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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6859/2021 promosso da:
Controparte_1
in proprio e quale erede di Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cortella giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione e al ricorso per la riassunzione del processo interrotto, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, via E. degli Scrovegni n. 29/B;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Maggio giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in
Padova, piazzale della Stazione n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuto
-
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi di cui in narrativa e contrariis reiectis
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto sottoscritto tra i signori e e l'Ing. Controparte_1 Persona_1
in data 01.08.2020, per grave inadempimento di quest'ultimo e per l'effetto: Controparte_2
- in via principale, condannare l'Ing. (C.F.: e P.IVA: , Controparte_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
con studio in IA ET (TV), Via Massimo D'Azeglio, n. 1 alla restituzione, in favore del signor
[...]
, personalmente e in qualità di erede del signor , di quanto già versato dal signor CP_1 Persona_1 [...]
e dal signor a saldo degli avvisi di parcella n. 32 e 33 del 2020, pari complessivamente ad CP_1 Persona_1
Euro 7.612,80, ovvero Euro 3.806,40 in favore del signor ed Euro 3.806,40 in favore del signor Controparte_1
in qualità di erede del signor o, comunque, alla restituzione di quella somma/e Controparte_1 Persona_1
diversa/e che sarà/saranno ritenuta/e di giustizia o che sarà/saranno accertate nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, al saldo.
- in via subordinata, condannare l'Ing. (C.F.: e P.IVA: , Controparte_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
con studio in IA ET (TV), Via Massimo D'Azeglio, n. 1 alla restituzione, in favore del signor
[...]
, personalmente e in qualità di erede del signor , a titolo risarcitorio o di indebito arricchimento, CP_1 Persona_1
stante il mancato svolgimento, da parte del convenuto, della controprestazione di cui al contratto del 01.08.2020, di quanto già versato dal signor e dal signor a saldo degli avvisi di parcella n. 32 e 33 del Controparte_1 Persona_1
2020, pari complessivamente ad Euro 7.612,80, ovvero Euro 3.806,40 in favore del signor ed Euro Controparte_1
3.806,40 in favore del signor in qualità di erede del signor o, comunque, alla Controparte_1 Persona_1
restituzione di quella somma/e diversa/e che sarà/saranno ritenuta/e di giustizia o che sarà/saranno accertate nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento,
o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, al saldo.
2
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: stante la revoca dell'incarico conferito dagli attori all'Ing. intervenuta con comunicazione pec del Controparte_2
25.08.2021 e la mancata esecuzione da parte del convenuto dell'incarico allo stesso conferito con il contratto sottoscritto in data 01.08.2020, per l'effetto:
- condannare l'Ing. (C.F.: e P.IVA: , con studio in Controparte_2 CodiceFiscale_2 P.IVA_1
IA ET (TV), Via Massimo D'Azeglio, n. 1 alla restituzione, in favore del signor , Controparte_1
personalmente e in qualità di erede del signor , di quanto già versato dal signor e dal Persona_1 Controparte_1
signor a saldo degli avvisi di parcella n. 32 e 33 del 2020, pari complessivamente ad Euro 7.612,80, Persona_1
ovvero Euro 3.806,40 in favore del signor ed Euro 3.806,40 in favore del signor in Controparte_1 Controparte_1
qualità di erede del signor o, comunque, alla restituzione di quella somma/e diversa/e che Persona_1
sarà/saranno ritenuta/e di giustizia o che sarà/saranno accertate nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'avvenuto pagamento, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, al saldo.
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, per i motivi dedotti in premessa, delle richieste avanzate dall'Ing. Controparte_2
con lettera del 01.10.2021, inviata dal procuratore di quest'ultimo Avv. Maria Assunta Maggio, pari ad Euro
68.390,87, nonché con il preavviso di fattura n. 52/2021 del 01.08.2021 per l'importo di Euro 22.838,40 e, pertanto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del signor , personalmente e in qualità di erede del signor Controparte_1
all'Ing. a titolo di compensi, in forza del contratto sottoscritto tra i signori Persona_1 Controparte_2 [...]
, e l'Ing. in data 01.08.2020, stante il mancato espletamento, da parte CP_1 Persona_1 Controparte_2
del convenuto, delle attività previste nel suddetto contratto, nonché di quelle riportate dal professionista nei propri preavvisi di parcella n. 32 e 33 del 2020, nonché di quelle riportate nel preavviso di parcella n. 52 del 01.08.2021, nonché dell'ulteriore attività indicata nella missiva del 01.10.2021 inviata dall'Avv. Maria Assunta Maggio.
ULTERIORE EVENTUALE RICHIESTA RISARCITORIA.
Si rileva che, allo stato, la richiesta di risarcimento danni per la mancata possibilità di usufruire dei benefici di cui al
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superbonus 110% non risulta possibile non essendo ancora intervenuta la scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa.
Pertanto, ci si riserva di formulare tale domanda nel presente procedimento o in altro eventuale giudizio qualora per il signor
, personalmente e in qualità di erede del signor , pur agendo diligentemente, dovesse Controparte_1 Persona_1
risultare impossibile adempiere alle previsioni di legge per usufruire dei benefici di cui al superbonus 110% dalla data di revoca dell'incarco all'Ing. alla scadenza del termine previsto per legge. Controparte_2
Si precisa che tale risarcimento non potrà essere inferiore alla somma di Euro 375.000,00, pari al vantaggio economico gli attori avrebbero potuto conseguire.
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DALL'ING. CP_2
: si chiede il rigetto della stessa per tutti i motivi dedotti in atti in quanto del tutto infondata in fatto e in
[...]
diritto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A - Si chiede di essere ammessi a prova diretta per testi sui seguenti capitoli di prova: cap.1: “Vero che il teste e erano presenti agli incontri per la realizzazione del progetto Testimone_1 Testimone_2
unitamente all'Ing. ; Controparte_2
cap.2: “Vero che in detti incontri l'Ing. ha confermato la mancata realizzazione della verifica delle Controparte_2
misurazioni dell'edificio oggetto del progetto di cui lo stesso Ing. era stato incaricato dagli attori per attuare la sua CP_2
riqualificazione energetica e strutturale. L'Ing. in particolare riferiva che “c'era tempo” per realizzare la stessa”; CP_2
cap.3: “Vero che il messaggio Whatsapp citato da controparte al punto 1) della memoria di costituzione e datato
30.07.2021 è stato inviato al convenuto dall'attore dopo la riunione tenutasi presso lo Studio del Dr. tra Persona_2
il Sig. e l'Ing. ; Controparte_1 Controparte_2
cap.4: “Vero che il Dr. era presente al suddetto incontro del 28.07.2021”; Persona_2
cap.5: “Vero che in tale frangente i toni della voce tra le parti si sono alzati rispetto a quelli di un normale colloquio dopo che il Sig. ha evidenziato all'Ing. il mancato corretto espletamento del proprio incarico e, Controparte_1 CP_2
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pertanto, la volontà di non proseguire il rapporto per l'esecuzione di lavori relativi ad un immobile in cui erano presenti difformità/abusi edilizi che avrebbero certamente comportato la decadenza dei benefici fiscali cui ambivano gli attori”; cap.6: “Vero che in diverse occasioni e pure a Luglio 2021 l'Ing. ha confermato che gli aveva CP_2 Controparte_1
consegnato il progetto dell'immobile (con tutta la documentazione allegata) in questione, a suo tempo autorizzato dal
Comune, e che l'Ing aveva ricevuto l'incarico di “variarlo” e, pertanto, di verificare, integrare e modificare i dati in CP_2
esso contenuti”; cap.7: “Vero che in più occasioni ed anche a Luglio 2021 l'Ing. ha confermato che dette verifiche, integrazioni e CP_2
modifiche al progetto consegnato non erano state eseguite, anzi meglio riferiva che “c'era tempo” e si sarebbero fatti in futuro”; cap.8: “Vero che l'attore ha più volte raccomandato all'Ing. di attuare dette verifiche relative alla misurazione CP_2
dell'edificio e degli altri dati richiesti per l'ottenimento delle autorizzazioni a procedere”.
