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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9857/2024 R.G. promossa da
, n. il 26/10/1964 a AFRAGOLA (NA), rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. ERRICHIELLO ANTONELLA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 03.07.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 25.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale non era stata riconosciuto l'indennità di accompagnamento né la richiesta condizione di disabilità ex l. n. 104/1992 art. 3, comma3) ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni oggetto della pretesa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 11.07.2024 e l'opposizione depositata in data 25.07.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.104/92.
3 Nella fattispecie in esame il CTU, ha accertato che parte ricorrente “è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente per cui non ha i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento”.
Inoltre, il medesimo CTU ha esaminato la documentazione medica prodotta nel corso del presente giudizio ed ha evidenziato: “Per la patogenesi delle malattie, non penso che siano di grande importanza al fine di stabilire se il soggetto in esame sia in grado di attendere agli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente, comunque l'epilessia è dovuta ad un parto complicato, distocico, che ha prodotto dei minuti di scarsa ossigenazione del tessuto cerebrale, quindi producendo danni irreversibili che si classificano in un deficit cognitivo di grado medio. La depressione del signor è detta “endoreattiva, cioè sottende ad una causa, depressione quale Parte_1 risposta a qualcosa di negativo, nel caso di specie le problematiche neurologiche di cui è affetto il periziato producono ripercussioni negative sulla sfera psichica. La stenosi aortica
è una valvulopatia, ossia un restringimento della valvola aortica che determina un maggior lavoro del cuore, specialmente del ventricolo sinistro, nel pompare sangue nell'aorta, in base ai segni clinici di affaticamento del cuore abbiamo una classificazione in quattro classi, in base alla severità dei sintomi, dalla prima alla quarta classe, che è la piu grave. Per quello che riguarda i certificati medici di nuova produzione, visita psichiatrica, relazione psicologica, visita oculistica, non aggiungono assolutamente nulla di nuovo, ma confermano in toto le diagnosi precedentemente espresse. In particolare la visita psichiatrica parla di deficit cognitivo di grado moderato, depressione endoreattiva grave;
la relazione psicologica parla di un utente che ha intrapreso un percorso psicologico- clinico dal 2018, con un QI di 46, corrispondente ad un ritardo intellettivo moderato, con un percorso psicologico- clinico ancora aperto, e al momento non è possibile preventivarne la conclusione. Conferma, quanto già dal sottoscritto relazionato, di una persona che esce di casa che frequenta degli ambiti sociali, quali la chiesa, in anamnesi afferma che la mattina va in biblioteca, il pomeriggio in chiesa, frequenta gruppi religiosi, guarda la tv”.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante i seguenti principi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con
4 la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass. n.8557/18; Cass., 7273 del 2011; Cass. n.
12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003);
Non incide sulla valutazione espressa la nuova certificazione medica depositata dalla difesa di parte ricorrente in data 30.6.2025, posto che in essa non si ravvisa alcun aggravamento del quadro invalidante, rispetto alla documentazione già depositata nel corso del giudizio e già ampiamente valutata dal CTU.
Inoltre, viene confermata l'insussistenza del requisito sanitario anche in riferimento alla ala condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 c.3 L104/1992.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate
5 e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Quanto al governo delle spese di lite, la parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali: difatti, nella fase di ATP ha allegato nel corpo del ricorso di ATP di avere un reddito di superiore alla soglia di legge per beneficiare dell'esenzione e, nella fase di opposizione, ha prodotto l'autodichiarazione sostitutiva non sottoscritta personalmente dalla parte. Sul punto, va evidenziato che, a parere di questo giudice, ai fini dell'esonero di cui all'art. 44 del comma 11 D.L. 269/03 ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario che l'autocertificazione avente ad oggetto il possesso di un reddito imponibile inferiore alla soglia di legge (concorrendo a tal fine anche il reddito dell'intero nucleo familiare) sia
6 assunta nella piena consapevolezza e responsabilità dal dichiarante, nonché formulata in modo specifico e dettagliato con riferimento all'anno a cui essa va riferita (cfr. Cass. 5363 del 04/04/2012 nella quale la Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”). Le spese del giudizio di
ATP, liquidate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1
del giudizio di ATP e della presente opposizione che liquida in complessivi €
1890,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
7 Aversa, 04.07.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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