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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2310/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2310/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTI
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMACCIA ND e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Adriano Giorgini Per nessuno Controparte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Imbriaci evidenzia la mancanza del presupposto per il trattamento di disoccupazione agricola, non potendosi recuperare la domanda, essendovi profili di decadenza non superabili o derogabili.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ND, dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in V.LE S. LAVAGNINI, 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA ND PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
– C.F. – Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso gli avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIALE BELFIORE 28/A, presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stata dipendente di dal 1.10.2019 al Controparte_3
13.01.2023 (data di decorrenza dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
10.11.2022; v. doc. n. 12 del fascicolo di parte), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 35 ore settimanali), con inquadramento nel livello B3 CCNL Agricoli e con mansioni di operaia addetta alle varie lavorazioni agricole, presso Villa Toscanna, in via di Malezzi n. 64, Loc. Borselli a LA (FI) (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
b) di avere effettivamente svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni impiegatizie, occupandosi della compilazione del registro biologico, di interfacciarsi con l'ispettore dell'organo certificatore, dell'attività di ricerca e di studio in materia di produzione della canapa, interfacciandosi anche con il MIPAF, della ricerca di bandi europei e regionali per
2 l'ottenimento di fondi, di interfacciarsi con l'agronomo e altri professionisti per la definizione del PSR, predisponendo la relativa documentazione e ricercando aziende che potessero realizzare il progetto, di visionare e di selezionare preventivi, di raccogliere e di archiviare documentazione (fatture, planimetrie, progetti, preventivi), di inoltrare la documentazione a di adempimenti burocratici, della ricerca e della selezione di immobili da affittare, di Parte_2 gestione e di risoluzione delle problematiche attinenti a malfunzionamenti e riparazioni, dell'acquisto delle materie prime, ecc.;
c) di avere svolto le mansioni di operaia agricola solo occasionalmente, in media per un giorno a settimana;
d) di avere presentato, in data 20.01.2023, domanda di NA, rigettata da poiché l'azienda CP_1
“non ha il c.s.c.
1.01.06 previsto per l'accesso alla prestazione” (v. doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte);
e) di avere sottoscritto, in data 30.01.2023, il patto di servizio personalizzato (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte);
f) di avere rivendicato, in data 19.06.2023, il riconoscimento della qualifica di impiegata di IV categoria CCNL quadri e impiegati agricoli, la regolarizzazione contributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre al pagamento della busta paga di gennaio 2023, per euro 6.360,57 (v. doc. n. 16 e 17 del fascicolo di parte);
g) che, in data 23.06.2023, la società resistente le corrispondeva l'importo netto di euro 5.000,00
(v. doc. n. 18 del fascicolo di parte);
h) di avere presentato, in data 30.06.2023, ricorso amministrativo avverso il rigetto dell' (v. CP_1 doc. n. 19 del fascicolo di parte).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “Accerti e dichiari: - Che la ricorrente dal
1.10.2019 al 13.01.2013 ha svolto ogni settimana la mansione di impiegata per 5 giorni (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) e per l'effetto accerti e dichiari il diritto della ricorrente all' inquadramento come impiegata IV categoria del CCNL quadri e impiegati agricoli a decorrere dal
1.10.2019 (o la diversa decorrenza e categoria ritenuta di giustizia) ed all'applicazione in suo favore del CCNL quadri e impiegati agricoli per i motivi dedotti;
- Che la domanda di disoccupazione presentata dalla ricorrente è stata illegittimamente rigettata per fatto colposo e/o doloso imputabile alla società; - L'illegittimità/nullità del rigetto della domanda di Naspi del 9.02.2023 da parte CP_ dell' Condanni: - La società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e dovute ad un impiegato di IV categoria (detratto il percepito), nonché alla CP_ CP_ regolarizzazione contributiva e previdenziale in favore dell' per i motivi esposti;
- L'
3 all'accoglimento della domanda di Naspi presentata dalla ricorrente e al pagamento in favore della stessa di un importo pari alla Naspi che avrebbe percepito dal 20.01.2023 alla data di accoglimento della domanda (o le diverse decorrenze di giustizia) e alla erogazione della relativa indennità in favore della ricorrente per il periodo successivo (o le diverse decorrenze e indennità ritenute di giustizia) per
i motivi esposti. IN IPOTESI - Accerti e dichiari: che la ricorrente dal 1.10.2019 al 13.01.2013 ha svolto ogni settimana la mansione di impiegata per 5 giorni (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) e per l'effetto accerti e dichiari il diritto della ricorrente all' inquadramento come impiegata
IV categoria del CCNL quadri e impiegati agricoli a decorrere dal 1.10.2019 (o la diversa decorrenza
e categoria ritenuta di giustizia) e all'applicazione in suo favore del CCNL quadri e impiegati agricoli per i motivi dedotti;
- Che la domanda di disoccupazione presentata dalla ricorrente è stata illegittimamente rigettata per fatto colposo e/o doloso imputabile alla società e che sussistono i presupposti per il risarcimento del danno in favore della ricorrente per i motivi esposti;
Condanni: la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno commisurato all'indennità Naspi che avrebbe percepito al ricorrente dal 20.01.2023 sino alla cessazione del diritto alla percezione della prestazione (o le diverse decorrenze e indennità ritenute di giustizia) per i motivi esposti. Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 12.09.2023),
[...]