Si indicano a testi:
• Sig.ra (Capogruppo della rete Trasforma) residente a [...], Rione San Giacomo 349, Testimone_1
preferibilmente sui capitoli di prova n. 1, n. 2, n. 6, n. 7 e n. 8.
• Sig. (Titolare impresa edile Zennaro Luigi) residente a [...], Rione San Giacomo 349, preferibilmente Testimone_2
sui capitoli di prova n. 1 e n. 2,
• Dr. residente a [...], preferibilmente sui capitoli di prova Persona_2
n. 3, n. 4 e n. 5.
Si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli ed eventualmente ammessi a favore di controparte con
i predetti testi.
B - Viste le contestazioni poste in essere dalla controparte avvenute tardivamente solo con la memoria ex-art. 183, VI° comma, c.p.c. n. 2 si chiede, qualora il Giudice ne ravvisasse la necessità, C.T.U.: “volta ad accertare il mancato legittimo stato dei luoghi richiesto nella S.C.I.A. e pertanto la presenza di abusi, irregolarità e/o difformità nell'immobile in questione
e, con riferimento agli stessi, la necessità di una sanatoria, eventualmente così come presentata dall'arch. (v. doc. 11). CP_3
Confermi il C.T.U. i rilievi e le contestazioni sollevate dagli attori ai lavori presentati dall'Ing. e alla relazione CP_2
termica eseguita da di Treviso. CP_4
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Per parte convenuta:
In via principale nel merito:
1. respingersi tutte le domande formulate dai sigg.ri )e Persona_1 CodiceFiscale_3 [...]
( ), in quanto totalmente infondate in fatto, in diritto e sprovviste di prova, CP_1 CodiceFiscale_4
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa che qui si intendono richiamati.
2. Condannare i sigg.ri ( )e Persona_1 CodiceFiscale_3 Controparte_1
( ) ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in CodiceFiscale_4
via equitativa per i motivi indicati in atti.
In via riconvenzionale: condannarsi i sig.ri ( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_4 Persona_1
( ), solidalmente tra loro, al pagamento della somma complessiva pari ad euro 122.268,47 CodiceFiscale_3
di cui euro 2.372,28 relativa al noto contratto professionale, somma non rimborsabile;
euro 61.530,59 IVA compresa per la redazione del progetto definitivo come calcolati nell'ultimo quadro economico presentato e quantificato sulla base del D.M.
16.06.17 con sconto del 30%; euro 4.488,00 IVA compresa per lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, relativamente ai lavori di modifica degli scarichi fognari secondo quanto previsto dal D.M.
16.06.17 con sconto del 5% ed euro 53.877,60 IVA compresa quale risarcimento derivante dal mancato incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, pari a 4/5 del valore calcolato secondo il D.M. 16.06.17 (E.67.347,01
x 4/5).
In via istruttoria si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e testi indicando il geom. , il Controparte_5
Geom. dirigente responsabile ufficio acquisti COGEVI), il P.I. Denis Dal Molin Progettista termo Controparte_6
tecnico, il P.I. (Progettista elettrico),l'Ing. Progettista strutturale, l'Ing. Persona_3 Controparte_7 [...]
responsabile amministrativo della Rete Imprese “R.I. Trasforma” di Chioggia, il dr. CP_8 Testimone_1 Per_2
con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare ulteriori istanze istruttorie
[...]
nonché di produrre documenti nei termini concessi.
