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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PORDENONE
Procedimento n. 2321/2024 RG
Il tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Rodolfo PICCIN presidente e relatore;
dott. Francesco TONON giudice;
dott. Antonio ALBENZIO giudice,;
visto il ricorso ex art. 206, comma 2, CCII di opposizione allo stato passivo, proposto da
[...]
Parte_1
letti gli atti ed esaminati i documenti;
sentiti i procuratori delle parti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 maggio 2025,
osserva:
Con contratto n. 054981916 del 05.01.2022, ha concesso a il Parte_1 Parte_1 finanziamento di € 30.000,00, erogato lo stesso giorno, espressamente motivato con il fine di “pagamento fornitori”, essendo stata rappresentata l'esigenza di liquidità quale conseguenza dell'emergenza Covid-19.
Il contratto prevedeva il rimborso integrale del finanziamento in 24 rate trimestrali posticipate (per la durata, cioè, di 72 mesi), senza preammortamento, ed era assistito da garanzia pubblica ai sensi ex l. 23.12.1996 n. 662, per effetto del d.l. 8 aprile 2020 n. 23.
assume (p. 11 dell'opposizione, sub lett. C), di avere espletato la dovuta istruttoria ai fini Parte_1 della concessione del finanziamento, esaminando il bilancio della mutuataria al 31.12.2020, il quale: “[…] riportava un fatturato in linea con l'anno precedente, con crediti commerciali relativi a clienti, limitato indebitamento bancario e rateizzazione di imposte accordata dall'Erario. Situazione che, quindi non ha niente a che vedere con uno stato di insolvenza o di difficoltà economica tale da rendere impossibile il pagamento di qualsiasi debito”
Su istanza della debitrice, con sentenza n. 30 del 12.07.2024 il tribunale di Pordenone ha pronunciato la liquidazione giudiziale di Parte_1
Con domanda depositata al cron. 17 del 15.10.2024, in riferimento al citato contratto di Parte_1 mutuo, ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale per € 18.789,24, pari al debito residuo in linea capitale al 05.07.2024.
Con PEC dell'11.11.2024, la Curatrice ha trasmesso il progetto di stato passivo, proponendo l'esclusione del credito azionato per mancata dimostrazione dello svolgimento di attività istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento.
1 ll 18.11.2024 ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, allegando Parte_1 quattro documenti, costituiti dalle richieste di fido e dai bilanci al 31.12.2019 e 31.12.2020.
Il 26.11.2024 è stata notificata a la comunicazione ex art. 205 CCII, contenente copia dello Parte_1 stato passivo, nel quale il GD ha disposto l'esclusione del credito in esame per carente documentazione dell'attività istruttoria effettuata perla concessione del finanziamento, in considerazione degli indicatori della crisi in cui versava Parte_1
Avverso tale decisione del GD, ha proposto opposizione in data 20.12.2024, assumendo che: Parte_1
1. al 16-21.11.2021, epoca di formalizzazione della richiesta di finanziamento, il bilancio al 31.12.2020 “riportava un fatturato in linea con l'anno precedente, con crediti commerciali relativi a clienti, limitato indebitamento bancario e rateizzazione di imposte accordata dall'Erario” (pp. 6- 7 dell'opposizione);
2. alla data di apertura delle LG, pronunciata con sentenza n. 30 del 12.07.2024, e cioè trenta mesi dopo la concessione del finanziamento, il mutuo era in regolare ammortamento, tant'è che il credito residuo ammontava al solo capitale;
3. era cliente che di sperimentata affidabilità sin dall'anno 2017. Parte_1
Fatto riferimento agli indici del bilancio della debitrice al 31.12.2020 – unico esaminato che , Parte_1 per sua espressa ammissione, ha esaminato -, tenuto conto degli esiti dell'accertamento come riportati dalla mutuante, la Procedura ha evidenziato che:
1. la circostanza che l “fatturato (fosse, n.d.r.) in linea con l'anno precedente”, è dato irrilevante, a fronte della redditività della società che era negativa, con al 31.12.2020 pari a € -1.320; CP_1 ciò a significare che al 31.12.2020 la società non generava un utile operativo sufficiente a coprire le spese operative e gli investimenti in beni strumentali: stava, cioè, assorbendo liquidità senza generare reddito.
