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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del Giudice, dott.ssa IA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2020 R.G. degli affari civili
TRA
(cf: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Valeria Balistreri e Giancarlo Sciortino, in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Cortile Greco n. 71, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fricano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via
Falcone e Borsellino n. 55, presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino
CONVENUTO
(cf: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Milano in via
Camperio n. 9, è elettivamente domiciliata
ZA MA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale (avvocato); conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa della Controparte_1 responsabilità professionale in cui era incorso nell'espletamento del mandato conferitogli per impugnare gli atti e i provvedimenti della procedura di progressione verticale interna indetta con bando approvato con determinazione n. 56 del 27.12.2002 della Giunta del
– presso il quale era in servizio di ruolo con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato dal 13.12.1986 e dal 14.11.1980 a tempo determinato – per la selezione, tra gli altri, di 17 posti con profilo di istruttore amministrativo.
Attribuiva il mancato superamento della selezione concorsuale – in esito alla quale si era classificata in posizione non utile restando esclusa dalla progressione verticale dalla categoria C (nella quale era inquadrata) alla categoria D – all'illegittima rideterminazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato da parte della commissione esaminatrice – posta in essere in violazione del bando di gara e del regolamento comunale di riferimento –, che si era tradotta nel mancato riconoscimento, in proprio favore, di quello previsto per l'anzianità di servizio (38 punti, pari a 2 punti per ognuno dei 19 anni di servizio) e nell'attribuzione di un punteggio erroneo per il titolo di studio posseduto
(12,95 invece di 15).
Allegava di avere, dunque, conferito mandato all'avv. – al fine di Controparte_1 conseguire il riconoscimento del maggior punteggio rivendicato con collocamento al sesto posto della graduatoria (con punti 70) o quantomeno al nono posto (con punti 64), laddove si fossero considerati solo gli anni di servizio in ruolo – il quale, in esecuzione dell'incarico, aveva proposto ricorso al TAR Sicilia – notificato unicamente all'ente comunale e a uno dei soggetti che avevano superato la selezione –, domandando l'annullamento della delibera n. 383/2003 di approvazione della graduatoria finale della progressione verticale nonché dei verbali della commissione esaminatrice, sul presupposto della mancata attribuzione all'attrice del punteggio spettante, in violazione dell'art. 32 del Regolamento per le assunzioni del Controparte_3
Aggiungeva che con ordinanza istruttoria n. 1731/2014, il Giudice amministrativo aveva disposto l'integrazione del contradditorio mediante la notifica del ricorso introduttivo e del medesimo provvedimento a tutti i controinteressati – ossia tutti i concorrenti collocati in graduatoria – entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, dichiarando con sentenza n. 3184/2014 – confermata in grado di appello – l'improcedibilità del ricorso notificato – senza l'ordinanza – soltanto a 20 dei 36 controinteressati, oltre il termine assegnato.
In forza di tali circostanze, attribuiva alla negligenza del convenuto Parte_1 nell'espletamento del mandato difensivo la mancata realizzazione della propria aspettativa a conseguire una diversa collocazione nella graduatoria, tale da risultarne vincitrice, rimarcando che – in considerazione delle evidenti violazioni poste in essere dalla commissione esaminatrice nell'attribuzione del punteggio – il corretto svolgimento dell'incarico professionale – e dunque la pedissequa osservanza dell'ordinanza amministrativa – avrebbe determinato un diverso esito del giudizio, facendole conseguire il superamento della prova selettiva in posizione utile per l'inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo.
Domandava, pertanto, la condanna dell'avv. al risarcimento del danno patito a CP_1 causa della condotta negligente a lui ascrivibile, quantificandolo in complessivi €
222.894,28 – di cui € 137.750,00 a titolo di differenze retributive tra la categoria C e D, nonché € 7.144,28 a titolo di differenze di indennità di fine rapporto ed € 78.000,00 a titolo di danno previdenziale (calcolato per un ventennio di aspettativa di vita) –, col favore delle spese di lite.
Nella comparsa di costituzione e riposta depositata il 12.5.2020, , Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie, affermando che la valutazione prognostica sul possibile esito del giudizio amministrativo nel quale aveva esplicato l'attività difensiva – anche nel caso della corretta e tempestiva esecuzione da parte sua delle attività di cui la ricorrente era stata onerata con l'ordinanza n. 1731/2014 – non poteva che avere esito negativo.
A tale riguardo allegava, da un lato, la corretta attribuzione del punteggio da parte della commissione esaminatrice – che aveva subordinato l'attribuzione del punteggio al fatto che l'anzianità di servizio fosse stata maturata nella medesima area in relazione alla quale era stata indetta la procedura, non essendo dunque sufficiente l'anzianità di servizio posseduta nella qualifica inferiore –, sul cui operato, dunque, nessuna censura poteva essere formulata, non appartenendo alla stessa area o settore di quello Parte_1 rispetto al quale era stata attivata la procedura per la progressione verticale.
Il professionista convenuto, invocava, dall'altro lato, la nullità radicale dell'intera procedura indetta dal finalizzata alla copertura di 113 posti in varie qualifiche, di CP_3 cui 17 come istruttore direttivo, riservati in via esclusiva al personale interno, precludendo qualsiasi accesso dall'esterno ai posti messi concorso.
Affermava, dunque, l'assenza di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo all'attrice sulla scorta dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella pronuncia n.
373/2002, rimarcava in ogni caso che avrebbe potuto invocare la tutela Parte_1 risarcitoria per equivalente monetario direttamente nei confronti del Controparte_3 in forza del principio secondo cui la responsabilità civile della p.a. è predicabile indipendentemente dal previo annullamento dell'atto illegittimo, quale conseguenza del venir meno della regola della c.d. “pregiudiziale amministrativa”.
