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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7472/2018, pubblicata in data 1.8.2018, iscritto al n. 861/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(p.i. ), con sede legale in Frattamaggiore, Parte_1 P.IVA_1
Via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Guglielmo Ara (c.f. ) e CodiceFiscale_1
Amalia Carrara (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso CodiceFiscale_2 la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante e
(p. iva ), con sede in Pozzuoli, Via Anfiteatro Flavio n. 11, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., sig.ra rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Buonanno CP_2
(c.f. ) e Germana Volpe (c.f. ), per quanto ancora CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 21.2.2019, la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 7472/2018, pubblicata in data 1.8.2018, con cui il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2012 del
28.3.2012, dell'importo di 108.603,93 € oltre accessori, ottenuto dalla per saldo di CP_1
prestazioni di diagnostica svolte nei mesi di maggio-dicembre 2011, aveva revocato il decreto e l'aveva condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di 51.150,01 € oltre interessi.
Aveva affermato il Tribunale che l'eccezione di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, nell'importo di 60.976,68 €, era fondata, non essendo la scontistica applicabile oltre il triennio di scadenza e non essendo stata contrattualizzata;
che gli altri motivi di opposizione erano invece fondati, atteso che il superamento dei limiti eccepiti (3.193,09 € per prestazioni rese oltre la data di fine prestazioni e 54.260,83 € per superamento del 10% del volume di attività dell'anno Parte precedente) trovava riscontro nella relazione n. 246 del 2.5.2012 e nella delibera n. 294 del
18.4.2012, mai opposte o contestate.
Deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stato respinto il motivo di opposizione inerente l'applicazione della scontistica di cui alla legge n. 296/2006, in quanto lo sconto tariffario era stato contrattualizzato e quindi era dovuto, come rilevabile dalla lettura dell'art. 5 del contratto stesso, altrimenti verificandosi un superamento del tetto di spesa e la necessità per essa Parte di riconvocare i tavoli tecnici per procedere alla regressione tariffaria.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda del Centro sanitario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e comunque la sua infondatezza, e svolgendo appello incidentale nella parte in cui il primo
Parte giudice, invece di condannare l' al pagamento dell'importo corrispondente allo sconto tariffario non applicabile (ovvero 60.976,68 €), aveva quantificato l'importo dovuto detraendo dall'importo ingiunto quello di 57.453,92 € (3.193,09 € per prestazioni rese oltre la data di fine prestazioni +
54.260,83 € per superamento del 10% del volume di attività dell'anno precedente) relativo agli Parte importi contestati dall' a titolo diverso dallo sconto. Concludeva pertanto per la condanna della controparte al pagamento dell'importo di 60.976,68 € oltre accessori, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Alla udienza collegiale del 13.11.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa sostituzione del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale va respinto. Questa Corte si è già occupata più volte della questione inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art.
1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n.
27007/2021).
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato in motivo di appello la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone però nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge
296/2006. Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella Parte fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della possibilità per l in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria.
Passando all'esame dell'appello incidentale, va rilevato l'errore svolto dal primo giudice e Parte dallo stesso centro sanitario e non rilevato neanche dall' nella parte in cui sono stati riportati gli Parte importi in contestazione. Invero, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l' aveva contestato la debenza degli importi di 60.976,88 € (e non di 60.976,68 €) per sconto, di 3.193,08 € (e non di
3.193,09 €) per prestazioni rese oltre la data di fine prestazioni, e di 54.620,83 € (e non di 54.260,83
€) per superamento del 10% del volume di attività dell'anno precedente;
per un totale contestato di
118.430,80 € a fronte di un importo ingiunto di 108.603,93 €. Parte Ritenute fondate la seconda e la terza contestazione svolte dall' inerenti le fatturazioni relative all'anno 2011, i relativi importi vanno quindi sottratti dal residuo ancora dovuto e richiesto dal Centro sanitario: quindi, correttamente il primo giudice (a prescindere dagli importi riportati in sentenza, non censurati come erronei, essendo contestato solo il modus procedendi) ha detratto dal Parte residuo richiesto quello eccepito dall' come non dovuto per l'anno 2011, giungendo così all'importo di 51.150,01 €.
Al rigetto di entrambi gli appelli segue la conferma della sentenza impugnata e la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Sono tenuti entrambi gli appellanti (principale ed incidentale) al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione delle loro impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7472/2018, Parte_1 pubblicata in data 1.8.2018, e sull'appello incidentale proposto dalla così provvede: CP_1
1) Respinge gli appelli, confermando la sentenza impugnata, e dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione delle loro impugnazioni.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo