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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4243/22 e iniziato con ricorso depositato in data 28/12/22 da con avv.ti R. e S. CORBO Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. K. MUZICA CP_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente: voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
A) Rigettare la domanda di addebito formulata dal resistente;
B) Accertare e dichiarare che la separazione è attribuibile alla condotta posta in essere dal marito sig. in CP_1 danno alla moglie sig.ra consistente nelle false accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione e con Parte_1 pretese risarcitorie ingiustificate, e per l'effetto addebitargli la separazione;
C) Accertare e dichiarare che le condotte illecite poste in essere dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_1
e consistite nelle infondate e temerarie iniziative giudiziarie ovvero nelle reiterate richieste risarcitorie in sede civile
[...]
e nelle denunce-querele in sede penale rivelatesi del tutto infondate, hanno provocato un danno ingiusto alla sig.ra Pt_1 consistente, quanto al danno patrimoniale, nella spesa affrontata per difendersi dalle infondate accuse e pretese e,
[...] quanto al danno non patrimoniale, nella sofferenza e nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo generato dall'illecita condotta del marito.
D) Condannare, per i motivi anzidetti, il convenuto al risarcimento a favore della sig.ra del CP_1 Parte_1 danno patrimoniale consistente nella perdita economica subita per le spese legali sostenute nel giudizio penale sub R.G.N.R.
3592/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. e CP_1 pagina 1 di 5 dall'opposizione all'archiviazione, quantificate in euro € 16.050,32 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
E) Condannare inoltre il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'integrità psicofisica, commisurato in via equitativa nella percentuale di un terzo dell'importo che sarà accertato e riconosciuto come danno patrimoniale, o nella diversa misura che verrà determinata anche in via equitativa dal Giudice;
F) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni del resistente: rimettersi la causa in istruttoria ammettendo le prove così come richieste dalla parte resistente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 2.4.2024 perché assolutamente necessarie per la decisione della causa, in subordine, la parte resistente conclude come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 29.2.2024 (“Piaccia alla S.V. Ill.ma, visto l'art. 151, comma II,
c.c.
In via meritale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della IG , autorizzando i Parte_1 coniugi stessi a vivere separati di letto e di mensa;
e per l'effetto
2. Nulla disporre in ordine al mantenimento della IG , trovandosi la stessa in una situazione economica Parte_1 ben più florida di quella del signor CP_1
3. Previo accertamento che la IG usando il telefonino del marito, si è accredita dal 15.7.2020 al Parte_1
16.9.2020 un ammontare complessivo di € 8.852,00, condannare la stessa a restituire al signor tale CP_1 importo, oltre ad interessi dalle date dei singoli versamenti al saldo.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”)
e chiede assegnarsi termine ex art. 190 cpc.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
, premesso di aver contratto matrimonio con in data 21/10/06, in Trieste, senza Parte_1 CP_1 nascita di figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con obbligo di questi di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 400 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
Nel costituirsi in giudizio, il ha pure chiesto la pronuncia della separazione, ma con addebito alla CP_1 moglie e senza assegni, rappresentando di aver depositato denuncia – querela nei confronti della coniuge per i reati pp. e pp. dagli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 81 cpv. e 629 c.p. (estorsione continuata); la veniva iscritta nel registro degli indagati, nel proc. pen. R.G.N.R. n. 3592/2022, e nei di Pt_1 lei confronti veniva emessa un'ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare “dell'allontanamento immediato dalla abitazione sita in Trieste, via Pendice dello Scoglietto 5, nonché quella del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a metri venti (20) dal di lei marito e dall'Ospedale CP_1
Maggiore (luogo ove il citato svolge la propria attività lavorativa)”, oltre al divieto di comunicare con CP_1 il marito con qualsiasi mezzo;
le condotte della avevano pregiudicato sia la sfera del decoro, che quella Pt_1 della libertà e dell'integrità fisica del resistente, già affetto da diverse problematiche di salute, il quale veniva pagina 2 di 5 quindi preso in carico dal CSM di Barcola per “un quadro di disturbo dell'adattamento con umore depresso, reattivo ad una lunga storia di violenze e maltrattamenti di vario tipo subite dalla moglie”, della quale “è stato vittima di violenze di vario tipo [...] con le vessazioni continue, lo sfruttamento economico, gli insulti...”.