Contestava, infine, la quantificazione del danni operata dalla controparte e domandava, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte, negando la configurabilità della responsabilità professionale a proprio carico, chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato e garantito da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore – di cui domandava la chiamata in causa previo differimento della prima udienza di comparizione –, in forza della polizza assicurativa n. CZ201801340 stipulata a copertura dei rischi professionali. Da parte sua, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, nella comparsa di costituzione depositata il 27.7.2021, escludeva innanzitutto l'operatività della polizza – la cui dimostrazione gravava sull'assicurato che non aveva assolto al relativo onere – e domandava il rigetto della domanda di manleva, invocando lo schema “claims made” della garanzia, efficace dalle 24.00 dell'11.10.2018 alle 24.00 dell'11.10.2019.
Affermava, nello specifico, che , nel sottoscrivere la polizza avrebbe Controparte_1 dovuto informare la compagnia assicuratrice della sentenza di improcedibilità pronunziata dal Tar Sicilia il 5.12.2014 (ossia 4 anni prima), quale circostanza a lui nota, tale da esporlo ad una possibile azione di responsabilità professionale;
escludeva, pertanto, di essere tenuta a prestare la garantire in favore dell'assicurato, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. nonché in forza delle condizioni generali di polizza.
Domandava, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte da contestando Parte_1
la configurabilità di qualsivoglia responsabilità professionale a carico del convenuto e facendo proprie le difese spiegate dal medesimo;
in subordine, nel caso di accoglimento delle domande attoree e di ritenuta operatività della polizza, chiedeva che l'obbligo di manleva fosse contenuto entro i limiti contrattualmente assunti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 4.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
****************
Così ricostruiti i fatti di causa, vertendosi in materia di responsabilità del professionista intellettuale nei confronti del cliente per asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale – che si inquadra nell'alveo del contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2222 e 2229 ss. c.c. – deve osservarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da chi giudica, la materia in oggetto è regolata dai seguenti principi:
- le obbligazioni del professionista rientrano nel novero delle obbligazioni di mezzi (nella limitata misura in cui la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato può ancora essere utile); di conseguenza, il mancato conseguimento di un risultato vantaggioso non vale, di per sé, a costituire inadempimento o a determinare il sorgere della responsabilità in capo al prestatore d'opera;
- nondimeno, il mancato conseguimento del risultato da parte del debitore della prestazione può assumere rilievo con riguardo alla prova della diligenza tenuta dal soggetto obbligato all'esecuzione della prestazione;
- il grado di colpa richiesto per la responsabilità del professionista intellettuale, nell'esecuzione della prestazione professionale cui è tenuto, è quello della colpa lieve, poiché lo standard al quale egli è tenuto a conformare la propria prestazione è quello delineato dall'art. 1176, co. 2, c.c., ossia la diligenza media corrispondente alla natura dell'attività esercitata, quella propria del professionista di media attenzione e preparazione, a meno che l'esecuzione della prestazione non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (nel qual caso, a mente dell'art. 2236 c.c., rilevano soltanto il dolo o la colpa grave del professionista).
Non basta, inoltre, il negligente svolgimento dell'attività professionale, in quanto la responsabilità del professionista presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la sua condotta ed il pregiudizio patito dal cliente e, nel caso in cui l'errore professionale sia consistito in un'omissione, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività che avrebbe dovuto essere compiuta;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito (così, fra le altre, Cass., n.2836/2002, n. 6967/06, n. 9917/10, e n. 2638/13, tutte richiamate da Cass., n. 11905/2016).
Ancora, “il professionista assume nei confronti del cliente l'obbligazione di svolgere la propria attività a regola d'arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l'adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta" (cfr., ex multis, Cass., n. 11382/2002, Cass., n. 26231/2023).
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (quale quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, nell'ipotesi di inadempimento,
“spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta (cfr., ex multis, Cass., n. 9917/2010). Inoltre, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr. Cass., n. 13873/2020).
La regola che il giudice deve seguire per l'accertamento del nesso causale tra la condotta
(negligente) del professionista e l'evento dannoso lamentato, resta quella generale in materia di responsabilità civile della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e con specifico riguardo all'attività del difensore, invero, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass., n. 10966/2004; Cass., n. 9917/2010; Cass., n. 2638/2013).
Nel caso che ci occupa, gli errori professionali che l'attrice imputa al difensore convenuto consistono, innanzitutto, nell'aver notificato il ricorso introduttivo al Tar solo ad uno dei controinteressati e non anche a tutti coloro che erano stati utilmente inseriti in graduatoria, nonché nell'aver (ri)notificato il solo ricorso (e non anche l'ordinanza istruttoria, come espressamente previsto da quest'ultima) oltre il termine perentorio di 30 giorni, concesso dal g.a. per l'integrazione del contradditorio;
a causa di tali errori in rito, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso con sentenza confermata dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, precludendo a di far valere le Parte_1 proprie ragioni innanzi al g.a. e, in sostanza, di aver riconosciuto il suo legittimo inquadramento nella categoria D.
Ora, non essendo in contestazione l'inerzia del convenuto nel senso appena precisato, ciò che deve indagarsi nel caso di specie è la sussistenza del danno e del nesso causale tra la negligenza e il pregiudizio allegato.
Ed infatti, secondo le pronunce sopra passate in rassegna, una volta accertata la condotta colposa del professionista e dunque l'errore in cui lo stesso sia incorso in violazione dei citati criteri di diligenza, per configurare la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo. Bisogna dunque indagare se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr.
Cass., n. 12038/2017; Cass., n. 1984/2016; Cass., n. 17016/2015; Cass., n. 2638/2013; Cass., n.
6967/2006).
La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che tale giudizio va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., n.
25112/2017; Cass., n. 22225/2014; Cass., n. 23933/2013; Cass., S.U., n. 576/2008). Nella pronuncia n. 1169/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che occorre "verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone", soggiungendo che "la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Tale orientamento è stato confermato con la recente pronuncia n. 24670/2024 che ribadisce come l'omissione processuale non sia sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio e che la valutazione deve sempre essere condotta in concreto, analizzando il contesto e l'effettiva incidenza dell'errore sull'esito della controversia richiamando il sopracitato orientamento “secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. (cfr., inoltre, Cass., n. 11901/2002; Cass., n.
