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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n° 4238/21 ed al n°4584/21 R.G. tra:
CP_
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turrà Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) C.F._1
- appellante nel procedimento n° 4238/21 ed appellata nel procedimento n°4584/21-
e
- (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Controparte_2 P.IVA_2
Chiosi (C.F.: ) e dall'avvocato Rosa Anna Peluso (C.F.: C.F._2
) C.F._3
-appellata nel procedimento n° 4238/21 ed appellante nel procedimento n°4584/21-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Entrambe le parti in causa hanno proposto distinti atti di appello, successivamente riuniti,
contro la sentenza n° 642/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 7.4.2021.
Rinviato il processo per precisazione delle conclusioni, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025.
1 Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine del 18.6.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
2
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n° 4238/21 ed al n°4584/21 R.G. tra:
CP_
- (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turrà Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) C.F._1
- appellante nel procedimento n° 4238/21 ed appellata nel procedimento n°4584/21-
e
- (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Controparte_2 P.IVA_2
Chiosi (C.F.: ) e dall'avvocato Rosa Anna Peluso (C.F.: C.F._2
) C.F._3
-appellata nel procedimento n° 4238/21 ed appellante nel procedimento n°4584/21-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Entrambe le parti in causa hanno proposto distinti atti di appello, successivamente riuniti,
contro la sentenza n° 642/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 7.4.2021.
Rinviato il processo per precisazione delle conclusioni, nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025.
1 Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine del 18.6.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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