Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 4489 DELL'ANNO 2024
FRA
[...]
[...
Controparte_1
Oggi, 29 maggio 2025, alle ore 10,00, innanzi al giudice unico, gop dott.ssa Maria Jose Meola, sono comparsi:
Per la parte attrice\opponente: l'avv. CIRLA AUGUSTO;
Per parte convenuta\opposta: l'avv. ROVOLETTO ALESSANDRA ( ) VIA C.F._1
CERNUSCHI 1 20122 MILANO;
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e scritti di causa, ivi comprese le rassegnate conclusioni, contestano quelli della reciproca controparte, e chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.
Dopo la discussione
Il giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, emette Sentenza ex art. 281 sexies CPC, dandone lettura in udienza, e contestualmente, la deposita in Cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il G.U.
Dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 7
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop dott.ssa Maria Josè Meola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4489/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIRLA AUGUSTO, con Controparte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA RUGABELLA 1 MILANO presso avv. CIRLA AUGUSTO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. MIGLIAVACCA Controparte_1 P.IVA_1
ERNESTO e ROVOLETTO ALESSANDRA ( ) VIA CERNUSCHI 1 20122 MILANO;
C.F._1 con elezione di domicilio in VIA RUGABELLA 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
MIGLIAVACCA ERNESTO;
CONVENUTA\OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione del 30\01\2024, il , proponeva Controparte_2 Parte_1 opposizione, chiedendone la declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo N. 18779\2023, che gli ingiungeva di pagare, in favore di a titolo di sorte capitale, la somma di € 22.328,72, oltre CP_1 interessi, e le spese di giudizio, liquidate in € 1.045,50 più accessori. Deduceva in fatto che, tra esso medesimo e era in corso il contratto n. 0135819061 di “Manutenzione Schindler Excelence”, con decorrenza dal CP_1
01.12.2021, per la manutenzione di tutti gli impianti di ascensori siti nei vari Fabbricati del “ CP_1
, finalizzata a garantire il corretto funzionamento di tutti i medesimi impianti ( all. 2). A fronte
[...] dell'assunta attività svolta, erano state emesse le fatture poste a fondamento dell'azione monitoria il cui Decreto
è qui opposto, in quanto alcune di esse risultano già pagate ed altre riguardano prestazioni incluse nell'oggetto del contratto di “Manutenzione Schindler Excelence”, per il quale il Condominio versava un canone annuo, con pagamento a cadenza bimestrale. Precisava che, - la fatt. 3474545872 del 27.06.23 per €. 291,50 (doc.
1 ctp), riferita al “ controllo e regolazione di componenti elettrici, meccanici e idraulici maggiormente soggetti ad usura per assicurarne il regolare funzionamento ( porte dei piani, serrature), nonché la “ pulizia, lubrificazione e registrazione delle parti, fornitura di lubrificanti e fusibili”, oltre alla “ verifica approfondita dell'efficienza e del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza”, rientra nel contratto di
“Manutenzione Schindler Excelence”, (pag. 9, punto 1/b, all.2); in ogni caso, manca la prova dell'avvenuta effettiva esecuzione dell'intervento. - Per la fatt. n.3474535576 del 28.04.23 per €. 539,00, relativa ad pagina 2 di 7 intervento di riparazione e “riscontrato il malfunzionamento dell'alimentazione principale”, manca la prova dell'avvenuta effettiva sua esecuzione.
- Per la fatt. 454976490 del 29.062023 per €. 2.565,20, manca la prova dell'avvenuta effettiva esecuzione dell'intervento indicato. -Per le fatt. 391846894 e 3918446897 del 05.07.23 per €.
10.890,00, riguardano la gestione 2021 di cui al contratto n. 0135819061, integralmente onorata, (cfr. ricevute contabili di bonifici sub all. 3, all.4). Precisava che, espunti gli importi portati dalle fatture di cui sopra (per complessivi €. 14.285,00) dal maggior credito azionato da (€. 22.328,72), la pretesa CP_1 creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto, si riduce ad €. 8.044,00, somma che, il Condominio opponente, dichiarava di rendersi disponibile a versare.
