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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.422 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv MURA GIAMPAOLO , che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in V.LE ARMANDO DIAZ, 29 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv RANDACCIO FRANCESCA , che la C.F._3
rappresenta e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale .
All'udienza del 16.5.2025 il Giudice ha ritenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni
Per il ricorrente
1) contrariis reiectis;
2) condannare l a corrispondere a favore del Sig. Controparte_1
a titolo di risarcimento l'importo, pari ad euro 259.058,00, o la somma Parte_1
veriore accertanda in corso di causa a titolo di danno biologico a cui aggiungasi la quantificazione equitativa della componente esistenziale del danno, per il danno
1 dinamico-relazionale oltre al danno da specifica lavorativa e tutte le ulteriori voci di danno ivi compreso il danno da perdita di chance;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la resistente
In via principale, nel merito: rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse negli scritti difensivi che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute e, per l'effetto, mandare assolta l da Controparte_1
ogni avversa pretesa, con il favore delle spese di lite.
In via gradata, nel merito:
Nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice e/o degli eventuali interventori, tenere indenne l Controparte_1
dal pagamento in favore di parte attrice e/o interventrice, a titolo
[...]
risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice e/o interventrice, tenuto conto altresì del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, con compensazione anche parziale delle spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
esponeva che, in seguito ad un incidente avvenuto in data Parte_1
30.12.2017, era stato ricoverato presso l Controparte_1
con la seguente diagnosi: “trauma toracico con ferita aperta emitorace sx con enfisema sottocutaneo, lussazione spalla sx, frattura pluriframmentata della scapola”; che era stato sottoposto a due distinti interventi: uno di natura ortopedica, finalizzato alla riduzione della lussazione, e uno di natura chirurgica, dove il personale dell operava una “sutura della ferita emitorace in sala operatoria con CP_2
posizionamento di drenaggio pleurico”; che in data 4.1.2018 era stato dimesso.
Tutto ciò premesso lamentava che, nonostante avesse seguito le prescrizioni indicate al momento delle dimissioni ed avesse effettuato regolarmente i controlli, nel marzo
2018 pativa un persistente dolore alla spalla e al gomito sinistri nonché un Pt_1
importante deficit funzionale del braccio sinistro.
Esponeva che si era sottoposto a visita dal Dott il quale aveva concluso che i Per_1
problemi lamentati erano riconducibili ad una lesione delle terminazioni nervose periferiche consigliando una consulenza neurochirurgica.
La dott.ssa , specialista in neurologia, nel prosieguo delle visite diagnosticava Per_2
l'interruzione delle connessioni nervose (cd. denervazione) e l'assenza di capacità di contrazione volontaria del muscolo deltoide, misurata attraverso i Potenziali di Unità
Motoria (cd. PUM), e una ridotta capacità nei muscoli spinati.
Tale quadro clinico veniva ricondotto agli “esiti di una lesione traumatica dei nervi ascellare e sovrascapolare sx”.
Nel luglio del 2020, il prof. dott. esaminava le condizioni del Sig. Per_3 Pt_1
concludendo per l'irreversibilità della lesione dei nervi ascellare e sovrascapolare, e del tendine sottoscapolare con la conseguente perdita di funzionalità: totale per il muscolo deltoide e parziale per i muscoli della cuffia dei rotatori. Inoltre, il medico
3 esaminante riportava la persistenza della dolorabilità nell'arto offeso, persistenete al momento dell'introduzione del giudizio. allegava che il danno doveva essere riconosciuto nelle seguenti percentuali Pt_1
minime: perdita del 90% della funzione della spalla sinistra, un'invalidità permanente parziale pari al 40% e un indice di danno biologico uguale al 40%.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito oltre alla perdita di chance e chiedeva la condanna della convenuta che non aveva correttamente adempiuto il contratto di spedalità intervenuto con Pt_1
Si costituiva in giudizio Controparte_1
e contestava l'avversa domanda sostenendo che i fatti allegati non erano
[...]
stati dimostrati.
