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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1074/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. IACOPETTI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI PARTE APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 FILLIOLEY PIERO PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca 518/2024, pubblicata il 16.04.2024 Conclusioni per parte appellante
Voglia la Corte ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, in tesi decidere la causa come proposto nella citata ordinanza del 05-06.03.2025 e, cioè: “… riconoscimento da parte della del solo credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. Pt_1 CP_1 1132/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania, con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”; con la precisazione che l'indicazione - per il credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla CP_1 Corte di appello di Catania - della somma di € 1.438,58 per capitale non viene contestata (si contesta, invece, la spettanza degli interessi);
- in denegata ipotesi, respingere ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Sig. (e, comunque, ogni avversaria domanda ed eccezione) e, Controparte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti;
con vittoria di spese e onorari dei ambedue i gradi del giudizio . Conclusioni di parte appellata:
l'Avv. Fillioley dichiara la disponibilità dell'appellato a definire Controparte_1 bonariamente la lite nei termini indicati nella predetta ordinanza e precisa che il credito ad oggi vantato nei confronti dell'appellante a titolo di rivalsa per il pagamento Parte_1 integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania ammonta a complessivi € 1.577,32 di cui € 1.438,58 per capitale ed € 138,74 a titolo di interessi al tasso legale, dal dì del sorgere del diritto sino ad oggi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 518/2024, pubblicata il 16.04.2024, notificata il 19.04.2024, resa nel giudizio iscritto al n. 3605/2021 R. G., così disponeva : Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Parte_1 Controparte_1 3387,00 per compensi, oltre iva e cap e spese generali come per legge..”. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra deducendo, in estrema Parte_1 sintesi, che l'ex marito aveva interamente versato le imposte di registro Controparte_1 richieste dall' Agenzia delle imposte di Catania e da quella di Siracusa per due sentenze aventi ad oggetto lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto vari immobili in comproprietà fra le odierne parti.
Il aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota dovuta dalla CP_1 sig.ra e questa aveva proposto opposizione sotto vari profili. Pt_1 Il Tribunale di Lucca aveva respinto l'opposizione.
Nel giudizio d'appello avverso tale sentenza il Consigliere istruttore aveva formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini:
dato atto che la parte appellante ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 29/2025 del 13.01.2025 (di cui si deduce il passaggio in giudicato) che sembra riguardare anche il credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. 2484/2014 emessa CP_1 dal Tribunale di Siracusa;
ritenuta l'opportunità di invitare le parti a conciliare la lite mediante il riconoscimento da parte della del solo credito vantato dal per la registrazione della sentenza Pt_1 CP_1 n. 1132/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania, con la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Nelle note depositate il 20.6.2025 “l'Avv. Fillioley dichiara la disponibilità dell'appellato a definire bonariamente la lite nei termini indicati nella predetta ordinanza Controparte_1 e precisa che il credito ad oggi vantato nei confronti dell'appellante a titolo di Parte_1 rivalsa per il pagamento integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania ammonta a complessivi € 1.577,32 di cui € 1.438,58 per capitale ed € 138,74 a titolo di interessi al tasso legale, dal dì del sorgere del diritto sino ad oggi”.
Nelle note depositate il 30.6.2025 la difesa dell'appellante ribadiva l'accettazione della proposta conciliativa e chiedeva che la Corte si pronunciasse in conformità.
Tanto premesso, osserva la Corte che l'appellato ha riconosciuto la parziale fondatezza dell'opposizione, conseguentemente riducendo le proprie pretese ad € 1.438,58 (relative al pagamento integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania). La Corte prende atto di quanto concordato dalle parti, osservando che le conclusioni formulate sono aderenti a quanto emerso all'esito dell'istruttoria. Come richiesto dalle parti , si dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca 518/2024, pubblicata il 16.04.2024, revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal Tribunale di Lucca in data 17/06/2021. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 1.438,58 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025 L'estensore Paolo Sangiuolo La Presidente Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1074/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. IACOPETTI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI PARTE APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 FILLIOLEY PIERO PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca 518/2024, pubblicata il 16.04.2024 Conclusioni per parte appellante
Voglia la Corte ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, in tesi decidere la causa come proposto nella citata ordinanza del 05-06.03.2025 e, cioè: “… riconoscimento da parte della del solo credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. Pt_1 CP_1 1132/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania, con compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”; con la precisazione che l'indicazione - per il credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla CP_1 Corte di appello di Catania - della somma di € 1.438,58 per capitale non viene contestata (si contesta, invece, la spettanza degli interessi);
- in denegata ipotesi, respingere ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Sig. (e, comunque, ogni avversaria domanda ed eccezione) e, Controparte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare lo stesso nullo e privo di effetti;
con vittoria di spese e onorari dei ambedue i gradi del giudizio . Conclusioni di parte appellata:
l'Avv. Fillioley dichiara la disponibilità dell'appellato a definire Controparte_1 bonariamente la lite nei termini indicati nella predetta ordinanza e precisa che il credito ad oggi vantato nei confronti dell'appellante a titolo di rivalsa per il pagamento Parte_1 integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania ammonta a complessivi € 1.577,32 di cui € 1.438,58 per capitale ed € 138,74 a titolo di interessi al tasso legale, dal dì del sorgere del diritto sino ad oggi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 518/2024, pubblicata il 16.04.2024, notificata il 19.04.2024, resa nel giudizio iscritto al n. 3605/2021 R. G., così disponeva : Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro Parte_1 Controparte_1 3387,00 per compensi, oltre iva e cap e spese generali come per legge..”. Avverso tale sentenza proponeva appello la sig.ra deducendo, in estrema Parte_1 sintesi, che l'ex marito aveva interamente versato le imposte di registro Controparte_1 richieste dall' Agenzia delle imposte di Catania e da quella di Siracusa per due sentenze aventi ad oggetto lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto vari immobili in comproprietà fra le odierne parti.
Il aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della quota dovuta dalla CP_1 sig.ra e questa aveva proposto opposizione sotto vari profili. Pt_1 Il Tribunale di Lucca aveva respinto l'opposizione.
Nel giudizio d'appello avverso tale sentenza il Consigliere istruttore aveva formulato una proposta conciliativa nei seguenti termini:
dato atto che la parte appellante ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 29/2025 del 13.01.2025 (di cui si deduce il passaggio in giudicato) che sembra riguardare anche il credito vantato dal per la registrazione della sentenza n. 2484/2014 emessa CP_1 dal Tribunale di Siracusa;
ritenuta l'opportunità di invitare le parti a conciliare la lite mediante il riconoscimento da parte della del solo credito vantato dal per la registrazione della sentenza Pt_1 CP_1 n. 1132/2018 emessa dalla Corte di appello di Catania, con la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Nelle note depositate il 20.6.2025 “l'Avv. Fillioley dichiara la disponibilità dell'appellato a definire bonariamente la lite nei termini indicati nella predetta ordinanza Controparte_1 e precisa che il credito ad oggi vantato nei confronti dell'appellante a titolo di Parte_1 rivalsa per il pagamento integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania ammonta a complessivi € 1.577,32 di cui € 1.438,58 per capitale ed € 138,74 a titolo di interessi al tasso legale, dal dì del sorgere del diritto sino ad oggi”.
Nelle note depositate il 30.6.2025 la difesa dell'appellante ribadiva l'accettazione della proposta conciliativa e chiedeva che la Corte si pronunciasse in conformità.
Tanto premesso, osserva la Corte che l'appellato ha riconosciuto la parziale fondatezza dell'opposizione, conseguentemente riducendo le proprie pretese ad € 1.438,58 (relative al pagamento integrale della tassa di registro della sentenza n. 1132/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Catania). La Corte prende atto di quanto concordato dalle parti, osservando che le conclusioni formulate sono aderenti a quanto emerso all'esito dell'istruttoria. Come richiesto dalle parti , si dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca 518/2024, pubblicata il 16.04.2024, revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2021 emesso dal Tribunale di Lucca in data 17/06/2021. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1 1.438,58 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025 L'estensore Paolo Sangiuolo La Presidente Isabella Mariani