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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1342/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gaetano Danilo Prisco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, il sig. esponeva di aver adito il Parte_1
Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido civile parziale.
Rappresentava che, con decreto di omologa del Tribunale del 7.12.2023 (R.G. n.
1294/2023), veniva riconosciuto il requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione di C.T.U.
Riferiva che, in data 14.2.2024, aveva provveduto alla trasmissione del modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della prestazione. Osservava che, nonostante il decorso dei termini di legge, l' non aveva ancora CP_1
1 disposto il pagamento, spettante con decorrenza dalla data del 24.8.2023.
Quantificava il proprio credito in € 2.452,02 sino alla data del 31.3.2024. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento dei ratei di assegno maturati, oltre interessi, rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa prospettazione.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore del ricorrente la prestazione addì 3.6.2024, entro il termine di legge, pari a 120 giorni, decorrente dall'invio del modello
AP70, trasmesso solo in data 14.2.2024, nonché di aver provveduto al relativo pagamento.
Precisava di aver provveduto all'accredito presso lo sportello di Controparte_2 indicato dall'invalido e che, tuttavia, le somme non erano state riscosse.
Allegava il modello TE08 di liquidazione del 3.6.2024 e precisava che sarebbe stato possibile riemettere il pagamento a seguito di espressa domanda accompagnata dall'indicazione di un valido codice IBAN. Concludeva per il rigetto del ricorso, siccome inammissibile anche per difetto di interesse ad agire, con vittoria delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessazione del contendere, affermando di aver ricevuto il pagamento solo nel mese di febbraio 2025 ed insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
2 Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., 17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I,
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse
3 spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento, pacificamente ammesso dal ricorrente (sebbene differito a febbraio 2025), nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo al ricorrente stesso, non potendosi
4 rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Invero, la corresponsione dei ratei dell'assegno d'invalidità integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che il ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa creditoria oramai non più sussistente. Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, egli ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Questo giudice deve riscontrare la soccombenza dell' , in quanto il pagamento CP_3 dei ratei da parte del resistente non è avvenuto entro il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Difatti, a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 14.2.2024, come documentato dal ricorrente, l' con comunicazione TE08, datata 3.6.2024, informava il CP_1 ricorrente circa l'accoglimento della domanda per la sussistenza degli ulteriori requisiti extra sanitari richiesti e comunicava l'erogazione del pagamento, presso l'istituto prescelto, con valuta 20.6.2024.
A ciò si aggiunga che l' ha dato prova di aver provveduto al pagamento e che lo CP_3 stesso veniva restituito in data 1.8.2024, perché non riscosso dal ricorrente. Tuttavia, come si evince dal documento “stampa pagamento” prodotto dall' CP_1 nonché come espressamente indicato nel predetto modello TE08, l'accredito è stato eseguito dall'Istituto presso l'ufficio postale di Quindici (AV).
Di contro, dal m0dello AP70 in atti, risulta che il ricorrente aveva indicato, ai fini dell'accredito, una diversa filiale di ed in specie l'ufficio postale di Controparte_2
Baiano (AV), tra l'altro riportando il codice IBAN del proprio conto corrente.
Risulta evidente che, per tale ragione, il ricorrente non abbia riscosso le somme, ed anzi non si sia affatto avveduto del pagamento, sì tempestivo rispetto al termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., ma non eseguito correttamente, cioè presso il domicilio indicato dal creditore.
Tale circostanza è addebitabile in via esclusiva all' che è tenuto ad effettuare CP_1
l'atto solutorio secondo le modalità di luogo e di tempo prescritte dal creditore, nella
5 fattispecie contenute nel modello AP70 di cui sopra, e ciò anche ai sensi dell'art. 1182
c.c., norma dalla quale si ricava il criterio secondo cui, se il creditore ha espresso al debitore il domicilio eletto ai fini del pagamento, tale indicazione è vincolante e non può essere derogata unilateralmente dal debitore stesso, salvo che questi dimostri che l'adempimento sarebbe stato più gravoso.
Di conseguenza, l' non può considerarsi adempiente rispetto al predetto CP_1 termine di legge, sicché esso va reputato soccombente nel presente giudizio.
D'altra parte, però, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione della controversia, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 655,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1342/2024, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gaetano Danilo Prisco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, il sig. esponeva di aver adito il Parte_1
Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido civile parziale.
