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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5744 /2019r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5744/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5744 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. e , C.F./P.I. , in Parte_1 C.F._1 CP_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA
VINCENZO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTI
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato , e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t. Sig. , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1353/19 Parte_2
( R.G. n. 4125/19) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificato in data 18/09/2019, con cui la intimava alla e alla Sig.ra di pagare, in solido tra CP_2 Parte_3 Parte_1 loro, la somma di € 30.224,92 oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi oltre spese generali, iva e cpa come per legge. In particolare, il suddetto decreto è stato pronunciato su ricorso della , che ha asserito di essere creditrice CP_2 nei confronti della e della Sig. quale garante dell'obbligazione Parte_3 Parte_1 assunta dalla stessa società, della somma azionata, per un contratto di finanziamento dell'importo di
€ 34.740,00, in seguito alla cessione della titolarità di crediti da parte della Controparte_3
A sostegno della propria opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva della CP_2 per non essere stata adeguatamente provata la cessione del contratto originariamente sottoscritto dall'opponente.
Nel merito, contestava la mancata prova del credito, per non rispondere, il documento depositato, ai requisiti ex art 50 TUB. Deduceva la nullità della fideiussione e contestava la veridicità della firma opposta dalla garante.
Insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e CP_2 concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata adeguatamente provata la propria legittimazione attiva, oltre che il credito ingiunto,
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., nessuna delle parti articolava istanze istruttorie: la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.. L'opposizione va parzialmente accolta.
Va confermata la piena legittimazione attiva della odierna opposta. Agli atti è presente il contratto di cessione da cui la trae la sua legittimazione ad agire, oltre che il contratto originario CP_4 di finanziamento stipulato;
è altresì presente documento attestante l'inclusione del predetto credito nella cessione azionata (prodotto, tempestivamente, con la comparsa di costituzione). A seguito della produzione del suddetto elenco (allegato A2 del contratto di cessione) la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, per cui l'inclusione del credito nella cessione non può essere messo in discussione.
Parimenti risulta la notifica dell'atto di cessione alla società, e anche la relativa documentazione – prova della notifica via pec- non è stata contestata a seguito della produzione in giudizio.
Venendo al merito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante
ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
-richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Riportata tale conclusione al caso di specie, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, né l'esattezza dell'ammontare del credito per cui si procede limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova del rapporto.
In primo luogo, deve rilevarsi che il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale.
Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (richiamata sentenza S.U. 2001). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, non oggetto di contestazione.
Il provvedimento monitorio è stata pertanto legittimamente emesso nei confronti del debitore principale Parte_3
Provato il rapporto contrattuale, e la sua legittimità, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Deve pertanto essere confermata la pretesa nei confronti della società originaria debitrice.
Quanto invece alla figura della garante, va revocato il decreto ingiuntivo.
Ed infatti nell'atto di citazione in opposizione la stessa ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto in qualità di garante;
di contro la nel costituirsi in giudizio, non ha CP_5 avanzato istanza di verificazione. Ne discende, considerato il disconoscimento specifico e circostanziato, e perciò efficace, che, ai sensi dell'art 216 c.p.c., la scrittura privata in questione non può essere usata nel presente giudizio contro , con la conseguenza che viene meno il Parte_1 titolo fondante il rapporto di garanzia.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, nei suoi confronti con assorbimento di ogni altra questione sulla validità del contratto di garanzia, pure sollevata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1 nei suoi confronti, dichiarandolo immediatamente esecutivo;
b) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei suoi confronti;
c) Condanna al pagamento, in favore della , delle spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna parte la al pagamento, in favore di delle spese di CP_2 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.5744/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5744 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. e , C.F./P.I. , in Parte_1 C.F._1 CP_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA
VINCENZO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTI
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Nicola M. Sculco ed Andrea M. Sculco, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato , e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rapp.te p.t. Sig. , proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1353/19 Parte_2
( R.G. n. 4125/19) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, notificato in data 18/09/2019, con cui la intimava alla e alla Sig.ra di pagare, in solido tra CP_2 Parte_3 Parte_1 loro, la somma di € 30.224,92 oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi oltre spese generali, iva e cpa come per legge. In particolare, il suddetto decreto è stato pronunciato su ricorso della , che ha asserito di essere creditrice CP_2 nei confronti della e della Sig. quale garante dell'obbligazione Parte_3 Parte_1 assunta dalla stessa società, della somma azionata, per un contratto di finanziamento dell'importo di
€ 34.740,00, in seguito alla cessione della titolarità di crediti da parte della Controparte_3
A sostegno della propria opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva della CP_2 per non essere stata adeguatamente provata la cessione del contratto originariamente sottoscritto dall'opponente.