Esponeva che il pregiudizio lamentato non era in alcun modo riconducibile agli intervenuti subiti e che l'attività medica si era svolta nel pieno rispetto delle regole della pratica medica e che il pregiudizio patito doveva essere ricondotto alla gravità delle lesioni patite in seguito al sinistro.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda in assenza di un'accertata colpa della struttura e, in ogni caso, contestava il danno come quantificato dall'attore sostenendo che le voci di danno erano del tutto carenti di prova.
In diritto
La domanda non può essere accolta.
All'esito della consulenza tecnica disposta nel giudizio gli ausiliari hanno concluso che “le circostanze dell'infortunio riportato dal paziente sono tali da poter considerare che la lussazione della spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola abbiano provocato una lesione completa del nervo ascellare a livello dello spazio quadrilatero dell'ascella, provocando così una perdita completa della funzione del muscolo deltoide. Il nervo sovrascapolare ha riportato una lesione parziale determinando deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
4 Questi danni funzionali e biologici, in accordo con la Letteratura scientifica, sono diretta conseguenza del trauma in oggetto e giustificano il deficit funzionale e la sintomatologia dolorosa residua da cui è affetto il sig. Pt_1
Questi consulenti ritengono che per le caratteristiche intrinseche delle lesioni con cui si presentava l' al momento del ricovero in Pronto Soccorso – lussazione Pt_1
sottoglenoidea dell'omero e frattura della scapola –, lo specialista Ortopedico non poteva in alcun modo diagnosticare i deficit neurologici, poiché le stesse lesioni che li avevano provocati non rendevano possibile una congrua valutazione neurologica periferica dei nervi lesionati.”
Le conclusioni dette devono essere condivise in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici.
I consulenti sono giunti ad escludere una responsabilità dei sanitari sia dal punto di vista diagnostico che chirurgico precisando che la lussazione alla spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola ha determinato una lesione completa del nervo ascellare con la perdita completa della funzione del muscolo deltoide, mentre il nervo scapolare ha riportato una lesione parziale con deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
I consulenti hanno concluso che “per le caratteristiche intrinseche delle lesioni con cui si presentava l al momento del ricovero in Pronto Soccorso – lussazione Pt_1
sottoglenoidea dell'omero e frattura della scapola –, lo specialista Ortopedico non poteva in alcun modo diagnosticare i deficit neurologici, poiché le stesse lesioni che li avevano provocati non rendevano possibile una congrua valutazione neurologica periferica dei nervi lesionati. In ogni caso, non vi è indicazione chirurgica, nè per la lesione nervosa nè per la lesione parziale del tendine sottoscapolare”.
Né le contestazioni svolte dall'attore in ordine alle conclusioni cui sono giunti i consulenti possono essere condivise.
Non è corretto sostenere che il collegio peritale non ha valutato la lesione neurologica, poiché, al contrario, emerge chiaramente dalla lettura della relazione, che gli ausiliari hanno ricondotto la lesione al trauma subito precisando che proprio la
5 lussazione della spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola ha cagionato una lesione completa del nervo ascellare provocando così una perdita completa della funzione del muscolo deltoide, mentre il nervo sovrascapolare ha riportato una lesione parziale determinando deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
Hanno inoltre precisato che proprio le caratteristiche intrinseche delle lesioni al momento del ricovero al Pronto Soccorso, non consentivano ai sanitari la corretta diagnosi dei deficiti neurologici.
A ciò si aggiunga che le parti non hanno provveduto al deposito di osservazioni alla relazione (cfr nota Dott in data 25.10.2024). Per_4
Si deve concludere non è stata provato l'inadempimento del convenuto con la conseguenza che la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta la domanda attorea.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 800,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.857,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese relative alla consulenza definitivamente a carico dell'attore.
6 Sassari li 29.10.2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.422 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv MURA GIAMPAOLO , che lo rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in V.LE ARMANDO DIAZ, 29 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv RANDACCIO FRANCESCA , che la C.F._3
rappresenta e la difende
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale .
All'udienza del 16.5.2025 il Giudice ha ritenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni
Per il ricorrente
1) contrariis reiectis;
2) condannare l a corrispondere a favore del Sig. Controparte_1
a titolo di risarcimento l'importo, pari ad euro 259.058,00, o la somma Parte_1
veriore accertanda in corso di causa a titolo di danno biologico a cui aggiungasi la quantificazione equitativa della componente esistenziale del danno, per il danno
1 dinamico-relazionale oltre al danno da specifica lavorativa e tutte le ulteriori voci di danno ivi compreso il danno da perdita di chance;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per la resistente
In via principale, nel merito: rigettare le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, per tutte le ragioni espresse negli scritti difensivi che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute e, per l'effetto, mandare assolta l da Controparte_1
ogni avversa pretesa, con il favore delle spese di lite.
In via gradata, nel merito:
Nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attrice e/o degli eventuali interventori, tenere indenne l Controparte_1
dal pagamento in favore di parte attrice e/o interventrice, a titolo
[...]
risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice e/o interventrice, tenuto conto altresì del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
In ogni caso:
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, con compensazione anche parziale delle spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
esponeva che, in seguito ad un incidente avvenuto in data Parte_1
30.12.2017, era stato ricoverato presso l Controparte_1
con la seguente diagnosi: “trauma toracico con ferita aperta emitorace sx con enfisema sottocutaneo, lussazione spalla sx, frattura pluriframmentata della scapola”; che era stato sottoposto a due distinti interventi: uno di natura ortopedica, finalizzato alla riduzione della lussazione, e uno di natura chirurgica, dove il personale dell operava una “sutura della ferita emitorace in sala operatoria con CP_2
posizionamento di drenaggio pleurico”; che in data 4.1.2018 era stato dimesso.
Tutto ciò premesso lamentava che, nonostante avesse seguito le prescrizioni indicate al momento delle dimissioni ed avesse effettuato regolarmente i controlli, nel marzo
2018 pativa un persistente dolore alla spalla e al gomito sinistri nonché un Pt_1
importante deficit funzionale del braccio sinistro.
Esponeva che si era sottoposto a visita dal Dott il quale aveva concluso che i Per_1
problemi lamentati erano riconducibili ad una lesione delle terminazioni nervose periferiche consigliando una consulenza neurochirurgica.
La dott.ssa , specialista in neurologia, nel prosieguo delle visite diagnosticava Per_2
l'interruzione delle connessioni nervose (cd. denervazione) e l'assenza di capacità di contrazione volontaria del muscolo deltoide, misurata attraverso i Potenziali di Unità
Motoria (cd. PUM), e una ridotta capacità nei muscoli spinati.
Tale quadro clinico veniva ricondotto agli “esiti di una lesione traumatica dei nervi ascellare e sovrascapolare sx”.
Nel luglio del 2020, il prof. dott. esaminava le condizioni del Sig. Per_3 Pt_1
concludendo per l'irreversibilità della lesione dei nervi ascellare e sovrascapolare, e del tendine sottoscapolare con la conseguente perdita di funzionalità: totale per il muscolo deltoide e parziale per i muscoli della cuffia dei rotatori. Inoltre, il medico
3 esaminante riportava la persistenza della dolorabilità nell'arto offeso, persistenete al momento dell'introduzione del giudizio. allegava che il danno doveva essere riconosciuto nelle seguenti percentuali Pt_1
minime: perdita del 90% della funzione della spalla sinistra, un'invalidità permanente parziale pari al 40% e un indice di danno biologico uguale al 40%.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito oltre alla perdita di chance e chiedeva la condanna della convenuta che non aveva correttamente adempiuto il contratto di spedalità intervenuto con Pt_1
Si costituiva in giudizio Controparte_1
e contestava l'avversa domanda sostenendo che i fatti allegati non erano
[...]
stati dimostrati.
Esponeva che il pregiudizio lamentato non era in alcun modo riconducibile agli intervenuti subiti e che l'attività medica si era svolta nel pieno rispetto delle regole della pratica medica e che il pregiudizio patito doveva essere ricondotto alla gravità delle lesioni patite in seguito al sinistro.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda in assenza di un'accertata colpa della struttura e, in ogni caso, contestava il danno come quantificato dall'attore sostenendo che le voci di danno erano del tutto carenti di prova.
In diritto
La domanda non può essere accolta.
All'esito della consulenza tecnica disposta nel giudizio gli ausiliari hanno concluso che “le circostanze dell'infortunio riportato dal paziente sono tali da poter considerare che la lussazione della spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola abbiano provocato una lesione completa del nervo ascellare a livello dello spazio quadrilatero dell'ascella, provocando così una perdita completa della funzione del muscolo deltoide. Il nervo sovrascapolare ha riportato una lesione parziale determinando deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
4 Questi danni funzionali e biologici, in accordo con la Letteratura scientifica, sono diretta conseguenza del trauma in oggetto e giustificano il deficit funzionale e la sintomatologia dolorosa residua da cui è affetto il sig. Pt_1
Questi consulenti ritengono che per le caratteristiche intrinseche delle lesioni con cui si presentava l' al momento del ricovero in Pronto Soccorso – lussazione Pt_1
sottoglenoidea dell'omero e frattura della scapola –, lo specialista Ortopedico non poteva in alcun modo diagnosticare i deficit neurologici, poiché le stesse lesioni che li avevano provocati non rendevano possibile una congrua valutazione neurologica periferica dei nervi lesionati.”
Le conclusioni dette devono essere condivise in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici.
I consulenti sono giunti ad escludere una responsabilità dei sanitari sia dal punto di vista diagnostico che chirurgico precisando che la lussazione alla spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola ha determinato una lesione completa del nervo ascellare con la perdita completa della funzione del muscolo deltoide, mentre il nervo scapolare ha riportato una lesione parziale con deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
I consulenti hanno concluso che “per le caratteristiche intrinseche delle lesioni con cui si presentava l al momento del ricovero in Pronto Soccorso – lussazione Pt_1
sottoglenoidea dell'omero e frattura della scapola –, lo specialista Ortopedico non poteva in alcun modo diagnosticare i deficit neurologici, poiché le stesse lesioni che li avevano provocati non rendevano possibile una congrua valutazione neurologica periferica dei nervi lesionati. In ogni caso, non vi è indicazione chirurgica, nè per la lesione nervosa nè per la lesione parziale del tendine sottoscapolare”.
Né le contestazioni svolte dall'attore in ordine alle conclusioni cui sono giunti i consulenti possono essere condivise.
Non è corretto sostenere che il collegio peritale non ha valutato la lesione neurologica, poiché, al contrario, emerge chiaramente dalla lettura della relazione, che gli ausiliari hanno ricondotto la lesione al trauma subito precisando che proprio la
5 lussazione della spalla sinistra associata alla frattura del collo della scapola ha cagionato una lesione completa del nervo ascellare provocando così una perdita completa della funzione del muscolo deltoide, mentre il nervo sovrascapolare ha riportato una lesione parziale determinando deficit incompleto della cuffia dei rotatori.
Hanno inoltre precisato che proprio le caratteristiche intrinseche delle lesioni al momento del ricovero al Pronto Soccorso, non consentivano ai sanitari la corretta diagnosi dei deficiti neurologici.
A ciò si aggiunga che le parti non hanno provveduto al deposito di osservazioni alla relazione (cfr nota Dott in data 25.10.2024). Per_4
Si deve concludere non è stata provato l'inadempimento del convenuto con la conseguenza che la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
rigetta la domanda attorea.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 800,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.857,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Pone le spese relative alla consulenza definitivamente a carico dell'attore.
6 Sassari li 29.10.2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
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