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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3288 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Fabbrani come da mandato in C.F._2
atti,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Congiuntamente, come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 29.09.1990 in IA Marghera Parte_1 Parte_2
(VE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IA, parte II serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
1 dunque: “ CONDIZIONI 1) nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi, il signor cede alla signora la propria quota pari al 50% Parte_1 Parte_2 della proprietà superficiaria dell'unità immobiliare sita al piano secondo, facente parte del fabbricato sito in IA Chirignago, Via Linda Giudica Battaggia n.7/4, con relativo garage;
detti immobili risultano censiti come segue: catasto fabbricati, Comune di IA, Sezione di
Mestre, Sezione Urbana CH – foglio 6 (sei) mappale 201 sub. 36 piano 2 – Zona Censuaria 9-
Cat. A/3 – CL. 4 – vani 6,5 – Rendita Catastale Euro 634,80. Mappale 201 sub. 21 Piano T –
Zona censuaria 9 – Cat. C/6 Cl. 5 – mq 18 Rendita Catastale Euro 117,13. A fronte di detta cessione la signora corrisponderà al marito la somma complessiva di € Parte_2
50.000,00 (cinquantamila/00); nella determinazione di tale importo è stata considerata la circostanza che la moglie ha avuto anche successivamente al raggiungimento della indipendenza economica del figlio la disponibilità della casa ex coniugale senza Per_1 versare a quest'ultimo alcun corrispettivo. Inoltre, nella determinazione del corrispettivo è stato considerato il valore del mobilio e degli arredi che vengono tutti ceduti dal signor alla Pt_1
moglie unitamente alla propria quota di proprietà superficiaria. Le parti concordano che l'importo di € 50.000,00 verrà versato con le seguenti modalità: € 25.000,00
(venticinquemila/00) al momento del deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor IBAN [...]. Il Parte_1 saldo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) avverrà al momento dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tramite assegno circolare.
Gli immobili sono pervenuti in proprietà superficiaria al signor in forza di atto di Parte_1
assegnazione di alloggi in data 27 settembre 1990 n. 9572 di repertorio Notaio Persona_2
, registrato in IA – Mestre il 15 ottobre 1990 al n. 4581 Atti Pubblici, trascritto a
[...]
IA il 13 ottobre 1990 ai numeri 19087/13343 (doc. 07), al quale atto si fa espresso riferimento per tutti quanti i diritti ed obblighi in esso contenuti e da esso derivanti. Si precisa che con atto di 27 marzo 2006 del notaio , repertorio n. 65914, raccolta 11470, Persona_3
registrato a IA – Mestre il 6 aprile 2006 (doc. 08), il signor ha donato alla Parte_1
moglie la quota del 50% della proprietà superficiaria e che, pertanto, attualmente i coniugi detengono la quota del 50% ciascuno della proprietà superficiaria dell'immobile, ove la signora
- alla quale l'abitazione che costituiva l'ex casa coniugale era stata assegnata Parte_2
in forza della sentenza del Tribunale di IA (vedi doc. 04) - tuttora risiede.
Il signor garantisce che la quota di proprietà superficiaria oggetto di cessione è Parte_1
libera da ipoteche, pesi ed oneri.
2 Ai sensi dell'art. 29 comma 1° bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, quale introdotto dal D.L.
21 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, il signor dichiara che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali Parte_1
e la planimetria depositata al Catasto Fabbricati in data 23 luglio 1990 (doc. 10) sono conformi allo stato di fatto.
La signora conferma la corrispondenza della planimetria allo stato di fatto. Parte_2
Con quota di comproprietà delle parti del fabbricato comuni come per legge, uso e destinazione.
Il signor consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso Parte_1
di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 L. 47/1985 e dell'art. 46 DPR 380/2001, e successive modificazioni, che gli immobili in oggetto fanno parte del fabbricato costruito in forza di Concessione Edilizia in data 8 marzo 1988 n. pratica 2567/86, prot. N. 8/63216 e successiva variante in data 12 ottobre
1989 n. 5420/89 prot.