Nel merito, contestava la mancata prova del credito, per non rispondere, il documento depositato, ai requisiti ex art 50 TUB. Deduceva la nullità della fideiussione e contestava la veridicità della firma opposta dalla garante.
Insisteva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e CP_2 concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata adeguatamente provata la propria legittimazione attiva, oltre che il credito ingiunto,
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., nessuna delle parti articolava istanze istruttorie: la causa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 11/12/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
il giudice decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.. L'opposizione va parzialmente accolta.
Va confermata la piena legittimazione attiva della odierna opposta. Agli atti è presente il contratto di cessione da cui la trae la sua legittimazione ad agire, oltre che il contratto originario CP_4 di finanziamento stipulato;
è altresì presente documento attestante l'inclusione del predetto credito nella cessione azionata (prodotto, tempestivamente, con la comparsa di costituzione). A seguito della produzione del suddetto elenco (allegato A2 del contratto di cessione) la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, per cui l'inclusione del credito nella cessione non può essere messo in discussione.
Parimenti risulta la notifica dell'atto di cessione alla società, e anche la relativa documentazione – prova della notifica via pec- non è stata contestata a seguito della produzione in giudizio.
Venendo al merito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante
ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
-richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Riportata tale conclusione al caso di specie, pare opportuno chiarire che la parte opponente non ha contestato né la sussistenza del contratto, né il mancato pagamento di talune rate, né l'esattezza dell'ammontare del credito per cui si procede limitandosi ad eccepire genericamente la mancata prova del rapporto.
In primo luogo, deve rilevarsi che il contratto oggetto del presente giudizio non è un contratto di conto corrente, bensì un contratto di finanziamento relativo alla richiesta di un prestito personale.
Trova dunque applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (richiamata sentenza S.U. 2001). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, non oggetto di contestazione.
Il provvedimento monitorio è stata pertanto legittimamente emesso nei confronti del debitore principale Parte_3
Provato il rapporto contrattuale, e la sua legittimità, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Deve pertanto essere confermata la pretesa nei confronti della società originaria debitrice.
Quanto invece alla figura della garante, va revocato il decreto ingiuntivo.
Ed infatti nell'atto di citazione in opposizione la stessa ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto in qualità di garante;
di contro la nel costituirsi in giudizio, non ha CP_5 avanzato istanza di verificazione. Ne discende, considerato il disconoscimento specifico e circostanziato, e perciò efficace, che, ai sensi dell'art 216 c.p.c., la scrittura privata in questione non può essere usata nel presente giudizio contro , con la conseguenza che viene meno il Parte_1 titolo fondante il rapporto di garanzia.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato, nei suoi confronti con assorbimento di ogni altra questione sulla validità del contratto di garanzia, pure sollevata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione avanzata da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1 nei suoi confronti, dichiarandolo immediatamente esecutivo;
b) Accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso nei suoi confronti;
c) Condanna al pagamento, in favore della , delle spese di lite, che Controparte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) condanna parte la al pagamento, in favore di delle spese di CP_2 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. depositato telematicamente in data 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco