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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/10/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 348/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.03.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nada
Lucaccioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Corso Vittorio Emanuele, 13 -
06012 - Città Di Castello (PG),
e
(C.F. ) nato a [...], il [...]e residente in Parte_2 C.F._2
Trevi (PG), Via dei Giardini – S.M. In Valle n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Baliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Piazza della Concordia n. 12, Borgo Trevi -PG;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7.09.2017 in Spello (Anno 2017 Numero 21, parte II, serie C)
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Trevi (PG), Via dei Giardini – S.M. In Valle n. 24 verrà assegnata al marito, la moglie fisserà la propria residenza altrove. Il signor si impegna a Pt_2 modificare l'intestazione del contratto di locazione della predetta abitazione, che rimarrà intestato esclusivamente al marito.
3. I coniugi si danno atto di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, e dunque di rinunciare reciprocamente al mantenimento tra loro.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che sono titolari delle somme depositate nei conti correnti a ciascuno intestati e che rimarranno nelle rispettive esclusive disponibilità.
5. Le parti si danno atto di aver regolato tutti i loro reciproci rapporti patrimoniali e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro essendo economicamente indipendenti;
i coniugi concordano altresì che reciprocamente manlevano l'altro coniuge da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi concernente esposizioni, debiti, finanziamenti o altro, contratti singolarmente da ciascuno di essi. Pertanto ove dovessero essere effettuate delle richieste di pagamento anche per debiti pregressi, imputabili singolarmente a ciascuno di essi, ma giuridicamente estendibili anche all'altro, il coniuge debitore solleverà integralmente l'altro da qualsivoglia richiesta;
6. I coniugi convengono che le spese della presente procedura sono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti
7. Entrambi chiedono che sia pronunciata, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_2 CP_1
pagina 3 di 4 hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7.09.2017 in Spello (Anno 2017 Numero 21, parte II, serie C);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 17.10.2025
Il Presidente est.
DI MA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 348/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.03.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nada
Lucaccioni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Corso Vittorio Emanuele, 13 -
06012 - Città Di Castello (PG),
e
(C.F. ) nato a [...], il [...]e residente in Parte_2 C.F._2
Trevi (PG), Via dei Giardini – S.M. In Valle n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Baliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Piazza della Concordia n. 12, Borgo Trevi -PG;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7.09.2017 in Spello (Anno 2017 Numero 21, parte II, serie C)
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Trevi (PG), Via dei Giardini – S.M. In Valle n. 24 verrà assegnata al marito, la moglie fisserà la propria residenza altrove. Il signor si impegna a Pt_2 modificare l'intestazione del contratto di locazione della predetta abitazione, che rimarrà intestato esclusivamente al marito.
3. I coniugi si danno atto di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, e dunque di rinunciare reciprocamente al mantenimento tra loro.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che sono titolari delle somme depositate nei conti correnti a ciascuno intestati e che rimarranno nelle rispettive esclusive disponibilità.
5. Le parti si danno atto di aver regolato tutti i loro reciproci rapporti patrimoniali e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altro essendo economicamente indipendenti;
i coniugi concordano altresì che reciprocamente manlevano l'altro coniuge da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi concernente esposizioni, debiti, finanziamenti o altro, contratti singolarmente da ciascuno di essi. Pertanto ove dovessero essere effettuate delle richieste di pagamento anche per debiti pregressi, imputabili singolarmente a ciascuno di essi, ma giuridicamente estendibili anche all'altro, il coniuge debitore solleverà integralmente l'altro da qualsivoglia richiesta;
6. I coniugi convengono che le spese della presente procedura sono rispettivamente a carico di ciascuna delle parti
7. Entrambi chiedono che sia pronunciata, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 1.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_2 CP_1
pagina 3 di 4 hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7.09.2017 in Spello (Anno 2017 Numero 21, parte II, serie C);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 17.10.2025
Il Presidente est.
DI MA
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