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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
AR DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4122/2021 avente ad oggetto responsabilità contrattuale, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in Alvignano (CE) alla Piazza ex Municipio, elettivamente domiciliata in
Santa Maria Capua Vetere, al C.so Garibaldi n. 80, presso lo studio dell'Avv.
GA TI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; ricorrente – attrice
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosario Carmine Rossi, che lo rappresenta e difende giusta delibera della Giunta Comunale n. 4 del 3.02.2022 e giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente – convenuto
CONCLUSIONI
Le parti si sono riportate a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13.05.2021, l'
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
1 Maria Capua Vetere, il , chiedendo accertarsi Controparte_1
l'esistenza del proprio credito per € 229.265,60 e per l'effetto condannarsi l'ente locale al pagamento della somma indicata.
A fondamento della domanda proposta, la società ricorrente deduceva di essere stata affidataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in virtù di ordinanza sindacale n. 1 del 4.01.2013 per il periodo compreso dal 4.01.2013 al 31.03.2013 sulla base dell'offerta formulata che prevedeva l'impiego di un autocompattatore con nolo a freddo da mc 10 per 30 ore settimanali con personale già operante nel territorio comunale (n. 1 operatore ecologico e n. 1 autista da assumere da parte della ditta) e con previsione di un corrispettivo di € 7.900,00 mensili oltre IVA. L'offerta prevedeva, altresì, che in caso di utilizzo dell'autocompattatore per un numero di ore eccedenti le 30 ore previste, sarebbe stata applicata una maggiorazione del prezzo per ogni ora in più per € 46,67 oltre IVA come per legge.
La società allegava che l'affidamento originario avvenuto con ordinanza sindacale del 4.01.2013 subiva diverse proroghe fino al 2019, allorchè all'esito della procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti veniva affidato ad un operatore differente. Dunque, lamentava la ditta che nonostante l'impiego dell'autocompattatore per 3880 ore di straordinari, il si era reso debitore dell'importo di € 181.079,60 Controparte_1 come da diffida trasmessa nel 2017 e di ulteriori € 48.186,00 dovuti per avere la ricorrente anticipato il pagamento del carburante come dimostrato dai buoni carburante depositati. Il tutto oltre interessi legali e con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata l'1.04.2022 si costituiva il Controparte_1
, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art.
[...]
702 bis c.p.c. azionato da controparte, stante la complessità della causa, e chiedeva la conversione del rito da sommario a ordinario. Sempre in via preliminare, l'ente comunale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come l'incarico alla società fosse stato effettuato sulla base di determine di volta in volta oggetto di proroghe ma che alcun ulteriore somma poteva essere corrisposta in quanto in assenza di un contratto a forma scritta – richiesta a pena di nullità – la prestazione non risultava coperta da alcun impegno
2 di spesa in quanto mai reclamata né poteva essere inserita nei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 TUEL.
Ancora, in via preliminare, il eccepiva che in assenza di un contratto CP_1 rivestente forma scritta, la prestazione offerta dalla società poteva al più inquadrarsi in un contratto di somministrazione, ossia in un contratto di durata a prestazione continuativa, rispetto al quale opera una prescrizione quinquennale come prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. rispetto ad un pagamento che era dovuto periodicamente.
Nel merito, l'ente resistente contestava l'esecuzione della prestazione richiesta in via straordinaria perché le buste paga dei soli due operatori impiegati dimostravano che il monte ore lavorato non era superiore alle 30 giornaliere come comprovato dalla retribuzione riconosciuta.
Quanto al rimborso del carburante, il contestava le somme richieste in CP_1 quanto la determina di affidamento del servizio prevedeva il nolo a freddo dell'autocompattatore, con la conseguenza che i costi del carburante sarebbero dovuti ricadere sul medesimo. Né i buoni prodotti potevano essere CP_1 sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento del carburante da parte della società in via anticipata posto che su di essi non era riportata neppure la targa del mezzo impiegato né l'orario di rifornimento.
Per tali ragioni, il concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il
Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima al 9.07.2024 e poi per esigenze di ruolo al 17.06.2025 nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la tratteneva in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, deve evidenziarsi come questo Giudice con ordinanza depositata il 12.04.2022 abbia disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. Nel disporre il mutamento del rito, il Giudicante ha evidenziato la complessità del giudizio, dovendosi approfondire le eccezioni preliminari sollevate dal sia in ordine al CP_1
3 sollevato difetto di legittimazione passiva sia in ordine alla prescrizione maturata, sicché non si vede come la richiesta di rigetto dell'eccezione di incompatibilità del giudizio con il rito sommario di cognizione possa essere accolta in questa sede.
Ancora, in via preliminare deve essere esaminato il difetto di legittimazione passiva sollevato dal convenuto. CP_1
Il eccepisce il proprio difetto di legittimazione perché in Controparte_1 assenza di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, alcun importo ulteriore è stato stanziato e né la somma richiesta dall'impresa per i servizi straordinari potrebbe costituire un debito fuori bilancio e né, stante la contestazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, vi è stato un arricchimento o una utilità per l'ente.
L'eccezione proposta dal come sollevata è infondata e deve essere CP_1 rigettata per quanto di ragione.
È incontestato che l'impresa di abbia garantito il Parte_1 servizio di raccolta rifiuti nel periodo emergenziale per la Regione Campania. In particolare, sulla base della documentazione offerta dallo stesso ente locale risulta che alla società in questione il servizio sia stato affidato sulla base di ordinanze sindacali (cfr. documentazione in atti) che lo hanno di volta in volta prorogato fino al 28.02.20214. In particolare, con l'ordinanza n. 38 del 29.11.2013, il
Sindaco ha provveduto alla proroga del servizio fino all'espletamento da parte Contr Cont dell' o della prima procedura di affidamento da espletarsi con procedura ad evidenza pubblica. Tale proroga cd. tecnica deve ritenersi pienamente legittima perché l'ordinanza è stata adottata per ragioni di urgenza consistenti nell'evitare la sospensione o il blocco del servizio e poi perchè l'istituto della proroga tecnica fonda nell'esigenza di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della necessità (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa: rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588 e 17 gennaio 2018, n. 274; sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521).
4 Con decorrenza dal 2014, il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio, preso atto della mancata costituzione della Conferenza d'Ambito istituita con legge regionale n. 5/2014, ha provveduto ad affidare il servizio alla società attrice in attesa dell'espletamento della gara, sicché di volta in volta con le determine adottate negli anni il servizio è stato espletato in regime di proroga dalla sino al 2019. Parte_1
L'adozione delle determine che si sono succedute è stata sempre seguita dal visto di regolarità contabile e dall'attestazione di copertura finanziaria dell'organo competente. Ne deriva che per il servizio in questione il è pienamente CP_1 legittimato dal lato passivo.
Il riconoscimento della legittima adozione delle determinazioni dirigenziali porta ad escludere l'applicazione dell'art. 2948 c. 4 c.c. e la prevista prescrizione quinquennale rispetto alle pretese creditorie della ditta esecutrice del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Invero, il fatto che le determine dirigenziali e – prima di esse – le ordinanze sindacali non siano state seguite da un contratto in forma scritta, non muta la qualifica del rapporto, consistente in un appalto di servizi rispetto al quale opera la prescrizione decennale.
2.Sul merito.
Così inquadrata la vicenda, nel merito la domanda proposta dalla società attrice è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Con riguardo all'importo richiesto per il rifornimento del carburante, il Tribunale concorda con quanto argomentato dalla difesa del convenuto. CP_1
Nell'offerta formulata al , l' aveva Controparte_1 Parte_1 previsto il nolo a freddo dell'autocompattatore da mc 10 per 30 ore settimanali
(dal lunedì al sabato). Orbene, la previsione del nolo a freddo comporta che i costi del carburante sono a carico del noleggiatore e dunque nella specie del Comune di
. Al fine di dimostrare di aver sostenuto in via anticipata i Controparte_1 costi del carburante, l'impresa attrice si è limitata a produrre dei buoni di consegna che, tuttavia, da soli non sono sufficienti a fornire la prova del pagamento del carburante.
5 Per dimostrare di aver sostenuto i costi del carburante dell'autocompattatore, la società avrebbe dovuto accompagnare i buoni di consegna alle fatture e al pagamento con mezzi di pagamento tracciabili e non in contanti.