10966/2004; Cass., n. 2638/2013; Cass., n. 15032/2021; Cass., n. 2348/2022; Cass., n.
2109/2024; Cass., n. 475/2025).
Ebbene, nell'effettuare il giudizio prognostico sul possibile esito del giudizio incoato dall'odierna attrice dinanzi al Tar col patrocinio dell'avv. , è utile Controparte_1 soffermarsi brevemente sulla materia delle progressioni tra le aree, comunemente denominate “verticali”, che da sempre – oltre ad essere oggetto di attenzione del dibattito giurisprudenziale – risentono del contrasto tra l'esigenza di introdurre forme di crescita interna di carriera del personale pubblico e la necessità costituzionale di garantire l'accesso al pubblico impiego mediante concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 97 della
Costituzione.
Avuto riguardo al momento in cui si sono verificati i fatti di causa, prima della disciplina di cui d.lgs. n. 150/2009 – che ha introdotto io co. 1 bis nell'art. 53 d.lg.s n. 165/2001 –, viene in rilievo l'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 – nella formulazione vigente ratione temporis –, ai sensi del quale l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive informate a criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Soccorre, inoltre, l'art. 53, co. 1, anch'esso nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”.
Con specifico riguardo agli enti locali, si demandano al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi la disciplina sulle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale (art. 35, co. 7).
Ebbene, l'art. 32 del Regolamento per le assunzioni del al paragrafo Controparte_3
“Percorso dalla Categoria C alla D”, recita(va) “possono essere attribuiti per i titoli di servizio
40 punti di anzianità nella categoria inferiore valutabile su base trimestrale, sino ad un massimo di punti 20”.
Analogamente l'art. 2 del Bando di concorso, tra i requisiti di ammissione alla selezione, contempla(va) l'“essere inquadrati, da almeno due anni, in categoria immediatamente inferiore a quella cui sono ascrivibili i posti a concorso”.
Dagli atti di causa è emerso che svolgeva presso il Parte_1 Controparte_3 attività di “insegnamento nei doposcuola comunali”, attività che la commissione esaminatrice ha ritenuto insuscettibile di valutazione nel contesto di una selezione in cui l'attrice ambiva a ricoprire l'incarico di istruttore direttivo amministrativo, figura professionale di significativo ruolo e responsabilità che spaziano dalla gestione amministrativa all'organizzazione operativa e strategica degli uffici (con mansioni comprendenti la stesura di atti amministrativi, provvedimenti, contratti e delibere, la programmazione strategica e operativa, la rendicontazione e monitoraggio delle risorse finanziarie, il coordinamento e supervisione del lavoro dei dipendenti, la gestione delle procedure di gara…).
Ora, considerato che le progressioni verticali hanno lo “…scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione” (cfr. Corte Cost., n. 34/2004) e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valorizzazione dell'esperienze professionali pregresse, resta comunque ferma l'esigenza che “... tali esperienze siano davvero compatibili ed omogenee con il profilo e l'esperienza professionale richiesti nell'ambito della procedura di cui si discute” (vedi, Cons. Stato, n. 29/2014) e che ove così non fosse, si finirebbe per attribuire al mero dato dell'anzianità di servizio un peso abnorme nell'attribuzione del punteggio, a discapito delle capacità maturate nel corso del rapporto di lavoro, va rimarcato che la stessa Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità di disposizioni che, nel contesto delle progressioni verticali, spostavano il peso della valutazione dei concorrenti dalla valorizzazione delle cognizioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro con la P.A. al mero dipanarsi, nel tempo, di tale rapporto (sul punto cfr.
Corte Cost., n. 1/1999; Corte Cost., n. 194/2002).
Invero, “Le progressioni di carriera avvengono tenuto conto delle capacità culturali e professionali
e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; […].
In tale ambito possono essere anche valutate le attività svolte, per profili riconducibili alla stessa area o categoria, come lsu e/o lpu. […]” (in questi termini, Tar Sicilia, Palermo, n. 649/2025).
Con specifico riguardo alle questioni sottese al caso sub iudice, è stato di recente chiarito che “Inoltre, le progressioni verticali, che riguardano personale già dipendente dell'Amministrazione, hanno la caratteristica di valorizzare la professionalità acquisita in rapporto di stretta funzionalità con il posto che si intende ricoprire, come chiarito anche dal parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-66005-P-06/10/2021 (doc. 27 laddove, in CP_3 particolare, si evidenzia che le Amministrazioni possono declinare “(…) in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (…) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (…) ritenuti maggiormente utili – per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno (…)”.
Sotto il profilo dell'ampiezza della discrezionalità amministrativa di cui è titolare la Commissione valutatrice, va ricordato che a tale organo è attribuita ampia misura nella valutazione dei titoli, chiaramente nei limiti di punteggio stabiliti dal bando e dal regolamento: “«nei concorsi pubblici la
Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando;
all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi;
all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà» (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2754 del 2016)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2023 n. 9715); nel caso concreto, la Commissione ha fissato i criteri ed operato una valutazione discrezionale sui titoli in modo ragionevole, e, come visto, coerente con gli obiettivi della selezione e con i principi che presiedono alla valorizzazione delle professionalità maggiormente funzionali al posto da ricoprire” (Tar Emilia Romagna, n. 27/2025).
Principi, questi appena passati in rassegna, di certo applicabili al che, Controparte_3 all'epoca dei fatti, come risulta dalla stessa documentazione offerta dall'attrice (cfr. all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc), era articolato in Settori – di certo assimilabili alle aree –
, servizi e unità di progetto, facendosi nel regolamento per le assunzioni espresso riferimento a un “elevato contenuto di professionalità pluri-specialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa di destinazione, il processo selettivo è volto all'accertamento delle elevate cognizioni specialistiche ad ampio spettro acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale” (art. 32).
Ad avviso di chi giudica, la discrezionalità di cui gode la commissione esaminatrice può legittimamente tradursi in una “divergenza” tra quanto previsto nel regolamento comunale e quanto previsto nel bando – lex specialis della procedura di reclutamento (cfr.
Tar Lazio, Roma, n. 14143/2023) –, se ciò implica di fatto una specificazione delle concrete modalità di attribuzione dei punteggi – idonea alla valorizzazione delle professionalità ed esperienze acquisite in un certo “campo” o settore –, non avendo peraltro tale modus operandi in alcun modo inciso sulla imparzialità e sulla parità di trattamento tra i partecipanti, su cui nulla ha dedotto l'attrice (cfr. Tar Sicilia Catania, n. 1986/2024).
Ne discende che l'operato della commissione incaricata di valutare i concorrenti debba ritenersi immune da censura sia in ordine alla mancata attribuzione del punteggio relativo all'anzianità di servizio – atteso che la scelta di attribuirlo solamente ove maturata in contesti lavorativi attinenti ai posti da ricoprire non appare viziata da irragionevolezza, da eccesso di potere o da violazione di leggi e regolamenti –, sia in ordine al profilo inerente l'attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio posseduto.
Del resto, deve rilevarsi che, anche nel caso di accoglimento del ricorso, il g.a. non avrebbe automaticamente disposto l'inquadramento di nella superiore categoria Parte_1 dalla stessa rivendicata e l'acquisizione di tutti gli emolumenti collegati, potendo tuttalpiù annullare i provvedimenti impugnati, rimettendo al la Controparte_3 riformulazione della graduatoria della selezione e – sussistendone tutte le condizioni di legge – l'eventuale inquadramento della ricorrente nella categoria “D” (istruttore direttivo amministrativo).
Per altro verso, è opportuno dare conto che l'attrice, sul presupposto della bontà della propria tesi, prima di introdurre il presente giudizio avrebbe potuto prendere parte alle successive selezioni per la progressione di carriera attivate dall'ente comunale (nel 2005,
2007, 2009/2010 e 2016), il cui esperimento risulta dalla documentazione in atti (cfr. nota prot. n. 33365 del 14.5.2019 allegata all'atto di citazione).
A questo punto, pur essendo le argomentazioni sin qui svolte assorbenti, un accenno deve farsi alla nullità della intera procedura concorsuale dedotta dal convenuto – da cui discende la non verosimile prospettiva di accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
l g.a. –.
[...]
A tale riguardo, deve richiamarsi l'orientamento interpretativo consolidato che afferma “la preesistenza, anche per gli enti locali, di un obbligo di impostare le procedure di progressione verticale prevedendo una quota di riserva tale da "garantire "in misura adeguata l'accesso dall'esterno" (art. 36 d.Lgs. n. 29/1993 novellato da D.Lgs. 89/98, esteso alle amministrazioni comunali per effetto dell'art. 88 d.lgs. n. 267/2000e richiamato anche dall'articolo 4 CCNL Enti
Locali del 31 marzo 1999)"; (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 10015/2025: al momento Cont dell'indizione delle procedure e delle determine addebitate al anteriori al novembre 2009) esisteva già nell'ordinamento un precetto normativo che faceva carico alle amministrazioni pubbliche di conformare le procedure di selezione e reclutamento del personale a modalità tali da garantire "in misura adeguata l'accesso dall'esterno" (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, novellato da
D.Lgs. n. 89 del 1998, esteso alle amministrazioni comunali per effetto del D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 88, e richiamato anche dall'art. 4 CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999);
- la circostanza che soltanto dopo i fatti di causa (D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 24, entrato in vigore il 15 novembre 2009) il legislatore abbia introdotto il limite della riserva massima obbligatoria del
50% a favore del personale interno non escludeva che questa stessa "misura" potesse essere presa a riferimento dal giudice contabile nel valutare "adeguatezza" della riserva già precedentemente prescritta).
Nell'affermare la necessità di un'adeguata quota di riserva, tale decisione fa riferimento alla sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzionale “dichiarativa della illegittimità costituzionale della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 205, 206 e 277, "in quanto in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono l'accesso all'impiego pubblico tramite il pubblico concorso ed il buon andamento della pubblica amministrazione").
Ebbene, tenuto conto che nulla sul punto si evince dal bando di concorso né a monte dal regolamento comunale sulle assunzioni – che nella parte dedicata alle quote di riserva non fa menzione delle progressioni verticali (art. 3) –, in assenza di contestazioni dell'attrice, deve ritenersi che la procedura concorsuale in oggetto avrebbe verosimilmente potuto essere dichiarata nulla dal g.a. ex officio, trattandosi di nullità assoluta, conseguente alla violazione di norme imperative.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande proposte da non sono Parte_1 meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate, restando assorbite le ulteriori questioni, anche relative alla posizione della terza chiamata – apparendo prima facie condivisibili le deduzioni svolte dal convenuto sulla operatività della polizza –, non cogliendo nel segno, ad avviso di chi giudica, l'eventuale proponibilità della domanda risarcitoria nei confronti del in forza del venir meno della cd Controparte_3 pregiudiziale amministrativa, trattandosi di rimedio che opera su piano distinto rispetto a quello della responsabilità professionale del difensore.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite e le liquida in € 8.200,00, Controparte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge. condanna l'attrice a rifondere ad le spese di lite e le liquida in € 7.100,00, Controparte_2 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 26 ottobre 2025
Il Giudice
IA OT Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona del Giudice, dott.ssa IA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2020 R.G. degli affari civili
TRA
(cf: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Valeria Balistreri e Giancarlo Sciortino, in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Cortile Greco n. 71, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fricano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via
Falcone e Borsellino n. 55, presso lo studio dell'avv. Claudio Merlino
CONVENUTO
(cf: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Milano in via
Camperio n. 9, è elettivamente domiciliata
ZA MA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale (avvocato); conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa della Controparte_1 responsabilità professionale in cui era incorso nell'espletamento del mandato conferitogli per impugnare gli atti e i provvedimenti della procedura di progressione verticale interna indetta con bando approvato con determinazione n. 56 del 27.12.2002 della Giunta del
– presso il quale era in servizio di ruolo con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato dal 13.12.1986 e dal 14.11.1980 a tempo determinato – per la selezione, tra gli altri, di 17 posti con profilo di istruttore amministrativo.
Attribuiva il mancato superamento della selezione concorsuale – in esito alla quale si era classificata in posizione non utile restando esclusa dalla progressione verticale dalla categoria C (nella quale era inquadrata) alla categoria D – all'illegittima rideterminazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato da parte della commissione esaminatrice – posta in essere in violazione del bando di gara e del regolamento comunale di riferimento –, che si era tradotta nel mancato riconoscimento, in proprio favore, di quello previsto per l'anzianità di servizio (38 punti, pari a 2 punti per ognuno dei 19 anni di servizio) e nell'attribuzione di un punteggio erroneo per il titolo di studio posseduto
(12,95 invece di 15).
Allegava di avere, dunque, conferito mandato all'avv. – al fine di Controparte_1 conseguire il riconoscimento del maggior punteggio rivendicato con collocamento al sesto posto della graduatoria (con punti 70) o quantomeno al nono posto (con punti 64), laddove si fossero considerati solo gli anni di servizio in ruolo – il quale, in esecuzione dell'incarico, aveva proposto ricorso al TAR Sicilia – notificato unicamente all'ente comunale e a uno dei soggetti che avevano superato la selezione –, domandando l'annullamento della delibera n. 383/2003 di approvazione della graduatoria finale della progressione verticale nonché dei verbali della commissione esaminatrice, sul presupposto della mancata attribuzione all'attrice del punteggio spettante, in violazione dell'art. 32 del Regolamento per le assunzioni del Controparte_3
Aggiungeva che con ordinanza istruttoria n. 1731/2014, il Giudice amministrativo aveva disposto l'integrazione del contradditorio mediante la notifica del ricorso introduttivo e del medesimo provvedimento a tutti i controinteressati – ossia tutti i concorrenti collocati in graduatoria – entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, dichiarando con sentenza n. 3184/2014 – confermata in grado di appello – l'improcedibilità del ricorso notificato – senza l'ordinanza – soltanto a 20 dei 36 controinteressati, oltre il termine assegnato.
In forza di tali circostanze, attribuiva alla negligenza del convenuto Parte_1 nell'espletamento del mandato difensivo la mancata realizzazione della propria aspettativa a conseguire una diversa collocazione nella graduatoria, tale da risultarne vincitrice, rimarcando che – in considerazione delle evidenti violazioni poste in essere dalla commissione esaminatrice nell'attribuzione del punteggio – il corretto svolgimento dell'incarico professionale – e dunque la pedissequa osservanza dell'ordinanza amministrativa – avrebbe determinato un diverso esito del giudizio, facendole conseguire il superamento della prova selettiva in posizione utile per l'inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo.
Domandava, pertanto, la condanna dell'avv. al risarcimento del danno patito a CP_1 causa della condotta negligente a lui ascrivibile, quantificandolo in complessivi €
222.894,28 – di cui € 137.750,00 a titolo di differenze retributive tra la categoria C e D, nonché € 7.144,28 a titolo di differenze di indennità di fine rapporto ed € 78.000,00 a titolo di danno previdenziale (calcolato per un ventennio di aspettativa di vita) –, col favore delle spese di lite.
Nella comparsa di costituzione e riposta depositata il 12.5.2020, , Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie, affermando che la valutazione prognostica sul possibile esito del giudizio amministrativo nel quale aveva esplicato l'attività difensiva – anche nel caso della corretta e tempestiva esecuzione da parte sua delle attività di cui la ricorrente era stata onerata con l'ordinanza n. 1731/2014 – non poteva che avere esito negativo.
A tale riguardo allegava, da un lato, la corretta attribuzione del punteggio da parte della commissione esaminatrice – che aveva subordinato l'attribuzione del punteggio al fatto che l'anzianità di servizio fosse stata maturata nella medesima area in relazione alla quale era stata indetta la procedura, non essendo dunque sufficiente l'anzianità di servizio posseduta nella qualifica inferiore –, sul cui operato, dunque, nessuna censura poteva essere formulata, non appartenendo alla stessa area o settore di quello Parte_1 rispetto al quale era stata attivata la procedura per la progressione verticale.
Il professionista convenuto, invocava, dall'altro lato, la nullità radicale dell'intera procedura indetta dal finalizzata alla copertura di 113 posti in varie qualifiche, di CP_3 cui 17 come istruttore direttivo, riservati in via esclusiva al personale interno, precludendo qualsiasi accesso dall'esterno ai posti messi concorso.
Affermava, dunque, l'assenza di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo all'attrice sulla scorta dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella pronuncia n.
373/2002, rimarcava in ogni caso che avrebbe potuto invocare la tutela Parte_1 risarcitoria per equivalente monetario direttamente nei confronti del Controparte_3 in forza del principio secondo cui la responsabilità civile della p.a. è predicabile indipendentemente dal previo annullamento dell'atto illegittimo, quale conseguenza del venir meno della regola della c.d. “pregiudiziale amministrativa”.
Contestava, infine, la quantificazione del danni operata dalla controparte e domandava, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte, negando la configurabilità della responsabilità professionale a proprio carico, chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato e garantito da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore – di cui domandava la chiamata in causa previo differimento della prima udienza di comparizione –, in forza della polizza assicurativa n. CZ201801340 stipulata a copertura dei rischi professionali. Da parte sua, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, nella comparsa di costituzione depositata il 27.7.2021, escludeva innanzitutto l'operatività della polizza – la cui dimostrazione gravava sull'assicurato che non aveva assolto al relativo onere – e domandava il rigetto della domanda di manleva, invocando lo schema “claims made” della garanzia, efficace dalle 24.00 dell'11.10.2018 alle 24.00 dell'11.10.2019.
Affermava, nello specifico, che , nel sottoscrivere la polizza avrebbe Controparte_1 dovuto informare la compagnia assicuratrice della sentenza di improcedibilità pronunziata dal Tar Sicilia il 5.12.2014 (ossia 4 anni prima), quale circostanza a lui nota, tale da esporlo ad una possibile azione di responsabilità professionale;
escludeva, pertanto, di essere tenuta a prestare la garantire in favore dell'assicurato, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. nonché in forza delle condizioni generali di polizza.
Domandava, in ogni caso, il rigetto delle domande proposte da contestando Parte_1
la configurabilità di qualsivoglia responsabilità professionale a carico del convenuto e facendo proprie le difese spiegate dal medesimo;
in subordine, nel caso di accoglimento delle domande attoree e di ritenuta operatività della polizza, chiedeva che l'obbligo di manleva fosse contenuto entro i limiti contrattualmente assunti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 4.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così ricostruiti i fatti di causa, vertendosi in materia di responsabilità del professionista intellettuale nei confronti del cliente per asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale – che si inquadra nell'alveo del contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2222 e 2229 ss. c.c. – deve osservarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da chi giudica, la materia in oggetto è regolata dai seguenti principi:
- le obbligazioni del professionista rientrano nel novero delle obbligazioni di mezzi (nella limitata misura in cui la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato può ancora essere utile); di conseguenza, il mancato conseguimento di un risultato vantaggioso non vale, di per sé, a costituire inadempimento o a determinare il sorgere della responsabilità in capo al prestatore d'opera;
- nondimeno, il mancato conseguimento del risultato da parte del debitore della prestazione può assumere rilievo con riguardo alla prova della diligenza tenuta dal soggetto obbligato all'esecuzione della prestazione;
- il grado di colpa richiesto per la responsabilità del professionista intellettuale, nell'esecuzione della prestazione professionale cui è tenuto, è quello della colpa lieve, poiché lo standard al quale egli è tenuto a conformare la propria prestazione è quello delineato dall'art. 1176, co. 2, c.c., ossia la diligenza media corrispondente alla natura dell'attività esercitata, quella propria del professionista di media attenzione e preparazione, a meno che l'esecuzione della prestazione non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (nel qual caso, a mente dell'art. 2236 c.c., rilevano soltanto il dolo o la colpa grave del professionista).
Non basta, inoltre, il negligente svolgimento dell'attività professionale, in quanto la responsabilità del professionista presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la sua condotta ed il pregiudizio patito dal cliente e, nel caso in cui l'errore professionale sia consistito in un'omissione, implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'attività che avrebbe dovuto essere compiuta;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito (così, fra le altre, Cass., n.2836/2002, n. 6967/06, n. 9917/10, e n. 2638/13, tutte richiamate da Cass., n. 11905/2016).
Ancora, “il professionista assume nei confronti del cliente l'obbligazione di svolgere la propria attività a regola d'arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l'adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta" (cfr., ex multis, Cass., n. 11382/2002, Cass., n. 26231/2023).
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (quale quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, nell'ipotesi di inadempimento,
“spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta (cfr., ex multis, Cass., n. 9917/2010). Inoltre, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr. Cass., n. 13873/2020).
La regola che il giudice deve seguire per l'accertamento del nesso causale tra la condotta
(negligente) del professionista e l'evento dannoso lamentato, resta quella generale in materia di responsabilità civile della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” e con specifico riguardo all'attività del difensore, invero, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass., n. 10966/2004; Cass., n. 9917/2010; Cass., n. 2638/2013).
Nel caso che ci occupa, gli errori professionali che l'attrice imputa al difensore convenuto consistono, innanzitutto, nell'aver notificato il ricorso introduttivo al Tar solo ad uno dei controinteressati e non anche a tutti coloro che erano stati utilmente inseriti in graduatoria, nonché nell'aver (ri)notificato il solo ricorso (e non anche l'ordinanza istruttoria, come espressamente previsto da quest'ultima) oltre il termine perentorio di 30 giorni, concesso dal g.a. per l'integrazione del contradditorio;
a causa di tali errori in rito, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso con sentenza confermata dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, precludendo a di far valere le Parte_1 proprie ragioni innanzi al g.a. e, in sostanza, di aver riconosciuto il suo legittimo inquadramento nella categoria D.
Ora, non essendo in contestazione l'inerzia del convenuto nel senso appena precisato, ciò che deve indagarsi nel caso di specie è la sussistenza del danno e del nesso causale tra la negligenza e il pregiudizio allegato.
Ed infatti, secondo le pronunce sopra passate in rassegna, una volta accertata la condotta colposa del professionista e dunque l'errore in cui lo stesso sia incorso in violazione dei citati criteri di diligenza, per configurare la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo. Bisogna dunque indagare se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr.
Cass., n. 12038/2017; Cass., n. 1984/2016; Cass., n. 17016/2015; Cass., n. 2638/2013; Cass., n.
6967/2006).
La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che tale giudizio va compito secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass., n.
25112/2017; Cass., n. 22225/2014; Cass., n. 23933/2013; Cass., S.U., n. 576/2008). Nella pronuncia n. 1169/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che occorre "verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone", soggiungendo che "la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Tale orientamento è stato confermato con la recente pronuncia n. 24670/2024 che ribadisce come l'omissione processuale non sia sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio e che la valutazione deve sempre essere condotta in concreto, analizzando il contesto e l'effettiva incidenza dell'errore sull'esito della controversia richiamando il sopracitato orientamento “secondo il quale la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”. (cfr., inoltre, Cass., n. 11901/2002; Cass., n.
10966/2004; Cass., n. 2638/2013; Cass., n. 15032/2021; Cass., n. 2348/2022; Cass., n.
2109/2024; Cass., n. 475/2025).
Ebbene, nell'effettuare il giudizio prognostico sul possibile esito del giudizio incoato dall'odierna attrice dinanzi al Tar col patrocinio dell'avv. , è utile Controparte_1 soffermarsi brevemente sulla materia delle progressioni tra le aree, comunemente denominate “verticali”, che da sempre – oltre ad essere oggetto di attenzione del dibattito giurisprudenziale – risentono del contrasto tra l'esigenza di introdurre forme di crescita interna di carriera del personale pubblico e la necessità costituzionale di garantire l'accesso al pubblico impiego mediante concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 97 della
Costituzione.
Avuto riguardo al momento in cui si sono verificati i fatti di causa, prima della disciplina di cui d.lgs. n. 150/2009 – che ha introdotto io co. 1 bis nell'art. 53 d.lg.s n. 165/2001 –, viene in rilievo l'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 – nella formulazione vigente ratione temporis –, ai sensi del quale l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive informate a criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Soccorre, inoltre, l'art. 53, co. 1, anch'esso nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”.
Con specifico riguardo agli enti locali, si demandano al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi la disciplina sulle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale (art. 35, co. 7).
Ebbene, l'art. 32 del Regolamento per le assunzioni del al paragrafo Controparte_3
“Percorso dalla Categoria C alla D”, recita(va) “possono essere attribuiti per i titoli di servizio
40 punti di anzianità nella categoria inferiore valutabile su base trimestrale, sino ad un massimo di punti 20”.
Analogamente l'art. 2 del Bando di concorso, tra i requisiti di ammissione alla selezione, contempla(va) l'“essere inquadrati, da almeno due anni, in categoria immediatamente inferiore a quella cui sono ascrivibili i posti a concorso”.
Dagli atti di causa è emerso che svolgeva presso il Parte_1 Controparte_3 attività di “insegnamento nei doposcuola comunali”, attività che la commissione esaminatrice ha ritenuto insuscettibile di valutazione nel contesto di una selezione in cui l'attrice ambiva a ricoprire l'incarico di istruttore direttivo amministrativo, figura professionale di significativo ruolo e responsabilità che spaziano dalla gestione amministrativa all'organizzazione operativa e strategica degli uffici (con mansioni comprendenti la stesura di atti amministrativi, provvedimenti, contratti e delibere, la programmazione strategica e operativa, la rendicontazione e monitoraggio delle risorse finanziarie, il coordinamento e supervisione del lavoro dei dipendenti, la gestione delle procedure di gara…).
Ora, considerato che le progressioni verticali hanno lo “…scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione” (cfr. Corte Cost., n. 34/2004) e che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valorizzazione dell'esperienze professionali pregresse, resta comunque ferma l'esigenza che “... tali esperienze siano davvero compatibili ed omogenee con il profilo e l'esperienza professionale richiesti nell'ambito della procedura di cui si discute” (vedi, Cons. Stato, n. 29/2014) e che ove così non fosse, si finirebbe per attribuire al mero dato dell'anzianità di servizio un peso abnorme nell'attribuzione del punteggio, a discapito delle capacità maturate nel corso del rapporto di lavoro, va rimarcato che la stessa Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità di disposizioni che, nel contesto delle progressioni verticali, spostavano il peso della valutazione dei concorrenti dalla valorizzazione delle cognizioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro con la P.A. al mero dipanarsi, nel tempo, di tale rapporto (sul punto cfr.
Corte Cost., n. 1/1999; Corte Cost., n. 194/2002).
Invero, “Le progressioni di carriera avvengono tenuto conto delle capacità culturali e professionali
e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; […].
In tale ambito possono essere anche valutate le attività svolte, per profili riconducibili alla stessa area o categoria, come lsu e/o lpu. […]” (in questi termini, Tar Sicilia, Palermo, n. 649/2025).
Con specifico riguardo alle questioni sottese al caso sub iudice, è stato di recente chiarito che “Inoltre, le progressioni verticali, che riguardano personale già dipendente dell'Amministrazione, hanno la caratteristica di valorizzare la professionalità acquisita in rapporto di stretta funzionalità con il posto che si intende ricoprire, come chiarito anche dal parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-66005-P-06/10/2021 (doc. 27 laddove, in CP_3 particolare, si evidenzia che le Amministrazioni possono declinare “(…) in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (…) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (…) ritenuti maggiormente utili – per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno (…)”.
Sotto il profilo dell'ampiezza della discrezionalità amministrativa di cui è titolare la Commissione valutatrice, va ricordato che a tale organo è attribuita ampia misura nella valutazione dei titoli, chiaramente nei limiti di punteggio stabiliti dal bando e dal regolamento: “«nei concorsi pubblici la
Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di un'ampia discrezionalità in ordine: alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell'ambito delle categorie generali predeterminate dal bando;
all'attribuzione della rilevanza e dell'importanza dei titoli stessi;
all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà» (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 2754 del 2016)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2023 n. 9715); nel caso concreto, la Commissione ha fissato i criteri ed operato una valutazione discrezionale sui titoli in modo ragionevole, e, come visto, coerente con gli obiettivi della selezione e con i principi che presiedono alla valorizzazione delle professionalità maggiormente funzionali al posto da ricoprire” (Tar Emilia Romagna, n. 27/2025).