Esauriti gli incombenti di cui agli artt. 706 e ss., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Il Giudice designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi, ritenendo superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni;
infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, richiesta da entrambi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
In punto addebito, in via preliminare, si rileva la sicura tardività della domanda in tal senso formulata dalla ricorrente soltanto in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
E' noto invero che, nel peculiare procedimento bifasico di separazione o divorzio ante riforma Cartabia, alla fase non contenziosa ex art. 706 c.p.c. faceva seguito quella a cognizione piena introdotta con la memoria prevista dall'art. 709 comma III c.p.c.; appunto quest'ultima (se non già il ricorso introduttivo) costituiva, secondo l'orientamento meno restrittivo espresso da Cass. n. 17590/2019, il momento ultimo per proporre la domanda di addebito.
E' palese dunque l'inammissibilità della domanda svolta dalla senza che d'altronde possa sostenersene Pt_1 una implicita proposizione già nel ricorso o nella memoria integrativa dd. 31/03/23, tanto meno desumibile dalla ivi formulata richiesta di sospensione del procedimento “in attesa della definizione di quello penale che, auspicabilmente, dimostrerà quanto prima l'assurdità e falsità delle accuse del marito”, né potendo parlarsi di impossibilità di proposizione in un momento anteriore, “in quanto la prova regina dell'addebito si celava dietro all'esito del noto procedimento penale” (irrilevante allo scopo anche il preteso “interesse di non avanzare domande di addebito fin dalla prima fase per non compromettere eventuali possibili soluzioni consensuali alla crisi familiare”).
Venendo quindi ad esaminare l'unica domanda ammissibile, quella del resistente, si ricorda altresì il noto e consolidato principio secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia ex art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si è venuta a creare;
in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale (così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
pagina 3 di 5 causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Nella specie, il addebita alla moglie numerose e reiterate condotte di vessazione e violenza morale e CP_1 fisica, comprese estorsioni di denaro.
Sebbene sia vero che le valutazioni compiute in ambito penale – e così in sede di revoca della misura cautelare già applicata alla richiesta di archiviazione e rigetto dell'opposizione all'archiviazione – non vincolano Pt_1 il giudice civile, ciò non toglie però che le attività in quella sede svolte e le relative risultanze possano essere valorizzate quali elementi significativi di giudizio anche ai fini che qui interessano (sulla libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004, 12763/2000; v. anche Cass. 10825/16, 840/15,
569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p.”).
In effetti, la chiara ed articolata ordinanza del G.I.P. in atti dd. 6/10/23 bene mette in luce non solo l'insostenibilità di un'accusa in quell'ambito, bensì anche la sostanziale confusione ed incertezza dell'intero quadro, tanto da affermare “altamente verosimile che all'interno del rapporto coniugale vi fossero incomprensioni e situazioni francamente sgradevoli”, peraltro chiaramente aggiungendo che “non c'è traccia di estorsione”.
Per contro, da un lato, poco giovano all'assunto accusatorio del i verbali della Polizia Giudiziaria di CP_1
s.i.t. prodotti, assunti dalla madre dello stesso istante dall'amica dal fratello Persona_1 Persona_2
(doc.ti 37, 38 e 39). Trattasi invero di dichiarazioni rese per lo più da soggetti informati de Parte_2 relato, più che per conoscenza diretta (oltre che da valutare pur sempre cum grano salis, in quanto legati da relazione di parentela, il primo e il terzo).
Né potrebbero apportare elementi utili le prove testimoniali offerte, di tenore generico e di dubbia rilevanza (così riguardo alle “continue richieste di denaro” della moglie).