N. 8/17095 e dichiarati abitabili con certificato del 21 dicembre 1989 prot. N. 872145/89.
Dalla suddetta data ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici e nessun provvedimento sanzionatorio è stato preso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge
47/1985;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs. 192/2005 e sue integrazioni e modifiche, la signora dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in Parte_2 ordine alla certificazione energetica dell'immobile oggetto del presente trasferimento in particolare dell'attestato di prestazione energetica n. 100303/2024 (doc. 09).
Le parti sono a conoscenza dello stato in cui versano gli impianti, ben conosciuto alla signora che vi risiede al pari dello stato generale dell'immobile e di cui si è tenuto conto nella Pt_2
determinazione del prezzo di cessione.
Le parti esonerano il Conservatore dei R.R.I.I. di IA da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione dell'emananda sentenza.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/il Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà superficiaria da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse di procedere alla trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al notaio entro tre mesi dal deposito della sentenza. Le parti e il loro difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
2) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra le stessi intercorrenti, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa;
3 pertanto, dichiarano espressamente di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato in data 2.8.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in IA-Marghera il 29/09/1990; dall'unione coniugale
è nato il figlio (il 14.6.1997) da tempo maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. Le parti hanno dato atto di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di IA n. 2782 depositata il
31.12.2010, passata in giudicato, senza più riconciliarsi.
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia e prevedendo, nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi, l'acquisto da parte della signora della quota pari al 50% della proprietà superficiaria facente capo al Parte_2
marito dell'unità immobiliare sita al piano secondo, del fabbricato sito in IA Chirignago,
Via Linda Giudica Battaggia n.7/4, con relativo garage, per una somma che è stata determinata anche in considerazione della circostanza che la moglie ha mantenuto, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio la disponibilità della casa in Per_1 comproprietà con il marito senza versare a quest'ultimo alcun corrispettivo;
nella determinazione del corrispettivo è stato inoltre considerato il valore del mobilio e degli arredi anch'essi ceduti unitamente alla quota di proprietà superficiaria.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi, come si desume dal fatto che la sentenza di separazione è stata pubblicata il 31.12.2010.
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e che il figlio è Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 29/09/1990 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
(alla parte II, serie A, n. 94, dell'anno 1990) del Comune di IA;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 3288 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Fabbrani come da mandato in C.F._2
atti,
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Congiuntamente, come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.4.2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 29.09.1990 in IA Marghera Parte_1 Parte_2
(VE), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IA, parte II serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
1 dunque: “ CONDIZIONI 1) nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi, il signor cede alla signora la propria quota pari al 50% Parte_1 Parte_2 della proprietà superficiaria dell'unità immobiliare sita al piano secondo, facente parte del fabbricato sito in IA Chirignago, Via Linda Giudica Battaggia n.7/4, con relativo garage;
detti immobili risultano censiti come segue: catasto fabbricati, Comune di IA, Sezione di
Mestre, Sezione Urbana CH – foglio 6 (sei) mappale 201 sub. 36 piano 2 – Zona Censuaria 9-
Cat. A/3 – CL. 4 – vani 6,5 – Rendita Catastale Euro 634,80. Mappale 201 sub. 21 Piano T –
Zona censuaria 9 – Cat. C/6 Cl. 5 – mq 18 Rendita Catastale Euro 117,13. A fronte di detta cessione la signora corrisponderà al marito la somma complessiva di € Parte_2
50.000,00 (cinquantamila/00); nella determinazione di tale importo è stata considerata la circostanza che la moglie ha avuto anche successivamente al raggiungimento della indipendenza economica del figlio la disponibilità della casa ex coniugale senza Per_1 versare a quest'ultimo alcun corrispettivo. Inoltre, nella determinazione del corrispettivo è stato considerato il valore del mobilio e degli arredi che vengono tutti ceduti dal signor alla Pt_1
moglie unitamente alla propria quota di proprietà superficiaria. Le parti concordano che l'importo di € 50.000,00 verrà versato con le seguenti modalità: € 25.000,00
(venticinquemila/00) al momento del deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor IBAN [...]. Il Parte_1 saldo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) avverrà al momento dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tramite assegno circolare.
Gli immobili sono pervenuti in proprietà superficiaria al signor in forza di atto di Parte_1
assegnazione di alloggi in data 27 settembre 1990 n. 9572 di repertorio Notaio Persona_2
, registrato in IA – Mestre il 15 ottobre 1990 al n. 4581 Atti Pubblici, trascritto a
[...]