Evidenziava che l'odierna opposizione è fondata, considerato che non sussiste la ragione della pretesa creditoria, così come avanzata da , per cui il Decreto Ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e\o revocato;
nel Parte_2 proprio atto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla giustizia del Tribunale Ill.mo, ogni eccezione rimossa e previa ogni declaratoria del caso in rito e merito, così giudicare:
1. IN VIA PRELIMINARE : respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
2. NEL MERITO:
a. revocare il decreto ingiuntivo n. 18779/23 – r.g. 38207/2023 non essendo il credito vantato da Parte_2 nei confronti del Condominio opponente né certo, né liquido e né esigibile;
b. respingere la pretesa creditoria azionata da verso il Condomino opponente con il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 18779/23 – r.g. 38207/2023 per i motivi tutti esposti in premessa, riconoscendosi il Condominio debitore nei confronti della stessa della minor somma di €. 8.044,00.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta, che contestava integralmente le avverse deduzioni, evidenziando che, il è un complesso immobiliare con circa 400 unità e Controparte_1
18 ascensori, per lungo tempo in gestione alla società opposta, (doc. 9 bis), sino alla disdetta intervenuta il
6\07\2023, con effetto da novembre 2023 (doc. 10).
Evidenziava, con riferimento alle singole fatture contestate dal Condominio opponente che:
1) per la Fattura n. 3474545872 del 27.06.23 per l'importo di € 291, 50 (doc. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo), l'intervento fu chiesto da un condomino, il signor , per impianto bloccato, e fu effettuato Parte_3 lo stesso giorno della chiamata, il 3\06\2023; ciò risulta dal rapporto di lavoro n. 2010738907 – richiamato in fattura - sottoscritto dal condomino, sig. (doc. 11). Nell'occasione, il tecnico verificò l'uso non Per_1 corretto dell'impianto, ossia un urto che aveva provocato il danno alle porte, da cui consegue la richiesta pagina 3 di 7 dell'importo di cui alla fattura contestata;
precisava che il contratto di manutenzione non comprende tale fattispecie, ed invero, la stessa non rientra nell'art. 3.5, né nella lettera b) alla voce “uso non conforme”, ovvero “vandalismo” né alla successiva lettera c) della medesima clausola (cfr. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 9 bis); pertanto l'intervento è stato correttamente fatturato.
2) per la Fattura n. 3474535576 del 28.04.2023 per l'importo di € 539,00 (doc. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), produceva il rapporto di intervento n. 2010563803, sottoscritto dal custode (doc. 12), ove si legge che, a seguito di una chiamata effettuata in data 21\03\2023, alle ore 11.36, dal custode, che denunciava la rumorosità dell'impianto, il tecnico, sig.
, recatosi sul posto, riscontrava il malfunzionamento dell'alimentazione e sostituiva, il Parte_4 giorno successivo, il pattino di guida, ciò risulta dalla fattura e dal rapporto di lavoro.
3) Per la Fattura n. 454976490 del 29.06.2023 per l'importo di € 2.565,20 (doc. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo), produceva, il rapporto di lavoro n. 2010785568 sottoscritto da un condomino (doc. 13), precisava che l'intervento era stato eseguito in data 21.06.23 dal tecnico, sig. , che aveva sostituito il Parte_4 motorino, 2 cinghie e contatto porte, con successivi test di regolazione. Precisava che la sostituzione segue ad una offerta di data 12.06.23, sottoscritta dallo stesso amministratore il giorno successivo (doc. CP_3
14); vieppiù detta fattura non risulta essere mai stata contestata prima della odierna opposizione, per cui, la contestazione tardiva, sollevata solo in sede di opposizione, appare evidentemente pretestuosa.
4) Riguardo le Fatture n. 391846894 e n. 3918446897 del 05.07.23 per l'importo complessivo di € 10.890,00
(doc. 5 e 6 del ricorso per decreto ingiuntivo), evidenziava che le stesse si riferiscono ai canoni di manutenzione del 2021, non integralmente pagati dal . Ed invero, alla data del 12\12\2022 l'esposizione debitoria CP_1 del condominio, nei confronti dell'odierna opposta, ammontava ad € 47.242,61 (si produce estratto conto al
12.12.22, doc. 15); a seguito di un incontro tra le parti, si decideva uno stralcio dell'arretrato quantificato al 12.12.2022, (v. allegato alla mail) a condizione che il condominio pagasse la somma di € 16.536,07 entro il 20.12.22, corrispondente al canone di manutenzione degli impianti relativo all'anno 2022 (cfr. fatture allegate alla mail) ed € 4.516,66 entro il 31.12.22, per fatture di riparazione relative all'anno 2022 (cfr. fatture allegate alla mail) e procedesse con la sottoscrizione di un nuovo contratto di manutenzione, a canone maggiorato (mail del 19.12.22, con allegati, doc. 16). L'adempimento di tale proposta avrebbe comportato lo stralcio dei canoni relativi al 2021, che risultavano non corrisposti;
epperò, accertato il mancato pagamento delle somme pattuite nei termini previsti, la riemetteva i canoni di manutenzione relativi al CP_1
2021, non essendo pervenuto il pagamento degli importi pattuiti e neppure il rinnovo del contratto, disdettato nel mese di luglio 2023 (cfr. doc. 10). Ciò risulta documentato dalla pec del 06\06\23 pervenuta dall'amministratore (cfr. doc. 17); ed invero, la dichiarazione in essa contenuta prova l'accordo ed anche CP_3 il mancato adempimento dello stesso, a fronte del quale appare legittima la richiesta di pagamento dei canoni per l'anno 2021 rimasti insoluti. Risulta ulteriormente documentato che, con pec del 05.07.23, CP_1 comunicava la riemissione delle fatture relative ai canoni di manutenzione del 2021, come da accordi telefonici pagina 4 di 7 (cfr. doc. 18, con allegate le note di credito n. 35000042 e 35000043 emesse in data 11.01.23, dopo l'accordo, e le nuove fatture per uguale importo, oggetto di decreto ingiuntivo), chiedendone contestualmente il pagamento unitamente alle fatture rimaste insolute per un totale di € 16.219,08.
Evidenziava che la documentazione prodotta, proveniente anche da parte attrice\opponente, dimostra l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo qui opposto per i motivi di cui in narrativa del presente atto ed in via subordinata concedere la provvisoria esecuzione sulle somme non contestate ex art. 648 c.p.c. I comma;
nel merito: rigettarsi le avverse domande siccome infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 18779/2023 e condannare in ogni caso il al pagamento dell'importo di Euro 22.328,72 o alla diversa somma ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre agli interessi dovuti dalla data di scadenza indicata nelle fatture sino al pagamento ai sensi dell'art. 1284 c.c. I e IV comma.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi decisa con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice che vi è prova documentale in atti, del rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti di causa, costituito dal contratto di manutenzione (cfr. doc. 9 bis opposta), rimasto operante sino alla sua intervenuta disdetta del 6\07\2023, con effetto da novembre 2023 (cfr. doc. 10). Dalla espletata istruttoria è emersa la effettiva debenza degli importi azionati in sede monitoria. Ed invero, per la Fattura n. 3474545872 del
27.06.23 per l'importo di € 291, 50, è risultato provato che l'intervento fu richiesto dal condomino, sig. , per impianto bloccato, ed effettuato il medesimo giorno della richiesta, cioè il Parte_3
3\06\2023, dal tecnico Schindler, sig. ; ciò si evince dal rapporto di lavoro n. 2010738907 – Persona_2 richiamato in fattura - sottoscritto dal condomino AV e prodotto in atti sub doc. 11. Vieppiù il fatto che tale intervento non rientra nella manutenzione ordinaria, emerge dalla lettura del contratto, in particolare dalla lettura della clausola 3.5 lettera b) e lettera c) (cfr. contratto doc. 2 allegato alla citazione e doc. 9 bis); è evidente quindi che, trattandosi di intervento straordinario, lo stesso risulta correttamente fatturato. La circostanza è stata supportata anche in sede di prova orale;
laddove, il teste , manutentore alle Per_2 dipendenze di escusso all'udienza del 19\09\2024, ha confermato il blocco impianto, l'urto riscontrato CP_1
pagina 5 di 7 nell'impianto e le lavorazioni eseguite. Per la Fattura n. 3474535576 del 28.04.2023 per l'importo di € 539,00, risulta prodotto il rapporto di intervento n. 2010563803, sottoscritto dal custode (cfr. doc. 12), mai contestato dall'opponente, e, confermato invece dal teste escusso, sig. . Riguardo la Fattura n. 454976490 del Persona_2
29.06.2023, per l'importo di € 2.565,20, risulta prodotto il rapporto di lavoro n. 2010785568, sottoscritto da un condomino (doc. 13), mai contestato da controparte. Vieppiù, vi è prova documentale in atti (cfr. all. 14), che detto intervento, eseguito in data 21.06.23, fu preceduto da una offerta di data 12.06.23, CP_1 sottoscritta dall'amministratore inoltre, la fattura non risulta essere mai stata contestata prima della CP_3 odierna causa. Per le Fatture n. 391846894 e n. 3918446897 del 05.07.23, per l'importo complessivo di €
10.890,00, si rileva che le stesse si riferiscono ai canoni di manutenzione del 2021, e che, tra le parti, erano intervenuti degli accordi, mai contestati, volti a comporre la situazione debitoria del , che però, non CP_1 furono rispettati dal medesimo, (cfr, pec del 06.06.23, sub doc. 17, ove, l'amministratore CP_1 CP_3 afferma: “…..E' vero che l'accordo da voi citato è stato da parte nostra disatteso, ma gestire assemblee con 400 unità immobiliari a volte si rischia di non riuscire a terminare i punti all'ordine del giorno. Tuttavia per dimostrare la nostra buona fede abbiamo mandato in pagamento quasi tutto il 2023, fermo restando alcune fatture dove non ci risulta chiaro l'atto vandalico, per poi far fronte all'impegno preso, durante la prossima assemblea visto che il contratto in essere era ancora in vigore per un anno. A questo punto considerata la vostra posizione ci rendiamo disponibili ad un incontro al fine di verificare quanto a voi realmente dovuto dopo le opportune verifiche, rimane inteso che non essendoci data da parte vostra altra possibilità ribadiamo la disdetta del contratto attualmente in essere alla sua scadenza di novembre….”). Detta dichiarazione, a cui può pacificamente attribuirsi natura confessoria, prova l'accordo di dicembre 2022, avente ad oggetto lo storno della manutenzione relativa al 2021, che, di fatto non era stata saldata, ed il mancato adempimento dello stesso, con conseguente legittimità della richiesta di pagamento dei canoni 2021 rimasti insoluti.
Va quindi dato atto che il credito azionato in sede monitoria è legittimo, avendo l'opposta fornito idonea prova a suo supporto, di contro, l'assunto dell'opponente è rimasto privo di ogni supporto probatorio, a ciò consegue la legittimità dell'opposto decreto ingiuntivo, che deve quindi essere confermato in ogni sua parte, con rigetto dell'opposizione e soccombenza del anche per il pagamento Controparte_4 delle spese e competenze di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 18779\2023, confermando quest'ultimo in ogni sua parte, peraltro già in parte dichiarato esecutivo ex art. 648 CPC, e dichiarandolo, in questa sede, definitivamente, esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna l'opponente, Controparte_4 CP_
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, ,
[...] Parte_2
pagina 6 di 7 delle competenze di causa, che si liquidano € 2.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 29\05\2025. il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 7 di 7