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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4462/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4462/2015 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Natale Caradonna;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Tiziano Mangini;
OPPOSTA in persona del Curatore p.t., Controparte_2
contumace;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 266/2015
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.03.2015, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 11.12.2014, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €21.520,00 oltre interessi e spese, a favore della legittimata in forza di un contratto di cessione di credito sottoscritto con Controparte_1 la asseritamente creditrice dell'odierna opponente. A fondamento Controparte_2 dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della procura alle liti di cui al procedimento monitorio, nonché l'assenza di attestazione di conformità della copia del decreto ingiuntivo notificato.
Nel merito, ha contestato la documentazione prodotta dalla società opposta, poiché priva di efficacia probatoria, nonché la mancata comunicazione e/o notifica dell'atto di cessione in proprio favore;
ha eccepito, in ogni caso, l'inesistenza del credito asseritamente ceduto, evidenziando, al contrario,
l'esistenza di un proprio credito nei confronti della – società cedente – di Controparte_2
€53.411,30. Ha concluso, dunque, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per la compensazione del proprio CP_2
controcredito nei confronti della società cedente.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 26.02.2016, ha Controparte_1
contestato le eccezioni preliminari, in quanto infondate;
nel merito, ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa, comprovata sia dalla documentazione contabile sia dal contratto di cessione in atti, nonché l'effettiva conoscenza, da parte del debitore ceduto, dell'intervenuta cessione. Ha insistito, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
3. Autorizzata la chiamata in causa con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 26.02.2016, la pur ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta Controparte_2
contumace.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 17.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida", senza che sia necessario esaminare le eccezioni preliminari proposte, l'opposizione può dirsi fondata direttamente nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, l'assenza di preventiva notifica al debitore dell'intervenuta cessione non inficia la validità stessa dell'atto di cessione. Difatti, diversamente dall'ipotesi di cessione del contratto, la cessione del credito si perfeziona in forza del semplice accordo tra cedente e cessionario, essendo la notifica ex art. 1264 c.c. prevista ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore. In ragione della sua funzione
(ossia quella di notiziare il ceduto del mutamento, dal lato attivo, del rapporto di credito) la notifica dell'atto non necessita di formule sacramentali, essendo, piuttosto, atto a forma libera. Pertanto, la giurisprudenza, con orientamento oramai granitico, ha stabilito che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”
(Cass. n. 1770/2014)
1.2. Tanto premesso, la società opponente ha eccepito sia l'inesistenza del rapporto obbligatorio tra la società cedente e la cessionaria, poiché fondato su documentazione inidonea a comprovare il credito sottostante, sia l'inesistenza di alcun credito asseritamente vantato dalla nei propri Controparte_2
confronti ed oggetto di cessione in favore della Controparte_1
In merito alle eccezioni sollevabili in questa sede dal ceduto va precisato che, a seguito della cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del proprio originario creditore;
in particolare, può opporre le eccezioni relative all'esistenza e alla validità del titolo da cui deriva il credito ceduto, nonché l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento. Ne consegue che, nel caso in esame, la società opponente ha legittimamente contestato la pretesa del creditore opposto sulla base dell'asserita insussistenza del rapporto di credito originario.
1.3. In diritto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
1.4. Passando ad esaminare la fattispecie controversa, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza del credito originario della successivamente Controparte_2
ceduto alla società opposta.
La società cessionaria ha fondato la propria pretesa creditoria sulla scorta del contratto di cessione e su documentazione contabile attestante l'esistenza esclusivamente di un proprio credito nei confronti della cedente. Gli unici elementi riferibili al credito ceduto sono indicati nell'atto di cessione ove si riporta, in premessa, che “la è creditore della Controparte_2 Controparte_3
(Debitore Ceduto)” […] “della somma di Euro 167.300,00 come si evince dal mastrino
[...] al 15/12/2013 riportante un'apertura di credito pari ad euro 10.000,00 al 01.01.2013 ed una ulteriore registrazione di Fattura N.1 del 15/03/2013 pari ad euro 157.300,00 riportante come descrizione “Progetti C5 2012”. Tale documentazione risulta regolarmente contabilizzata e risultante nei registri contabili della ; il mastrino richiamato risulta, altresì, CP_2 CP_2 allegato in calce all'atto di cessione. Trattasi, comunque, di documento di formazione unilaterale la cui efficacia probatoria è notevolmente limitata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, specie a fronte di specifica contestazione di controparte.