A tanto deve aggiungersi che sui buoni viene riportata di volta la dicitura
“Volvo”, “Mercedes”, “Latta”, “Latte”, senza possibilità di ricondurre uno di questi modelli all'autocompattatore messo a disposizione dell'ente comunale.
In assenza di tali elementi, pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta.
Parimenti, non può riconoscersi l'importo richiesto dalla per le ore Parte_1 di straordinario.
A fronte della contestazione dell'esecuzione della prestazione da parte del la società non ha prodotto alcuna prova contraria. CP_1
Invero, l' si è limitata ad affermare che nelle more del Parte_1 servizio avrebbe accumulato 3380 ore di straordinari, senza però collocare temporalmente tali ore né ha trasmesso al le relative fatture al momento CP_1 di scadenza della proroga volta per volta. Del resto, nell'offerta formulata, il pagamento del servizio era stato previsto dalla società a 30 giorni previa presentazione della relativa fattura con la precisazione che ove il pagamento non fosse intervenuto, il servizio sarebbe stato sospeso.
Appare allora quantomeno inverosimile che per tutta la durata del servizio,
l'attrice non abbia mai presentato al le fatture CP_1 Controparte_1 contenenti il conteggio delle ore di straordinario, limitandosi all'invio nel 2017 di una generica diffida.
In difetto di prove idonee a provare la domanda spiegata, questa non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n.1 47/2022, decurtando al 50% la fase istruttoria non tenuta a seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
AR DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
6 R.G.A.C. n. 4122/2021 avente ad oggetto responsabilità contrattuale, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 ricorrente attrice – e in persona del Sindaco p.t. – Controparte_1 resistente convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede;
Rigetta la domanda;
Condanna l' in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 11.268,00 per compenso professionale (€ 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase decisoria, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.12.2025
Il Giudice
AR DA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
AR DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4122/2021 avente ad oggetto responsabilità contrattuale, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in Alvignano (CE) alla Piazza ex Municipio, elettivamente domiciliata in
Santa Maria Capua Vetere, al C.so Garibaldi n. 80, presso lo studio dell'Avv.
GA TI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; ricorrente – attrice
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosario Carmine Rossi, che lo rappresenta e difende giusta delibera della Giunta Comunale n. 4 del 3.02.2022 e giusta procura in calce alla memoria difensiva;
resistente – convenuto
CONCLUSIONI
Le parti si sono riportate a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13.05.2021, l'
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Parte_1
1 Maria Capua Vetere, il , chiedendo accertarsi Controparte_1
l'esistenza del proprio credito per € 229.265,60 e per l'effetto condannarsi l'ente locale al pagamento della somma indicata.
A fondamento della domanda proposta, la società ricorrente deduceva di essere stata affidataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in virtù di ordinanza sindacale n. 1 del 4.01.2013 per il periodo compreso dal 4.01.2013 al 31.03.2013 sulla base dell'offerta formulata che prevedeva l'impiego di un autocompattatore con nolo a freddo da mc 10 per 30 ore settimanali con personale già operante nel territorio comunale (n. 1 operatore ecologico e n. 1 autista da assumere da parte della ditta) e con previsione di un corrispettivo di € 7.900,00 mensili oltre IVA. L'offerta prevedeva, altresì, che in caso di utilizzo dell'autocompattatore per un numero di ore eccedenti le 30 ore previste, sarebbe stata applicata una maggiorazione del prezzo per ogni ora in più per € 46,67 oltre IVA come per legge.
La società allegava che l'affidamento originario avvenuto con ordinanza sindacale del 4.01.2013 subiva diverse proroghe fino al 2019, allorchè all'esito della procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti veniva affidato ad un operatore differente. Dunque, lamentava la ditta che nonostante l'impiego dell'autocompattatore per 3880 ore di straordinari, il si era reso debitore dell'importo di € 181.079,60 Controparte_1 come da diffida trasmessa nel 2017 e di ulteriori € 48.186,00 dovuti per avere la ricorrente anticipato il pagamento del carburante come dimostrato dai buoni carburante depositati. Il tutto oltre interessi legali e con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata l'1.04.2022 si costituiva il Controparte_1
, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art.
