Articolo 16 della Legge 12 maggio 1950, n. 348
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 giugno 1950
Art. 16.
Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilita' di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunzie o decadenze degli ammessi ai benefici della legge, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facolta' di ammettere ai benefici domande per la costruzione di bacini galleggianti o domande delle societa' di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale per la costruzione di nuove navi.
Per la costruzione dei bacini sara' corrisposto uno speciale contributo pari al 33 per cento del costo accertato con le norme dell'art. 6 della legge, da corrispondersi a costruzioni ultimate, salva la applicazione dell'art. 14 della legge.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 22 giugno 1950