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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1323 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Fabio Di Noi (indirizzo p.e.c. e Email_1
Lorenzo Di Noi (indirizzo p.e.c. , con Email_2 domicilio in Taranto alla via Dante Alighieri, n. 257, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Di Noi e Lorenzo Di Noi;
parte appellante contro p.i. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luigi Semeraro (indirizzo p.e.c. , con Email_3 domicilio in Taranto alla via Nitti, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Luigi Semeraro
parte appellata
OGGETTO: accesso atti assicurazione CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 07.11.2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. Cont evocava in giudizio ( nel Parte_1 Controparte_1 prosieguo per brevità), dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, esponendo:
1 che in data 29.8.2018, alle ore 19.30 circa, il veicolo di sua proprietà Cont Alfa Romeo Giulietta tg. ED436ZD, assicurato da mentre era condotto da nell'abitato di Taranto, aveva subito danni Persona_1 pari a € 4.800,00 a seguito di un sinistro stradale causato dal conducente della Ford Focus tg. BJ961XH, assicurata da
[...]
; Controparte_2 Cont
che, ricevuta formale richiesta di risarcimento danni, pur avendo periziato il veicolo di sua proprietà, non aveva poi risarcito il danno;
Cont
che in data 20.11.2018 aveva inviato ad richiesta di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A. al fine di avere in visione tutta la documentazione richiesta; Cont
che in riscontro a tale richiesta, con nota del 21.11.2018, aveva inoltrato copia del verbale delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro e copia della denuncia di sinistro promossa dal proprietario della vettura antagonista, omettendo l'invio delle perizie effettuate su entrambi i veicoli e delle relative foto a colori;
Cont
che, pertanto, disattendendo la normativa prevista, si era resa inadempiente, avendo inviato solo parte della documentazione richiesta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la condanna della stessa all'esibizione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione, e segnatamente delle riproduzioni fotografiche a colori dei veicoli coinvolti, dell'eventuale accertamento espletato dall'informatore della compagnia, e delle perizie tecniche effettuate dal perito fiduciario della compagnia, oltre al pagamento della somma di € 500,00 in caso di violazione e inosservanza anche parziale nell'esecuzione della sentenza per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di esso dalla data di pubblicazione della sentenza, il tutto da contenersi nel limite di valore di € 4.990,00. Cont Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva in dettaglio:
che la responsabilità nella causazione del sinistro era imputabile in via esclusiva a conducente del veicolo di proprietà Persona_1 dell'attrice;
che all'esito della perizia eseguita sul veicolo di proprietà dell'attrice (documento che depositava nel suo fascicolo di parte), era emerso che l'ammontare del danno era nettamente inferiore rispetto alla richiesta promossa dall'attrice;
2 che con nota del 21.11.2018, aveva già inviato all'attrice copia del verbale delle forze dell'ordine e della denuncia sporta dal conducente del veicolo antagonista;
che a corredo di tale perizia, aveva depositato nel suo fascicolo di parte anche n. 10 fotografie;
che la domanda promossa dall'attrice era infondata, in quanto la causazione del sinistro era imputabile alla sola condotta di guida di
, conducente della Alfa Romeo di proprietà della stessa Persona_1
Parte_1
che era infondata anche la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., atteso che la esecutorietà di tale sanzione poteva decorrere solo dalla comunicazione ex art. 480 c.p.c., ossia da quando viene intimato formalmente il pagamento, ma non prima della predetta intimazione. Concludeva per il rigetto della domanda e per la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'attrice. Cont Nella propria comparsa conclusionale, deduceva anche di aver invitato l'attrice, con lettera del 3.9.2018 (documento allegato al suo fascicolo di parte), a presentare formale denuncia di sinistro e di aver comunque adempiuto alla richiesta di accesso agli atti trasmettendo tutta la documentazione che era in suo possesso. Istruita la causa con la sola acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice di Pace dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della questione trattata e del comportamento tenuto dalle parti in corso di causa. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con il primo motivo d'appello si duole dell'errata pronuncia di cessazione Cont della materia del contendere: a suo avviso, aveva adempiuto solo in parte alla richiesta di accesso formalizzata, non avendole consegnato né copia della perizia eseguita sul veicolo antagonista, né le ulteriori 14 fotografie allegate alla relazione tecnica effettuata sul mezzo di sua proprietà. Pertanto, il giudice di Pace, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto Cont condannare alla consegna dei restanti documenti richiesti e non consegnati. Con il secondo motivo di appello, si duole dell'erronea compensazione delle spese di lite, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre a carico della compagnia assicurativa in ragione della sua soccombenza (eventualmente anche virtuale, in quanto le motivazioni addotte dal primo giudice non integrano le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., legittimano la
3 compensazione. Cont chiede di contro il rigetto del gravame, evidenziando:
che aveva invitato l'attrice a presentare tempestiva denunzia di sinistro e che la richiesta era rimasta inascoltata;
che tutta la documentazione in suo possesso era già stata consegnata;
che la responsabilità del sinistro gravava esclusivamente sul conducente del veicolo di proprietà dell'appellante;
che non era provato che il perito avesse ispezionato e fotografato anche il veicolo antagonista coinvolto nel sinistro;
che l'appellante aveva richiesto la consegna di documenti contenenti presunte dichiarazioni rilasciate da imprecisati soggetti ai suoi informatori fiduciari, senza neppure accertarsi della esistenza degli stessi;
che il diritto di accesso agli atti non prevedeva la consegna di documentazione a colori;
che la esecutorietà della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. può decorrere solo dalla comunicazione ex art. 480 c.p.c., ossia da quando ne venga intimato formalmente il pagamento, ma non prima di tale intimazione.
2) Sui motivi d'appello. L'appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti. Prima di vagliare i motivi d'appello, occorre premettere che ai sensi dell'art. 146 C.d.A. (d. lgs. n. 209/2005), le imprese assicurative sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino. Tale diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria. L'art. 2 del D.M. n. 191/2008, che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, prevede che tale diritto ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro...”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte
4 adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene tempestivamente negata la presenza all'interno del predetto fascicolo. L'art. 4 del predetto D.M. specifica che nell'istanza di accesso, esercitabile solo per iscritto, occorre indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato;
e che in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti;
in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta (art. 4, comma 6 del D.M.) Ai sensi degli artt.
5-6 del medesimo D.M., fatta salva l'ipotesi di incompleta e/o irregolare richiesta di accesso agli atti di cui al predetto art. 4, comma 6, l'impresa assicurativa è tenuta ad accogliere la richiesta od a motivarne il diniego entro il termine di 15 giorni. Dalla documentazione versata in atti nei rispettivi fascicoli di parte del primo grado di causa, risulta:
che, con diffida del 20.11.2018, inviata a mezzo pec, Parte_1 ha formulato istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146
[...] Cont C.d.A., richiedendo ad l'invio della relazione tecnica effettuata sul veicolo di sua proprietà, della perizia di riscontro effettuata sul veicolo antagonista, entrambe corredate dalla relativa documentazione fotografica a colori, e della documentazione completa degli accertamenti svolti, ivi compreso l'eventuale accertamento dell'accertatore, finalizzati alla gestione della pratica;
Cont
che con nota del 21.11.2018, ha riscontrato tale richiesta di accesso agli atti, e senza segnalare alcuna irregolarità e/o mancanza nell'istanza ricevuta, ha inviato all'appellante copia della denuncia di sinistro promossa dal proprietario del veicolo antagonista e copia del rapporto delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro;
che, con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo Cont grado, ha allegato al proprio fascicolo di parte la perizia tecnica del veicolo di proprietà dell'appellante e 10 fotografie a colori a suo corredo.
5 Le risultanze istruttorie e le deduzioni difensive della compagnia assicurativa Cont inducono a ritenere che abbia adempiuto tardivamente, e solo in parte, alla richiesta di accesso agli atti formulata dall'appellante. Quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto la perizia del veicolo dell'appellante e le relative foto, va osservato che la compagnia assicurativa non ha dato riscontro all'istanza entro il termine di 15 giorni previsto dalla legge, limitandosi a produrre la perizia e dieci fotografie solo con la comparsa di costituzione in primo grado. Inoltre, tale documentazione appare oltretutto incompleta, poiché, sebbene sul frontespizio della perizia si indichi a chiare lettere la presenza di Cont ventiquattro fotografie allegate, ne ha depositate in giudizio solo dieci. Quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto la perizia eseguita sul veicolo antagonista, va invece osservato che la stessa è stata completamente disattesa dalla compagnia appellata. Prima di esaminare le ragioni che inducono a ritenere fondato l'appello promosso sul punto, appare però opportuno dare conto della ripartizione degli oneri probatori che caratterizzano la materia dell'accesso agli atti. L'assicurato/contraente che formalizza una richiesta di accesso agli atti ha l'onere di allegare l'inadempimento della compagnia assicuratrice agli obblighi prescritti dalla richiamata normativa ed ha, altresì, l'onere di provare l'esistenza dei documenti oggetto della specifica richiesta di accesso, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa (art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Il documento per cui si invoca l'accesso costituisce, infatti, l'oggetto materiale dell'obbligazione (di accesso) di cui si assume la violazione da parte dell'assicurazione, obbligazione a cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto dell'assicurato derivante dal contratto (nel caso di specie) e dalle previsioni normative che lo integrano (art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 e regolamento attuativo adottato con il d.m. n. 191/2008). Pertanto, e in termini più chiari, l'attore, per assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a dimostrare l'esistenza del titolo su cui poggia il diritto di accesso e, a fronte della negazione dell'esistenza del documento (circostanza che integra una mera difesa, in quanto si risolve nella semplice negazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, senza determinare alcun ampliamento dei fatti sottoposti al vaglio giudiziale rispetto a quelli introdotti dall'attore), anche la disponibilità di quest'ultimo da parte della compagnia. Del resto, come si evince dalla lettura dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.m. n. 191/2008 (“I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della
6 responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
[b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.”), che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro,..”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene negata la presenza all'interno del predetto fascicolo. L'impostazione adottata è coerente anche con la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti di una pubblica amministrazione, dove la giurisprudenza fa ricadere sull'istante l'onere di provare l'esistenza del documento di cui chiede l'ostensione, non potendosi onerare l'amministrazione della prova di un fatto negativo1. Nella valutazione del compendio probatorio, il giudice è anche tenuto a valutare l'incidenza dell'eventuale mancata specifica contestazione, da parte dell'assicurazione, dei fatti dedotti da parte attrice. Come noto, ll principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, anche se ciò non toglie che il giudice, ove dalle prove acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa comunque pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cassazione civile, sez. III , 07/06/2023 , n. 16028.).
7 La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'onere di contestazione, previsto dall'articolo 115, comma 1, in fine, del cpc, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone la esistenza” (Cassazione civile , sez. II , 08/08/2019 , n. 21210). Ciò posto, nel caso di specie, a fronte delle deduzioni di parte attrice, la compagnia assicurativa, con la comparsa di costituzione depositata in primo grado, oltre ad essersi limitata ad una generica e non circostanziata contestazione delle affermazioni di parte attrice, non ha espressamente negato l'esistenza di tale perizia o il suo possesso. La compagnia ha piuttosto incentrato la propria comparsa sul fatto che l'attore non avesse titolo per accedere agli atti in quanto responsabile del sinistro, senza svolgere difese incompatibili con le affermazioni di controparte in ordine alle circostanze dell'esistenza e del possesso della perizia sul veicolo antagonista. A nulla vale che nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo Cont grado e nel presente grado d'appello, abbia dedotto di aver consegnato all'appellante tutta la documentazione in suo possesso, lasciando intendere di non detenere la perizia in questione. Tali deduzioni (pur non essendo tardive, in quanto integranti delle mere difese e al più delle eccezioni in senso lato), ad avviso di chi scrive, si pongono innanzitutto in contrasto con la linea difensiva assunta nella comparsa di costituzione del primo grado, dove non erano stati specificamente contestati l'esistenza e il possesso della perizia. Inoltre, si tratta di deduzioni che non risultano assistite da alcun supporto probatorio, con la conseguenza che non sono idonee a sovvertire l'acclarato carattere pacifico dei fatti dedotti sul punto dall'attore e non specificamente contestati dalla compagnia convenuta. E', poi, del tutto irrilevante che il sinistro da cui deriva l'istanza di accesso agli atti sia stato causato dalla presunta responsabilità esclusiva del conducente del veicolo appellante. L'accesso agli atti previsto dall'art. 146 C.d.A. e dal D.M. n. 191 del 2008 costituisce oggetto di un diritto autonomo, che può essere fatto valere in giudizio indipendentemente dell'esercizio in via giudiziale di una domanda risarcitoria, non avendo il legislatore previsto limitazioni al riconoscimento di detto diritto e alle forme di tutela ordinarie che possono essere esercitate in caso di sostenuta sua lesione. Ne deriva che l'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accesso agli atti del procedimento di
8 valutazione, constatazione e liquidazione dei danni da parte di chi sostiene di avere subito pregiudizi in conseguenza di un sinistro stradale non può essere negato, in quanto consente allo stesso di valutare se detto procedimento sia stato corretto o se, invece, debba farsi ricorso ad ulteriori strumenti di tutela per il soddisfacimento del diritto risarcitorio. Cont Per le stesse ragioni di cui innanzi, non rileva neppure che prima di ricevere l'istanza di accesso agli atti, abbia richiesto all'appellante l'invio della denuncia di sinistro. Peraltro, è provato per via documentale che ha dato Parte_1 riscontro a tale missiva, comunicando a mezzo pec, per il tramite del suo legale, la propria versione dei fatti e richiedendo il risarcimento dei danni subiti. L'appello non può invece essere accolto con riferimento alla domanda di accesso avente ad oggetto l'eventuale accertamento espletato dall'informatore della compagnia, trattandosi di un documento (oltre che genericamente determinato) di cui è la stessa parte attrice a non dare per scontata l'esistenza. In definitiva, la declaratoria di cessazione della materia del contendere fatta dal primo giudice può essere confermata solo con riguardo all'istanza di accesso che ha ad oggetto la perizia eseguita sul veicolo dell'appellante e le 10 foto prodotte. Cont Per il resto la sentenza va riformata e va condannata alla consegna in favore dell'appellante delle ulteriori n. 14 fotografie allegate alla perizia del veicolo di sua proprietà, e della perizia effettuata sul veicolo antagonista (Ford Focus tg. BJ961XH) corredata dalla relativa documentazione fotografica. Le ulteriori richieste di consegna promosse dall'appellante sono, invece, infondate, essendo del tutto generiche e facendo riferimento a documenti di cui si ipotizza soltanto l'esistenza. Vista la natura della controversia in esame, non si reputa necessaria l'applicazione della misura di coercizione indiretta invocata dall'appellata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Fondato è infine anche il secondo motivo d'appello. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di
9 assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Ciò posto, nel caso in esame non è ravvisabile soccombenza reciproca delle parti, né l'assoluta novità delle questioni trattate, né un mutamento della giurisprudenza, né tanto meno la sussistenza di “altri gravi ed eccezionali ragioni”. Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione del canonico principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., l'appellata va condannata al pagamento delle spese del primo grado di lite nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dallo scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le restanti fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia).
3) Sulle spese del presente grado d'appello.
Anche le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno Cont poste interamente a carico di nella misura stabilita in dispositivo (scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014; valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le restanti fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] alla consegna in favore di di copia Controparte_1 Parte_1 della n. 14 ulteriori fotografie allegate alla perizia del veicolo di sua proprietà tg. ED436ZD, non risultate prodotte in giudizio, e della perizia
10 effettuata sul veicolo tg. BJ961XH corredata dalle relative fotografie;
rigetta ogni altra domanda promossa dall'appellante;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 135,53 per
[...] esborsi esenti ed in € 877,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in €
[...]
174,00 per esborsi esenti ed in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi. Così deciso in Taranto, in data 22/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 T.A.R. , Roma , sez. IV , 11/11/2022 , n. 14750 “L'istanza di accesso di cui alla l. n. 241/1990 deve avere ad oggetto specifici documenti e non può comportare per il soggetto destinatario della richiesta un'attività di elaborazione dei dati;
inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della P.A. nei cui confronti l'accesso viene esercitato. L'onere della prova in ordine all'esistenza del documento grava sull'istante, non potendosi onerare l'Amministrazione della prova di un fatto negativo”.
Lorenzo Di Noi (indirizzo p.e.c. , con Email_2 domicilio in Taranto alla via Dante Alighieri, n. 257, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Di Noi e Lorenzo Di Noi;
parte appellante contro p.i. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Luigi Semeraro (indirizzo p.e.c. , con Email_3 domicilio in Taranto alla via Nitti, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Luigi Semeraro
parte appellata
OGGETTO: accesso atti assicurazione CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 07.11.2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. Cont evocava in giudizio ( nel Parte_1 Controparte_1 prosieguo per brevità), dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, esponendo:
1 che in data 29.8.2018, alle ore 19.30 circa, il veicolo di sua proprietà Cont Alfa Romeo Giulietta tg. ED436ZD, assicurato da mentre era condotto da nell'abitato di Taranto, aveva subito danni Persona_1 pari a € 4.800,00 a seguito di un sinistro stradale causato dal conducente della Ford Focus tg. BJ961XH, assicurata da
[...]
; Controparte_2 Cont
che, ricevuta formale richiesta di risarcimento danni, pur avendo periziato il veicolo di sua proprietà, non aveva poi risarcito il danno;
Cont
che in data 20.11.2018 aveva inviato ad richiesta di accesso agli atti ex art. 146 C.d.A. al fine di avere in visione tutta la documentazione richiesta; Cont
che in riscontro a tale richiesta, con nota del 21.11.2018, aveva inoltrato copia del verbale delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro e copia della denuncia di sinistro promossa dal proprietario della vettura antagonista, omettendo l'invio delle perizie effettuate su entrambi i veicoli e delle relative foto a colori;
Cont
che, pertanto, disattendendo la normativa prevista, si era resa inadempiente, avendo inviato solo parte della documentazione richiesta. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la condanna della stessa all'esibizione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione, e segnatamente delle riproduzioni fotografiche a colori dei veicoli coinvolti, dell'eventuale accertamento espletato dall'informatore della compagnia, e delle perizie tecniche effettuate dal perito fiduciario della compagnia, oltre al pagamento della somma di € 500,00 in caso di violazione e inosservanza anche parziale nell'esecuzione della sentenza per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di esso dalla data di pubblicazione della sentenza, il tutto da contenersi nel limite di valore di € 4.990,00. Cont Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Esponeva in dettaglio:
che la responsabilità nella causazione del sinistro era imputabile in via esclusiva a conducente del veicolo di proprietà Persona_1 dell'attrice;
che all'esito della perizia eseguita sul veicolo di proprietà dell'attrice (documento che depositava nel suo fascicolo di parte), era emerso che l'ammontare del danno era nettamente inferiore rispetto alla richiesta promossa dall'attrice;
2 che con nota del 21.11.2018, aveva già inviato all'attrice copia del verbale delle forze dell'ordine e della denuncia sporta dal conducente del veicolo antagonista;
che a corredo di tale perizia, aveva depositato nel suo fascicolo di parte anche n. 10 fotografie;
che la domanda promossa dall'attrice era infondata, in quanto la causazione del sinistro era imputabile alla sola condotta di guida di
, conducente della Alfa Romeo di proprietà della stessa Persona_1
Parte_1
che era infondata anche la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., atteso che la esecutorietà di tale sanzione poteva decorrere solo dalla comunicazione ex art. 480 c.p.c., ossia da quando viene intimato formalmente il pagamento, ma non prima della predetta intimazione. Concludeva per il rigetto della domanda e per la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'attrice. Cont Nella propria comparsa conclusionale, deduceva anche di aver invitato l'attrice, con lettera del 3.9.2018 (documento allegato al suo fascicolo di parte), a presentare formale denuncia di sinistro e di aver comunque adempiuto alla richiesta di accesso agli atti trasmettendo tutta la documentazione che era in suo possesso. Istruita la causa con la sola acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice di Pace dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della questione trattata e del comportamento tenuto dalle parti in corso di causa. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Con il primo motivo d'appello si duole dell'errata pronuncia di cessazione Cont della materia del contendere: a suo avviso, aveva adempiuto solo in parte alla richiesta di accesso formalizzata, non avendole consegnato né copia della perizia eseguita sul veicolo antagonista, né le ulteriori 14 fotografie allegate alla relazione tecnica effettuata sul mezzo di sua proprietà. Pertanto, il giudice di Pace, anziché dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto Cont condannare alla consegna dei restanti documenti richiesti e non consegnati. Con il secondo motivo di appello, si duole dell'erronea compensazione delle spese di lite, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre a carico della compagnia assicurativa in ragione della sua soccombenza (eventualmente anche virtuale, in quanto le motivazioni addotte dal primo giudice non integrano le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., legittimano la
3 compensazione. Cont chiede di contro il rigetto del gravame, evidenziando:
che aveva invitato l'attrice a presentare tempestiva denunzia di sinistro e che la richiesta era rimasta inascoltata;
che tutta la documentazione in suo possesso era già stata consegnata;
che la responsabilità del sinistro gravava esclusivamente sul conducente del veicolo di proprietà dell'appellante;
che non era provato che il perito avesse ispezionato e fotografato anche il veicolo antagonista coinvolto nel sinistro;
che l'appellante aveva richiesto la consegna di documenti contenenti presunte dichiarazioni rilasciate da imprecisati soggetti ai suoi informatori fiduciari, senza neppure accertarsi della esistenza degli stessi;
che il diritto di accesso agli atti non prevedeva la consegna di documentazione a colori;
che la esecutorietà della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. può decorrere solo dalla comunicazione ex art. 480 c.p.c., ossia da quando ne venga intimato formalmente il pagamento, ma non prima di tale intimazione.
2) Sui motivi d'appello. L'appello è meritevole di accoglimento nei seguenti limiti. Prima di vagliare i motivi d'appello, occorre premettere che ai sensi dell'art. 146 C.d.A. (d. lgs. n. 209/2005), le imprese assicurative sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardino. Tale diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria. L'art. 2 del D.M. n. 191/2008, che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, prevede che tale diritto ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro...”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte
4 adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene tempestivamente negata la presenza all'interno del predetto fascicolo. L'art. 4 del predetto D.M. specifica che nell'istanza di accesso, esercitabile solo per iscritto, occorre indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato;
e che in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti;
in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta (art. 4, comma 6 del D.M.) Ai sensi degli artt.
5-6 del medesimo D.M., fatta salva l'ipotesi di incompleta e/o irregolare richiesta di accesso agli atti di cui al predetto art. 4, comma 6, l'impresa assicurativa è tenuta ad accogliere la richiesta od a motivarne il diniego entro il termine di 15 giorni. Dalla documentazione versata in atti nei rispettivi fascicoli di parte del primo grado di causa, risulta:
che, con diffida del 20.11.2018, inviata a mezzo pec, Parte_1 ha formulato istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 146
[...] Cont C.d.A., richiedendo ad l'invio della relazione tecnica effettuata sul veicolo di sua proprietà, della perizia di riscontro effettuata sul veicolo antagonista, entrambe corredate dalla relativa documentazione fotografica a colori, e della documentazione completa degli accertamenti svolti, ivi compreso l'eventuale accertamento dell'accertatore, finalizzati alla gestione della pratica;
Cont
che con nota del 21.11.2018, ha riscontrato tale richiesta di accesso agli atti, e senza segnalare alcuna irregolarità e/o mancanza nell'istanza ricevuta, ha inviato all'appellante copia della denuncia di sinistro promossa dal proprietario del veicolo antagonista e copia del rapporto delle forze dell'ordine intervenute a seguito del sinistro;
che, con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo Cont grado, ha allegato al proprio fascicolo di parte la perizia tecnica del veicolo di proprietà dell'appellante e 10 fotografie a colori a suo corredo.
5 Le risultanze istruttorie e le deduzioni difensive della compagnia assicurativa Cont inducono a ritenere che abbia adempiuto tardivamente, e solo in parte, alla richiesta di accesso agli atti formulata dall'appellante. Quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto la perizia del veicolo dell'appellante e le relative foto, va osservato che la compagnia assicurativa non ha dato riscontro all'istanza entro il termine di 15 giorni previsto dalla legge, limitandosi a produrre la perizia e dieci fotografie solo con la comparsa di costituzione in primo grado. Inoltre, tale documentazione appare oltretutto incompleta, poiché, sebbene sul frontespizio della perizia si indichi a chiare lettere la presenza di Cont ventiquattro fotografie allegate, ne ha depositate in giudizio solo dieci. Quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto la perizia eseguita sul veicolo antagonista, va invece osservato che la stessa è stata completamente disattesa dalla compagnia appellata. Prima di esaminare le ragioni che inducono a ritenere fondato l'appello promosso sul punto, appare però opportuno dare conto della ripartizione degli oneri probatori che caratterizzano la materia dell'accesso agli atti. L'assicurato/contraente che formalizza una richiesta di accesso agli atti ha l'onere di allegare l'inadempimento della compagnia assicuratrice agli obblighi prescritti dalla richiamata normativa ed ha, altresì, l'onere di provare l'esistenza dei documenti oggetto della specifica richiesta di accesso, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa (art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Il documento per cui si invoca l'accesso costituisce, infatti, l'oggetto materiale dell'obbligazione (di accesso) di cui si assume la violazione da parte dell'assicurazione, obbligazione a cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto dell'assicurato derivante dal contratto (nel caso di specie) e dalle previsioni normative che lo integrano (art. 146 del d.lgs. n. 209/2005 e regolamento attuativo adottato con il d.m. n. 191/2008). Pertanto, e in termini più chiari, l'attore, per assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a dimostrare l'esistenza del titolo su cui poggia il diritto di accesso e, a fronte della negazione dell'esistenza del documento (circostanza che integra una mera difesa, in quanto si risolve nella semplice negazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea, senza determinare alcun ampliamento dei fatti sottoposti al vaglio giudiziale rispetto a quelli introdotti dall'attore), anche la disponibilità di quest'ultimo da parte della compagnia. Del resto, come si evince dalla lettura dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.m. n. 191/2008 (“I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della
6 responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
[b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.”), che disciplina l'accesso agli atti previsto dall'art. 146 del d.lgs. 209/2005, il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti presenti nel fascicolo dell'assicurazione (“Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro,..”), il cui contenuto non è fisso e determinabile (come si desume dall'impiego della dizione “ivi inclusi”, che lascia trasparire il carattere esemplificativo e non tassativo dell'elenco), dipendendo anche dalle scelte adottate dalla compagnia assicurativa in fase di istruttoria di una richiesta risarcitoria, con la conseguenza che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza del documento di cui viene negata la presenza all'interno del predetto fascicolo. L'impostazione adottata è coerente anche con la disciplina che regola il diritto di accesso agli atti di una pubblica amministrazione, dove la giurisprudenza fa ricadere sull'istante l'onere di provare l'esistenza del documento di cui chiede l'ostensione, non potendosi onerare l'amministrazione della prova di un fatto negativo1. Nella valutazione del compendio probatorio, il giudice è anche tenuto a valutare l'incidenza dell'eventuale mancata specifica contestazione, da parte dell'assicurazione, dei fatti dedotti da parte attrice. Come noto, ll principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, anche se ciò non toglie che il giudice, ove dalle prove acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa comunque pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cassazione civile, sez. III , 07/06/2023 , n. 16028.).
7 La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'onere di contestazione, previsto dall'articolo 115, comma 1, in fine, del cpc, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone la esistenza” (Cassazione civile , sez. II , 08/08/2019 , n. 21210). Ciò posto, nel caso di specie, a fronte delle deduzioni di parte attrice, la compagnia assicurativa, con la comparsa di costituzione depositata in primo grado, oltre ad essersi limitata ad una generica e non circostanziata contestazione delle affermazioni di parte attrice, non ha espressamente negato l'esistenza di tale perizia o il suo possesso. La compagnia ha piuttosto incentrato la propria comparsa sul fatto che l'attore non avesse titolo per accedere agli atti in quanto responsabile del sinistro, senza svolgere difese incompatibili con le affermazioni di controparte in ordine alle circostanze dell'esistenza e del possesso della perizia sul veicolo antagonista. A nulla vale che nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo Cont grado e nel presente grado d'appello, abbia dedotto di aver consegnato all'appellante tutta la documentazione in suo possesso, lasciando intendere di non detenere la perizia in questione. Tali deduzioni (pur non essendo tardive, in quanto integranti delle mere difese e al più delle eccezioni in senso lato), ad avviso di chi scrive, si pongono innanzitutto in contrasto con la linea difensiva assunta nella comparsa di costituzione del primo grado, dove non erano stati specificamente contestati l'esistenza e il possesso della perizia. Inoltre, si tratta di deduzioni che non risultano assistite da alcun supporto probatorio, con la conseguenza che non sono idonee a sovvertire l'acclarato carattere pacifico dei fatti dedotti sul punto dall'attore e non specificamente contestati dalla compagnia convenuta. E', poi, del tutto irrilevante che il sinistro da cui deriva l'istanza di accesso agli atti sia stato causato dalla presunta responsabilità esclusiva del conducente del veicolo appellante. L'accesso agli atti previsto dall'art. 146 C.d.A. e dal D.M. n. 191 del 2008 costituisce oggetto di un diritto autonomo, che può essere fatto valere in giudizio indipendentemente dell'esercizio in via giudiziale di una domanda risarcitoria, non avendo il legislatore previsto limitazioni al riconoscimento di detto diritto e alle forme di tutela ordinarie che possono essere esercitate in caso di sostenuta sua lesione. Ne deriva che l'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accesso agli atti del procedimento di
8 valutazione, constatazione e liquidazione dei danni da parte di chi sostiene di avere subito pregiudizi in conseguenza di un sinistro stradale non può essere negato, in quanto consente allo stesso di valutare se detto procedimento sia stato corretto o se, invece, debba farsi ricorso ad ulteriori strumenti di tutela per il soddisfacimento del diritto risarcitorio. Cont Per le stesse ragioni di cui innanzi, non rileva neppure che prima di ricevere l'istanza di accesso agli atti, abbia richiesto all'appellante l'invio della denuncia di sinistro. Peraltro, è provato per via documentale che ha dato Parte_1 riscontro a tale missiva, comunicando a mezzo pec, per il tramite del suo legale, la propria versione dei fatti e richiedendo il risarcimento dei danni subiti. L'appello non può invece essere accolto con riferimento alla domanda di accesso avente ad oggetto l'eventuale accertamento espletato dall'informatore della compagnia, trattandosi di un documento (oltre che genericamente determinato) di cui è la stessa parte attrice a non dare per scontata l'esistenza. In definitiva, la declaratoria di cessazione della materia del contendere fatta dal primo giudice può essere confermata solo con riguardo all'istanza di accesso che ha ad oggetto la perizia eseguita sul veicolo dell'appellante e le 10 foto prodotte. Cont Per il resto la sentenza va riformata e va condannata alla consegna in favore dell'appellante delle ulteriori n. 14 fotografie allegate alla perizia del veicolo di sua proprietà, e della perizia effettuata sul veicolo antagonista (Ford Focus tg. BJ961XH) corredata dalla relativa documentazione fotografica. Le ulteriori richieste di consegna promosse dall'appellante sono, invece, infondate, essendo del tutto generiche e facendo riferimento a documenti di cui si ipotizza soltanto l'esistenza. Vista la natura della controversia in esame, non si reputa necessaria l'applicazione della misura di coercizione indiretta invocata dall'appellata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Fondato è infine anche il secondo motivo d'appello. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di
9 assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21-12-2020, n. 29211). Ciò posto, nel caso in esame non è ravvisabile soccombenza reciproca delle parti, né l'assoluta novità delle questioni trattate, né un mutamento della giurisprudenza, né tanto meno la sussistenza di “altri gravi ed eccezionali ragioni”. Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione del canonico principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., l'appellata va condannata al pagamento delle spese del primo grado di lite nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dallo scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le restanti fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia).
3) Sulle spese del presente grado d'appello.
Anche le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno Cont poste interamente a carico di nella misura stabilita in dispositivo (scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014; valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le restanti fasi di istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] alla consegna in favore di di copia Controparte_1 Parte_1 della n. 14 ulteriori fotografie allegate alla perizia del veicolo di sua proprietà tg. ED436ZD, non risultate prodotte in giudizio, e della perizia
10 effettuata sul veicolo tg. BJ961XH corredata dalle relative fotografie;
rigetta ogni altra domanda promossa dall'appellante;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 135,53 per
[...] esborsi esenti ed in € 877,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in €
[...]
174,00 per esborsi esenti ed in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, per compensi. Così deciso in Taranto, in data 22/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 T.A.R. , Roma , sez. IV , 11/11/2022 , n. 14750 “L'istanza di accesso di cui alla l. n. 241/1990 deve avere ad oggetto specifici documenti e non può comportare per il soggetto destinatario della richiesta un'attività di elaborazione dei dati;
inoltre, l'ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della P.A. nei cui confronti l'accesso viene esercitato. L'onere della prova in ordine all'esistenza del documento grava sull'istante, non potendosi onerare l'Amministrazione della prova di un fatto negativo”.