Sentenza 28 novembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 26 giugno 2025
Parere interlocutorio 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/06/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 05556/2025REG.PROV.COLL.
N. 00071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2025, proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TO ER CH e VI GU, non costituiti in giudizio;
RI PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Aristide Police in Roma, Viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21389/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. RI PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso e gli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino di Caramanico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso iscritto al n. R.G. 5409/2024, l’odierno appellato ha adito il TAR del Lazio per ottenere l’annullamento della delibera del 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, a definizione della procedura indetta in data 15 giugno 2023 con “ interpello per la individuazione di sei magistrati da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con legge 30 luglio 2007, n. 111 ”, ha nominato tutti i componenti, senza tuttavia prevedere il suo nominativo fra i componenti nominati nel settore penale.
2.- A sostegno del ricorso, deduceva due distinti motivi:
I. Violazione dell’art. 6 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 - Violazione del Bando del CSM prot. n. 2/GE/2023 rubricato “Interpello per la individuazione di sei magistrati da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore 3 della Magistratura istituita con legge 30 luglio 2007, n. 111” - Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per violazione dei criteri sottesi alla procedura, irragionevolezza della decisione e omessa (o assertoria) motivazione – Violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.
II. Violazione dell’art. 6 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 - Violazione del Bando del CSM prot. n. 2/GE/2023 rubricato “Interpello per la individuazione di sei magistrati da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con legge 30 luglio 2007, n. 111” - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990 per mancata valutazione comparativa ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto che sorreggono la valutazione del CSM. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento – Violazione dell’articolo 97 della Costituzione ”.
3. L’adito TAR del Lazio ha ritenuto fondato il rilevo per cui “ il dott. PA non è dunque stato mai comparato né con il dott. TO ER CH, né con il dott. VI GU, prescelti nella medesima procedura e per il medesimo settore penale ”, e, nell’annullare la delibera impugnata, ha previsto quale preciso obbligo conformativo che il CSM, nel riesercitare il potere, proceda alla comparazione omessa.
4.- Con un unico complesso motivo, l’appello lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, della legge n. 241 del 1990, dell’art. 6, del decreto legislativo n. 2/2006 e del bando della procedura, oltre alla contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza della valutazione comparativa fra il ricorrente e gli altri candidati nominati.
Si sostiene, in particolare, che la selezione è avvenuta nel rigoroso rispetto dei canoni di trasparenza, verificabilità, idoneità e razionalità, sulla base dell’osservanza dei principi generali, espressamente previsti dal bando, di pluralismo, equilibrio tra le diverse istanze giurisdizionali e territoriali e rappresentazione delle diverse professionalità nella formazione.
Pertanto, si conclude, quella che al ricorrente (e poi al Tribunale) è parsa una illegittima pretermissione della valutazione del profilo del candidato, in realtà rappresenta una decisione ispirata, a termini del bando, a favorire le esigenze di pluralismo ed equilibrio nella composizione del Direttivo.
5.- Ha resistito l’appellato, riportandosi alle proprie difese e insistendo sulla correttezza della sentenza impugnata.
6.- Con ordinanza n. 300/2025, si è ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal CSM fossero adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la decisione definitiva della causa, considerato anche che parte appellata, con dichiarazione resa a verbale, aveva dichiarato il proprio impegno a non mettere nel frattempo in esecuzione la sentenza.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
9.- L’appello è infondato.
9.1.- In via generale, la nomina del Consiglio Direttivo è regolata dall’art. 6, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 2, il quale, al comma 1, prevede che “ fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati ”.
9.2.- Con bando prot. n. 2/GE/2023, che ha fatto seguito alla delibera assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 giugno 2023, è stato indetto interpello volto alla individuazione di sei magistrati da nominare come componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.
Nel suddetto bando si è evidenziato che “ l’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola superiore della magistratura e la rilevanza dei profili organizzativi propri dell’attività di formazione richiedono che il Comitato Direttivo si connoti per un’alta e specifica competenza professionale dei suoi componenti e che siano rappresentate nel Comitato, in modo armonico e completo, per quanto possibile, le professionalità proprie dei diversi settori dell’attività giudiziaria ”.
Inoltre, sono stati previsti i criteri da utilizzare nella selezione comparativa dei candidati, la quale deve svolgersi “ sulla base di una scelta tecnico valutativa coerente e motivata alla luce dei singoli profili degli interessati e delle alte professionalità necessarie a svolgere la funzione ”.
Particolare rilievo è stato riconosciuto alle “ esperienze, risultanti dai titoli presentati, maturate nella giurisdizione sia di merito, nei differenti settori di competenza, sia di legittimità ” e alle “ pregresse specifiche esperienze nell’attività di formazione, anche internazionale ”.