Rappresentava che, con decreto di omologa del Tribunale del 7.12.2023 (R.G. n.
1294/2023), veniva riconosciuto il requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione di C.T.U.
Riferiva che, in data 14.2.2024, aveva provveduto alla trasmissione del modello AP70 al fine di ottenere il pagamento della prestazione. Osservava che, nonostante il decorso dei termini di legge, l' non aveva ancora CP_1
1 disposto il pagamento, spettante con decorrenza dalla data del 24.8.2023.
Quantificava il proprio credito in € 2.452,02 sino alla data del 31.3.2024. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al pagamento dei ratei di assegno maturati, oltre interessi, rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa prospettazione.
In specie, dichiarava di aver liquidato in favore del ricorrente la prestazione addì 3.6.2024, entro il termine di legge, pari a 120 giorni, decorrente dall'invio del modello
AP70, trasmesso solo in data 14.2.2024, nonché di aver provveduto al relativo pagamento.
Precisava di aver provveduto all'accredito presso lo sportello di Controparte_2 indicato dall'invalido e che, tuttavia, le somme non erano state riscosse.
Allegava il modello TE08 di liquidazione del 3.6.2024 e precisava che sarebbe stato possibile riemettere il pagamento a seguito di espressa domanda accompagnata dall'indicazione di un valido codice IBAN. Concludeva per il rigetto del ricorso, siccome inammissibile anche per difetto di interesse ad agire, con vittoria delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza, parte ricorrente instava per la declaratoria di cessazione del contendere, affermando di aver ricevuto il pagamento solo nel mese di febbraio 2025 ed insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
2 Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., 17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I,
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse
3 spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento, pacificamente ammesso dal ricorrente (sebbene differito a febbraio 2025), nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo al ricorrente stesso, non potendosi
4 rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Invero, la corresponsione dei ratei dell'assegno d'invalidità integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che il ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa creditoria oramai non più sussistente. Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, egli ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Questo giudice deve riscontrare la soccombenza dell' , in quanto il pagamento CP_3 dei ratei da parte del resistente non è avvenuto entro il termine di 120 giorni ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Difatti, a fronte dell'inoltro del modello AP70 addì 14.2.2024, come documentato dal ricorrente, l' con comunicazione TE08, datata 3.6.2024, informava il CP_1 ricorrente circa l'accoglimento della domanda per la sussistenza degli ulteriori requisiti extra sanitari richiesti e comunicava l'erogazione del pagamento, presso l'istituto prescelto, con valuta 20.6.2024.
A ciò si aggiunga che l' ha dato prova di aver provveduto al pagamento e che lo CP_3 stesso veniva restituito in data 1.8.2024, perché non riscosso dal ricorrente. Tuttavia, come si evince dal documento “stampa pagamento” prodotto dall' CP_1 nonché come espressamente indicato nel predetto modello TE08, l'accredito è stato eseguito dall'Istituto presso l'ufficio postale di Quindici (AV).
Di contro, dal m0dello AP70 in atti, risulta che il ricorrente aveva indicato, ai fini dell'accredito, una diversa filiale di ed in specie l'ufficio postale di Controparte_2
Baiano (AV), tra l'altro riportando il codice IBAN del proprio conto corrente.
Risulta evidente che, per tale ragione, il ricorrente non abbia riscosso le somme, ed anzi non si sia affatto avveduto del pagamento, sì tempestivo rispetto al termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., ma non eseguito correttamente, cioè presso il domicilio indicato dal creditore.
Tale circostanza è addebitabile in via esclusiva all' che è tenuto ad effettuare CP_1
l'atto solutorio secondo le modalità di luogo e di tempo prescritte dal creditore, nella
5 fattispecie contenute nel modello AP70 di cui sopra, e ciò anche ai sensi dell'art. 1182
c.c., norma dalla quale si ricava il criterio secondo cui, se il creditore ha espresso al debitore il domicilio eletto ai fini del pagamento, tale indicazione è vincolante e non può essere derogata unilateralmente dal debitore stesso, salvo che questi dimostri che l'adempimento sarebbe stato più gravoso.
Di conseguenza, l' non può considerarsi adempiente rispetto al predetto CP_1 termine di legge, sicché esso va reputato soccombente nel presente giudizio.
D'altra parte, però, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione della controversia, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 655,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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