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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 843/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 843/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), residente a [...], e C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente a
[...] C.F._2
L'Aquila, frazione Lucoli, Via del Peschiolo n. 27, entrambi rappresentatati e difesi, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Nadia Tomei, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a L'Aquila, Via dell'Aringo n. 58/A,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025, e , Parte_1 Parte_2 esponevano di aver contratto matrimonio a AR HE in Tunisia il 18.08.2007 e che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il [...] (dunque Persona_1 minorenne) e nato a [...] il [...] (dunque minorenne), Persona_2 entrambi residenti a [...] unitamente alla madre;
2. Con decreto n. 4612/2020 del 11.08.2020 (RG n. 738/2020) codesto Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti e, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n.
898/1970 1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., confermando la loro volontà di non volersi riconciliare, indicando nel ricorso le condizioni del divorzio;
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio a AR HE in
[...] Parte_2
Tunisia il 18.08.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla relativa annotazione e trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo:
b) I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre a Lucoli (AQ), Via del Colle n. 16. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) La casa coniugale sita in Lucoli (AQ), Via del Colle n. 16, già assegnata alla IG.ra con il decreto di omologa della separazione, resta alla stessa Parte_1 assegnata;
la IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al IG. con congruo preavviso;
Parte_2
d) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Parte_2 indicati: durante il periodo scolastico, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00; vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola e fino al 31 dicembre;
l'anno successivo, dal 1 al 7 gennaio, accompagnando i bambini a scuola, salvo diverso accordo;
vacanze pasquali, ad anni alterni, e Per_1 Per_2 trascorreranno un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni ciascuno), previa concertazione tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo prescelto e del luogo ove si troveranno i bambini;
in tale lasso di tempo l'altro genitore potrà vedere i figli durante un pomeriggio a settimana, previo avviso. I minori, infine, continueranno a frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo da conservare con loro rapporti significativi;
i figli, inoltre, trascorreranno ogni anno, durante le vacanze estive, un lungo periodo di vacanza (circa 3 mesi) con la madre in Tunisia, in accordo con il padre, il quale corrisponderà il 50% del costo dei biglietti di andata e ritorno per i figli;
e) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile una tantum, la somma complessiva di € 12.000,00 alle seguenti modalità: €
6.000,00 in contanti entro il 24 giugno 2025; la restante somma di € 6.000,00 in n. 12 rate mensili di € 500,00 a partire dal mese di luglio 2025;
f) Quale contributo al mantenimento dei figli minori, il IG. verserà alla IG.ra Parte_2
, in contanti ed entro il 10 di ogni mese, la somma di € 450,00 a far data Parte_1 dal deposito del ricorso. L'assegno di mantenimento sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal 01.01.2026. Oltre all'assegno di mantenimento il IG. si farà carico del 50% Parte_2 delle spese extra che sarà necessario ed opportuno sostenere per i figli minori, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila del
2.3.2020;
g) L'assegno unico universale per i figli è attribuito alla IG.ra quale Parte_1 genitore collocatario;
h) Entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni ed eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
i) i coniugi, ove occorra, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 843/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), residente a [...], e C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), residente a
[...] C.F._2
L'Aquila, frazione Lucoli, Via del Peschiolo n. 27, entrambi rappresentatati e difesi, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Nadia Tomei, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a L'Aquila, Via dell'Aringo n. 58/A,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025, e , Parte_1 Parte_2 esponevano di aver contratto matrimonio a AR HE in Tunisia il 18.08.2007 e che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il [...] (dunque Persona_1 minorenne) e nato a [...] il [...] (dunque minorenne), Persona_2 entrambi residenti a [...] unitamente alla madre;
2. Con decreto n. 4612/2020 del 11.08.2020 (RG n. 738/2020) codesto Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti e, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n.
898/1970 1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., confermando la loro volontà di non volersi riconciliare, indicando nel ricorso le condizioni del divorzio;
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio a AR HE in
[...] Parte_2
Tunisia il 18.08.2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla relativa annotazione e trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo:
b) I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre a Lucoli (AQ), Via del Colle n. 16. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
c) La casa coniugale sita in Lucoli (AQ), Via del Colle n. 16, già assegnata alla IG.ra con il decreto di omologa della separazione, resta alla stessa Parte_1 assegnata;
la IG.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la IG.ra sarà Parte_1 tenuta a darne notizia al IG. con congruo preavviso;
Parte_2
d) Il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito Parte_2 indicati: durante il periodo scolastico, a settimane alterne, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00; vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola e fino al 31 dicembre;
l'anno successivo, dal 1 al 7 gennaio, accompagnando i bambini a scuola, salvo diverso accordo;
vacanze pasquali, ad anni alterni, e Per_1 Per_2 trascorreranno un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi (o due periodi di sette giorni ciascuno), previa concertazione tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo prescelto e del luogo ove si troveranno i bambini;
in tale lasso di tempo l'altro genitore potrà vedere i figli durante un pomeriggio a settimana, previo avviso. I minori, infine, continueranno a frequentare i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo da conservare con loro rapporti significativi;
i figli, inoltre, trascorreranno ogni anno, durante le vacanze estive, un lungo periodo di vacanza (circa 3 mesi) con la madre in Tunisia, in accordo con il padre, il quale corrisponderà il 50% del costo dei biglietti di andata e ritorno per i figli;
e) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 assegno divorzile una tantum, la somma complessiva di € 12.000,00 alle seguenti modalità: €
6.000,00 in contanti entro il 24 giugno 2025; la restante somma di € 6.000,00 in n. 12 rate mensili di € 500,00 a partire dal mese di luglio 2025;
f) Quale contributo al mantenimento dei figli minori, il IG. verserà alla IG.ra Parte_2
, in contanti ed entro il 10 di ogni mese, la somma di € 450,00 a far data Parte_1 dal deposito del ricorso. L'assegno di mantenimento sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal 01.01.2026. Oltre all'assegno di mantenimento il IG. si farà carico del 50% Parte_2 delle spese extra che sarà necessario ed opportuno sostenere per i figli minori, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila del
2.3.2020;
g) L'assegno unico universale per i figli è attribuito alla IG.ra quale Parte_1 genitore collocatario;
h) Entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare ogni ed eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
i) i coniugi, ove occorra, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli