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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2800 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/11/1984, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, via Val di Mazara n. 31, presso lo studio dell'avv. Cristi Calogera che la rappresenta e difende per mandato in atti E
nato/a a Palermo (PA) in data 06/09/1985, elettivamente domiciliato in Controparte_1 San Giovanni in Persiceto, via C. Colombo n.9, presso lo studio dell'avv. Merlo Valentina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio.
2) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi dichiarazione competente.
3) Assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge e contribuzione mensile I coniugi congiuntamente concordano che la casa coniugale, unitamente agli arredi che la compongono, sita in Villabate, viale Europa, n. 23, condotta in locazione, con contratto cointestato ad entrambi i coniugi, venga assegnata alla sig.ra , nell'interesse della figlia minore. Parte_1 Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra , quale contribuzione alle CP_1 Parte_1 spese di locazione dell'abitazione familiare, la complessiva somma di € 200,00. La sig.ra Parte_1 procederà alla voltura dell'utenza della luce, ora intestata al marito, alla firma del presente accordo.
4) Regime di affidamento figlia minore I coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso della figlia Per_1
Le parti concordano, altresì, che la figlia minore avrà come domicilio prevalente quello della madre, presso la di lei residenza. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla figlia minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
5) Regime di visita del padre I coniugi, tenuto conto del trasferimento in Emilia Romagna per motivi di lavoro del sig. CP_1 convengono in merito al diritto di visita del padre che quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici o quant'altro della figlia minore e tenuto conto dei di lui permessi e/o riposi lavorativi - che gli consentiranno di raggiungere la figlia in Sicilia – potrà, previo accordo con la sig.ra Per_1
, vedere, incontrare e tenere con sé la figlia, ogniqualvolta rientrerà a Villabate. Parte_1 I coniugi concordano, altresì, che la minore trascorra ora con l'uno ora con l'altro genitore Per_1 tutte le feste calendate, secondo il criterio dell'alternanza (vedasi piano genitoriale all. n. 5). Durante le vacanze estive, il sig. previo accordo con la sig.ra , potrà trascorrere CP_1 Parte_1 un periodo, anche non consecutivo, non inferiore a 15 giorni, insieme alla figlia, potendola anche portare in viaggio con sé (vedasi piano genitoriale). In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove essere rintracciati. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
in ogni caso, le decisioni
2 di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte sempre di comune accordo dai genitori. I coniugi si impegnano, sin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto inteso, equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, con il genitore non presente. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore della minore.
6) Mantenimento figlia minore Il Sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 CP_1 Parte_1 mensilità a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
7) Spese Straordinarie I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo lo schema elaborato dal Tribunale di Palermo ed allegato al presente ricorso (all.n. 6). Le spese sostenute da uno dei due genitori, al fine di chiedere la restituzione della quota parte dovuta dall'altro, dovranno essere adeguatamente documentate, e dovranno essere corrisposte, separatamente e non saranno compensabili con il contributo di mantenimento, entro 15 giorni, da quando sono state effettivamente richieste;
detta richiesta potrà avvenire anche per vie brevi ed informali (messaggi, sms, o e-mail).
8) Assegno Unico Figli I coniugi concordano che l'Assegno Unico Figli, pari ad € 200,00 circa, sarà integralmente percepito – ivi compresa la quota di spettanza al sig. - dalla sig.ra , che CP_1 Parte_1 conseguirà conseguentemente il 100% del beneficio.
9) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/09/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 51 - P. I – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2800 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/11/1984, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo, via Val di Mazara n. 31, presso lo studio dell'avv. Cristi Calogera che la rappresenta e difende per mandato in atti E
nato/a a Palermo (PA) in data 06/09/1985, elettivamente domiciliato in Controparte_1 San Giovanni in Persiceto, via C. Colombo n.9, presso lo studio dell'avv. Merlo Valentina che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio.
2) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi dichiarazione competente.
3) Assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge e contribuzione mensile I coniugi congiuntamente concordano che la casa coniugale, unitamente agli arredi che la compongono, sita in Villabate, viale Europa, n. 23, condotta in locazione, con contratto cointestato ad entrambi i coniugi, venga assegnata alla sig.ra , nell'interesse della figlia minore. Parte_1 Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra , quale contribuzione alle CP_1 Parte_1 spese di locazione dell'abitazione familiare, la complessiva somma di € 200,00. La sig.ra Parte_1 procederà alla voltura dell'utenza della luce, ora intestata al marito, alla firma del presente accordo.
4) Regime di affidamento figlia minore I coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso della figlia Per_1
Le parti concordano, altresì, che la figlia minore avrà come domicilio prevalente quello della madre, presso la di lei residenza. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla figlia minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
5) Regime di visita del padre I coniugi, tenuto conto del trasferimento in Emilia Romagna per motivi di lavoro del sig. CP_1 convengono in merito al diritto di visita del padre che quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici o quant'altro della figlia minore e tenuto conto dei di lui permessi e/o riposi lavorativi - che gli consentiranno di raggiungere la figlia in Sicilia – potrà, previo accordo con la sig.ra Per_1
, vedere, incontrare e tenere con sé la figlia, ogniqualvolta rientrerà a Villabate. Parte_1 I coniugi concordano, altresì, che la minore trascorra ora con l'uno ora con l'altro genitore Per_1 tutte le feste calendate, secondo il criterio dell'alternanza (vedasi piano genitoriale all. n. 5). Durante le vacanze estive, il sig. previo accordo con la sig.ra , potrà trascorrere CP_1 Parte_1 un periodo, anche non consecutivo, non inferiore a 15 giorni, insieme alla figlia, potendola anche portare in viaggio con sé (vedasi piano genitoriale). In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove essere rintracciati. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
in ogni caso, le decisioni
2 di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte sempre di comune accordo dai genitori. I coniugi si impegnano, sin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto inteso, equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, con il genitore non presente. Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore della minore.
6) Mantenimento figlia minore Il Sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese e per 12 CP_1 Parte_1 mensilità a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
7) Spese Straordinarie I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, secondo lo schema elaborato dal Tribunale di Palermo ed allegato al presente ricorso (all.n. 6). Le spese sostenute da uno dei due genitori, al fine di chiedere la restituzione della quota parte dovuta dall'altro, dovranno essere adeguatamente documentate, e dovranno essere corrisposte, separatamente e non saranno compensabili con il contributo di mantenimento, entro 15 giorni, da quando sono state effettivamente richieste;
detta richiesta potrà avvenire anche per vie brevi ed informali (messaggi, sms, o e-mail).
8) Assegno Unico Figli I coniugi concordano che l'Assegno Unico Figli, pari ad € 200,00 circa, sarà integralmente percepito – ivi compresa la quota di spettanza al sig. - dalla sig.ra , che CP_1 Parte_1 conseguirà conseguentemente il 100% del beneficio.
9) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 25/09/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 51 - P. I – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
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