Con vittoria di spese ed onorari di legge.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori e convenivano in CP_1 Persona_1
giudizio l'ing. per accertare e far dichiarare il grave inadempimento di quest'ultimo agli Controparte_2
obblighi derivanti dal contratto di incarico professionale sottoscritto in data 1.8.2020. Chiedevano, per l'effetto, la risoluzione del contratto e la condanna del convenuto alla restituzione degli acconti versati, pari complessivamente ad € 7.612,80, oltre alla declaratoria di non debenza delle ulteriori somme richieste dal professionista e alla condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio l'ing. , depositando comparsa di costituzione e risposta con domanda CP_2
riconvenzionale. Il convenuto, in particolare, negava il proprio inadempimento, attribuendo l'interruzione della pratica all'esclusiva volontà dell'attore . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la condanna degli attori, in via riconvenzionale, al pagamento della somma complessiva di € 122.268,47, inclusi i compensi per la progettazione e il risarcimento per il mancato incarico di Direzione Lavori Superbonus.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 17.2.2022, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
All'udienza successiva del 19.1.2023, il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso del signor (avvenuto in data 28.12.2022). Il G.I., preso atto del decesso, dichiarava Persona_1
l'interruzione del procedimento.
In data 28.3.2023, il signor , personalmente e in qualità di erede, depositava ricorso per Controparte_1
la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 cod. proc. civ.
Con decreto del 14.4.2023, il G.I. fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 25.5.2023, il G.I. disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di Controparte_1
(in proprio e quale erede). Esaminate le istanze istruttorie, il G.I. non ammetteva le prove orali richieste
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dalle parti, ritenendole superate dalla disponenda c.t.u.
Il Giudice nominava, a tal fine, l'ing. , con il compito di accertare l'effettivo Persona_4
espletamento dell'incarico da parte del convenuto, l'eventuale sussistenza dei profili di negligenza o imperizia lamentati da parte attrice, se la mancata realizzazione fosse imputabile a fatto e colpa degli attori, se il compenso richiesto dal professionista fosse congruo ovvero, in caso di risposta negativa, determinare il congruo compenso per l'attività effettivamente svolta.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e dei successivi chiarimenti richiesti a seguito delle osservazioni delle parti, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione di merito sulla base delle allegazioni reciproche, delle prove documentali e presuntive, nonché alla luce della c.t.u.
Il Giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.7.2025.
All'esito di tale udienza, svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1) Sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento e conseguente restituzione degli acconti versati
L'azione promossa dagli attori, volta all'accertamento del grave inadempimento dell'ing. ex art. CP_2
1453 cod. civ. e alla conseguente risoluzione del contratto di incarico professionale del 1.8.2020, merita accoglimento.
Va premesso che il mandato conferito al convenuto non costituiva una mera obbligazione di mezzi, bensì un'obbligazione di risultato strettamente funzionale al conseguimento di un preciso scopo economico- giuridico: l'esecuzione di opere edilizie/energetiche beneficiando delle agevolazioni fiscali del Superbonus
110% e della correlata cessione del credito.
Sebbene l'istruttoria abbia accertato l'ingente mole di attività tecnica svolta dall'ing. in fase di CP_2
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (con redazione di tavole grafiche, computi metrici e
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relazioni specialistiche), questo Giudice ritiene che la negligenza del professionista, per la sua intrinseca natura, abbia reso l'opera consegnata inidonea e priva di utilità ai fini dell'interesse primario degli attori, integrando la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 1455 cod. civ.
Tale negligenza si manifesta in tre specifiche omissioni, tutte idonee a compromettere la legittimità e la fruibilità del beneficio fiscale.
Il rilievo principale di inadempimento risiede nella mancata verifica dello stato legittimo dell'immobile, operazione preliminare indispensabile in presenza di abusi noti.
Nonostante il contratto prevedesse un rilievo geometrico e materico (punto 1 dell'attività professionale preliminare) e l'ing. fosse stato ripetutamente informato dagli attori dell'esistenza di abusi e CP_2
difformità edilizie (circostanza mai contestata), il professionista ha omesso di compiere sopralluoghi diretti e di verificare la corrispondenza dello stato di fatto ai titoli edilizi.
Il c.t.u. ing. ha affermato che non è appurabile se l'ing. avesse svolto o meno un rilievo Per_4 CP_2
in loco e ha confermato che il professionista avrebbe dovuto disporre una S.C.I.A. previa istanza di sanatoria (anche in parallelo).
La mancata regolarizzazione degli abusi non è un mero tecnicismo, bensì la causa diretta che impedisce l'accesso al Superbonus (art. 49 DPR 380/2001).
Gli attori, rifiutandosi di firmare la S.C.I.A. predisposta dall'ing. (che richiedeva di dichiarare la CP_2
“piena conformità alla documentazione”), hanno agito in autotutela per evitare il rischio di falsa dichiarazione e illecito penale.
Rientra nella prestazione dovuta dal professionista l'obbligo di assicurare la conformità urbanistica del progetto, e l'irrealizzabilità dell'opera per vizi giuridici costituisce grave inadempimento.
L'inadempimento si acuisce per l'assenza di elaborati indispensabili per la certificazione del beneficio. In particolare, il c.t.u. ha confermato che non sono presenti né gli A.P.E. ante e post operam né l'asseverazione relativa alla detrazione massima fruibile. Tali documenti sono obbligatori per dimostrare il salto di classe energetica e certificare il credito (art. 119, comma terzo, D.L. n. 34/2020).
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La mancanza di tali asseverazioni e certificazioni ha impedito la valida proposta di cessione del credito, come previsto dal contratto, rendendo il progetto non idoneo a raggiungere all'obiettivo economico che gli attori si erano prefissati.
Le difese del convenuto, che imputano la mancata realizzazione alla revoca del mandato da parte degli attori o alla mancanza di un termine formale, non sono condivisibili. La risoluzione, infatti, non è frutto di un recesso immotivato, ma una conseguenza dell'inadempimento del convenuto, che ha reso il proseguimento dell'incarico impraticabile e rischioso. L'obbligo di verificare la legittimità urbanistica preesistente non poteva essere rimandato (come sostenuto dall'ing. , che riferiva “c'era tempo”) CP_2
fino al deposito, pena l'impossibilità di ottenere i titoli abilitativi.
Il riconoscimento dell'ingente attività di progettazione strutturale/impiantistica, pur vero in sé, non sana il vizio di inidoneità legale. L'attività è da ritenersi inutile poiché non poteva essere sfruttata per il fine pattuito (ottenimento del bonus), obbligando gli attori a conferire mandato a un nuovo professionista per espletare ex novo l'intera pratica, a partire dalla sanatoria.
In conclusione, risulta accertato il grave inadempimento dell'ing. ai sensi dell'art. 1455 Controparte_2
cod. civ. Per effetto della risoluzione del contratto, il convenuto deve essere condannato alla restituzione degli acconti ricevuti, pari a € 7.612,80, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
2) Sulla non debenza delle ulteriori somme per la progettazione e per il mancato completamento dell'incarico
La domanda riconvenzionale del convenuto, volta a ottenere il pagamento delle ulteriori somme per l'attività di progettazione (saldo preliminare e progettazione esecutiva/definitiva) e il risarcimento per il mancato incarico di Direzione Lavori Superbonus, deve essere rigettata per difetto di causa petendi.
A fronte della dichiarata risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista (come ampiamente motivato al paragrafo che precede), l'intera attività di progettazione intrapresa dal convenuto
– ivi compresa l'attività preliminare di cui chiede il saldo per € 2.372,28 e l'attività successiva per la quale richiede un compenso pari ad € 61.530,59 – è da considerarsi priva di utilità per gli attori.
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L'ing. non può invocare il compenso per l'opera svolta se il risultato di tale opera è inidoneo a CP_2
conseguire lo scopo economico-giuridico per il quale il mandato era stato conferito, poiché l'opera è viziata da omissioni e negligenze che ne compromettono la legalità e la fruibilità.
In altri termini, se il progetto è irrealizzabile o inutilizzabile per colpa del progettista (mancata gestione degli abusi, assenza di certificazioni legali), il diritto al compenso viene meno.
Lo stesso contratto, del resto, prevedeva che la redazione del progetto definitivo fosse subordinata all'ottenimento della valutazione positiva per la cessione del credito. Poiché, come accertato dal c.t.u., tale valutazione non poteva essere validamente ottenuta (per assenza di APE e asseverazione detrazione massima) e l'incarico è stato revocato, il convenuto non ha maturato il diritto a tale compenso.
Pertanto, devono rigettarsi le pretese del convenuto per i compensi relativi alla progettazione, poiché il valore tecnico intrinseco del lavoro svolto (pur riconosciuto dal c.t.u.) è travolto dalla inutilità funzionale del prodotto finale.
La domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivante dal mancato incarico di Direzione
Lavori e Coordinatore della Sicurezza (C.S.E.) per l'intervento Superbonus, quantificata in € 53.877,60, è infondata e va rigettata.
L'incarico di D.L. e C.S.E. per i lavori Superbonus non è mai stato conferito al convenuto, né l'attività di progettazione della sicurezza è stata intrapresa.
Il c.t.u. ha espressamente accertato che “L'Ingegnere non ha ricoperto nessun incarico come Direttore dei Lavori, né come Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione”. Inoltre, il c.t.u. non ha riscontrato alcuna evidenza di avvenuta progettazione della Sicurezza per l'intervento con Superbonus.
Per questi motivi
il c.t.u. ha ritenuto che la somma richiesta dal convenuto non fosse congrua, ovvero non dovuta.
Peraltro, l'accertata risoluzione per grave inadempimento del convenuto stesso impedisce al professionista di chiedere il risarcimento per il mancato guadagno derivante da fasi successive dell'incarico, in quanto il contratto è venuto meno per sua colpa.
3) Sulla debenza del compenso per Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase
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di Esecuzione dell'impianto fognario
La domanda riconvenzionale relativa al compenso per l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di modifica delle linee di scarico fognarie, pari a €
4.488,00, deve invece essere accolta.
Tale incarico è pacificamente estraneo e autonomo rispetto al mandato principale per il Superbonus. Il compenso richiesto per questa specifica attività (€ 4.488,00) è stato ritenuto congruo dal c.t.u., il quale ha accertato che il professionista ha assolto a tutti gli oneri formali richiesti.
In particolare, il c.t.u. ha riscontrato la presenza della comunicazione formale al di nomina a Pt_1
Direttore dei Lavori e che sono stati predisposti il piano di sicurezza e le notifiche preliminari inviate agli enti di competenza e agli organi di vigilanza.
Le obiezioni mosse dagli attori, volte a paralizzare la pretesa creditoria, non sono idonee a far venir meno il diritto al compenso per tale attività specifica. Parte attrice ha sostenuto che l'incarico di fosse CP_9
superfluo poiché i lavori fognari erano stati affidati a un'unica ditta. Questa eccezione, sebbene fondata sul tenore letterale del D.Lgs. n. 81/2008 (che in tal caso esclude l'obbligo di nomina), non spoglia l'attività svolta del suo valore economico. L'ing. ha comunque adempiuto al mandato conferitogli CP_2
di assunzione di responsabilità formale e di predisposizione degli elaborati di sicurezza, che costituiscono attività intellettuale autonoma oggetto dello specifico mandato.
L'obiezione per cui l'ing. non si sarebbe recato in cantiere né avrebbe redatto rapportini contrasta CP_2
con l'accertamento del c.t.u., che ha ritenuto il compenso congruo basandosi proprio sulla documentazione formale di D.L. prodotta. In ogni caso, il valore dell'opera intellettuale (la redazione dei documenti e l'assunzione formale dell'incarico) non può essere azzerato dalla mancanza di prova di tutti i sopralluoghi, specie in assenza di una puntuale prova contraria da parte degli attori.
Deve accertarsi, pertanto, il diritto dell'ing. a percepire il compenso per questa attività, pari a € CP_2
4.488,00.
