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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 495/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Agate Parte_1
- opponente -
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sammartano CP_1
- opposta - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 14.03.2024 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 16.01.2024 con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore dell'odierna opposta, della somma di € 21.628,24 in esecuzione del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma n. 6103/2019 RG, oltre spese ed accessori di legge. Deduceva che il predetto titolo era stato emesso in relazione ai presunti crediti indicati nel verbale unico di accertamento n. 22 prot. 4807 emesso dalla DTL di Trapani n. 22 il 7/07/2015, ma che le ordinanze n. 19/0857 prot. n. 6437 e n. 19/0858 prot. n. 6438, scaturenti dal predetto verbale, erano state annullate con sentenza del Tribunale di Trapani n. 448/2021, emessa successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, ritenendo che nel caso di specie fosse venuto meno il titolo valido ed efficace ad intraprendere alcuna procedura esecutiva, essendo venuto meno il diritto sostanziale in esso accertato alla luce del fatto sopravvenuto, essendosi così integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 del c.p.c., chiedeva, in via preliminare, la sospensione
1 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità e inefficacia del precetto notificato con la conseguente dichiarazione dell'assenza del diritto a procedere ad esecuzione nei suoi confronti e comunque dell'inesistenza del credito vantato da . CP_1
L'opposta si costituì in giudizio deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Sul contradditorio così instaurato, respinta l'istanza di sospensione (stante la mancata opposizione del D.I. n. 6103/2019 sul quale era fondato il precetto opposto e difettando la prova del periculum in mora), la causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
L'opposizione è infondata e, come tale, va rigettata.
Nel caso oggetto di esame occorre preliminarmente rilevare la omessa opposizione del decreto ingiuntivo n. 6103/2019, e il giudicato formatosi su detto titolo giudiziale in data 11.10.2019.
Occorre all'uopo richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, e che l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d'ingiunzione (Cass. n. 18791/2009).
Il principio sopra richiamato della Corte si spiega alla luce dell'interpretazione dell'articolo 2909 c.c. a norma del quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Orbene, il decreto ingiuntivo non opposto, e quindi divenuto incontestabile, è equiparabile a una sentenza definitiva (ossia «passata in giudicato»). Sicché, non è più possibile discutere sulla legittimità dello stesso entrando nel merito della pretesa del creditore.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista, infatti, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto
2 all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito azionato (Cass. n. 19113/2018).
Ad ogni modo, per consolidata giurisprudenza, in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione a precetto può solamente valutare fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibiti ogni valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (Cass. n.29786/2017).
Orbene, nel caso di specie, le ragioni difensive sostenute dalla ricorrente in seno all'impugnazione delle ordinanze n. 19/0857 prot. n. 6437 e n. 19/0858 prot. n. 6438, che avrebbero giustificato e sostenuto il loro annullamento, non si sono formate successivamente alla decorrenza dei termini per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La ricorrente, infatti, nel corso giudizio conclusosi con la sentenza n. 448/2021, ed avente ad oggetto l'annullamento delle precitate ordinanze, contestava la deduzione operata dall' – trasfusa nel verbale unico di Controparte_2
accertamento n. 22 prot. 4807 del 7/07/2015 – relativa all'instaurazione di alcuni rapporti di lavoro subordinato, e per quanto qui rileva, proprio quello con la signora
. CP_1
Conseguentemente, il fatto impeditivo, estintivo o modificativo che potrebbe essere valutato nel presente giudizio non sarebbe da ravvisare nel mero annullamento delle citate ordinanze, annullamento che di fatto è stato deciso successivamente alla raggiunta definitività del decreto ingiuntivo, bensì nelle ragioni giuridiche e di fatto mosse a contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro, note e sussistenti certamente al tempo della notifica del decreto ingiuntivo, e dunque in pendenza dei termini per la sua eventuale opposizione.
Le motivazioni ivi espresse, qualora la parte ricorrente avesse voluto contestare il fondamento della pretesa creditoria azionata con il giudizio monitorio, avrebbero potuto e dovuto essere dedotte instaurando tempestivamente un giudizio di cognizione in opposizione a decreto ingiuntivo.
3 Da tanto consegue l'irrilevanza della circostanza, dedotta dalla ricorrente, circa l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. 19/0857 e n. 19/0858 emesse in base al verbale unico di accertamento della DTL di Trapani n. 22, prot. 4807 il 7/07/2015, da cui deriverebbe il credito monitoriamente azionato, attesa la mancata opposizione al decreto ingiuntivo adottato sulla scorta del verbale unico di accertamento.
Ritenendo assorbita ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa,
l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere non particolarmente complesso della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00, oltre accessori di legge, da versarsi all'erario.
Trapani, 18.04.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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