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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10343/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10343/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7525/2022)
TRA
n. a PARETE (CE) il 03/01/1939 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSA DI NARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avvocati IDA VERRENGIA, ITALA DE
BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO, come procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/08/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P. per l'accertamento del requisito
1 sanitario necessario per l'accompagnamento; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 7525/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.3.2022 e fino al
22.10.2023, data antecedente alla presentazione della domanda di aggravamento relativa al verbale sanitario definito l'8.4.2024 con conseguente riconoscimento del requisito utile alla prestazione richiesta dalla domanda di aggravamento (23.10.2023).
Parte ricorrente, infatti, deposita tale verbale sanitario solo unitamente alle note depositate il 24.4.2025 e dopo i chiarimenti richiesti al C.T.U. con ordinanza depositata il 13.1.2025.
L' inoltre, con le note di trattazione depositate il 6.6.2025 deposita CP_1 anche il provvedimento di liquidazione dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2023.
Per tali ragioni, sussiste l'interesse della parte all'accertamento della sussistenza del requisito utile per l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.
2 VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Allo stesso modo, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in ragione della pendenza sia del giudizio di A.T.P. sia della presente fase di opposizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Adenocarcinoma acinare prostatico Gleason 8 (4+4) Demenza mista con declino cognitivo in esiti di ictus cerebri Artrosi polidistrettuale Insufficienza circolatoria arti inferiori
Deficit visus in pregresso leucoma corneale e cataratta trattati”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO
OSTEOARTICOLARE Deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia a piccoli passi. I movimenti del rachide cervicale sono nella norma, così come quelli del rachide lombare. Lasègue negativo bilateralmente. Non limitate le grosse articolazioni”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”In considerazione della certificazione Geriatrica esibita e posta in atti, non si evincono condizioni tali da soddisfare i requisiti minimi per la concessione del beneficio richiesto, preso atto che da tale certificazione risulta mero elenco di patologie prive di riferimenti a possibili oggettivi esiti invalidanti gravi consolidati. Ciò precisato, il caso va discusso in riferimento all'indennità di accompagnamento, risultandone avanzata richiesta. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su
3 criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente (pur dopo l'avvenuto riconoscimento dell'inabilità) della presenza o meno di impedimento all'autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nelle sue pur compromesse condizioni di salute, il paziente conserva una sufficiente capacità statico-deambulatoria e può gestire ancora con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano, senza dover dipendere in ciò da terzi. Ne consegue che non si realizzano elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Infine, il C.T.U. ha concluso, dunque affermando che: “Tenuto conto delle patologie emerse nel corso delle operazioni peritali e, verificato il grado di impegno delle patologie e le caratteristiche delle stesse, si ritiene che siffatto quadro patologico abbia certamente minato l'integrità psico-fisica del ricorrente, risultando determinante nella costituzione di uno status invalidante di grave entità. Per quanto attiene il periodo precedente
l'attuale giudizio, si ritiene corretto e condivisibile il parere espresso dalla
Commissione invalidi civili. Pertanto, tenuto della infermità di cui si è discusso in questa sede, si dovrà concludere che al Sig. Parte_1 debba essere riconfermato status di: - Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi (100%) a svolgere compiti e funzioni della propria età”.
Il C.T.U., inoltre, ha confermato la propria valutazione anche all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione medica depositata dalla parte nel giudizio di opposizione.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
D'altra parte, non è possibile valorizzare la documentazione medica redatta nel 2025 in quanto si tratta di un momento temporale che non rientra nell'oggetto del giudizio.
4 VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso.
5 Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
, non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.3.2022 e fino al 22.10.2023, data antecedente alla presentazione della domanda di aggravamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10343/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7525/2022)
TRA
n. a PARETE (CE) il 03/01/1939 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSA DI NARDO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avvocati IDA VERRENGIA, ITALA DE
BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI, NICOLA FUMO E DAVIDE CATALANO, come procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/08/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P. per l'accertamento del requisito
1 sanitario necessario per l'accompagnamento; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 7525/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.3.2022 e fino al
22.10.2023, data antecedente alla presentazione della domanda di aggravamento relativa al verbale sanitario definito l'8.4.2024 con conseguente riconoscimento del requisito utile alla prestazione richiesta dalla domanda di aggravamento (23.10.2023).
Parte ricorrente, infatti, deposita tale verbale sanitario solo unitamente alle note depositate il 24.4.2025 e dopo i chiarimenti richiesti al C.T.U. con ordinanza depositata il 13.1.2025.
L' inoltre, con le note di trattazione depositate il 6.6.2025 deposita CP_1 anche il provvedimento di liquidazione dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2023.
Per tali ragioni, sussiste l'interesse della parte all'accertamento della sussistenza del requisito utile per l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa.
2 VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
Allo stesso modo, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione in ragione della pendenza sia del giudizio di A.T.P. sia della presente fase di opposizione.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Adenocarcinoma acinare prostatico Gleason 8 (4+4) Demenza mista con declino cognitivo in esiti di ictus cerebri Artrosi polidistrettuale Insufficienza circolatoria arti inferiori
Deficit visus in pregresso leucoma corneale e cataratta trattati”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO
OSTEOARTICOLARE Deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia a piccoli passi. I movimenti del rachide cervicale sono nella norma, così come quelli del rachide lombare. Lasègue negativo bilateralmente. Non limitate le grosse articolazioni”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”In considerazione della certificazione Geriatrica esibita e posta in atti, non si evincono condizioni tali da soddisfare i requisiti minimi per la concessione del beneficio richiesto, preso atto che da tale certificazione risulta mero elenco di patologie prive di riferimenti a possibili oggettivi esiti invalidanti gravi consolidati. Ciò precisato, il caso va discusso in riferimento all'indennità di accompagnamento, risultandone avanzata richiesta. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su
3 criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente (pur dopo l'avvenuto riconoscimento dell'inabilità) della presenza o meno di impedimento all'autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nelle sue pur compromesse condizioni di salute, il paziente conserva una sufficiente capacità statico-deambulatoria e può gestire ancora con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di minima proficua relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano, senza dover dipendere in ciò da terzi. Ne consegue che non si realizzano elementi medico-legali sufficienti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Infine, il C.T.U. ha concluso, dunque affermando che: “Tenuto conto delle patologie emerse nel corso delle operazioni peritali e, verificato il grado di impegno delle patologie e le caratteristiche delle stesse, si ritiene che siffatto quadro patologico abbia certamente minato l'integrità psico-fisica del ricorrente, risultando determinante nella costituzione di uno status invalidante di grave entità. Per quanto attiene il periodo precedente
l'attuale giudizio, si ritiene corretto e condivisibile il parere espresso dalla
Commissione invalidi civili. Pertanto, tenuto della infermità di cui si è discusso in questa sede, si dovrà concludere che al Sig. Parte_1 debba essere riconfermato status di: - Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi (100%) a svolgere compiti e funzioni della propria età”.
Il C.T.U., inoltre, ha confermato la propria valutazione anche all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione medica depositata dalla parte nel giudizio di opposizione.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
D'altra parte, non è possibile valorizzare la documentazione medica redatta nel 2025 in quanto si tratta di un momento temporale che non rientra nell'oggetto del giudizio.
4 VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso.
5 Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
, non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.3.2022 e fino al 22.10.2023, data antecedente alla presentazione della domanda di aggravamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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