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, Controparte_3 con ordinanza del 14.05.2024.
Si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale respingere il CP_1 ricorso e le domande in esso contenute, con vittoria di spese.”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 14.01.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sull'accertamento del superiore livello di inquadramento rivendicato dalla lavoratrice
La ricorrente è stata formalmente inquadrata, sin dall'assunzione, nel livello B3 CCNL Agricoli, con mansioni di operaia addetta alle varie lavorazioni agricole (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
La lavoratrice, tuttavia, rivendica, in via principale, l'inquadramento nella quarta categoria CCNL quadri e impiegati, al quale appartengono gli: “impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di
4 commercializzazione dei prodotti”; profilo professionale: “addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti”; in subordine, nella quinta categoria del CCNL quadri e impiegati, in cui sono compresi gli: “impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale”; profilo professionale: “addetto a semplici mansioni di segreteria”; ovvero, in ulteriore ipotesi, nella sesta categoria del CCNL quadri e impiegati, in cui sono compresi gli: “impiegati che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica”, profilo professionale: “usceri, fattorini e commessi”, deducendo di avere sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, stabilmente e continuativamente, mansioni impiegatizie, anziché quelle di operaia agricola contrattualmente previste (svolte, invece, in via meramente occasionale).
A questo punto, devono essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, la teste dipendente della società resistente, ha dichiarato che: “la ricorrente è Tes_1 mia cugina, sono dipendente della società resistente formalmente dal 2021 e lo sono tuttora, come operaia agricola, io risiedo negli alloggi dell'azienda dal 2018, uno dei soci dell'azienda è il mio compagno, io sono andata a vivere con lui e l'ho aiutato nel lavoro informalmente fino al 2021, quando mi è stato fatto un contratto di lavoro regolare, da tre anni mi occupo prevalentemente della gestione della parte agrituristica, delle pulizie, dell'accoglienza clienti, del portale degli alloggiati, delle comunicazioni alla Questura, delle statistiche, della tassa di soggiorno, della gestione della manutenzione di giardino e piscina, del portale delle prenotazioni (Air B&B e Booking), in precedenza mi sono occupata delle coltivazioni (miele, canapa, ecc.); ci sono due complessi, uno è l'agriturismo con 6 appartamenti, un fienile, in cui io risiedo con il mio compagno e i miei figli, e una casa colonica, che fungeva da ufficio, ci sono poi 27 ettari di terreno;
Sul 2: la ricorrente fin da subito, nonostante fosse stata assunta come operaia, si occupava delle relazioni con gli agronomi, preciso che gli agronomi si occupavano della SCIA agricola, del piano di coltura, e avevano bisogno di una figura di riferimento con la quale interfacciarsi, la ricorrente si interfacciava con i commercialisti per le fatture degli ordini, la ricorrente si occupava di reperire i materiali, aveva relazioni con muratori, elettricisti, idraulici, la ricorrente era l'intermediaria tra il direttore e i vari professionisti, preciso che per alcuni lavori occorreva chiedere permessi amministrativi, delle pratiche amministrative si occupava la ricorrente, previa autorizzazione del direttore, la ricorrente passava più tempo al computer e al telefono che in campo, la ricorrente gestiva il registro contabile del biologico con i carichi e gli scarichi dei semi, mostrava registro e fatture agli ispettori, ricercava i bandi europei per le aziende agricole, verificando i requisiti di partecipazione, ha seguito i lavori della serra, dell'impianto di irrigazione, che comportavano rapporti con geometri, pubbliche amministrazioni, maestranze, la ricorrente ha seguito la pratica per ottenere le certificazioni garanzia e controllo qualità per la
5 coltivazione della cannabis terapeutica, occupandosi dell'istruttoria della pratica, lo so perché io vedevo la ricorrente lavorare al computer e avendo anche una relazione familiare ci confrontavamo, inoltre il mio compagno si occupava della parte agricola e si lamentava con gli altri due soci perchè la ricorrente era stata adibita a mansioni diverse da quelle per le quali era stata assunta, dovendosi la stessa occupare di questioni burocratiche, poi la ricorrente quando aveva un po' di tempo si occupava anche della parte agricola, lavorando anche oltre il suo orario di lavoro;
confermo l'attività di cui al cap. n. 2, lett. a, b, c, confermo l'attività relativa alle ispezioni e di ricerca e studio in materia di produzione della canapa, confermo l'attività di ricerca dei bandi europei, e le relazioni con agronomi
e geometri, confermo l'attività di visione e selezione dei preventivi, che la ricorrente presentava a
la ricorrente seguiva inoltre la fase di svolgimento dei lavori e dei pagamenti, io non ho Per_1 seguito questa parte, ma vedevo che tutti si interfacciavano con la ricorrente, mentre la gestione dei pagamenti competeva al sig. per la parte agricola doveva esserci anche l'autorizzazione Per_1 del mio compagno , che si occupava della parte tecnica;
confermo l'attività di Persona_2 raccolta e archiviazione documentazione e di inoltro della documentazione alla confermo le Parte_2 attività di pag. n. 5 del ricorso, confermo le attività di pag. n. 7 del ricorso, la ricorrente si occupava di gestire eventuali problematiche nelle forniture o che si verificavano nel corso della realizzazione delle opere (invaso, serra, irrigazione), confermo che la ricorrente si occupava di ricercare e selezionare immobili, in particolare, un magazzino per lo stoccaggio e l'essiccazione della canapa, che avesse le necessarie caratteristiche tecniche, la ricorrente prendeva gli appuntamenti, faceva i sopralluoghi, ecc., confermo che la ricorrente chiamava il meccanico per il trattore, l'elettricista o
l'idraulico per il pozzo, a seconda del problema, per le riparazioni di piccoli oggetti era la ricorrente a portarli a riparare, confermo che la ricorrente si occupava dell'acquisto delle materie prime;
confermo che la ricorrente si è occupata dei libretti degli automezzi, la TARI mi era sfuggita, ma la ricorrente lo ha sicuramente fatto, visto che il direttore non se ne occupava e non era a conoscenza degli adempimenti che dovevano essere fatti. Il direttore era che si occupava della banca e Per_1 dei pagamenti, era il manager, il socio di maggioranza e amministratore delegato è Charles
[...]
il si occupa della parte agricola, delle coltivazioni;
Sul 3: confermo, tutti i Controparte_4 Per_2 dipendenti dell'azienda, me compresa, avevano una e-mail con dominio aziendale, per le comunicazioni di lavoro, nel caso della ricorrente le serviva per comunicare con i professionisti, con la ecc. e con il direttore;
Sul 4: la ricorrente svolgeva prioritariamente le attività di cui ho Parte_2 riferito, se c'era la possibilità, quando poteva, a fine giornata o una o due volte a settimana dava una mano alla parte agricola, ma era una attività residuale rispetto a quella principalmente svolta, che era necessaria anche per lo svolgimento dell'attività agricola;
ADR avv. Simoni: la ricorrente lavorava al
6 suo computer nel casale, al tavolo in cucina, a fianco del casale, a 30 metri, c'è il fienile nel quale io vivo, inizialmente io dormivo nel casale con il mio compagno e altri dipendenti, poi ci siamo trasferiti nel fienile, nel casale andavamo a mangiare o in bagno durante l'attività lavorativa”.