Ai fini valutativi, sono state ulteriormente prese in considerazione: (i) le attività di rilevanza organizzativa; (ii) la comprovata attitudine all’approccio multidisciplinare; (iii) le esperienze formative – maturate accanto a quelle acquisite nell’attività professionale – nonché quelle di studio e ricerca scientifica; (iv) il possesso di specifiche competenze e attitudini tecniche, culturali e organizzative nonché la comprovata conoscenza delle problematiche relative alla didattica e alla formazione professionale; (v) la conoscenza del diritto sovranazionale; (vi) la conoscenza di una o più lingue straniere.
Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, si è precisato che la nomina dei concorrenti sarebbe stata effettuata nel rispetto di una eguale distribuzione del numero di magistrati per ogni settore di appartenenza: tre per il settore civile e tre per il settore penale.
9.3.- Sulla base di queste previsioni, hanno presentato domanda di partecipazione numerosi magistrati, tra i quali, per il settore penale, il ricorrente e gli odierni controinteressati.
9.4.- La procedura si è articolata in una (i) fase preliminare di valutazione, fondata sulla verifica dei titoli indicati nell’autorelazione, richiesta nell’interpello, volta a individuare i candidati da ammettere alla seconda fase dedicata, invece, (ii) alla valutazione analitica dei singoli profili professionali, anche mediante audizioni personali per accertare l’attitudine rispetto all’incarico e (iii) alla comparazione tra i candidati attinenti ad un medesimo settore di competenza, effettuata avendo particolare riguardo alle diverse esperienze curriculari e alla professionalità acquisita.
A valle della prima selezione, che si è conclusa con la seduta del 24 ottobre 2023, la Commissione ha deliberato all’unanimità di procedere all'audizione di 14 aspiranti per il settore civile, poi avvenuta il 7 novembre 2023, e di 16 magistrati per il settore penale, tra cui l’odierno appellato, uditi il 6 novembre 2023.
All’esito della fase istruttoria, la Sesta Commissione ha proposto di nominare quali componenti del Comitato Direttivo i dott.ri Chiesi, Conti, Di VI, Nazzicone, ER CH e GU.
In data 6 marzo 2024, il Plenum ha approvato per il settore penale la proposta di nomina dei dottori IO Di VI (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Firenze), TO ER CH (Consigliere della Corte di Appello di Milano) e VI GU (Consigliere di Corte di cassazione).
Nella delibera si legge, in particolare, che, oltre al già prescelto dott. IO Di VI (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze), sono nominati quali “ residui due componenti per il settore penale ”, “ magistrati con funzioni giudicanti, che complessivamente rappresentino l’intero panorama giudiziario di riferimento (doppio grado di merito e legittimità) ”.
10.- La suddetta delibera si appalesa illogica e irragionevole, sia nel metodo valutativo adoperato, sia nel risultato concreto raggiunto.
Il quadro giuridico di riferimento entro il quale si colloca la procedura di nomina dei componenti il Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, istituita con legge 30 luglio 2007, n. 111, è all’evidenza ispirato ai principi generali del pluralismo e della rappresentatività delle professionalità, sia nei rapporti esterni alla magistratura (fanno infatti parte del Comitato Direttivo professori universitari e avvocati), sia all’interno della magistratura medesima.
Nell’attuare la generale previsione contenuta all’art. 6, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 2, l’interpello indetto dal CSM ha fatto riferimento alla necessità che, in ragione dell’elevato e fondamentale compito della formazione iniziale e permanente dei magistrati attribuito alla Scuola superiore della magistratura e della rilevanza dei profili organizzativi propri dell’attività di formazione richiedono, il Comitato Direttivo si connoti per un’alta e specifica competenza professionale dei suoi componenti, in modo che siano rappresentate nel Comitato, in modo armonico e completo, per quanto possibile, le professionalità proprie dei diversi settori dell’attività giudiziaria .
Al fine di raggiungere tale obiettivo, l’interpello ha specificatamente previsto che la scelta tecnico valutativa debba essere coerente e motivata alla luce dei singoli profili degli interessati e delle alte professionalità necessarie a svolgere la funzione , e che si debba riconoscere, inter alia, il valore delle esperienze maturate nella giurisdizione sia di merito, nei differenti settori di competenza, sia di legittimità .
Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione, si è pure precisato che la nomina dei concorrenti sarebbe stata effettuata nel rispetto di una eguale distribuzione del numero di magistrati per ogni settore di appartenenza: tre per il settore civile e tre per il settore penale.
11.- Rispetto a questo preciso quadro di principi e coordinate esegetiche, l’operato posto in essere dal CSM si è illogicamente e irragionevolmente disallineato, travisando la ratio alla base dei principi di pluralismo e rappresentatività delle diverse professionalità nella nomina dei componenti di provenienza magistratuale.