La suddetta documentazione, a fronte della tempestiva contestazione di controparte circa la sua validità, non può ritenersi idonea e sufficiente a comprovare l'esistenza del credito oggetto di cessione.
Né ulteriori elementi di prova possono dedursi dalle allegate asseritamente emesse a titolo CP_4
di acconto del predetto credito e rimaste insolute;
queste ultime, infatti, risultano del tutto illeggibili, non consentendo di identificare neppure gli elementi essenziali delle stesse.
D'altra parte, la società cedente, rimasta contumace, non ha provveduto ad integrare la documentazione necessaria per comprovare la titolarità del diritto di credito ceduto, che non si comprende neppure a quale titolo sia dovuto.
In definitiva il cessionario, divenuto titolare dell'asserito credito, avrebbe dovuto fornire piena prova della propria pretesa, producendo il contratto su cui si fonda il rapporto, se scritto, o provando comunque la fonte del credito intimato. Tant'è vero che la giurisprudenza ha affermato che anche in ipotesi di accettazione espressa o tacita della cessione da parte del debitore ceduto, la stessa accettazione è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito, per cui è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito (Cass. n. 3184/2016).
2. La mancata prova dell'esistenza del credito oggetto di cessione comporta l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società cessionaria;
pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla il decreto ingiuntivo n. 266/2015 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bari in data 11.12.2014 va revocato.
3. Considerato che la chiamata in causa della Curatela del è stata Controparte_2 determinata dall'iniziativa infondata di parte opposta, atteso anche il comportamento processuale della prima che ha deciso di non costituirsi, non si dispone nulla a suo carico per le spese di lite che sono, invece, poste integralmente a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €5.201 a €26.000), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 266/2015, emesso dal
Tribunale di Bari in data 11.12.2014;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in Parte_1
€3.397,00 per compensi ed €355,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 29.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4462/2015 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Natale Caradonna;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Tiziano Mangini;
OPPOSTA in persona del Curatore p.t., Controparte_2
contumace;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 266/2015
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.03.2015, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2015, emesso dal Tribunale di Bari in data 11.12.2014, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €21.520,00 oltre interessi e spese, a favore della legittimata in forza di un contratto di cessione di credito sottoscritto con Controparte_1 la asseritamente creditrice dell'odierna opponente. A fondamento Controparte_2 dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, la nullità della procura alle liti di cui al procedimento monitorio, nonché l'assenza di attestazione di conformità della copia del decreto ingiuntivo notificato.
Nel merito, ha contestato la documentazione prodotta dalla società opposta, poiché priva di efficacia probatoria, nonché la mancata comunicazione e/o notifica dell'atto di cessione in proprio favore;
ha eccepito, in ogni caso, l'inesistenza del credito asseritamente ceduto, evidenziando, al contrario,
l'esistenza di un proprio credito nei confronti della – società cedente – di Controparte_2
€53.411,30. Ha concluso, dunque, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per la compensazione del proprio CP_2
controcredito nei confronti della società cedente.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 26.02.2016, ha Controparte_1
contestato le eccezioni preliminari, in quanto infondate;
nel merito, ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa, comprovata sia dalla documentazione contabile sia dal contratto di cessione in atti, nonché l'effettiva conoscenza, da parte del debitore ceduto, dell'intervenuta cessione. Ha insistito, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
3. Autorizzata la chiamata in causa con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 26.02.2016, la pur ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta Controparte_2
contumace.
4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 17.11.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida", senza che sia necessario esaminare le eccezioni preliminari proposte, l'opposizione può dirsi fondata direttamente nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono.
1.1. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opponente, l'assenza di preventiva notifica al debitore dell'intervenuta cessione non inficia la validità stessa dell'atto di cessione. Difatti, diversamente dall'ipotesi di cessione del contratto, la cessione del credito si perfeziona in forza del semplice accordo tra cedente e cessionario, essendo la notifica ex art. 1264 c.c. prevista ai soli fini dell'opponibilità della cessione al debitore. In ragione della sua funzione
(ossia quella di notiziare il ceduto del mutamento, dal lato attivo, del rapporto di credito) la notifica dell'atto non necessita di formule sacramentali, essendo, piuttosto, atto a forma libera. Pertanto, la giurisprudenza, con orientamento oramai granitico, ha stabilito che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.”