Anche dalle comunicazioni e-mail di cui ai doc. n. 2a-12 del fascicolo di parte ricorrente emerge lo svolgimento da parte della lavoratrice delle suindicate mansioni impiegatizie.
Pertanto, sulla scorta della espletata istruttoria orale e documentale si ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare la sussistenza dei presupposti previsti per il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria degli impiegati, livello quarta categoria (attribuito agli addetti ai servizi amministrativi), sin dall'inizio del rapporto di lavoro, avendo la stessa svolto, sin dal 1.10.2019, stabilmente e continuativamente, mansioni impiegatizie proprie dell'addetta ai servizi amministrativi, anziché quelle di operaia agricola formalmente a lei attribuite, con conseguente diritto della lavoratrice al pagamento delle relative differenze retributive (detratto il percepito) e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
2. SU NA
La domanda di NA presentata dalla ricorrente in data 20.01.2023 è stata rigettata da , in data CP_1
27.01.2023, poiché l'azienda presso la quale la ricorrente aveva svolto l'ultima attività lavorativa non aveva il CSC previsto dalla normativa di riferimento (sulla scorta della previsione dell'art. 1, comma
221, lett. a, L. 234/2021, che prevede la spettanza della NA anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
v. circolare 2/2022, messaggio Hermes n. 2394 del 13.06.2022), non essendo la datrice di CP_1 CP_1 lavoro una cooperativa o un consorzio di cooperative di cui alla L. 240/1984 e non essendo associato alla sua matricola aziendale il CSC 1.01.06., relativo alla posizione degli operai a tempo indeterminato
(atteso che la matricola aziendale della società resistente è CSC 5.01.02, ovvero la matricola nel settore agricoltura per i dirigenti e gli impiegati), con conseguente reiezione della domanda amministrativa, in assenza di copertura assicurativa.
Ebbene, ritiene il Tribunale che dall'accertamento giudiziale del diritto della lavoratrice all'inquadramento nella categoria degli impiegati, livello quarta categoria, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (1.10.2019), discenda, altresì, l'accoglimento della domanda amministrativa di NA del
20.01.2023, con la decorrenza, la misura, la durata e gli accessori di legge (considerato l'allegato A alla nota di deposito del 13.10.2025, dal quale emerge lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa a tempo determinato dal 23.02.2024 al 31.08.2024), sulla base della previsione dell'art. 2116
c.c. (che sancisce il principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, in relazione alla
7 previsione dell'art. 2114 c.c.), non essendo contestato, da parte di , il possesso, in capo alla CP_1 lavoratrice, degli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione come previsti dagli artt. 2 e 3 D.lgs.
22/2015.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese, nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e la società resistente, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022.
Le spese processuali sono, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso con
, considerato che l'accoglimento della domanda relativa alla NA è dipeso dall'accertamento CP_1 giudiziale dell'inquadramento della lavoratrice nella categoria degli impiegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente di essere inquadrata nel livello quarta categoria CCNL per i quadri e impiegati agricoli, dal 1.10.2019 al 13.01.2023;
- per l'effetto, condanna parte resistente al Controparte_3 pagamento, a favore della ricorrente, delle differenze retributive tra l'inquadramento formalmente attribuito (livello B3 CCNL Agricoli) e quello di impiegata di quarta categoria CCNL per i quadri e impiegati agricoli giudizialmente accertato, oltre interessi e rivalutazione, detratto il percepito;
- condanna parte resistente a responsabilità limitata alla conseguente Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
- accerta il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione NA in relazione alla domanda amministrativa del 20.01.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente alla CP_1 corresponsione, a favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione NA in relazione alla domanda amministrativa del 20.01.2023, con la decorrenza, la misura, la durata e gli accessori di legge
(considerato l'allegato A alla nota di deposito del 13.10.2025, dal quale emerge lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa a tempo determinato dal 23.02.2024 al 31.08.2024);
- condanna la resistente al pagamento delle spese di Controparte_3 lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorso con . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
8 Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2310/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTI
Oggi 24 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. STRAMACCIA ND e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Adriano Giorgini Per nessuno Controparte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Imbriaci evidenzia la mancanza del presupposto per il trattamento di disoccupazione agricola, non potendosi recuperare la domanda, essendovi profili di decadenza non superabili o derogabili.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ND, dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, con elezione di domicilio in V.LE S. LAVAGNINI, 13 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. STRAMACCIA ND PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 PARTE RESISTENTE CONTUMACE