Tale ratio riposa, infatti, sulla necessità che la formazione dei magistrati sia affidata a professionalità che sappiano restituire il valore delle esperienze maturate nella giurisdizione, sia di merito, nei differenti settori di competenza, sia di legittimità.
Né la legge (d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 2), né l’interpello (bando prot. n. 2/GE/2023) hanno mai previsto che, rispetto al complessivo ‘montante’ di magistrati destinato al settore penale (tre magistrati), ove uno di essi provenga dalla funzione requirente, allora, sic et simpliciter , gli altri due residui componenti devono essere necessariamente nominati fra coloro che appartengono alla funzione giudicante, in modo tale che complessivamente rappresentino l’intero panorama giudiziario di riferimento (doppio grado di merito e legittimità) , e che a tale risultato si pervenga attraverso la possibile pretermissione della valutazione di un candidato sol perché, essendo già ‘coperta’ una funzione (nella specie, quella requirente) attraverso la nomina di un componente, rimanga quindi da soddisfare la copertura della funzione decidente, articolata nel doppio grado di merito e legittimità.
Tale motivazione, all’evidenza, travisa il senso dei principi del pluralismo e rappresentatività delle diverse professionalità, e svia la funzione amministrativa dal fine specifico di selezionare, nel panorama delle esperienze maturate nella giurisdizione, sia di merito, nei differenti settori di competenza, sia di legittimità, il candidato più idoneo all’ufficio.
Se è infatti vero che il pluralismo presuppone l’equilibrato bilanciamento, nella scelta comparativa, fra magistrati che svolgono funzioni requirenti e magistrati che svolgono funzioni decidenti, e fra magistrati che nel corso della loro carriera hanno svolto entrambe le funzioni, è pur vero che né la norma, né l’atto di autovincolo impongono aprioristiche soluzioni, bensì indicano all’Organo di autogoverno la procedura da seguire nell’effettuare la scelta, sempre rigorosamente basata sul rispetto dei canoni di trasparenza, verificabilità, idoneità e razionalità.
Correttamente, pertanto, nell’annullare la delibera di nomina, il giudice di prime cure ha motivato che “ la disciplina della procedura controversa: 1) non ha legittimato una regola di pretermessa valutazione dei candidati in possesso di esperienza in funzioni soltanto requirenti (come il ricorrente) nei confronti dei candidati in possesso di (doppia) esperienza in funzioni requirenti e giudicanti; 2) non ha legittimato una regola di aprioristica valutazione prevalente in favore dei candidati in possesso di (doppia) esperienza in funzioni requirenti e giudicanti rispetto ai candidati in possesso di esperienza in funzioni soltanto requirenti ”.
Di fronte, infatti, all’evidente omessa comparazione [“ risulta una comparazione motivata con riguardo ai magistrati Andronio, Castelli, Costanzo, Di Bari, Russo ed Epidendio; ma è, di contro, ravvisabile un difetto di comparazione sia con i magistrati De Simone, Falvo (i quali non sono stati sottoposti a comparazione, mentre lo è stato il dott. Epidendio: eppure tutti e tre erano stati raggruppati per comunanza di esperienza), sia, per quanto interessa il presente giudizio, il dott. PA , e inoltre “ il dott. PA non è dunque stato mai comparato né con il dott. TO ER CH, né con il dott. VI GU, prescelti nella medesima procedura e per il medesimo settore penale ”], si conferma quanto sostenuto dal ricorrente nell’originario ricorso e ribadito anche nel presente grado, ossia che (i) il suo profilo non è stato appositamente considerato sol perché, nella prospettiva in cui il CSM ha illegittimamente reinterpretato all’atto di procedere alle nomine i principi di pluralismo e rappresentatività, la sua funzione, solo requirente, già considerata all’atto della nomina del dott. IO Di VI (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze), non poteva ulteriormente essere vagliata siccome non completava e non rappresentava complessivamente l’intero panorama giudiziario di riferimento (doppio grado di merito e legittimità) ; (ii) il CSM, in un momento strettamente valutativo, non attenendosi ai criteri della procedura, nel settore penale ha individuato un criterio di scelta ( rectius , una ripartizione) ulteriore, non prevista nel bando, introducendo cioè un criterio preferenziale aggiuntivo rappresentato dall’esercizio attuale delle funzioni giudicanti penali rispetto all’esercizio di funzioni requirenti; (iii) che un conto è poter (o meglio, sapere di) concorrere all’assegnazione di tre posti destinati al settore penale – unico criterio sancito in sede di interpello –, altro è poter ambire ad un unico posto, in forza di un subcriterio introdotto a posteriori in sede di valutazione.
12.- In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, l’appello va respinto.
13.- Nel riesercitare il potere, il CSM procederà alla comparazione omessa.
14.- Le spese di giudizio possono compensarsi, attesa la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | TO Chieppa |
IL SEGRETARIO