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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2137/2024 r.g. vg, promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Donata Di Meo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che la coppia ha due figlie minori, nate entrambe in , , Pt_1 Per_1 il 27.05.2015 e , l'01.07.2017, per le quali hanno disposto l'affido condiviso, con collocamento delle Per_2 stesse presso la madre, un contributo economico a carico del padre in favore delle due minori di euro 180,00 per ciascuna figlia, oltre aggiornamento secondo gli indici istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, con attribuzione come per legge dell'assegno unico universale, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali assunti dai coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. Parte_1 Controparte_1
6, Parte II, Serie A, Anno 2015, Comune di Trani);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2137/2024 r.g. vg, promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franzese, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Donata Di Meo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che la coppia ha due figlie minori, nate entrambe in , , Pt_1 Per_1 il 27.05.2015 e , l'01.07.2017, per le quali hanno disposto l'affido condiviso, con collocamento delle Per_2 stesse presso la madre, un contributo economico a carico del padre in favore delle due minori di euro 180,00 per ciascuna figlia, oltre aggiornamento secondo gli indici istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, con attribuzione come per legge dell'assegno unico universale, prendendo atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali assunti dai coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. Parte_1 Controparte_1
6, Parte II, Serie A, Anno 2015, Comune di Trani);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore