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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6356 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 1918/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Achille Parte_1 C.F._1
Formoso, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere percettrice di assegno unico e universale per i figli a carico (prot. n. 7152935 dell'8.11.2023), nonché di indennità di accompagnamento in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (prestazione n. 044- 510507847881 Cat. INVCIV, con Persona_1
decorrenza 1.12.2023,); che, a seguito di richiesta di maggiorazione dell'assegno unico con gli importi da percepire a titolo di indennità di accompagnamento, l' provvedeva ad CP_1
erogare la prestazione richiesta a partire dal novembre 2024, senza nulla corrispondere a titolo di arretrati per il periodo dal dicembre 2023 all'ottobre 2024; chiedeva pertanto condannarsi l'istituto convenuto al pagamento dei ratei scaduti, pari ad euro 1.315,60, per il periodo dall'1.12.2023 al 31.10.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
1 Si costituiva l' , il quale, premessa l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, ne CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con note di trattazione del 17.09.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento delle somme richieste, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 18.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401;
Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei della prestazione richiesta, come da dichiarazioni della stessa ricorrente (cfr. note trattazione del 17.09.2025), è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento dei ratei CP_1
dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (14.02.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida CP_1 in €880,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 18.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 1918/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Achille Parte_1 C.F._1
Formoso, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia CP_1
Lizzi, presso il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere percettrice di assegno unico e universale per i figli a carico (prot. n. 7152935 dell'8.11.2023), nonché di indennità di accompagnamento in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (prestazione n. 044- 510507847881 Cat. INVCIV, con Persona_1
decorrenza 1.12.2023,); che, a seguito di richiesta di maggiorazione dell'assegno unico con gli importi da percepire a titolo di indennità di accompagnamento, l' provvedeva ad CP_1
erogare la prestazione richiesta a partire dal novembre 2024, senza nulla corrispondere a titolo di arretrati per il periodo dal dicembre 2023 all'ottobre 2024; chiedeva pertanto condannarsi l'istituto convenuto al pagamento dei ratei scaduti, pari ad euro 1.315,60, per il periodo dall'1.12.2023 al 31.10.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
vinte le spese di lite con attribuzione.
1 Si costituiva l' , il quale, premessa l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, ne CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Con note di trattazione del 17.09.2025 il ricorrente, stante l'intervenuto pagamento delle somme richieste, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Vinte le spese di lite.
All'udienza del 18.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401;
Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento dei ratei della prestazione richiesta, come da dichiarazioni della stessa ricorrente (cfr. note trattazione del 17.09.2025), è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento dei ratei CP_1
dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (14.02.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida CP_1 in €880,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 18.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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