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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.752/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9/5/25 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piccinini ed elett.te dom.to in Via Parte_1 Gabriele Falloppia n. 53, Modena, presso lo studio dell'Avv. Alessio Piccinini. Appellante CONTRO con l'Avv. Giogio Altieri e l'Avv. Benedetto Blasi, con studio in Controparte_1 via Via Principessa Clotilde n. 7, Roma, elett.te dom.to presso gli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2 Appellato avverso la sentenza n. 541/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data 29.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale che gli fosse riconosciuto il diritto ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale pari a € 20.000,00 in virtù dell'asserito comportamento scorretto della società, che aveva preteso da parte dello stesso , nonostante questi avesse obiettato di versare in Pt_1 situazione di impossibilità, l'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto stipulato da lui stesso con avente ad oggetto il noleggio di un'autovettura. Controparte_1 Allegava infatti il di essersi trovato in una condizione di assoluta impossibilità a Pt_1 provvedere alla regolare restituzione del veicolo in data 23.4.2020 presso la sede
[...] di Nizza come previsto contrattualemente, in quanto, a dire del ricorrente, si era CP_1 ritrovato alla scadenza del contratto di noleggio dell'autovettura “bloccato” a causa della pandemia di Covid-19 in Uruguay, dove risiede tutt'ora e dove aveva fatto temporaneamente ritorno. Domandava inoltre il ricorrente che gli fosse riconosciuta la spettanza di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale cagionato dalla lesione della propria immagine derivante dalla
“segnalazione” della perdita del possesso della vettura effettuata da Controparte_1 alle autorità francesi.
-Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che non sussistesse in primo luogo la prova dell'impossibilità incolpevole dell'attore nell'adempiere alle proprie obbligazioni. Accertava infatti il Giudice che non aveva dimostrato in alcun modo l'effettiva cancellazione del volo di Pt_1 ritorno dall'Uruguay, né aveva fornito prova dell'impossibilità di accedere a un volo immediatamente successivo. Secondo il tribunale, ad consequentiam, si poteva tutt'al più ritenere sussistente un'ipotesi di impossibilità di natura soggettiva, ma non certo di natura oggettiva e per causa non imputabile, come sarebbe stato necessario dimostrare ai fini di escludere la responsabilità contrattuale. Astrattamente, secondo il Giudice di primo grado, avrebbe potuto infatti provvedere alla Pt_1 restituzione del veicolo avvalendosi di terzi delegati, o avrebbe potuto semplicemente comunicare il luogo in cui si trovava custodito il veicolo, in modo che potesse Controparte_1 provvedere al ritiro a proprie spese, come più volte richiesto e sollecitato dalla medesima. Peraltro, il Tribunale riconosceva come il rifiuto del a provvedere alla restituzione del Pt_1 veicolo e alla comunicazione dell'ubicazione dello stesso alla controparte si fondasse su un'illegittima pretesa dello stesso, il quale intendeva ottenere un'indebita estesione del periodo di noleggio, o un rimborso per il periodo nel quale asseritamente non aveva goduto dell'autovettura.
-Avverso tale decisione proponeva appello il per i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo l'appellante lamentava che il Giudice erratamente non avesse attribuito alla pandemia di Covid-19 la natura di causa di forza maggiore e ragione di impossibilità oggettiva ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, avendo omesso di valutare, a dire dell'appellante, le circostanze relative alla nota situazione di restrizioni imposte alla circolazione delle merci e delle persone tanto in Italia quanto in Uruguay in fase pendemica. A tal proposito, sottolineava l'appellante il fatto che non si fosse potuto nemmeno avvalere del supporto di terzi, - e nello specifico di tale , secondo conducente indicato nel Persona_1 contratto di noleggio -, per la restituzione tempestiva del veicolo, in quanto egli stesso aveva portato con sé in Uruguay le chiavi della vettura. Si doleva inoltre il della scarsa collaborazione offerta da controparte, che non avrebbe Pt_1 replicato tempestivamente alle comunicazioni recapitate dal proprio avvocato alla stessa e non avrebbe soprattutto acconsentito a concedere un'estensione Controparte_1 del periodo di noleggio della vettura o a provvedere a un rimborso per il periodo in cui egli non avrebbe asseritamente goduto del bene oggetto del contratto. Peraltro, riporta l'appellante che il ritardo nel ritiro della vettura da parte di Controparte_1 fosse da imputarsi non alla condotta del medesimo, ma piuttosto all'inerzia della società,
[...] considerando che in data 16.9.2020 il aveva notificato il luogo in cui si trovava la vettura, Pt_1 mentre veva provveduto a ritirarla solamente in data 14.12.2020. Controparte_1
-2) Con il secondo motivo insisteva l'appellante ai fini dell'accertamento dell'obbligo a carico dell'appellato di versare a proprio favore somma pari a € 100.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla lesione alla propria immagine comportata dalla “denuncia” di furto presentata da lle autorità francesi. Controparte_1
-3) Con l'ultimo motivo insiste l'appellante per il riparto tra le parti delle spese di soccombenza perlomeno nella misura del 50%, considerando che aveva preteso Controparte_1 che fosse riconosciuta la giurisdizione del giudice francese, risultando quindi parzialmente soccombente in giudizio, quantomeno sul punto relativo alla giurisdizione.