Anche dalle chat in atti, che vanno dal 2019 al dicembre 2022, si evince poi un clima familiare già da tempo tutt'altro che idilliaco, ossia un modus operandi della coppia peculiare e disarmonico.
In definitiva, emerge piuttosto un'affectio coniugalis già di per sé debole, non ravvisandosi invece gravi violazioni di doveri coniugali tali da aver dato causa al naufragio coniugale.
In ogni caso, un siffatto contesto non consente di giustificare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dal resistente, che va dunque respinta.
pagina 4 di 5 La ricorrente non ha più coltivato l'iniziale domanda di mantenimento, cui anzi ha rinunciato, e quindi ogni indagine al riguardo è superflua.
Sono invece inammissibili tanto la domanda di restituzione dell'importo di € 8.852,00 svolta dal CP_1 quanto quella di risarcimento dei danni proposta dalla sia per difetto di connessione con l'oggetto Pt_1 proprio del giudizio (separazione) sia perché comunque evidentemente intempestive, risultando la prima introdotta soltanto con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., la seconda dapprima (più genericamente) con la stessa prima memoria (punto b), e poi nel foglio conclusioni (punti C, D, E.,).
Infine, le spese di lite vanno compensate, considerando natura, andamento ed esito complessivi della controversia (v. soccombenza reciproca), oltre al contegno processuale rispettivamente tenuto.
P.Q.M.
pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza (atto trascritto al n. 346 parte 1 anno 2006 del registro degli atti dello stato civile del medesimo Comune); rigetta le residue domande di addebito, restituzione e risarcimento rispettivamente proposte;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Trieste, così deciso il 7/07/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4243/22 e iniziato con ricorso depositato in data 28/12/22 da con avv.ti R. e S. CORBO Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. K. MUZICA CP_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione fra coniugi.
Conclusioni della ricorrente: voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale:
A) Rigettare la domanda di addebito formulata dal resistente;
B) Accertare e dichiarare che la separazione è attribuibile alla condotta posta in essere dal marito sig. in CP_1 danno alla moglie sig.ra consistente nelle false accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione e con Parte_1 pretese risarcitorie ingiustificate, e per l'effetto addebitargli la separazione;
C) Accertare e dichiarare che le condotte illecite poste in essere dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_1
e consistite nelle infondate e temerarie iniziative giudiziarie ovvero nelle reiterate richieste risarcitorie in sede civile
[...]
e nelle denunce-querele in sede penale rivelatesi del tutto infondate, hanno provocato un danno ingiusto alla sig.ra Pt_1 consistente, quanto al danno patrimoniale, nella spesa affrontata per difendersi dalle infondate accuse e pretese e,
[...] quanto al danno non patrimoniale, nella sofferenza e nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo generato dall'illecita condotta del marito.
D) Condannare, per i motivi anzidetti, il convenuto al risarcimento a favore della sig.ra del CP_1 Parte_1 danno patrimoniale consistente nella perdita economica subita per le spese legali sostenute nel giudizio penale sub R.G.N.R.
3592/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. e CP_1 pagina 1 di 5 dall'opposizione all'archiviazione, quantificate in euro € 16.050,32 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
E) Condannare inoltre il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale per la lesione del diritto all'integrità psicofisica, commisurato in via equitativa nella percentuale di un terzo dell'importo che sarà accertato e riconosciuto come danno patrimoniale, o nella diversa misura che verrà determinata anche in via equitativa dal Giudice;
F) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni del resistente: rimettersi la causa in istruttoria ammettendo le prove così come richieste dalla parte resistente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 del 2.4.2024 perché assolutamente necessarie per la decisione della causa, in subordine, la parte resistente conclude come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 del 29.2.2024 (“Piaccia alla S.V. Ill.ma, visto l'art. 151, comma II,
c.c.
In via meritale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della IG , autorizzando i Parte_1 coniugi stessi a vivere separati di letto e di mensa;
e per l'effetto
2. Nulla disporre in ordine al mantenimento della IG , trovandosi la stessa in una situazione economica Parte_1 ben più florida di quella del signor CP_1
3. Previo accertamento che la IG usando il telefonino del marito, si è accredita dal 15.7.2020 al Parte_1
16.9.2020 un ammontare complessivo di € 8.852,00, condannare la stessa a restituire al signor tale CP_1 importo, oltre ad interessi dalle date dei singoli versamenti al saldo.
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”)
e chiede assegnarsi termine ex art. 190 cpc.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
, premesso di aver contratto matrimonio con in data 21/10/06, in Trieste, senza Parte_1 CP_1 nascita di figli – ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con obbligo di questi di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 400 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
Nel costituirsi in giudizio, il ha pure chiesto la pronuncia della separazione, ma con addebito alla CP_1 moglie e senza assegni, rappresentando di aver depositato denuncia – querela nei confronti della coniuge per i reati pp. e pp. dagli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 81 cpv. e 629 c.p. (estorsione continuata); la veniva iscritta nel registro degli indagati, nel proc. pen. R.G.N.R. n. 3592/2022, e nei di Pt_1 lei confronti veniva emessa un'ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare “dell'allontanamento immediato dalla abitazione sita in Trieste, via Pendice dello Scoglietto 5, nonché quella del divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a metri venti (20) dal di lei marito e dall'Ospedale CP_1
Maggiore (luogo ove il citato svolge la propria attività lavorativa)”, oltre al divieto di comunicare con CP_1 il marito con qualsiasi mezzo;
le condotte della avevano pregiudicato sia la sfera del decoro, che quella Pt_1 della libertà e dell'integrità fisica del resistente, già affetto da diverse problematiche di salute, il quale veniva pagina 2 di 5 quindi preso in carico dal CSM di Barcola per “un quadro di disturbo dell'adattamento con umore depresso, reattivo ad una lunga storia di violenze e maltrattamenti di vario tipo subite dalla moglie”, della quale “è stato vittima di violenze di vario tipo [...] con le vessazioni continue, lo sfruttamento economico, gli insulti...”.
Esauriti gli incombenti di cui agli artt. 706 e ss., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Il Giudice designato ha concesso i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. e quindi, ritenendo superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni;
infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò posto, può senz'altro pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, richiesta da entrambi e senz'altro giustificata dall'evidente sopravvenuto venir meno della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
In punto addebito, in via preliminare, si rileva la sicura tardività della domanda in tal senso formulata dalla ricorrente soltanto in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c..
E' noto invero che, nel peculiare procedimento bifasico di separazione o divorzio ante riforma Cartabia, alla fase non contenziosa ex art. 706 c.p.c. faceva seguito quella a cognizione piena introdotta con la memoria prevista dall'art. 709 comma III c.p.c.; appunto quest'ultima (se non già il ricorso introduttivo) costituiva, secondo l'orientamento meno restrittivo espresso da Cass. n. 17590/2019, il momento ultimo per proporre la domanda di addebito.
E' palese dunque l'inammissibilità della domanda svolta dalla senza che d'altronde possa sostenersene Pt_1 una implicita proposizione già nel ricorso o nella memoria integrativa dd. 31/03/23, tanto meno desumibile dalla ivi formulata richiesta di sospensione del procedimento “in attesa della definizione di quello penale che, auspicabilmente, dimostrerà quanto prima l'assurdità e falsità delle accuse del marito”, né potendo parlarsi di impossibilità di proposizione in un momento anteriore, “in quanto la prova regina dell'addebito si celava dietro all'esito del noto procedimento penale” (irrilevante allo scopo anche il preteso “interesse di non avanzare domande di addebito fin dalla prima fase per non compromettere eventuali possibili soluzioni consensuali alla crisi familiare”).
Venendo quindi ad esaminare l'unica domanda ammissibile, quella del resistente, si ricorda altresì il noto e consolidato principio secondo cui presupposto necessario e imprescindibile per la pronuncia ex art. 151 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri matrimoniali ascritto all'altro coniuge e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza che si è venuta a creare;
in altri termini, il giudice non potrà limitarsi a riscontrare l'esistenza di una qualche violazione dei detti doveri, bensì dovrà accertare che proprio detta violazione - evidentemente anche per la sua obiettiva gravità - abbia causato il naufragio dell'unione coniugale (così, ex multis, Cass. civ. sez. I 28/09/01 n. 12130: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
pagina 3 di 5 causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza…”). E' ovvio poi che sarà altresì necessario compiere una analisi globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi nel loro reciproco interferire e condizionarsi (v. ad es. Cass. 279/00).
Nella specie, il addebita alla moglie numerose e reiterate condotte di vessazione e violenza morale e CP_1 fisica, comprese estorsioni di denaro.
Sebbene sia vero che le valutazioni compiute in ambito penale – e così in sede di revoca della misura cautelare già applicata alla richiesta di archiviazione e rigetto dell'opposizione all'archiviazione – non vincolano Pt_1 il giudice civile, ciò non toglie però che le attività in quella sede svolte e le relative risultanze possano essere valorizzate quali elementi significativi di giudizio anche ai fini che qui interessano (sulla libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004, 12763/2000; v. anche Cass. 10825/16, 840/15,
569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, che ammette l'utilizzo anche delle “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p.”).
In effetti, la chiara ed articolata ordinanza del G.I.P. in atti dd. 6/10/23 bene mette in luce non solo l'insostenibilità di un'accusa in quell'ambito, bensì anche la sostanziale confusione ed incertezza dell'intero quadro, tanto da affermare “altamente verosimile che all'interno del rapporto coniugale vi fossero incomprensioni e situazioni francamente sgradevoli”, peraltro chiaramente aggiungendo che “non c'è traccia di estorsione”.
Per contro, da un lato, poco giovano all'assunto accusatorio del i verbali della Polizia Giudiziaria di CP_1
s.i.t. prodotti, assunti dalla madre dello stesso istante dall'amica dal fratello Persona_1 Persona_2
(doc.ti 37, 38 e 39). Trattasi invero di dichiarazioni rese per lo più da soggetti informati de Parte_2 relato, più che per conoscenza diretta (oltre che da valutare pur sempre cum grano salis, in quanto legati da relazione di parentela, il primo e il terzo).
Né potrebbero apportare elementi utili le prove testimoniali offerte, di tenore generico e di dubbia rilevanza (così riguardo alle “continue richieste di denaro” della moglie).
Anche dalle chat in atti, che vanno dal 2019 al dicembre 2022, si evince poi un clima familiare già da tempo tutt'altro che idilliaco, ossia un modus operandi della coppia peculiare e disarmonico.
In definitiva, emerge piuttosto un'affectio coniugalis già di per sé debole, non ravvisandosi invece gravi violazioni di doveri coniugali tali da aver dato causa al naufragio coniugale.
In ogni caso, un siffatto contesto non consente di giustificare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dal resistente, che va dunque respinta.
pagina 4 di 5 La ricorrente non ha più coltivato l'iniziale domanda di mantenimento, cui anzi ha rinunciato, e quindi ogni indagine al riguardo è superflua.
Sono invece inammissibili tanto la domanda di restituzione dell'importo di € 8.852,00 svolta dal CP_1 quanto quella di risarcimento dei danni proposta dalla sia per difetto di connessione con l'oggetto Pt_1 proprio del giudizio (separazione) sia perché comunque evidentemente intempestive, risultando la prima introdotta soltanto con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., la seconda dapprima (più genericamente) con la stessa prima memoria (punto b), e poi nel foglio conclusioni (punti C, D, E.,).
Infine, le spese di lite vanno compensate, considerando natura, andamento ed esito complessivi della controversia (v. soccombenza reciproca), oltre al contegno processuale rispettivamente tenuto.
P.Q.M.
pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza (atto trascritto al n. 346 parte 1 anno 2006 del registro degli atti dello stato civile del medesimo Comune); rigetta le residue domande di addebito, restituzione e risarcimento rispettivamente proposte;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Trieste, così deciso il 7/07/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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