Sebbene il compenso sia dovuto, l'importo di € 4.488,00 dovrà essere compensato con il maggiore credito
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restitutorio degli attori, pari a € 7.612,80 (come stabilito al paragrafo 1).
4) Sulla domanda risarcitoria attorea per perdita del beneficio fiscale
La domanda formulata da parte attrice per l'ottenimento di un risarcimento danni, quantificato in via cautelativa in una somma non inferiore ad € 375.000,00 e correlata alla mancata possibilità di usufruire dei benefici del Superbonus 110%, deve essere rigettata per difetto di prova.
L'accoglimento della risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto non comporta l'automatico accoglimento della domanda risarcitoria. In materia di responsabilità contrattuale, il creditore
è tenuto a provare non solo il titolo e ad allegare l'inadempimento del debitore (elementi accertati ai paragrafi 1 e 2), ma anche l'esistenza del danno e il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, gli attori hanno omesso di fornire la prova che l'inadempimento del convenuto abbia, con certezza e in via definitiva, precluso loro la possibilità di realizzare l'opera e, conseguentemente, la perdita del beneficio fiscale.
Gli attori, consapevoli della complessa natura del danno (che si sarebbe cristallizzato solo alla successiva scadenza dei termini normativi), hanno formulato la domanda con mera riserva. Tale riserva processuale non può supplire alla carenza di prova in questo giudizio, né può valere come prova presuntiva o indiziaria del danno.
Il danno (perdita del beneficio fiscale) non è stato provato nel suo an (se fosse definitivamente irrecuperabile) e nel suo quantum (l'importo di € 375.000,00 resta una mera stima teorica, non suffragata da elementi probatori che dimostrino l'effettivo mancato conseguimento dell'incentivo, neanche in relazione al lavoro del professionista subentrato).
Pertanto, non avendo gli attori fornito elementi sufficienti per accertare e liquidare il danno lamentato, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
5) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti a fronte
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della sussistenza di una reciproca soccombenza.
Infatti, sebbene parte attrice abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale – l'accertamento del grave inadempimento dell'ing. e la risoluzione del contratto – e il rigetto di gran parte della CP_2
domanda riconvenzionale avversaria, essa è risultata soccombente sulla domanda di risarcimento del danno (quantificato in un importo non inferiore ad € 375.000,00), nonché in relazione al diritto del convenuto a percepire il compenso per l'incarico autonomo di Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza relativo ai lavori fognari.
Considerata dunque la pluralità delle domande formulate e la reciproca soccombenza, questo Giudice ritiene sussistenti fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 3.11.2023, devono essere poste definitivamente a carico dell'ing. , in quanto la c.t.u. ha accertato la fondatezza dell'azione principale promossa CP_2
dagli attori (risoluzione per inadempimento) e ha drasticamente ridimensionato le pretese riconvenzionali del convenuto, mentre non si è occupata dei profili risarcitori (oggetto della prevalente soccombenza di parte attrice).
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il grave inadempimento di agli impegni contrattualmente assunti nei confronti Controparte_2
di e in forza del contratto dell'1.8.2020 e, per l'effetto, pronuncia Controparte_1 Persona_1
la risoluzione del suddetto contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.;
2) accerta l'infondatezza delle richieste economiche avanzate da con lettera del 1.10.2021 Controparte_2
e con i preavvisi di parcella n. 52/2021, n. 32/2020 e n. 33/2020, e rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, ad eccezione del compenso per Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza per gli interventi fognari;
3) accerta che il compenso dovuto a per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento Controparte_2
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Sicurezza relativo ai lavori fognari ammonta a € 4.488,00;
4) condanna alla restituzione, in favore di (personalmente e quale Controparte_2 Controparte_1
erede di ), dell'importo di € 7.612,80, da cui deve operarsi la compensazione con la Persona_1
somma di € 4.488,00 di cui al punto precedente;
per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_2
la somma di € 3.124,80, oltre interessi legali sui singoli pagamenti dall'avvenuto esborso Controparte_1
al saldo effettivo;
5) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 3.11.2023, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 8 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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