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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10/04/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per
[...]
l'Avv. Martina Ferro in sostituzione dell'Avv. Parte_1
GRECO GIANCARLO;
per il Controparte_1
ALL' N.8 nessuno è comparso.
[...] CP_2
Nella contumacia del il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e invita alla CP_1 discussione,
L'Avv. Ferro conclude come in atto di citazione e nei successivi scritti, con distrazione delle spese.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 16.40, all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 5365 del RG dell'anno 2024, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in
Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
“ (P.I.: , in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante e liquidatore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Greco Giancarlo, presso il cui studio in in Via F. Ferrara n.8 ha eletto domicilio, CP_1
come da procura allegata telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
1 Controparte_4
in persona dell'amministratore pro-tempore
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo: accoglie
l'impugnazione proposta contro la delibera condominiale del 15/10/2020 approvata dall'assemblea del dificio sito in in all' Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_4
[...
, e conseguentemente ne dichiara la nullità.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro CP_1
1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge ed esposizioni per euro 518,00 per esposizioni. Dispone la distrazione delle spese in favore del Difensore, dichiaratori antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/04/2024 ha impugnato la delibera adottata il Parte_1
15/10/2020 dall'assemblea dei condomini dell'edificio di all'Alloro n. 8 sito in Controparte_1
in relazione all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione dei lavori straordinari di CP_1 consolidamento dell'edificio per un importo complessivo di € 103.884,28, di cui al computo metrico inviato unitamente alla convocazione
La società attrice ha riferito di non aver partecipato alla deliberazione, la quale è stata assunta col voto favorevole di e di , costituenti due dei tre proprietari Controparte_5 Controparte_6 dell'edificio di all'Alloro n. 8, e ha lamentato la nullità della delibera per violazione Controparte_1 dell'art.1135 n.4 c.c., per aver approvato i lavori di manutenzione straordinaria senza aver previsto la costituzione del fondo speciale, obbligatorio per legge.
A margine di ciò, ha denunciato l'invalidità della delibera anche per avere approvato lavori che riguardano beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, e per aver omesso di determinare il compenso spettante al nominato amministratore di Condominio.
Allegando l'esito negativo del procedimento di mediazione (verbale del 13/02/2024), l'attrice ha chiesto di dichiarare nulla o comunque annullabile la delibera condominiale.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e pertanto CP_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione orale odierna nel corso della quale l'attrice ha concluso come da verbale.
***
All'esito della camera di consiglio, ritiene questo giudice che l'impugnazione debba essere accolta.
Giova ricordare che l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla L. n. 220 del
2012 e poi dal D.L. n. 145 del 2013, convertito nella L. n. 9 del 2014, prescrive che la delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda
“obbligatoriamente” (e non più “se occorre”) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
In tal modo, secondo la giurisprudenza, “l'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.” (cfr. Cass. n.9388/2023).
La norma in esame è volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora previsto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Seguendo tale impostazione, “una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (cfr. Cass. n.9388/2023).
Nella vicenda in esame, la delibera del 15/10/2020 adottata dal Controparte_7
n. 8 ha avuto ad oggetto, al punto n.3 dell'ordine del giorno, l'approvazione dei lavori
[...] straordinari di consolidamento dell'edificio descritti nel computo metrico inviato unitamente all'avviso di convocazione assembleare, per un importo complessivo di € 103.884,28, senza che
3 risulti il contestuale allestimento del fondo speciale prescritto come condizione di validità dall'art.1135, n.4, c.c.. Pertanto, si deve concludere per la nullità della delibera condominiale impugnata.
Dall'accoglimento del primo motivo di nullità deriva l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Tanto stabilito, quanto al regime delle spese, tenuto conto del valore della lite e dell'attività in concreto svolta si liquidano in danno del convenuto in euro 1.800,00 oltre accessori, CP_1
come da dispositivo. Nel corso dell'udienza odierna il difensore ha chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Palermo, il 10/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 10/04/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per
[...]
l'Avv. Martina Ferro in sostituzione dell'Avv. Parte_1
GRECO GIANCARLO;
per il Controparte_1
ALL' N.8 nessuno è comparso.