– C.F. – Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso gli avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIALE BELFIORE 28/A, presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.07.2023, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stata dipendente di dal 1.10.2019 al Controparte_3
13.01.2023 (data di decorrenza dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
10.11.2022; v. doc. n. 12 del fascicolo di parte), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 35 ore settimanali), con inquadramento nel livello B3 CCNL Agricoli e con mansioni di operaia addetta alle varie lavorazioni agricole, presso Villa Toscanna, in via di Malezzi n. 64, Loc. Borselli a LA (FI) (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
b) di avere effettivamente svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni impiegatizie, occupandosi della compilazione del registro biologico, di interfacciarsi con l'ispettore dell'organo certificatore, dell'attività di ricerca e di studio in materia di produzione della canapa, interfacciandosi anche con il MIPAF, della ricerca di bandi europei e regionali per
2 l'ottenimento di fondi, di interfacciarsi con l'agronomo e altri professionisti per la definizione del PSR, predisponendo la relativa documentazione e ricercando aziende che potessero realizzare il progetto, di visionare e di selezionare preventivi, di raccogliere e di archiviare documentazione (fatture, planimetrie, progetti, preventivi), di inoltrare la documentazione a di adempimenti burocratici, della ricerca e della selezione di immobili da affittare, di Parte_2 gestione e di risoluzione delle problematiche attinenti a malfunzionamenti e riparazioni, dell'acquisto delle materie prime, ecc.;
c) di avere svolto le mansioni di operaia agricola solo occasionalmente, in media per un giorno a settimana;
d) di avere presentato, in data 20.01.2023, domanda di NA, rigettata da poiché l'azienda CP_1
“non ha il c.s.c.
1.01.06 previsto per l'accesso alla prestazione” (v. doc. n. 13 e 14 del fascicolo di parte);
e) di avere sottoscritto, in data 30.01.2023, il patto di servizio personalizzato (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte);
f) di avere rivendicato, in data 19.06.2023, il riconoscimento della qualifica di impiegata di IV categoria CCNL quadri e impiegati agricoli, la regolarizzazione contributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate, oltre al pagamento della busta paga di gennaio 2023, per euro 6.360,57 (v. doc. n. 16 e 17 del fascicolo di parte);
g) che, in data 23.06.2023, la società resistente le corrispondeva l'importo netto di euro 5.000,00
(v. doc. n. 18 del fascicolo di parte);
h) di avere presentato, in data 30.06.2023, ricorso amministrativo avverso il rigetto dell' (v. CP_1 doc. n. 19 del fascicolo di parte).
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: “Accerti e dichiari: - Che la ricorrente dal
1.10.2019 al 13.01.2013 ha svolto ogni settimana la mansione di impiegata per 5 giorni (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) e per l'effetto accerti e dichiari il diritto della ricorrente all' inquadramento come impiegata IV categoria del CCNL quadri e impiegati agricoli a decorrere dal
1.10.2019 (o la diversa decorrenza e categoria ritenuta di giustizia) ed all'applicazione in suo favore del CCNL quadri e impiegati agricoli per i motivi dedotti;
- Che la domanda di disoccupazione presentata dalla ricorrente è stata illegittimamente rigettata per fatto colposo e/o doloso imputabile alla società; - L'illegittimità/nullità del rigetto della domanda di Naspi del 9.02.2023 da parte CP_ dell' Condanni: - La società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate e dovute ad un impiegato di IV categoria (detratto il percepito), nonché alla CP_ CP_ regolarizzazione contributiva e previdenziale in favore dell' per i motivi esposti;
- L'
3 all'accoglimento della domanda di Naspi presentata dalla ricorrente e al pagamento in favore della stessa di un importo pari alla Naspi che avrebbe percepito dal 20.01.2023 alla data di accoglimento della domanda (o le diverse decorrenze di giustizia) e alla erogazione della relativa indennità in favore della ricorrente per il periodo successivo (o le diverse decorrenze e indennità ritenute di giustizia) per
i motivi esposti. IN IPOTESI - Accerti e dichiari: che la ricorrente dal 1.10.2019 al 13.01.2013 ha svolto ogni settimana la mansione di impiegata per 5 giorni (o nella diversa misura ritenuta di giustizia) e per l'effetto accerti e dichiari il diritto della ricorrente all' inquadramento come impiegata
IV categoria del CCNL quadri e impiegati agricoli a decorrere dal 1.10.2019 (o la diversa decorrenza
e categoria ritenuta di giustizia) e all'applicazione in suo favore del CCNL quadri e impiegati agricoli per i motivi dedotti;
- Che la domanda di disoccupazione presentata dalla ricorrente è stata illegittimamente rigettata per fatto colposo e/o doloso imputabile alla società e che sussistono i presupposti per il risarcimento del danno in favore della ricorrente per i motivi esposti;
Condanni: la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno commisurato all'indennità Naspi che avrebbe percepito al ricorrente dal 20.01.2023 sino alla cessazione del diritto alla percezione della prestazione (o le diverse decorrenze e indennità ritenute di giustizia) per i motivi esposti. Con riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata a mezzo PEC in data 12.09.2023),
[...]
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, Controparte_3 con ordinanza del 14.05.2024.
Si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale respingere il CP_1 ricorso e le domande in esso contenute, con vittoria di spese.”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 14.01.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
1. Sull'accertamento del superiore livello di inquadramento rivendicato dalla lavoratrice
La ricorrente è stata formalmente inquadrata, sin dall'assunzione, nel livello B3 CCNL Agricoli, con mansioni di operaia addetta alle varie lavorazioni agricole (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
La lavoratrice, tuttavia, rivendica, in via principale, l'inquadramento nella quarta categoria CCNL quadri e impiegati, al quale appartengono gli: “impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di
4 commercializzazione dei prodotti”; profilo professionale: “addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti”; in subordine, nella quinta categoria del CCNL quadri e impiegati, in cui sono compresi gli: “impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale”; profilo professionale: “addetto a semplici mansioni di segreteria”; ovvero, in ulteriore ipotesi, nella sesta categoria del CCNL quadri e impiegati, in cui sono compresi gli: “impiegati che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica”, profilo professionale: “usceri, fattorini e commessi”, deducendo di avere sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, stabilmente e continuativamente, mansioni impiegatizie, anziché quelle di operaia agricola contrattualmente previste (svolte, invece, in via meramente occasionale).
A questo punto, devono essere esaminate le risultanze dell'espletata istruttoria orale e documentale.
In particolare, la teste dipendente della società resistente, ha dichiarato che: “la ricorrente è Tes_1 mia cugina, sono dipendente della società resistente formalmente dal 2021 e lo sono tuttora, come operaia agricola, io risiedo negli alloggi dell'azienda dal 2018, uno dei soci dell'azienda è il mio compagno, io sono andata a vivere con lui e l'ho aiutato nel lavoro informalmente fino al 2021, quando mi è stato fatto un contratto di lavoro regolare, da tre anni mi occupo prevalentemente della gestione della parte agrituristica, delle pulizie, dell'accoglienza clienti, del portale degli alloggiati, delle comunicazioni alla Questura, delle statistiche, della tassa di soggiorno, della gestione della manutenzione di giardino e piscina, del portale delle prenotazioni (Air B&B e Booking), in precedenza mi sono occupata delle coltivazioni (miele, canapa, ecc.); ci sono due complessi, uno è l'agriturismo con 6 appartamenti, un fienile, in cui io risiedo con il mio compagno e i miei figli, e una casa colonica, che fungeva da ufficio, ci sono poi 27 ettari di terreno;
Sul 2: la ricorrente fin da subito, nonostante fosse stata assunta come operaia, si occupava delle relazioni con gli agronomi, preciso che gli agronomi si occupavano della SCIA agricola, del piano di coltura, e avevano bisogno di una figura di riferimento con la quale interfacciarsi, la ricorrente si interfacciava con i commercialisti per le fatture degli ordini, la ricorrente si occupava di reperire i materiali, aveva relazioni con muratori, elettricisti, idraulici, la ricorrente era l'intermediaria tra il direttore e i vari professionisti, preciso che per alcuni lavori occorreva chiedere permessi amministrativi, delle pratiche amministrative si occupava la ricorrente, previa autorizzazione del direttore, la ricorrente passava più tempo al computer e al telefono che in campo, la ricorrente gestiva il registro contabile del biologico con i carichi e gli scarichi dei semi, mostrava registro e fatture agli ispettori, ricercava i bandi europei per le aziende agricole, verificando i requisiti di partecipazione, ha seguito i lavori della serra, dell'impianto di irrigazione, che comportavano rapporti con geometri, pubbliche amministrazioni, maestranze, la ricorrente ha seguito la pratica per ottenere le certificazioni garanzia e controllo qualità per la