[...]
702 bis c.p.c. azionato da controparte, stante la complessità della causa, e chiedeva la conversione del rito da sommario a ordinario. Sempre in via preliminare, l'ente comunale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come l'incarico alla società fosse stato effettuato sulla base di determine di volta in volta oggetto di proroghe ma che alcun ulteriore somma poteva essere corrisposta in quanto in assenza di un contratto a forma scritta – richiesta a pena di nullità – la prestazione non risultava coperta da alcun impegno
2 di spesa in quanto mai reclamata né poteva essere inserita nei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 TUEL.
Ancora, in via preliminare, il eccepiva che in assenza di un contratto CP_1 rivestente forma scritta, la prestazione offerta dalla società poteva al più inquadrarsi in un contratto di somministrazione, ossia in un contratto di durata a prestazione continuativa, rispetto al quale opera una prescrizione quinquennale come prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. rispetto ad un pagamento che era dovuto periodicamente.
Nel merito, l'ente resistente contestava l'esecuzione della prestazione richiesta in via straordinaria perché le buste paga dei soli due operatori impiegati dimostravano che il monte ore lavorato non era superiore alle 30 giornaliere come comprovato dalla retribuzione riconosciuta.
Quanto al rimborso del carburante, il contestava le somme richieste in CP_1 quanto la determina di affidamento del servizio prevedeva il nolo a freddo dell'autocompattatore, con la conseguenza che i costi del carburante sarebbero dovuti ricadere sul medesimo. Né i buoni prodotti potevano essere CP_1 sufficienti a dimostrare l'avvenuto pagamento del carburante da parte della società in via anticipata posto che su di essi non era riportata neppure la targa del mezzo impiegato né l'orario di rifornimento.
Per tali ragioni, il concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., il
Tribunale respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima al 9.07.2024 e poi per esigenze di ruolo al 17.06.2025 nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e la tratteneva in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, deve evidenziarsi come questo Giudice con ordinanza depositata il 12.04.2022 abbia disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. Nel disporre il mutamento del rito, il Giudicante ha evidenziato la complessità del giudizio, dovendosi approfondire le eccezioni preliminari sollevate dal sia in ordine al CP_1
3 sollevato difetto di legittimazione passiva sia in ordine alla prescrizione maturata, sicché non si vede come la richiesta di rigetto dell'eccezione di incompatibilità del giudizio con il rito sommario di cognizione possa essere accolta in questa sede.
Ancora, in via preliminare deve essere esaminato il difetto di legittimazione passiva sollevato dal convenuto. CP_1
Il eccepisce il proprio difetto di legittimazione perché in Controparte_1 assenza di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, alcun importo ulteriore è stato stanziato e né la somma richiesta dall'impresa per i servizi straordinari potrebbe costituire un debito fuori bilancio e né, stante la contestazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, vi è stato un arricchimento o una utilità per l'ente.
L'eccezione proposta dal come sollevata è infondata e deve essere CP_1 rigettata per quanto di ragione.
È incontestato che l'impresa di abbia garantito il Parte_1 servizio di raccolta rifiuti nel periodo emergenziale per la Regione Campania. In particolare, sulla base della documentazione offerta dallo stesso ente locale risulta che alla società in questione il servizio sia stato affidato sulla base di ordinanze sindacali (cfr. documentazione in atti) che lo hanno di volta in volta prorogato fino al 28.02.20214. In particolare, con l'ordinanza n. 38 del 29.11.2013, il
Sindaco ha provveduto alla proroga del servizio fino all'espletamento da parte Contr Cont dell' o della prima procedura di affidamento da espletarsi con procedura ad evidenza pubblica. Tale proroga cd. tecnica deve ritenersi pienamente legittima perché l'ordinanza è stata adottata per ragioni di urgenza consistenti nell'evitare la sospensione o il blocco del servizio e poi perchè l'istituto della proroga tecnica fonda nell'esigenza di assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell'espletamento della nuova gara, in considerazione della necessità (che trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione) di evitare un blocco dell'azione amministrativa: rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588 e 17 gennaio 2018, n. 274; sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521).