[...] CP_2
Nella contumacia del il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e invita alla CP_1 discussione,
L'Avv. Ferro conclude come in atto di citazione e nei successivi scritti, con distrazione delle spese.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 16.40, all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 5365 del RG dell'anno 2024, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in
Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5365 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
“ (P.I.: , in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante e liquidatore , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Greco Giancarlo, presso il cui studio in in Via F. Ferrara n.8 ha eletto domicilio, CP_1
come da procura allegata telematicamente;
ATTRICE
CONTRO
1 Controparte_4
in persona dell'amministratore pro-tempore
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo: accoglie
l'impugnazione proposta contro la delibera condominiale del 15/10/2020 approvata dall'assemblea del dificio sito in in all' Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_4
[...
, e conseguentemente ne dichiara la nullità.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro CP_1
1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge ed esposizioni per euro 518,00 per esposizioni. Dispone la distrazione delle spese in favore del Difensore, dichiaratori antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26/04/2024 ha impugnato la delibera adottata il Parte_1
15/10/2020 dall'assemblea dei condomini dell'edificio di all'Alloro n. 8 sito in Controparte_1
in relazione all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione dei lavori straordinari di CP_1 consolidamento dell'edificio per un importo complessivo di € 103.884,28, di cui al computo metrico inviato unitamente alla convocazione
La società attrice ha riferito di non aver partecipato alla deliberazione, la quale è stata assunta col voto favorevole di e di , costituenti due dei tre proprietari Controparte_5 Controparte_6 dell'edificio di all'Alloro n. 8, e ha lamentato la nullità della delibera per violazione Controparte_1 dell'art.1135 n.4 c.c., per aver approvato i lavori di manutenzione straordinaria senza aver previsto la costituzione del fondo speciale, obbligatorio per legge.
A margine di ciò, ha denunciato l'invalidità della delibera anche per avere approvato lavori che riguardano beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, e per aver omesso di determinare il compenso spettante al nominato amministratore di Condominio.
Allegando l'esito negativo del procedimento di mediazione (verbale del 13/02/2024), l'attrice ha chiesto di dichiarare nulla o comunque annullabile la delibera condominiale.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito e pertanto CP_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione orale odierna nel corso della quale l'attrice ha concluso come da verbale.
***
All'esito della camera di consiglio, ritiene questo giudice che l'impugnazione debba essere accolta.
Giova ricordare che l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla L. n. 220 del
2012 e poi dal D.L. n. 145 del 2013, convertito nella L. n. 9 del 2014, prescrive che la delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda
“obbligatoriamente” (e non più “se occorre”) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
In tal modo, secondo la giurisprudenza, “l'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.” (cfr. Cass. n.9388/2023).
La norma in esame è volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora previsto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Seguendo tale impostazione, “una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (cfr. Cass. n.9388/2023).
Nella vicenda in esame, la delibera del 15/10/2020 adottata dal Controparte_7
n. 8 ha avuto ad oggetto, al punto n.3 dell'ordine del giorno, l'approvazione dei lavori
[...] straordinari di consolidamento dell'edificio descritti nel computo metrico inviato unitamente all'avviso di convocazione assembleare, per un importo complessivo di € 103.884,28, senza che
3 risulti il contestuale allestimento del fondo speciale prescritto come condizione di validità dall'art.1135, n.4, c.c.. Pertanto, si deve concludere per la nullità della delibera condominiale impugnata.
Dall'accoglimento del primo motivo di nullità deriva l'assorbimento di ogni ulteriore questione.
Tanto stabilito, quanto al regime delle spese, tenuto conto del valore della lite e dell'attività in concreto svolta si liquidano in danno del convenuto in euro 1.800,00 oltre accessori, CP_1
come da dispositivo. Nel corso dell'udienza odierna il difensore ha chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Palermo, il 10/04/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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