IA il 13 ottobre 1990 ai numeri 19087/13343 (doc. 07), al quale atto si fa espresso riferimento per tutti quanti i diritti ed obblighi in esso contenuti e da esso derivanti. Si precisa che con atto di 27 marzo 2006 del notaio , repertorio n. 65914, raccolta 11470, Persona_3
registrato a IA – Mestre il 6 aprile 2006 (doc. 08), il signor ha donato alla Parte_1
moglie la quota del 50% della proprietà superficiaria e che, pertanto, attualmente i coniugi detengono la quota del 50% ciascuno della proprietà superficiaria dell'immobile, ove la signora
- alla quale l'abitazione che costituiva l'ex casa coniugale era stata assegnata Parte_2
in forza della sentenza del Tribunale di IA (vedi doc. 04) - tuttora risiede.
Il signor garantisce che la quota di proprietà superficiaria oggetto di cessione è Parte_1
libera da ipoteche, pesi ed oneri.
2 Ai sensi dell'art. 29 comma 1° bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, quale introdotto dal D.L.
21 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, il signor dichiara che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali Parte_1
e la planimetria depositata al Catasto Fabbricati in data 23 luglio 1990 (doc. 10) sono conformi allo stato di fatto.
La signora conferma la corrispondenza della planimetria allo stato di fatto. Parte_2
Con quota di comproprietà delle parti del fabbricato comuni come per legge, uso e destinazione.
Il signor consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso Parte_1
di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 L. 47/1985 e dell'art. 46 DPR 380/2001, e successive modificazioni, che gli immobili in oggetto fanno parte del fabbricato costruito in forza di Concessione Edilizia in data 8 marzo 1988 n. pratica 2567/86, prot. N. 8/63216 e successiva variante in data 12 ottobre
1989 n. 5420/89 prot.
N. 8/17095 e dichiarati abitabili con certificato del 21 dicembre 1989 prot. N. 872145/89.
Dalla suddetta data ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici e nessun provvedimento sanzionatorio è stato preso ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge
47/1985;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs. 192/2005 e sue integrazioni e modifiche, la signora dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in Parte_2 ordine alla certificazione energetica dell'immobile oggetto del presente trasferimento in particolare dell'attestato di prestazione energetica n. 100303/2024 (doc. 09).
Le parti sono a conoscenza dello stato in cui versano gli impianti, ben conosciuto alla signora che vi risiede al pari dello stato generale dell'immobile e di cui si è tenuto conto nella Pt_2
determinazione del prezzo di cessione.
Le parti esonerano il Conservatore dei R.R.I.I. di IA da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione dell'emananda sentenza.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/il Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà superficiaria da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse di procedere alla trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al notaio entro tre mesi dal deposito della sentenza. Le parti e il loro difensore si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
2) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra le stessi intercorrenti, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa;
3 pertanto, dichiarano espressamente di non aver nulla a pretendere uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato in data 2.8.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in IA-Marghera il 29/09/1990; dall'unione coniugale
è nato il figlio (il 14.6.1997) da tempo maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. Le parti hanno dato atto di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di IA n. 2782 depositata il
31.12.2010, passata in giudicato, senza più riconciliarsi.
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia e prevedendo, nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi, l'acquisto da parte della signora della quota pari al 50% della proprietà superficiaria facente capo al Parte_2
marito dell'unità immobiliare sita al piano secondo, del fabbricato sito in IA Chirignago,
Via Linda Giudica Battaggia n.7/4, con relativo garage, per una somma che è stata determinata anche in considerazione della circostanza che la moglie ha mantenuto, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio la disponibilità della casa in Per_1 comproprietà con il marito senza versare a quest'ultimo alcun corrispettivo;
nella determinazione del corrispettivo è stato inoltre considerato il valore del mobilio e degli arredi anch'essi ceduti unitamente alla quota di proprietà superficiaria.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi, come si desume dal fatto che la sentenza di separazione è stata pubblicata il 31.12.2010.
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e che il figlio è Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 29/09/1990 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
(alla parte II, serie A, n. 94, dell'anno 1990) del Comune di IA;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
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