Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici). 1. I termini sostanziali e processuali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
1 gennaio 1998
Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici). 1. I termini sostanziali e processuali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 4086/2001https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) L'art. 61 della legge n. 449 del 1997, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nelle Marche e nell'Umbria a decorrere dal 26 settembre 1997, è norma processuale retroattiva; pertanto, è nulla la citazione che fissa l'udienza di comparizione in data ricadente nel periodo di sospensione anche se la notifica è stata effettuata e la prima udienza si è svolta, nella contumacia di soggetto residente nelle zone terremotate, prima dell'entrata in vigore della legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza contumaciale del giudice di pace, che non aveva disposto la rinnovazione della citazione, affinché provveda ai sensi dell'art. 164, secondo comma c.p.c.).
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2005, n. 15959Provvedimento: […] ancorché in comuni non direttamente interessati dal sisma dell'anno 1997, in forza dell'art. 61 legge 27 dicembre 1997 n. 449 che aveva "autenticamente interpretato" l'art. […] Si rileva che per i soggetti residenti in comuni delle Marche non direttamente interessati dal sisma la sospensione dei termini è stata estesa rispetto a quelli che ne erano stati colpiti, con l'art. 61 legge 449/1997, e non è stata ripetuta la limitazione alle scadenze intervenute nel periodo così individuato, come aveva invece previsto l'art. 1 del DL 364/97.Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2003, n. 19628Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2002, n. 12753Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3723Provvedimento: […] Non pare discutibile, in realtà, che alla data del 2 cicembre 1997 operasse la sospensione dei termini di sposta con |_ decreto legge n. 364 del 1997, come del resto previsto dall'art. 61. della successiva legge n. 449 del 1997, ove è appunto disposto che "i termini so- stanziali e processuali di cui all'articolo 1 del de- creto legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 se tembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4086Provvedimento: […] Tuttavia, con l'art. 61 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fu stabilito che "I termini sostanziali e processuali di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26Leggi di più...
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