2. il rapporto debito/EBITDA, indicatore fondamentale per valutare la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari e che determina il numero di anni necessari per ripagare i debiti, al 31.12.202O non era calcolabile, dato che l' era negativo;
CP_1
3. i "crediti commerciali relativi a clienti” al 31.12.2020 risultavano inesigibili e/o incagliati: il rapporto fra i crediti verso clienti e i ricavi delle vendite a tale data era pari a 57,57%: ciò che significa che la debitrice aveva incassato solo il 43% della produzione;
4. il rapporto fra le rimanenze e il totale del valore della produzione era pari al 32,94%; il che a significare che un terzo della produzione rimaneva invenduto;
5. a riprova, si ha che al 31.12.2022 (ultimo bilancio depositato nel Registro Imprese nel 2024),
ha adeguato le voci di bilancio alla sua realtà economica: pur a fronte di un Parte_1 aumento del fatturato, la società ha dimezzato i crediti verso clienti abbattendoli, per tale solo esercizio, dal 54% al 27%, e le rimanenze dal 31% al 5%;
6. il “limitato indebitamento bancario” e la “rateizzazione delle imposte accordate dall'erario” evidenziavano che la società si finanziava omettendo il pagamento delle imposte;
infatti, al 31.12.2020: il rapporto fra debiti previdenziali e tributari e totale dell'attivo era del 30,27%; il rapporto fra debiti previdenziali e tributari e ricavi delle vendite era pari 39,15%; l' era CP_1 negativo a fronte di un indebitamento bancario, previdenziale e tributario maturato nell'esercizio pari a € 307.686,00.
2 Il bilancio al 31.12.2020 restituiva, pertanto, il profilo di una società non solo in grave difficoltà finanziaria, ma anche a elevato rischio di default, come riportato dai modelli delle principali agenzie di rating
(MODEFINANCE, MOOODY'S, S&P, FITCH) che assegnavano a la classificazione di CCC, sì da Parte_1 ricondurre la debitrice nella categoria “rischio considerevole” e/o “rischio di perdere il capitale”.
La Procedura aggiunge la considerazione che il finanziamento erogato il 5 gennaio 2022 da Parte_1 riguardava una società il cui conto presentiva il valore di € - 8.509,06 (valore negativo), tanto da far intendere che Cont il mutuo, garantito da di fatto ha consentito all'istituto di credito di rientrare dalla propria esposizione nei confronti di avvantaggiandosi della garanzia statale. Parte_1
Nella consulenza dimessa all'udienza del 15 maggio 2025, confuta la ricostruzione della Parte_1
Procedura: il dott. , nel suo elaborato dell'8 maggio 2025, ha infatti evidenziato che: “[…] Appare Per_1 francamente inverosimile che l'istruttoria del finanziamento erogato il 5 gennaio 2022 potesse focalizzarsi sulla sola analisi del bilancio d'esercizio 2020, ovvero su risultanze pesantemente – quanto straordinariamente – alterate dagli effetti congiunturali della crisi pandemica. La , in linea con le practice di sistema, ha CP_3 certamente allargato l'orizzonte di indagine ai bilanci del triennio antecedente il periodo pre-Covid (già noti alla banca e senza meno più attendibili poiché non intaccati dagli effetti pregiudizievoli della crisi emergenziale); detti bilanci pre-crisi attestano inequivocabilmente l'assenza di elementi pregiudizievoli della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società” (pp. 3 e 4 della consulenza).
Le conclusioni del consulente muovono da una premessa indimostrata, ed anzi: esclusa dalla stessa opponente: che cioè la banca abbia esaminato i bilanci del triennio antecedente alla crisi pandemica, posto che
, come già ricordato, ha espressamente riconosciuto che la sua indagine si è limitata all'analisi del Parte_1 bilancio al 31/12/2020, i cui risultati di indubbio allarme sono stati sopra analiticamente riportati.
Le circostanze sin qui complessivamente considerate, delineano un contegno di distante Parte_1 dalla diligenza professionale tipica del bonus argentarius, sì da poterne desumere la consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il disinteresse per le stesse, con accettazione del rischio di concedere un finanziamento a un cliente in stato d'insolvenza.
Con la conseguenza che, se ciò è avvenuto, trova logica spiegazione nella possibilità per la banca, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da : condizione in difetto della Parte_2 quale si può ragionevolmente concludere che mai sarebbe stata omessa una più permeante attività istruttoria e erogato il finanziamento.
La consapevole concessione di una somma a mutuo a un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati, la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo: la funzione concreta del negozio eseguito il 5 gennaio 2022, infatti, non è stata l'erogazione di una somma con assunzione da parte della mutuante del rischio circa la sua integrale restituzione rateale da parte della mutuataria, perché gli indici disponibili in capo a rivelavano la mancanza della stessa astratta possibilità che la restituzione Parte_1 avvenisse.
Piuttosto, la causa concreta dell'operazione si rivela l'assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per l'intero credito erogato, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà adempiervi.
Una simile causa del negozio è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del l 7 dicembre 2013) e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23/12/1996, n. 662 art. 2 comma 100; D.M. 31/05/ l 999, n. 248 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI, ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato, il D.M. Ministero delle attività produttive 20/06/2005 e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23/09/2005).
3 Tali ultime disposizioni, che stabiliscono condizioni per l'accesso alle garanzie statali, sono inderogabili dai privati e si ritiene che abbiano carattere imperativo alla luce degli interessi generali alla cui protezione sono destinate: si tratta, infatti, di norme regolatrici l'erogazione d'ingentissime somme di competenza dello Stato in relazione alle quali la collettività vanta un interesse preminente al loro corretto impiego: il contratto, la cui reale causa è contrari a nonne imperative, è quindi nullo per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 1343 c.c.
Consegue a quanto sin qui esposto la nullità del mutuo erogato il 5 gennaio 2002 da a Parte_1
non v'è, infatti, ragione per cui i generali principi di sana e prudente gestione Parte_1 nell'erogazione del credito, sottesi all'art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati, come quello per cui è causa, nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell'art. 13, comma
1, lett. m) del d.l. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia PMI istituito con la l. n. 662 del
1996, gestito da . Parte_2
E' infatti l'erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, a essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro in sede di conversione del decreto detta lett. m) è stata integrata prevedendo che l'estensione della garanzia a determinati beneficiari può avvenire «a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»).
Del resto, anche in dottrina è stato rilevato come una delle cause dei ritardi nell'erogazione di questi finanziamenti è derivata proprio dalla valutazione dei soggetti beneficiari da parte delle banche, sotto i tre profili di merito creditizio (rating), antiriciclaggio e antimafia, a testimonianza che il decreto liquidità non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all'erogazione del credito (cfr. art. 13, comma 6, lett. b) che fa esplicito riferimento al «caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento»).
Il che a dire: in materia di erogazione del credito, i principi di sana e prudente gestione, sottesi all'art. 5 del d.lgs. n. 285 del 1993 (TUB) e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti concessi nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid- 19, pur se integralmente garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI gestito da , ai sensi Parte_2 dell'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020. (Cass. Sez. 1, 08/10/2024, n. 26248, ord., Rv. 672750 – 01 e, in particolare, punti 3.1 ss. della motivazione;
nel merito, Trib. Asti, decreto 06/12/2023, cron. n. 105/2024 del 08/01/2024; Trib. Torino, decreto n. 6158/2022 depositato il 04/10/2022).
L'opposizione è pertanto rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al versamento di un importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nonché alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata e necessaria, per così complessi € 3.397,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00), oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge.
P.Q.M.
viso l'art. 207 CCII,
rigetta l'opposizione;
condanna
4 a rifondere a giudiziale le spese del gravame, che liquida in € Parte_3 Controparte_4
3.397,00;
condanna al versamento di un importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 Parte_3 maggio 2002 n. 115;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pordenone, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il presidente dott. Rodolfo Piccin
5
Procedimento n. 2321/2024 RG
Il tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Rodolfo PICCIN presidente e relatore;
dott. Francesco TONON giudice;
dott. Antonio ALBENZIO giudice,;
visto il ricorso ex art. 206, comma 2, CCII di opposizione allo stato passivo, proposto da
[...]
