Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5478 del 2024, proposto da
-OMISSIS- n qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- del decreto del Dirigente Scolastico prot. n. -OMISSIS-, comunicato/inviato alla sig.ra -OMISSIS-in data 30/10/2024 con cui il Dirigente Scolastico decretava l’assegnazione al minore -OMISSIS- di 23 h di sostegno;
- del PEI a.s. 2024/2025, nella parte in cui, a fronte della proposta del GLO di 40 ore di sostegno ne riconosce solo 23 al minore -OMISSIS-;
- di tutti i provvedimenti, non conosciuti in quanto mai notificati, emessi dall’amministrazione scolastica e con cui è stata disposta l’assegnazione al minore -OMISSIS- di sole 23 ore di sostegno settimanali a fronte di 40 ore curriculari di frequenza;
- per quanto possa occorrere, del provvedimento del MIUR di assegnazione della dotazione organica del personale di sostegno per l’anno scolastico 2024-2025;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del minore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Istituto scolastico “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, ha assegnato al proprio figlio minore, portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92, un numero di ore di sostegno inferiori al fabbisogno effettivo dell’alunno, tenuto anche conto dell’orario di sua permanenza in classe; chiede, quindi, condannarsi l’Amministrazione scolastica ad assegnare al minore il richiesto sostegno nella misura massima consentita.
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito, depositando documentazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 9.12.2024, ha accolto l’istanza cautelare disponendo che l’Istituto scolastico si rideterminasse, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della minore.
In data 30.04 2025 la ricorrente ha depositato documentazione attestante la esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il Ministero resistente ha, dunque, chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Pervenuta alla camera di consiglio del 14.05 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione.
È la stessa ricorrente, infatti, a confermare che l’Istituto scolastico ha eseguito l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, assegnando al minore la figura dell’insegnante di sostegno nella misura richiesta, seppur solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
La regolazione delle spese segue, pertanto, la soccombenza virtuale, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.