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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23444/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da , con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
CC CE, nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal
Tribunale le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' di Islamabad – Pakistan - in relazione alla domanda Controparte_3 di rilascio del visto di ingresso formulata dalla ricorrente, nell'interesse dei propri familiari all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Terni in data
23.11.2023; Per l'effetto ORDINARE al Controparte_1
, e per esso all' ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un
[...] Controparte_2 appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Per_1 nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Pakistan) il 29.06.2010, nata a [...] il [...], Parte_3 rispettivamente coniuge e figli del Sig. ; in ogni caso accogliere il presente Parte_1 ricorso per tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, e per esso all' ad Controparte_1 Controparte_2
Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ; CONDANNARE il Parte_1 resistente , l' Controparte_1 CP_2 CP_2 ad Islamabad – Pakistan, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente sig. Parte_4 per la lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità familiare, da liquidarsi in via equitativa”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge nata a [...] il [...] e con i figli Persona_1 nato a [...] il [...], nata a Parte_2 Parte_3
AN (Pakistan) il 18.02.2007– ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Il ricorrente, dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha insistito per la condanna alle spese dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e Controparte_2 che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per Controparte_4
“verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di CP_2 pratiche di ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15/07/2025
Il giudice
AD BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da , con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
CC CE, nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha attivato la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per sentire accogliere dal
Tribunale le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' di Islamabad – Pakistan - in relazione alla domanda Controparte_3 di rilascio del visto di ingresso formulata dalla ricorrente, nell'interesse dei propri familiari all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Terni in data
23.11.2023; Per l'effetto ORDINARE al Controparte_1
, e per esso all' ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un
[...] Controparte_2 appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Per_1 nata a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Pakistan) il 29.06.2010, nata a [...] il [...], Parte_3 rispettivamente coniuge e figli del Sig. ; in ogni caso accogliere il presente Parte_1 ricorso per tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, e per esso all' ad Controparte_1 Controparte_2
Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ; CONDANNARE il Parte_1 resistente , l' Controparte_1 CP_2 CP_2 ad Islamabad – Pakistan, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente sig. Parte_4 per la lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità familiare, da liquidarsi in via equitativa”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge nata a [...] il [...] e con i figli Persona_1 nato a [...] il [...], nata a Parte_2 Parte_3
AN (Pakistan) il 18.02.2007– ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia Controparte_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Il ricorrente, dato atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha insistito per la condanna alle spese dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e Controparte_2 che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per Controparte_4
“verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di CP_2 pratiche di ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15/07/2025
Il giudice
AD BI