Parte_1
letti gli atti ed esaminati i documenti;
sentiti i procuratori delle parti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 maggio 2025,
osserva:
Con contratto n. 054981916 del 05.01.2022, ha concesso a il Parte_1 Parte_1 finanziamento di € 30.000,00, erogato lo stesso giorno, espressamente motivato con il fine di “pagamento fornitori”, essendo stata rappresentata l'esigenza di liquidità quale conseguenza dell'emergenza Covid-19.
Il contratto prevedeva il rimborso integrale del finanziamento in 24 rate trimestrali posticipate (per la durata, cioè, di 72 mesi), senza preammortamento, ed era assistito da garanzia pubblica ai sensi ex l. 23.12.1996 n. 662, per effetto del d.l. 8 aprile 2020 n. 23.
assume (p. 11 dell'opposizione, sub lett. C), di avere espletato la dovuta istruttoria ai fini Parte_1 della concessione del finanziamento, esaminando il bilancio della mutuataria al 31.12.2020, il quale: “[…] riportava un fatturato in linea con l'anno precedente, con crediti commerciali relativi a clienti, limitato indebitamento bancario e rateizzazione di imposte accordata dall'Erario. Situazione che, quindi non ha niente a che vedere con uno stato di insolvenza o di difficoltà economica tale da rendere impossibile il pagamento di qualsiasi debito”
Su istanza della debitrice, con sentenza n. 30 del 12.07.2024 il tribunale di Pordenone ha pronunciato la liquidazione giudiziale di Parte_1
Con domanda depositata al cron. 17 del 15.10.2024, in riferimento al citato contratto di Parte_1 mutuo, ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale per € 18.789,24, pari al debito residuo in linea capitale al 05.07.2024.
Con PEC dell'11.11.2024, la Curatrice ha trasmesso il progetto di stato passivo, proponendo l'esclusione del credito azionato per mancata dimostrazione dello svolgimento di attività istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento.
1 ll 18.11.2024 ha trasmesso le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, allegando Parte_1 quattro documenti, costituiti dalle richieste di fido e dai bilanci al 31.12.2019 e 31.12.2020.
Il 26.11.2024 è stata notificata a la comunicazione ex art. 205 CCII, contenente copia dello Parte_1 stato passivo, nel quale il GD ha disposto l'esclusione del credito in esame per carente documentazione dell'attività istruttoria effettuata perla concessione del finanziamento, in considerazione degli indicatori della crisi in cui versava Parte_1
Avverso tale decisione del GD, ha proposto opposizione in data 20.12.2024, assumendo che: Parte_1
1. al 16-21.11.2021, epoca di formalizzazione della richiesta di finanziamento, il bilancio al 31.12.2020 “riportava un fatturato in linea con l'anno precedente, con crediti commerciali relativi a clienti, limitato indebitamento bancario e rateizzazione di imposte accordata dall'Erario” (pp. 6- 7 dell'opposizione);
2. alla data di apertura delle LG, pronunciata con sentenza n. 30 del 12.07.2024, e cioè trenta mesi dopo la concessione del finanziamento, il mutuo era in regolare ammortamento, tant'è che il credito residuo ammontava al solo capitale;
3. era cliente che di sperimentata affidabilità sin dall'anno 2017. Parte_1
Fatto riferimento agli indici del bilancio della debitrice al 31.12.2020 – unico esaminato che , Parte_1 per sua espressa ammissione, ha esaminato -, tenuto conto degli esiti dell'accertamento come riportati dalla mutuante, la Procedura ha evidenziato che:
1. la circostanza che l “fatturato (fosse, n.d.r.) in linea con l'anno precedente”, è dato irrilevante, a fronte della redditività della società che era negativa, con al 31.12.2020 pari a € -1.320; CP_1 ciò a significare che al 31.12.2020 la società non generava un utile operativo sufficiente a coprire le spese operative e gli investimenti in beni strumentali: stava, cioè, assorbendo liquidità senza generare reddito.
2. il rapporto debito/EBITDA, indicatore fondamentale per valutare la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari e che determina il numero di anni necessari per ripagare i debiti, al 31.12.202O non era calcolabile, dato che l' era negativo;
CP_1
3. i "crediti commerciali relativi a clienti” al 31.12.2020 risultavano inesigibili e/o incagliati: il rapporto fra i crediti verso clienti e i ricavi delle vendite a tale data era pari a 57,57%: ciò che significa che la debitrice aveva incassato solo il 43% della produzione;
4. il rapporto fra le rimanenze e il totale del valore della produzione era pari al 32,94%; il che a significare che un terzo della produzione rimaneva invenduto;
5. a riprova, si ha che al 31.12.2022 (ultimo bilancio depositato nel Registro Imprese nel 2024),
ha adeguato le voci di bilancio alla sua realtà economica: pur a fronte di un Parte_1 aumento del fatturato, la società ha dimezzato i crediti verso clienti abbattendoli, per tale solo esercizio, dal 54% al 27%, e le rimanenze dal 31% al 5%;
6. il “limitato indebitamento bancario” e la “rateizzazione delle imposte accordate dall'erario” evidenziavano che la società si finanziava omettendo il pagamento delle imposte;
infatti, al 31.12.2020: il rapporto fra debiti previdenziali e tributari e totale dell'attivo era del 30,27%; il rapporto fra debiti previdenziali e tributari e ricavi delle vendite era pari 39,15%; l' era CP_1 negativo a fronte di un indebitamento bancario, previdenziale e tributario maturato nell'esercizio pari a € 307.686,00.
2 Il bilancio al 31.12.2020 restituiva, pertanto, il profilo di una società non solo in grave difficoltà finanziaria, ma anche a elevato rischio di default, come riportato dai modelli delle principali agenzie di rating
(MODEFINANCE, MOOODY'S, S&P, FITCH) che assegnavano a la classificazione di CCC, sì da Parte_1 ricondurre la debitrice nella categoria “rischio considerevole” e/o “rischio di perdere il capitale”.
La Procedura aggiunge la considerazione che il finanziamento erogato il 5 gennaio 2022 da Parte_1 riguardava una società il cui conto presentiva il valore di € - 8.509,06 (valore negativo), tanto da far intendere che Cont il mutuo, garantito da di fatto ha consentito all'istituto di credito di rientrare dalla propria esposizione nei confronti di avvantaggiandosi della garanzia statale. Parte_1
Nella consulenza dimessa all'udienza del 15 maggio 2025, confuta la ricostruzione della Parte_1
Procedura: il dott. , nel suo elaborato dell'8 maggio 2025, ha infatti evidenziato che: “[…] Appare Per_1 francamente inverosimile che l'istruttoria del finanziamento erogato il 5 gennaio 2022 potesse focalizzarsi sulla sola analisi del bilancio d'esercizio 2020, ovvero su risultanze pesantemente – quanto straordinariamente – alterate dagli effetti congiunturali della crisi pandemica. La , in linea con le practice di sistema, ha CP_3 certamente allargato l'orizzonte di indagine ai bilanci del triennio antecedente il periodo pre-Covid (già noti alla banca e senza meno più attendibili poiché non intaccati dagli effetti pregiudizievoli della crisi emergenziale); detti bilanci pre-crisi attestano inequivocabilmente l'assenza di elementi pregiudizievoli della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società” (pp. 3 e 4 della consulenza).
Le conclusioni del consulente muovono da una premessa indimostrata, ed anzi: esclusa dalla stessa opponente: che cioè la banca abbia esaminato i bilanci del triennio antecedente alla crisi pandemica, posto che
, come già ricordato, ha espressamente riconosciuto che la sua indagine si è limitata all'analisi del Parte_1 bilancio al 31/12/2020, i cui risultati di indubbio allarme sono stati sopra analiticamente riportati.
Le circostanze sin qui complessivamente considerate, delineano un contegno di distante Parte_1 dalla diligenza professionale tipica del bonus argentarius, sì da poterne desumere la consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del cliente o, comunque, il disinteresse per le stesse, con accettazione del rischio di concedere un finanziamento a un cliente in stato d'insolvenza.
