possibile contenzioso non costituisce né un presupposto di fatto, né una ragione giuridica, ma rappresenta una mera scelta di convenienza, che si rivela peraltro irrilevante dato che la proposizione di un’azione giudiziaria costituisce esercizio del diritto, costituzionalmente presidiato, di difesa.
2. Passando al merito, è fondato il secondo motivo con cui la ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui – richiamato quanto esposto dalla commissione giudicatrice – ritiene erroneamente attribuiti i punteggi in ordine ai sub-criteri di valutazione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 atteso che, nel momento di svolgimento della gara, non risultava ancora realizzato l’immobile da adibire a magazzino. A detta della ricorrente, la disponibilità di tale immobile costituiva un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’attribuzione dei punteggi previsti per i ricordati sub-criteri doveva avvenire solo sulla base di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta.
2.1. A tal riguardo il Collegio osserva innanzi tutto che il disciplinare di gara agli artt. 16 e 20.1 reca i criteri ed i sub-criteri di valutazione delle caratteristiche dell’immobile da adibire a « ZZ IC » dell’UL. In particolare il sub-criterio 1.5, relativo alla valutazione della « posizione strategica del ZZ IC rispetto ai PP.OO. da raggiungere » prescrive testualmente che « Qualora la ditta non abbia la disponibilità dell’immobile dovrà essere indicata l’ubicazione ».
Dal tenore letterale del sub-criterio 1.5 emerge con chiarezza che la disponibilità dell’immobile da adibire a magazzino non costituisce un requisito richiesto per la partecipazione alla gara, posto che il concorrente nell’indicarne l’ubicazione assume soltanto l’impegno a disporne in futuro nell’eventualità di aggiudicazione, ma rappresenta piuttosto un requisito di esecuzione del contratto. Secondo la giurisprudenza, infatti, il possesso di specifiche attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio è richiesto come requisito di esecuzione delle prestazioni (Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190), costituendo dette attrezzature gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio che l’operatore economico si impegna a svolgere in favore della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2022, n. 722), elementi per i quali in sede di gara è richiesto al concorrente soltanto di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara e di successiva stipulazione del contratto.
2.2. Coglie allora nel segno la ricorrente quando afferma che in base alla lex specialis l’attribuzione dei punteggi previsti per le caratteristiche del magazzino poteva essere disposta a fronte delle sole dichiarazioni rese dal concorrente nella propria offerta tecnica, a prescindere che questi avesse già o meno la disponibilità dell’immobile.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza per l’attribuzione di un punteggio all’offerta tecnica è sufficiente che in essa siano sufficientemente ma chiaramente individuati i mezzi e le dotazioni, a prescindere che l’operatore economico ne abbia la disponibilità - in modo da evitare che questi debba addossarsi i costi necessari per procurarseli senza avere la certezza dell’aggiudicazione e, quindi, senza sapere se dovrà o meno rendere la prestazione promessa – e ciò in quanto un eventuale obbligo di acquisire i beni necessari all’esecuzione della prestazione già all’atto della partecipazione alla gara produrrebbe effetti discriminatori ed anticoncorrenziali (Consiglio di Stato, sez. III, 16 aprile 2024, n. 3466).
2.3. A diversa conclusione non può condurre la circostanza – eccepita dalle parti resistenti – che l’immobile indicato dalla ricorrente non risultava esistente alla data di presentazione delle offerte. Infatti, ad escludere la tesi che debba necessariamente trattarsi di un bene già esistente in rerum natura rileva, da un lato, il dato letterale della lex specialis , che consente all’operatore economico di indicare quale sede del magazzino un immobile di cui ancora non ha la disponibilità, senza specificare che debba trattarsi di un bene già esistente e non futuro, e, dall’altro, la circostanza che l’ordinamento giuridico riconosce la validità di accordi aventi ad oggetto beni ancora inesistenti (si pensi alla vendita di cosa futura, prevista dall’art. 1472 c.c.).
Era quindi corretta l’originaria valutazione compiuta dalla commissione giudicatrice, che aveva esaminato l’offerta tecnica presentata dalla ricorrente attribuendole i punteggi previsti per le caratteristiche dell’immobile da adibire a « ZZ IC » in base a quanto dichiarato dalla ricorrente medesima.
3. L’altro aspetto considerato nell’impugnata determina, su cui pure si incentrano le censure della ricorrente, riguarda il fatto che sarebbe stata illegittimamente omessa in sede di gara, da parte della commissione giudicatrice, la valutazione degli allegati alla relazione tecnica prodotta da RI, il che avrebbe comportato una non corretta attribuzione del punteggio in favore di quest’ultima. A detta della ricorrente, la commissione giudicatrice non poteva valutare elementi ulteriori rispetto al limite di 60 facciate previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica, per cui era illegittima la rivalutazione compiuta sugli esiti dell’originaria decisione assunta dalla medesima commissione di non valutare gli allegati di detta relazione, in quanto gli stessi determinavano il superamento dell’anzidetto limite.
3.1. Per la disamina della censura si deve partire dal rilievo che l’art. 16 del disciplinare di gara, dopo avere prescritto l’obbligo dei concorrenti di presentare un « Progetto Tecnico relativo al servizio » in cui inserire una « Relazione tecnica » illustrativa, precisava al terzo capoverso che la predetta relazione doveva essere articolata in paragrafi e presentare «un massimo complessivo di n. 30 pagine fronte/retro (60 facciate) dattiloscritte (foglio A4), carattere Times New Roman MIN 12, interlinea MIN 1, Margini Normali, numero di massimo di righe per ogni foglio 30 (eventuali allegati esclusi) in formato A4».
Come emerge dal verbale di gara n. 1 dell’1 marzo 2024, la commissione giudicatrice aveva originariamente deciso di non valutare gli allegati prodotti da RI a corredo del proprio progetto tecnico, ritenendoli «fonte etero integrativa del contenuto dei paragrafi declinati nella relazione, i quali, all’esito di una lettura interpretativa dell’art.16 del disciplinare, ispirata a canoni di ordine letterale, finalistico e sistematico … devono rivestire carattere compiuto ed esaustivo».
Successivamente la commissione giudicatrice rivedeva il proprio operato, ritenendo che avrebbe dovuto valutare gli allegati costituenti parte integrante della relazione tecnica, e riteneva che l’esclusione prevista nel ricordato art. 16 del capitolato andasse riferita all’esclusione degli allegati stessi dal computo del limite massimo di trenta righe prescritto per ogni foglio.
3.2. Così ricostruiti i termini della questione, coglie nel segno la censura dedotta dalla ricorrente.
Nel testo dell’art. 16, terzo capoverso, del disciplinare, dopo l’indicazione che la relazione tecnica deve essere contenuta entro il limite massimo di trenta pagine fronte/retro, segue l’indicazione contenuta fra parentesi che si tratta di sessanta facciate; quindi è indicato che le pagine devono essere dattiloscritte e segue la specificazione, sempre contenuta fra parentesi, del formato A4 del foglio; poco dopo nel testo vi è l’ulteriore indicazione che ogni foglio deve presentare un massimo di 30 righe seguita dalla precisazione, sempre contenuta fra parentesi, «eventuali allegati esclusi».
Da un’interpretazione letterale del testo della lex specialis - criterio ermeneutico prioritario da utilizzare per ricostruire il significato degli atti di gara secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781 - emerge che ogni precisazione contenuta fra parentesi risulta riferita esclusivamente al periodo cui essa accede, e da ciò si ricava che l’esclusione degli allegati dal computo va riferita al numero massimo di righe contenuto in ogni foglio, per cui resta fermo – perché non escluso – il limite complessivo delle sessanta facciate, entro cui devono essere contenuti anche gli eventuali allegati della relazione tecnica.
3.3. La determina n. 2313 del 23 settembre 2024 è quindi illegittima anche nella parte in cui, recependo e facendo propria la rivalutazione effettuata dalla commissione, viola la lex specialis nella parte in cui stabiliva un limite dimensionale alla relazione tecnica che i concorrenti dovevano presentare.
4. Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto, con il conseguente annullamento della determina n. 2313 del 23 settembre 2024 e degli ulteriori atti impugnati, per quanto d’interesse della ricorrente, e assorbimento del primo motivo di ricorso, il cui eventuale accoglimento non porterebbe alcun ulteriore vantaggio alla ricorrente.
L’annullamento della predetta determina comporta la reviviscenza dell’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente ed il conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere, ove non l’abbia già fatto, alla verifica dei requisiti normativamente previsti ed al compimento di quanto normativamente prescritto per il seguito del procedimento.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione della complessità della controversia, salvo l’obbligo delle parti soccombenti in solido di rimborsare alla ricorrente l’importo del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso in favore della ricorrente dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO