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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR CE Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2570/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Fabrizio Pizzitola, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gabriele Licata, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 25/10/2025 ed il
3/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 9/8/2007, in costanza del quale è nata la figlia (il Per_1
7/4/2010), e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n.
942/2024 del 13/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11803/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 6/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi Parte_1 abiterà unitamente alla figlia minore;
Per_1
3. Il sig. svolge attività lavorativa a carattere subordinato a tempo indeterminato e CP_1 pertanto risulta economicamente indipendente;
4. Le spese ordinarie per la figlia minore saranno determinate nella misura del 50% ciascuno;
5. Le spese straordinarie saranno altresì a carico del 50%, a titolo esemplificativo non compiutamente esaustivo: spese di istruzione (libri, tasse scolastiche e viaggio annuale d'istruzione), spese per attività sportive (concordemente individuata), spese sanitarie nonché alle ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie ai fini del sostentamento della prole, nell'ottica di attribuzione di priorità al benessere della stessa;
pertanto, i sigg.ri e concordano circa la suddivisione, nella Parte_1 CP_1 modalità del 50% ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia
. Tutte le spese straordinarie si riterranno comunque concordate laddove, anche in assenza Per_1 di preventivo accordo, non verranno “contestate” formalmente, anche per le vie brevi, entro giorni
10 (dieci) dall'effettiva conoscenza e/o comunicazione.
6. In riferimento all'affidamento della figlia minore, le parti determinano Persona_2
l'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso la madre;
7. Il sig. tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, ha facoltà di vedere e tenere Controparte_1 con sé la figlia per due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento e a fine settimana alternati
(dal sabato alla domenica, con rientro entro le 22.00 nei periodi in cui la minore frequenta la scuola e le 23.00 nei restanti periodo) salvo diverse esigenze o richieste della minore, in base ai relativi impegni scolastici e personali;
8. Per quanto riguarda le vacanze, la minore trascorrerà ad anni alterni, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno dell'anno), con uno dei genitori, mentre la vigilia di Natale, il Natale con l'altro; lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività pasquali;
durante le vacanze estive i genitori trascorreranno, in via alternata, due settimane consecutive con la figlia, previa comunicazione tempestiva della disponibilità di ferie;
in caso di allontanamento dal luogo di rispettiva residenza le parti si impegnano ad agevolare reciprocamente il viaggio ed a comunicare la destinazione, recapiti telefonici e date di partenza e rientro;
9. Il sig. si impegna a corrispondere anticipatamente, entro e non oltre il giorno dieci di CP_1
2 ciascun mese la cifra di € 350,00, per il mantenimento della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a far data dall'effettiva separazione;
in ogni caso l'assegno unico per la figlia e/o gli eventuali assegni familiari, saranno percepiti integralmente dalla sig.ra che affronta Parte_1 il maggior onere economico per il mantenimento della figlia;
10. Risulta in ogni caso salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo assunto dalle parti anche non specificamente ivi regolato sempre avendo preminente riguardo agli interessi della minore;
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
12. I ricorrenti dichiarano espressamente, con la presentazione e sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato ogni rapporto di natura economica, patrimoniale ed assistenziale;
13. Le parti danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche in favore della figlia minore , obbligandosi a comunicare reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di Per_1 residenza e/o domicilio”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 9/8/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 11803/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 942/2024 del 13/2/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 9/8/2007 da , nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 38, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti,
3 come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO FR CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR CE Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2570/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Fabrizio Pizzitola, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gabriele Licata, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 25/10/2025 ed il
3/11/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 9/8/2007, in costanza del quale è nata la figlia (il Per_1
7/4/2010), e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n.
942/2024 del 13/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11803/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 6/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi Parte_1 abiterà unitamente alla figlia minore;
Per_1
3. Il sig. svolge attività lavorativa a carattere subordinato a tempo indeterminato e CP_1 pertanto risulta economicamente indipendente;
4. Le spese ordinarie per la figlia minore saranno determinate nella misura del 50% ciascuno;
5. Le spese straordinarie saranno altresì a carico del 50%, a titolo esemplificativo non compiutamente esaustivo: spese di istruzione (libri, tasse scolastiche e viaggio annuale d'istruzione), spese per attività sportive (concordemente individuata), spese sanitarie nonché alle ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie ai fini del sostentamento della prole, nell'ottica di attribuzione di priorità al benessere della stessa;
pertanto, i sigg.ri e concordano circa la suddivisione, nella Parte_1 CP_1 modalità del 50% ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia
. Tutte le spese straordinarie si riterranno comunque concordate laddove, anche in assenza Per_1 di preventivo accordo, non verranno “contestate” formalmente, anche per le vie brevi, entro giorni
10 (dieci) dall'effettiva conoscenza e/o comunicazione.
6. In riferimento all'affidamento della figlia minore, le parti determinano Persona_2
l'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso la madre;
7. Il sig. tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, ha facoltà di vedere e tenere Controparte_1 con sé la figlia per due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento e a fine settimana alternati
(dal sabato alla domenica, con rientro entro le 22.00 nei periodi in cui la minore frequenta la scuola e le 23.00 nei restanti periodo) salvo diverse esigenze o richieste della minore, in base ai relativi impegni scolastici e personali;
8. Per quanto riguarda le vacanze, la minore trascorrerà ad anni alterni, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno dell'anno), con uno dei genitori, mentre la vigilia di Natale, il Natale con l'altro; lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività pasquali;
durante le vacanze estive i genitori trascorreranno, in via alternata, due settimane consecutive con la figlia, previa comunicazione tempestiva della disponibilità di ferie;
in caso di allontanamento dal luogo di rispettiva residenza le parti si impegnano ad agevolare reciprocamente il viaggio ed a comunicare la destinazione, recapiti telefonici e date di partenza e rientro;
9. Il sig. si impegna a corrispondere anticipatamente, entro e non oltre il giorno dieci di CP_1
2 ciascun mese la cifra di € 350,00, per il mantenimento della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a far data dall'effettiva separazione;
in ogni caso l'assegno unico per la figlia e/o gli eventuali assegni familiari, saranno percepiti integralmente dalla sig.ra che affronta Parte_1 il maggior onere economico per il mantenimento della figlia;
10. Risulta in ogni caso salvo ed impregiudicato ogni diverso accordo assunto dalle parti anche non specificamente ivi regolato sempre avendo preminente riguardo agli interessi della minore;
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
12. I ricorrenti dichiarano espressamente, con la presentazione e sottoscrizione del presente ricorso, di avere regolato ogni rapporto di natura economica, patrimoniale ed assistenziale;
13. Le parti danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche in favore della figlia minore , obbligandosi a comunicare reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di Per_1 residenza e/o domicilio”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 9/8/2007;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 11803/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 942/2024 del 13/2/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 9/8/2007 da , nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2007, al n. 38, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti,
3 come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO FR CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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