Con la conseguenza che, se ciò è avvenuto, trova logica spiegazione nella possibilità per la banca, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale offerta dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da : condizione in difetto della Parte_2 quale si può ragionevolmente concludere che mai sarebbe stata omessa una più permeante attività istruttoria e erogato il finanziamento.
La consapevole concessione di una somma a mutuo a un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati, la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo: la funzione concreta del negozio eseguito il 5 gennaio 2022, infatti, non è stata l'erogazione di una somma con assunzione da parte della mutuante del rischio circa la sua integrale restituzione rateale da parte della mutuataria, perché gli indici disponibili in capo a rivelavano la mancanza della stessa astratta possibilità che la restituzione Parte_1 avvenisse.
Piuttosto, la causa concreta dell'operazione si rivela l'assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per l'intero credito erogato, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà adempiervi.
Una simile causa del negozio è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del l 7 dicembre 2013) e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23/12/1996, n. 662 art. 2 comma 100; D.M. 31/05/ l 999, n. 248 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI, ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato, il D.M. Ministero delle attività produttive 20/06/2005 e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23/09/2005).
3 Tali ultime disposizioni, che stabiliscono condizioni per l'accesso alle garanzie statali, sono inderogabili dai privati e si ritiene che abbiano carattere imperativo alla luce degli interessi generali alla cui protezione sono destinate: si tratta, infatti, di norme regolatrici l'erogazione d'ingentissime somme di competenza dello Stato in relazione alle quali la collettività vanta un interesse preminente al loro corretto impiego: il contratto, la cui reale causa è contrari a nonne imperative, è quindi nullo per illiceità della causa ai sensi dell'articolo 1343 c.c.
Consegue a quanto sin qui esposto la nullità del mutuo erogato il 5 gennaio 2002 da a Parte_1
non v'è, infatti, ragione per cui i generali principi di sana e prudente gestione Parte_1 nell'erogazione del credito, sottesi all'art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati, come quello per cui è causa, nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell'art. 13, comma
1, lett. m) del d.l. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40 del 2020), nei quali la banca finanziatrice dell'impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia PMI istituito con la l. n. 662 del
1996, gestito da . Parte_2
E' infatti l'erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, a essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro in sede di conversione del decreto detta lett. m) è stata integrata prevedendo che l'estensione della garanzia a determinati beneficiari può avvenire «a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»).
Del resto, anche in dottrina è stato rilevato come una delle cause dei ritardi nell'erogazione di questi finanziamenti è derivata proprio dalla valutazione dei soggetti beneficiari da parte delle banche, sotto i tre profili di merito creditizio (rating), antiriciclaggio e antimafia, a testimonianza che il decreto liquidità non ha esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all'erogazione del credito (cfr. art. 13, comma 6, lett. b) che fa esplicito riferimento al «caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento»).
Il che a dire: in materia di erogazione del credito, i principi di sana e prudente gestione, sottesi all'art. 5 del d.lgs. n. 285 del 1993 (TUB) e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti concessi nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid- 19, pur se integralmente garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI gestito da , ai sensi Parte_2 dell'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020. (Cass. Sez. 1, 08/10/2024, n. 26248, ord., Rv. 672750 – 01 e, in particolare, punti 3.1 ss. della motivazione;
nel merito, Trib. Asti, decreto 06/12/2023, cron. n. 105/2024 del 08/01/2024; Trib. Torino, decreto n. 6158/2022 depositato il 04/10/2022).
L'opposizione è pertanto rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al versamento di un importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nonché alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata e necessaria, per così complessi € 3.397,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00), oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge.
P.Q.M.
viso l'art. 207 CCII,
rigetta l'opposizione;
condanna
4 a rifondere a giudiziale le spese del gravame, che liquida in € Parte_3 Controparte_4
3.397,00;
condanna al versamento di un importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 Parte_3 maggio 2002 n. 115;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pordenone, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il presidente dott. Rodolfo Piccin
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