(Cass. n. 1770/2014)
1.2. Tanto premesso, la società opponente ha eccepito sia l'inesistenza del rapporto obbligatorio tra la società cedente e la cessionaria, poiché fondato su documentazione inidonea a comprovare il credito sottostante, sia l'inesistenza di alcun credito asseritamente vantato dalla nei propri Controparte_2
confronti ed oggetto di cessione in favore della Controparte_1
In merito alle eccezioni sollevabili in questa sede dal ceduto va precisato che, a seguito della cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del proprio originario creditore;
in particolare, può opporre le eccezioni relative all'esistenza e alla validità del titolo da cui deriva il credito ceduto, nonché l'estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento. Ne consegue che, nel caso in esame, la società opponente ha legittimamente contestato la pretesa del creditore opposto sulla base dell'asserita insussistenza del rapporto di credito originario.
1.3. In diritto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001, secondo la quale, in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001]
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove, tuttavia,
è l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è, dunque, onerato dalla prova degli elementi costitutivi del credito vantato -, mentre il debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
1.4. Passando ad esaminare la fattispecie controversa, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza del credito originario della successivamente Controparte_2
ceduto alla società opposta.
La società cessionaria ha fondato la propria pretesa creditoria sulla scorta del contratto di cessione e su documentazione contabile attestante l'esistenza esclusivamente di un proprio credito nei confronti della cedente. Gli unici elementi riferibili al credito ceduto sono indicati nell'atto di cessione ove si riporta, in premessa, che “la è creditore della Controparte_2 Controparte_3
(Debitore Ceduto)” […] “della somma di Euro 167.300,00 come si evince dal mastrino
[...] al 15/12/2013 riportante un'apertura di credito pari ad euro 10.000,00 al 01.01.2013 ed una ulteriore registrazione di Fattura N.1 del 15/03/2013 pari ad euro 157.300,00 riportante come descrizione “Progetti C5 2012”. Tale documentazione risulta regolarmente contabilizzata e risultante nei registri contabili della ; il mastrino richiamato risulta, altresì, CP_2 CP_2 allegato in calce all'atto di cessione. Trattasi, comunque, di documento di formazione unilaterale la cui efficacia probatoria è notevolmente limitata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, specie a fronte di specifica contestazione di controparte.
La suddetta documentazione, a fronte della tempestiva contestazione di controparte circa la sua validità, non può ritenersi idonea e sufficiente a comprovare l'esistenza del credito oggetto di cessione.
Né ulteriori elementi di prova possono dedursi dalle allegate asseritamente emesse a titolo CP_4
di acconto del predetto credito e rimaste insolute;
queste ultime, infatti, risultano del tutto illeggibili, non consentendo di identificare neppure gli elementi essenziali delle stesse.
D'altra parte, la società cedente, rimasta contumace, non ha provveduto ad integrare la documentazione necessaria per comprovare la titolarità del diritto di credito ceduto, che non si comprende neppure a quale titolo sia dovuto.
In definitiva il cessionario, divenuto titolare dell'asserito credito, avrebbe dovuto fornire piena prova della propria pretesa, producendo il contratto su cui si fonda il rapporto, se scritto, o provando comunque la fonte del credito intimato. Tant'è vero che la giurisprudenza ha affermato che anche in ipotesi di accettazione espressa o tacita della cessione da parte del debitore ceduto, la stessa accettazione è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito, per cui è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito (Cass. n. 3184/2016).
2. La mancata prova dell'esistenza del credito oggetto di cessione comporta l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla società cessionaria;
pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla il decreto ingiuntivo n. 266/2015 emesso dal Tribunale Parte_1
di Bari in data 11.12.2014 va revocato.
3. Considerato che la chiamata in causa della Curatela del è stata Controparte_2 determinata dall'iniziativa infondata di parte opposta, atteso anche il comportamento processuale della prima che ha deciso di non costituirsi, non si dispone nulla a suo carico per le spese di lite che sono, invece, poste integralmente a carico di parte opposta e liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €5.201 a €26.000), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 266/2015, emesso dal
Tribunale di Bari in data 11.12.2014;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in Parte_1
€3.397,00 per compensi ed €355,00 per esborsi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari il 29.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato