Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg21570 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21570 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Arenaccia n° 99,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Arenaccia n° 99,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 20/01/1996 e che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1
1
indipendente e il 22/09/2009 minore, rappresentavano la Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
b) Il sig. effettuerà il cambio di residenza entro e non oltre il Parte_2
31/12/2024;
c) Il figlio minore su cui entrambi i genitori continueranno ad esercitare Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, nel rimanere dunque ai sensi e per gli effetti della Legge n° 54/06 in affido condiviso ad entrambi i genitori, avrà tuttavia la residenza privilegiata presso la madre sita in Napoli al Vico Parte_1
Lammatari 77 così come la figlia attualmente maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente.
d) Il sig. eserciterà il diritto di visita nei confronti del figlio minore Parte_2
due pomeriggi a settimana e, segnatamente, il martedì ed il giovedì dalle Per_3
18,30 alle 21,30 e due week-end al mese a settimane alterne dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,30 della domenica, con possibilità di pernottamento c/o la residenza paterna, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e non di esso minore e gli impegni di lavoro del sig. Pt_2
2 e) Per ciò che concerne le festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in occasione delle festività natalizie, a partire dal 2024, il minore trascorrerà con la madre il periodo che va dal 24/12 al 30/12, mentre dal 31/12 al 06/01 trascorrerà le festività col padre. In occasione delle festività pasquali il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e col padre il successivo Lunedì in Albis.
Per ciò che concerne il periodo feriale estivo, le parti stabiliscono, di reciproca intesa, che trascorreranno con il minore un periodo di 15 gg consecutivi nel mese di Agosto ove possibile, da concordarsi per iscritto entro il 20/06 di ogni anno impegnandosi, altresì, a comunicare luogo di soggiorno con relativo recapito. La madre, per l'eventuale residuo periodo feriale estivo, si impegna a fare altrettanto nei confronti del padre;
f) Il padre, a partire dal mese di Agosto del 2024, concorrerà al mantenimento del minore e della figlia con l'importo mensile di € 600,00 Per_3 Per_2
(seicento/00), da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese, oltre aggiornamento
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
g) Per ciò che concerne le spese straordinarie, per la cui individuazione le parti espressamente rimandano al “protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” del 25/10/2019 in uso presso l'intestato Tribunale, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche, per sport, per vacanze, etc, etc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
h) Per effetto di tale accordo la sig.ra rinuncia espressamente Parte_1
all'assegno di mantenimento in proprio favore attesa la precaria situazione economica del sig. Pt_2
i) I coniugi si impegnano sin d'ora a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il minore, prestando sin d'ora reciproco consenso per l'iscrizione del figlio minore nel proprio rispettivo passaporto;
j) I coniugi, con la firma del presente ricorso, rinunciano reciprocamente ad eventuali assegni di mantenimento, nonché riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di bene mobile di proprietà comune, per cui quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà;
3 k) I coniugi dichiarano espressamente di aver già regolato – reciprocamente – le proprie pretese/posizioni anche relativamente gli arredi e le suppellettili della residenza coniugale e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'autorizzazione al rilascio del passaporto al figlio minore e per il rilascio in favore di ognuno di essi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_3
(atto n.7, parte II, s. A Sez. F, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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