-Si costituiva l'appellata asserendo che tanto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale quanto quella relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, fossero da ritenersi manifestamente infondate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza. Domandava ancora l'appellata la condanna al risarcimento del danno di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono. -A) Il primo motivo di appello relativo al preteso obbligo in capo a Controparte_1 di provvedere al risarcimento del danno patrimoniale a favore del è del tutto infondato. Pt_1 In merito al primo motivo, il Giudice di prime cure ha opportunamente evidenziato come l'obbligazione si estingua per impossibilità ad adempiere della parte solamente in casi di impossibilità oggettiva, “per una causa non imputabile al debitore” ex art. 1256 cc, e come gravi sul soggetto che alleghi l'impossibilità oggettiva ad adempiere alle obbligazioni contrattuali la prova della sussistenza di cause di forza maggiore che impediscano incolpevolmente il corretto adempimento. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento probatorio preciso, dimostrato e fondato atto a comprovare l'effettiva situazione di impossibilità a portare a corretto adempimento le obbligazioni contrattuali. Il non ha prodotto infatti alcuna allegazione relativa alla fattuale cancellazione del Pt_1 proprio volo di ritorno dall'Uruguay, nè ha identificato con precisione le misure limitative della libertà di circolazione delle persone adottate in Italia o in Uruguay che gli avrebbero impedito il ritorno sul suolo italiano. Nè si è fornita dimostrazione circa il fatto che l'appellante non avrebbe potuto delegare a terzi, quali la (indicata come co-conducente della vettura), il compito di restituire regolarmente Per_1 l'autovettura, in quanto sul punto l'appellante ha sostenuto candidamente di aver portato con sè le chiavi del veicolo in Uruguay. Peraltro, in ogni caso resta ingiustificato il rifiuto del a Pt_1 comunicare il luogo dove si trovava custodito il veicolo ad la quale Controparte_1 in più occasioni si era dichiarata disponibile a provvedere al ritiro dello stesso a proprie spese, sollecitando l'appellante a trasmettere l'esatta ubicazione della vettura.
domanda poi un risarcimento del danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato al Pt_1 medesimo in forza del rifiuto da parte di i modificare le condizioni Controparte_1 contrattuali nel senso di concedere un'estensione gratuita del contratto o di escludere il pagamento del periodo di noleggio durante il quale l'appellante non avrebbe asseritamente goduto della vettura. Tuttavia, l'ordinamento non prevede alcun obbligo a carico della noleggiante di concordare modifiche alle condizioni contrattuali nell'ipotesi in cui diventi impossibile per l'altro contraente adempiere alle proprie obbligazioni o godere dei vantaggi derivanti dall'adesione al sinallagma contrattuale. Tutt'al più si potrebbe dunque immaginare in questo caso l'applicazione dell'art. 2043 cc, considerando il lamentato danno patrimoniale come danno di natura extracontrattuale. Anche in questa ipotesi, resta però da escludersi l'accoglimento delle doglianze del . Pt_1 L'appellante ha infatti nuovamente dedotto a supporto della propria tesi allegazioni generiche e infondate, non provate con fondatezza. Non è stato dimostrato nè l'an nè il quantum del danno asserito, essendo stata avanzata da parte appellante generica richiesta di risarcimento pari ad € 20.000, in assenza, peraltro, di illustrazione del nesso causale tra l'eventuale condotta da imputare alla società e il danno lamentato dall'appellante medesimo.
-B) In merito all'accertamento della sussistenza di un danno di natura non patrimoniale cagionato dalla presunta lesione dell'immagine del generata dalla segnalazione di perdita del Pt_1 veicolo effettuata da alle autorità francesi, si richiama quanto Controparte_1 illustrato in precedenza in relazionein ogni caso alla mancanza di dimostrazione di ogni presupposto per l'applicazione della norma generale aquliana ex art. 2043 cc. Il , infatti, non ha fornito nuovamente alcuna dimostrazione puntuale relativa al danno Pt_1 asseritamente subito, facendo esclusivamente genericamente riferimento alla lesione della propria reputazione di professionista e ad eventuali difficoltà che la denuncia gli avrebbe potuto cagionare nei suoi frequenti spostamenti internazionali, senza specificare quale precipuo danno allo reputazione avrebbe subito, e in che modo si sarebbe trovato ostacolato nei suoi movimenti transfrontalieri, e senza fornirne una quantificazione del danno. In ogni caso, i danni asserite, anche qualora provati (come di fatto non è avvenuto), sarebbero stati da imputare esclusivamente alla condotta dello stesso , che ha posto la società nelle condizioni di essere costretta a Pt_1 presentare la segnalazione menzionata alle autorità francesi, rifiutandosi di restituire il veicolo o di notificare il luogo nel quale si trovava custodito.
-C) In relazione al terzo motivo di appello, anche questo è del tutto infondato, atteso che l'appellante è risultato pienamente soccombente nel merito e con riguardo ai profili sostanziali che attengono alla vicenda. A nulla rileva la soccombenza dell'appellato sotto al profilo dell'accertamento di questioni preliminari quali la competenza e la giurisdizione ai fini della definizione della ripartizione delle spese processuali.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 541/2023 del Tribunale di Controparte_1 Modena, e depositata il 29.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8/7/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.752/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9/5/25 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piccinini ed elett.te dom.to in Via Parte_1 Gabriele Falloppia n. 53, Modena, presso lo studio dell'Avv. Alessio Piccinini. Appellante CONTRO con l'Avv. Giogio Altieri e l'Avv. Benedetto Blasi, con studio in Controparte_1 via Via Principessa Clotilde n. 7, Roma, elett.te dom.to presso gli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2 Appellato avverso la sentenza n. 541/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data 29.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale che gli fosse riconosciuto il diritto ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale pari a € 20.000,00 in virtù dell'asserito comportamento scorretto della società, che aveva preteso da parte dello stesso , nonostante questi avesse obiettato di versare in Pt_1 situazione di impossibilità, l'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto stipulato da lui stesso con avente ad oggetto il noleggio di un'autovettura. Controparte_1 Allegava infatti il di essersi trovato in una condizione di assoluta impossibilità a Pt_1 provvedere alla regolare restituzione del veicolo in data 23.4.2020 presso la sede
[...] di Nizza come previsto contrattualemente, in quanto, a dire del ricorrente, si era CP_1 ritrovato alla scadenza del contratto di noleggio dell'autovettura “bloccato” a causa della pandemia di Covid-19 in Uruguay, dove risiede tutt'ora e dove aveva fatto temporaneamente ritorno. Domandava inoltre il ricorrente che gli fosse riconosciuta la spettanza di € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale cagionato dalla lesione della propria immagine derivante dalla
“segnalazione” della perdita del possesso della vettura effettuata da Controparte_1 alle autorità francesi.
-Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che non sussistesse in primo luogo la prova dell'impossibilità incolpevole dell'attore nell'adempiere alle proprie obbligazioni. Accertava infatti il Giudice che non aveva dimostrato in alcun modo l'effettiva cancellazione del volo di Pt_1 ritorno dall'Uruguay, né aveva fornito prova dell'impossibilità di accedere a un volo immediatamente successivo. Secondo il tribunale, ad consequentiam, si poteva tutt'al più ritenere sussistente un'ipotesi di impossibilità di natura soggettiva, ma non certo di natura oggettiva e per causa non imputabile, come sarebbe stato necessario dimostrare ai fini di escludere la responsabilità contrattuale. Astrattamente, secondo il Giudice di primo grado, avrebbe potuto infatti provvedere alla Pt_1 restituzione del veicolo avvalendosi di terzi delegati, o avrebbe potuto semplicemente comunicare il luogo in cui si trovava custodito il veicolo, in modo che potesse Controparte_1 provvedere al ritiro a proprie spese, come più volte richiesto e sollecitato dalla medesima. Peraltro, il Tribunale riconosceva come il rifiuto del a provvedere alla restituzione del Pt_1 veicolo e alla comunicazione dell'ubicazione dello stesso alla controparte si fondasse su un'illegittima pretesa dello stesso, il quale intendeva ottenere un'indebita estesione del periodo di noleggio, o un rimborso per il periodo nel quale asseritamente non aveva goduto dell'autovettura.
-Avverso tale decisione proponeva appello il per i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo l'appellante lamentava che il Giudice erratamente non avesse attribuito alla pandemia di Covid-19 la natura di causa di forza maggiore e ragione di impossibilità oggettiva ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, avendo omesso di valutare, a dire dell'appellante, le circostanze relative alla nota situazione di restrizioni imposte alla circolazione delle merci e delle persone tanto in Italia quanto in Uruguay in fase pendemica. A tal proposito, sottolineava l'appellante il fatto che non si fosse potuto nemmeno avvalere del supporto di terzi, - e nello specifico di tale , secondo conducente indicato nel Persona_1 contratto di noleggio -, per la restituzione tempestiva del veicolo, in quanto egli stesso aveva portato con sé in Uruguay le chiavi della vettura. Si doleva inoltre il della scarsa collaborazione offerta da controparte, che non avrebbe Pt_1 replicato tempestivamente alle comunicazioni recapitate dal proprio avvocato alla stessa e non avrebbe soprattutto acconsentito a concedere un'estensione Controparte_1 del periodo di noleggio della vettura o a provvedere a un rimborso per il periodo in cui egli non avrebbe asseritamente goduto del bene oggetto del contratto. Peraltro, riporta l'appellante che il ritardo nel ritiro della vettura da parte di Controparte_1 fosse da imputarsi non alla condotta del medesimo, ma piuttosto all'inerzia della società,
[...] considerando che in data 16.9.2020 il aveva notificato il luogo in cui si trovava la vettura, Pt_1 mentre veva provveduto a ritirarla solamente in data 14.12.2020. Controparte_1
-2) Con il secondo motivo insisteva l'appellante ai fini dell'accertamento dell'obbligo a carico dell'appellato di versare a proprio favore somma pari a € 100.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dalla lesione alla propria immagine comportata dalla “denuncia” di furto presentata da lle autorità francesi. Controparte_1
-3) Con l'ultimo motivo insiste l'appellante per il riparto tra le parti delle spese di soccombenza perlomeno nella misura del 50%, considerando che aveva preteso Controparte_1 che fosse riconosciuta la giurisdizione del giudice francese, risultando quindi parzialmente soccombente in giudizio, quantomeno sul punto relativo alla giurisdizione.
-Si costituiva l'appellata asserendo che tanto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale quanto quella relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, fossero da ritenersi manifestamente infondate, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza. Domandava ancora l'appellata la condanna al risarcimento del danno di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono. -A) Il primo motivo di appello relativo al preteso obbligo in capo a Controparte_1 di provvedere al risarcimento del danno patrimoniale a favore del è del tutto infondato. Pt_1 In merito al primo motivo, il Giudice di prime cure ha opportunamente evidenziato come l'obbligazione si estingua per impossibilità ad adempiere della parte solamente in casi di impossibilità oggettiva, “per una causa non imputabile al debitore” ex art. 1256 cc, e come gravi sul soggetto che alleghi l'impossibilità oggettiva ad adempiere alle obbligazioni contrattuali la prova della sussistenza di cause di forza maggiore che impediscano incolpevolmente il corretto adempimento. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento probatorio preciso, dimostrato e fondato atto a comprovare l'effettiva situazione di impossibilità a portare a corretto adempimento le obbligazioni contrattuali. Il non ha prodotto infatti alcuna allegazione relativa alla fattuale cancellazione del Pt_1 proprio volo di ritorno dall'Uruguay, nè ha identificato con precisione le misure limitative della libertà di circolazione delle persone adottate in Italia o in Uruguay che gli avrebbero impedito il ritorno sul suolo italiano. Nè si è fornita dimostrazione circa il fatto che l'appellante non avrebbe potuto delegare a terzi, quali la (indicata come co-conducente della vettura), il compito di restituire regolarmente Per_1 l'autovettura, in quanto sul punto l'appellante ha sostenuto candidamente di aver portato con sè le chiavi del veicolo in Uruguay. Peraltro, in ogni caso resta ingiustificato il rifiuto del a Pt_1 comunicare il luogo dove si trovava custodito il veicolo ad la quale Controparte_1 in più occasioni si era dichiarata disponibile a provvedere al ritiro dello stesso a proprie spese, sollecitando l'appellante a trasmettere l'esatta ubicazione della vettura.
domanda poi un risarcimento del danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato al Pt_1 medesimo in forza del rifiuto da parte di i modificare le condizioni Controparte_1 contrattuali nel senso di concedere un'estensione gratuita del contratto o di escludere il pagamento del periodo di noleggio durante il quale l'appellante non avrebbe asseritamente goduto della vettura. Tuttavia, l'ordinamento non prevede alcun obbligo a carico della noleggiante di concordare modifiche alle condizioni contrattuali nell'ipotesi in cui diventi impossibile per l'altro contraente adempiere alle proprie obbligazioni o godere dei vantaggi derivanti dall'adesione al sinallagma contrattuale. Tutt'al più si potrebbe dunque immaginare in questo caso l'applicazione dell'art. 2043 cc, considerando il lamentato danno patrimoniale come danno di natura extracontrattuale. Anche in questa ipotesi, resta però da escludersi l'accoglimento delle doglianze del . Pt_1 L'appellante ha infatti nuovamente dedotto a supporto della propria tesi allegazioni generiche e infondate, non provate con fondatezza. Non è stato dimostrato nè l'an nè il quantum del danno asserito, essendo stata avanzata da parte appellante generica richiesta di risarcimento pari ad € 20.000, in assenza, peraltro, di illustrazione del nesso causale tra l'eventuale condotta da imputare alla società e il danno lamentato dall'appellante medesimo.
-B) In merito all'accertamento della sussistenza di un danno di natura non patrimoniale cagionato dalla presunta lesione dell'immagine del generata dalla segnalazione di perdita del Pt_1 veicolo effettuata da alle autorità francesi, si richiama quanto Controparte_1 illustrato in precedenza in relazionein ogni caso alla mancanza di dimostrazione di ogni presupposto per l'applicazione della norma generale aquliana ex art. 2043 cc. Il , infatti, non ha fornito nuovamente alcuna dimostrazione puntuale relativa al danno Pt_1 asseritamente subito, facendo esclusivamente genericamente riferimento alla lesione della propria reputazione di professionista e ad eventuali difficoltà che la denuncia gli avrebbe potuto cagionare nei suoi frequenti spostamenti internazionali, senza specificare quale precipuo danno allo reputazione avrebbe subito, e in che modo si sarebbe trovato ostacolato nei suoi movimenti transfrontalieri, e senza fornirne una quantificazione del danno. In ogni caso, i danni asserite, anche qualora provati (come di fatto non è avvenuto), sarebbero stati da imputare esclusivamente alla condotta dello stesso , che ha posto la società nelle condizioni di essere costretta a Pt_1 presentare la segnalazione menzionata alle autorità francesi, rifiutandosi di restituire il veicolo o di notificare il luogo nel quale si trovava custodito.
-C) In relazione al terzo motivo di appello, anche questo è del tutto infondato, atteso che l'appellante è risultato pienamente soccombente nel merito e con riguardo ai profili sostanziali che attengono alla vicenda. A nulla rileva la soccombenza dell'appellato sotto al profilo dell'accertamento di questioni preliminari quali la competenza e la giurisdizione ai fini della definizione della ripartizione delle spese processuali.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 541/2023 del Tribunale di Controparte_1 Modena, e depositata il 29.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8/7/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)