5 coltivazione della cannabis terapeutica, occupandosi dell'istruttoria della pratica, lo so perché io vedevo la ricorrente lavorare al computer e avendo anche una relazione familiare ci confrontavamo, inoltre il mio compagno si occupava della parte agricola e si lamentava con gli altri due soci perchè la ricorrente era stata adibita a mansioni diverse da quelle per le quali era stata assunta, dovendosi la stessa occupare di questioni burocratiche, poi la ricorrente quando aveva un po' di tempo si occupava anche della parte agricola, lavorando anche oltre il suo orario di lavoro;
confermo l'attività di cui al cap. n. 2, lett. a, b, c, confermo l'attività relativa alle ispezioni e di ricerca e studio in materia di produzione della canapa, confermo l'attività di ricerca dei bandi europei, e le relazioni con agronomi
e geometri, confermo l'attività di visione e selezione dei preventivi, che la ricorrente presentava a
la ricorrente seguiva inoltre la fase di svolgimento dei lavori e dei pagamenti, io non ho Per_1 seguito questa parte, ma vedevo che tutti si interfacciavano con la ricorrente, mentre la gestione dei pagamenti competeva al sig. per la parte agricola doveva esserci anche l'autorizzazione Per_1 del mio compagno , che si occupava della parte tecnica;
confermo l'attività di Persona_2 raccolta e archiviazione documentazione e di inoltro della documentazione alla confermo le Parte_2 attività di pag. n. 5 del ricorso, confermo le attività di pag. n. 7 del ricorso, la ricorrente si occupava di gestire eventuali problematiche nelle forniture o che si verificavano nel corso della realizzazione delle opere (invaso, serra, irrigazione), confermo che la ricorrente si occupava di ricercare e selezionare immobili, in particolare, un magazzino per lo stoccaggio e l'essiccazione della canapa, che avesse le necessarie caratteristiche tecniche, la ricorrente prendeva gli appuntamenti, faceva i sopralluoghi, ecc., confermo che la ricorrente chiamava il meccanico per il trattore, l'elettricista o
l'idraulico per il pozzo, a seconda del problema, per le riparazioni di piccoli oggetti era la ricorrente a portarli a riparare, confermo che la ricorrente si occupava dell'acquisto delle materie prime;
confermo che la ricorrente si è occupata dei libretti degli automezzi, la TARI mi era sfuggita, ma la ricorrente lo ha sicuramente fatto, visto che il direttore non se ne occupava e non era a conoscenza degli adempimenti che dovevano essere fatti. Il direttore era che si occupava della banca e Per_1 dei pagamenti, era il manager, il socio di maggioranza e amministratore delegato è Charles
[...]
il si occupa della parte agricola, delle coltivazioni;
Sul 3: confermo, tutti i Controparte_4 Per_2 dipendenti dell'azienda, me compresa, avevano una e-mail con dominio aziendale, per le comunicazioni di lavoro, nel caso della ricorrente le serviva per comunicare con i professionisti, con la ecc. e con il direttore;
Sul 4: la ricorrente svolgeva prioritariamente le attività di cui ho Parte_2 riferito, se c'era la possibilità, quando poteva, a fine giornata o una o due volte a settimana dava una mano alla parte agricola, ma era una attività residuale rispetto a quella principalmente svolta, che era necessaria anche per lo svolgimento dell'attività agricola;
ADR avv. Simoni: la ricorrente lavorava al
6 suo computer nel casale, al tavolo in cucina, a fianco del casale, a 30 metri, c'è il fienile nel quale io vivo, inizialmente io dormivo nel casale con il mio compagno e altri dipendenti, poi ci siamo trasferiti nel fienile, nel casale andavamo a mangiare o in bagno durante l'attività lavorativa”.