Principi, questi appena passati in rassegna, di certo applicabili al che, Controparte_3 all'epoca dei fatti, come risulta dalla stessa documentazione offerta dall'attrice (cfr. all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc), era articolato in Settori – di certo assimilabili alle aree –
, servizi e unità di progetto, facendosi nel regolamento per le assunzioni espresso riferimento a un “elevato contenuto di professionalità pluri-specialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano i profili riferibili alla categoria stessa di destinazione, il processo selettivo è volto all'accertamento delle elevate cognizioni specialistiche ad ampio spettro acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale” (art. 32).
Ad avviso di chi giudica, la discrezionalità di cui gode la commissione esaminatrice può legittimamente tradursi in una “divergenza” tra quanto previsto nel regolamento comunale e quanto previsto nel bando – lex specialis della procedura di reclutamento (cfr.
Tar Lazio, Roma, n. 14143/2023) –, se ciò implica di fatto una specificazione delle concrete modalità di attribuzione dei punteggi – idonea alla valorizzazione delle professionalità ed esperienze acquisite in un certo “campo” o settore –, non avendo peraltro tale modus operandi in alcun modo inciso sulla imparzialità e sulla parità di trattamento tra i partecipanti, su cui nulla ha dedotto l'attrice (cfr. Tar Sicilia Catania, n. 1986/2024).
Ne discende che l'operato della commissione incaricata di valutare i concorrenti debba ritenersi immune da censura sia in ordine alla mancata attribuzione del punteggio relativo all'anzianità di servizio – atteso che la scelta di attribuirlo solamente ove maturata in contesti lavorativi attinenti ai posti da ricoprire non appare viziata da irragionevolezza, da eccesso di potere o da violazione di leggi e regolamenti –, sia in ordine al profilo inerente l'attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio posseduto.
Del resto, deve rilevarsi che, anche nel caso di accoglimento del ricorso, il g.a. non avrebbe automaticamente disposto l'inquadramento di nella superiore categoria Parte_1 dalla stessa rivendicata e l'acquisizione di tutti gli emolumenti collegati, potendo tuttalpiù annullare i provvedimenti impugnati, rimettendo al la Controparte_3 riformulazione della graduatoria della selezione e – sussistendone tutte le condizioni di legge – l'eventuale inquadramento della ricorrente nella categoria “D” (istruttore direttivo amministrativo).
Per altro verso, è opportuno dare conto che l'attrice, sul presupposto della bontà della propria tesi, prima di introdurre il presente giudizio avrebbe potuto prendere parte alle successive selezioni per la progressione di carriera attivate dall'ente comunale (nel 2005,
2007, 2009/2010 e 2016), il cui esperimento risulta dalla documentazione in atti (cfr. nota prot. n. 33365 del 14.5.2019 allegata all'atto di citazione).
A questo punto, pur essendo le argomentazioni sin qui svolte assorbenti, un accenno deve farsi alla nullità della intera procedura concorsuale dedotta dal convenuto – da cui discende la non verosimile prospettiva di accoglimento del ricorso proposto da Pt_1
l g.a. –.
[...]
A tale riguardo, deve richiamarsi l'orientamento interpretativo consolidato che afferma “la preesistenza, anche per gli enti locali, di un obbligo di impostare le procedure di progressione verticale prevedendo una quota di riserva tale da "garantire "in misura adeguata l'accesso dall'esterno" (art. 36 d.Lgs. n. 29/1993 novellato da D.Lgs. 89/98, esteso alle amministrazioni comunali per effetto dell'art. 88 d.lgs. n. 267/2000e richiamato anche dall'articolo 4 CCNL Enti
Locali del 31 marzo 1999)"; (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 10015/2025: al momento Cont dell'indizione delle procedure e delle determine addebitate al anteriori al novembre 2009) esisteva già nell'ordinamento un precetto normativo che faceva carico alle amministrazioni pubbliche di conformare le procedure di selezione e reclutamento del personale a modalità tali da garantire "in misura adeguata l'accesso dall'esterno" (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, novellato da
D.Lgs. n. 89 del 1998, esteso alle amministrazioni comunali per effetto del D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 88, e richiamato anche dall'art. 4 CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999);
- la circostanza che soltanto dopo i fatti di causa (D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 24, entrato in vigore il 15 novembre 2009) il legislatore abbia introdotto il limite della riserva massima obbligatoria del
50% a favore del personale interno non escludeva che questa stessa "misura" potesse essere presa a riferimento dal giudice contabile nel valutare "adeguatezza" della riserva già precedentemente prescritta).
Nell'affermare la necessità di un'adeguata quota di riserva, tale decisione fa riferimento alla sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzionale “dichiarativa della illegittimità costituzionale della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 205, 206 e 277, "in quanto in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono l'accesso all'impiego pubblico tramite il pubblico concorso ed il buon andamento della pubblica amministrazione").
Ebbene, tenuto conto che nulla sul punto si evince dal bando di concorso né a monte dal regolamento comunale sulle assunzioni – che nella parte dedicata alle quote di riserva non fa menzione delle progressioni verticali (art. 3) –, in assenza di contestazioni dell'attrice, deve ritenersi che la procedura concorsuale in oggetto avrebbe verosimilmente potuto essere dichiarata nulla dal g.a. ex officio, trattandosi di nullità assoluta, conseguente alla violazione di norme imperative.
Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande proposte da non sono Parte_1 meritevoli di accoglimento e vanno dunque rigettate, restando assorbite le ulteriori questioni, anche relative alla posizione della terza chiamata – apparendo prima facie condivisibili le deduzioni svolte dal convenuto sulla operatività della polizza –, non cogliendo nel segno, ad avviso di chi giudica, l'eventuale proponibilità della domanda risarcitoria nei confronti del in forza del venir meno della cd Controparte_3 pregiudiziale amministrativa, trattandosi di rimedio che opera su piano distinto rispetto a quello della responsabilità professionale del difensore.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attrice a rifondere a le spese di lite e le liquida in € 8.200,00, Controparte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge. condanna l'attrice a rifondere ad le spese di lite e le liquida in € 7.100,00, Controparte_2 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 26 ottobre 2025
Il Giudice
IA OT Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.