4 Con decorrenza dal 2014, il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del
Territorio, preso atto della mancata costituzione della Conferenza d'Ambito istituita con legge regionale n. 5/2014, ha provveduto ad affidare il servizio alla società attrice in attesa dell'espletamento della gara, sicché di volta in volta con le determine adottate negli anni il servizio è stato espletato in regime di proroga dalla sino al 2019. Parte_1
L'adozione delle determine che si sono succedute è stata sempre seguita dal visto di regolarità contabile e dall'attestazione di copertura finanziaria dell'organo competente. Ne deriva che per il servizio in questione il è pienamente CP_1 legittimato dal lato passivo.
Il riconoscimento della legittima adozione delle determinazioni dirigenziali porta ad escludere l'applicazione dell'art. 2948 c. 4 c.c. e la prevista prescrizione quinquennale rispetto alle pretese creditorie della ditta esecutrice del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Invero, il fatto che le determine dirigenziali e – prima di esse – le ordinanze sindacali non siano state seguite da un contratto in forma scritta, non muta la qualifica del rapporto, consistente in un appalto di servizi rispetto al quale opera la prescrizione decennale.
2.Sul merito.
Così inquadrata la vicenda, nel merito la domanda proposta dalla società attrice è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Con riguardo all'importo richiesto per il rifornimento del carburante, il Tribunale concorda con quanto argomentato dalla difesa del convenuto. CP_1
Nell'offerta formulata al , l' aveva Controparte_1 Parte_1 previsto il nolo a freddo dell'autocompattatore da mc 10 per 30 ore settimanali
(dal lunedì al sabato). Orbene, la previsione del nolo a freddo comporta che i costi del carburante sono a carico del noleggiatore e dunque nella specie del Comune di
. Al fine di dimostrare di aver sostenuto in via anticipata i Controparte_1 costi del carburante, l'impresa attrice si è limitata a produrre dei buoni di consegna che, tuttavia, da soli non sono sufficienti a fornire la prova del pagamento del carburante.
5 Per dimostrare di aver sostenuto i costi del carburante dell'autocompattatore, la società avrebbe dovuto accompagnare i buoni di consegna alle fatture e al pagamento con mezzi di pagamento tracciabili e non in contanti.
A tanto deve aggiungersi che sui buoni viene riportata di volta la dicitura
“Volvo”, “Mercedes”, “Latta”, “Latte”, senza possibilità di ricondurre uno di questi modelli all'autocompattatore messo a disposizione dell'ente comunale.
In assenza di tali elementi, pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta.
Parimenti, non può riconoscersi l'importo richiesto dalla per le ore Parte_1 di straordinario.
A fronte della contestazione dell'esecuzione della prestazione da parte del la società non ha prodotto alcuna prova contraria. CP_1
Invero, l' si è limitata ad affermare che nelle more del Parte_1 servizio avrebbe accumulato 3380 ore di straordinari, senza però collocare temporalmente tali ore né ha trasmesso al le relative fatture al momento CP_1 di scadenza della proroga volta per volta. Del resto, nell'offerta formulata, il pagamento del servizio era stato previsto dalla società a 30 giorni previa presentazione della relativa fattura con la precisazione che ove il pagamento non fosse intervenuto, il servizio sarebbe stato sospeso.
Appare allora quantomeno inverosimile che per tutta la durata del servizio,
l'attrice non abbia mai presentato al le fatture CP_1 Controparte_1 contenenti il conteggio delle ore di straordinario, limitandosi all'invio nel 2017 di una generica diffida.
In difetto di prove idonee a provare la domanda spiegata, questa non può che essere respinta.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n.1 47/2022, decurtando al 50% la fase istruttoria non tenuta a seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
AR DA, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
6 R.G.A.C. n. 4122/2021 avente ad oggetto responsabilità contrattuale, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 ricorrente attrice – e in persona del Sindaco p.t. – Controparte_1 resistente convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede;
Rigetta la domanda;
Condanna l' in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di lite che ex D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 11.268,00 per compenso professionale (€ 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase decisoria, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.12.2025
Il Giudice
AR DA
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