Anche dalle comunicazioni e-mail di cui ai doc. n. 2a-12 del fascicolo di parte ricorrente emerge lo svolgimento da parte della lavoratrice delle suindicate mansioni impiegatizie.
Pertanto, sulla scorta della espletata istruttoria orale e documentale si ritiene che la ricorrente abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare la sussistenza dei presupposti previsti per il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria degli impiegati, livello quarta categoria (attribuito agli addetti ai servizi amministrativi), sin dall'inizio del rapporto di lavoro, avendo la stessa svolto, sin dal 1.10.2019, stabilmente e continuativamente, mansioni impiegatizie proprie dell'addetta ai servizi amministrativi, anziché quelle di operaia agricola formalmente a lei attribuite, con conseguente diritto della lavoratrice al pagamento delle relative differenze retributive (detratto il percepito) e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
2. SU NA
La domanda di NA presentata dalla ricorrente in data 20.01.2023 è stata rigettata da , in data CP_1
27.01.2023, poiché l'azienda presso la quale la ricorrente aveva svolto l'ultima attività lavorativa non aveva il CSC previsto dalla normativa di riferimento (sulla scorta della previsione dell'art. 1, comma
221, lett. a, L. 234/2021, che prevede la spettanza della NA anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
v. circolare 2/2022, messaggio Hermes n. 2394 del 13.06.2022), non essendo la datrice di CP_1 CP_1 lavoro una cooperativa o un consorzio di cooperative di cui alla L. 240/1984 e non essendo associato alla sua matricola aziendale il CSC 1.01.06., relativo alla posizione degli operai a tempo indeterminato
(atteso che la matricola aziendale della società resistente è CSC 5.01.02, ovvero la matricola nel settore agricoltura per i dirigenti e gli impiegati), con conseguente reiezione della domanda amministrativa, in assenza di copertura assicurativa.
Ebbene, ritiene il Tribunale che dall'accertamento giudiziale del diritto della lavoratrice all'inquadramento nella categoria degli impiegati, livello quarta categoria, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (1.10.2019), discenda, altresì, l'accoglimento della domanda amministrativa di NA del
20.01.2023, con la decorrenza, la misura, la durata e gli accessori di legge (considerato l'allegato A alla nota di deposito del 13.10.2025, dal quale emerge lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa a tempo determinato dal 23.02.2024 al 31.08.2024), sulla base della previsione dell'art. 2116
c.c. (che sancisce il principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, in relazione alla
7 previsione dell'art. 2114 c.c.), non essendo contestato, da parte di , il possesso, in capo alla CP_1 lavoratrice, degli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione come previsti dagli artt. 2 e 3 D.lgs.
22/2015.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese, nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e la società resistente, seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022.
Le spese processuali sono, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso con
, considerato che l'accoglimento della domanda relativa alla NA è dipeso dall'accertamento CP_1 giudiziale dell'inquadramento della lavoratrice nella categoria degli impiegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente di essere inquadrata nel livello quarta categoria CCNL per i quadri e impiegati agricoli, dal 1.10.2019 al 13.01.2023;
- per l'effetto, condanna parte resistente al Controparte_3 pagamento, a favore della ricorrente, delle differenze retributive tra l'inquadramento formalmente attribuito (livello B3 CCNL Agricoli) e quello di impiegata di quarta categoria CCNL per i quadri e impiegati agricoli giudizialmente accertato, oltre interessi e rivalutazione, detratto il percepito;
- condanna parte resistente a responsabilità limitata alla conseguente Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
- accerta il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di disoccupazione NA in relazione alla domanda amministrativa del 20.01.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente alla CP_1 corresponsione, a favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione NA in relazione alla domanda amministrativa del 20.01.2023, con la decorrenza, la misura, la durata e gli accessori di legge
(considerato l'allegato A alla nota di deposito del 13.10.2025, dal quale emerge lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa a tempo determinato dal 23.02.2024 al 31.08.2024);
- condanna la resistente al pagamento delle spese di Controparte_3 lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale intercorso con . CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
8 Firenze, 24 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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