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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19636 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24.12.2024 e vertente
TRA
(P.I. I ), in persona Parte_1 C.F._1
del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv. COZZOLINO MATILDE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza DELL'ACCADEMIA
ANTIQUARIA, nr. 23, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
(P.I./C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BORGHINI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale GIULIO CESARE, nr. 14, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Noleggio.
CONCLUSIONI All'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dedotto di essere Controparte_1
creditrice nei confronti della “ della somma di Parte_1
Euro 24.192,40= per il mancato pagamento delle seguenti fatture: 1) nr.
21051A153L00080 del 20 maggio 2021; 2) nr. 21061A153L00007 dell'1 giugno 2021;
3) nr. 21061A153L00043 dell'1 giugno 2021; 4) nr.2107A153L00038 dell'1 luglio
2021; 5) nr. 21071A153L00015 dell'1 luglio 2021; 6) nr. 2108AIA15L00055 dell'1 agosto 2021; 7) nr. 21091A153L00073 del 10 settembre 2021, emesse in forza di due distinti contratti di noleggio -rispettivamente sottoscritti il 27.10.2017 ed il
13.05.2021- a lungo e medio termine, non ancora detratta la somma di € 2.640,00= versata alla convenuta a titolo di deposito cauzionale.
Con atto di citazione ritualmente, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il
19.01.2023 per il predetto importo di Euro 24.192,40=, oltre interessi e spese di procedura.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che avrebbe dovuto essere detratto l'importo di € 2.640,00, quale deposito cauzionale incassato dalla stessa a seguito della risoluzione del contratto.
Negata la provvisoria esecuzione e rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c., concessi i termini istruttori, fatta proposta conciliativa (accettata dall'opposta, ma non dall'opponente), la causa -meramente documentale- è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.12.2024, in cui le parti hanno depositato le rispettive Note e il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni e nei termini che seguono. Il credito vantato dalla ha trovato precisi riscontri Controparte_1
probatori nella documentazione prodotta in giudizio.
Dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta opposta è emerso incontrovertibilmente tanto il mancato pagamento dei canoni di locazione (per entrambi i contratti: 1) “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO IVECO
FN715FH” e 2)“ ES568ME”), Controparte_2
quanto l'addebito delle eccedenze chilometriche (per come comunicate dall'opponente
All.ti 19.3 e 19.4 Memorie Istruttorie Opposta), nonché la riconsegna anticipata del furgone Fiat Iveco tg. FN715 FH, avvenuta il 07.09.2021.
In considerazione di ciò, risulta evidente che nel caso di specie deve trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione stipulato tra le parti, ai sensi del quale, in caso di risoluzione anticipata, il cliente è tenuto al pagamento di una somma a titolo di “penale pari alla metà dei canoni residui dovuti sino alla scadenza naturale del contratto, ed alle spese accessorie, oltre all'indennità ove prevista”.
Peraltro, le clausole di cui agli artt. 13 e 16 del contratto di locazione sono state specificamente sottoscritte ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., e dunque sono pienamente valide ed efficaci.
Tuttavia, nel caso di specie, l'importo fissato a titolo di penale appare oggettivamente sproporzionato in eccesso.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, in tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, anche se l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (v., tra le altre, Cass. Sez. 3^
n.8071/2008, Cass. Sez. 3^ n.22747/2013).
Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva e, dovendo -la difficoltà del debitore- riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare (v. Cass. Sez. 2^ n.7180/2012).
Nel caso di specie, la somma richiesta a titolo di penale, commisurata ad Euro
12.725,25=, appare oggettivamente eccessiva, tenuto conto del valore di mercato del furgone al momento della conclusione del contratto e del valore di mercato dello stesso al momento della riconsegna, dopo tre anni dalla conclusione e in buone condizioni (si veda il verbale di riconsegna del 7.09.2021, dove non vengono evidenziati danni).
In considerazione di quanto sopra, appare equa una riduzione della penale al complessivo importo di Euro 8.500,00=.
Va evidenziato che non hanno trovato riscontro le eccezioni di inesattezza dell'importo ingiunto, per effetto dei pagamenti effettuati, ritenuto che, come dedotto dall'opposta e non contestato, le copie delle contabili si riferivano al pagamento di altre fatture, non azionate nella procedura monitoria.
Quanto alla domanda proposta dalla società opponente, in via riconvenzionale e avente ad oggetto la compensazione della somma di € 2.640,00 a suo tempo versata a titolo di deposito cauzionale, essa merita di essere accolta, prendendo atto anche della dichiarazione di parte convenuta che ha riconosciuto di aver incassato tale importo.
Da quanto dedotto, pertanto il decreto ingiuntivo andrà revocato e la società opponente andrà condannata a pagare le somme sopra indicate, per le causali evidenziate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, compensandole nella misura di 1/3, secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1333/2023 emesso dal Tribunale di Roma il
19.01.2023, nel giudizio rubricato al R.G. 567/2023;
2) condanna in persona del l.r.p.t. a Parte_1
corrispondere alla la somma di € 17.327,15=, Controparte_1
oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio e sino al saldo;
3) condanna in persona del l.r.p.t. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla , spese Controparte_1
che si liquidano, già operata la compensazione, in 4.100,00=, di cui € 118,50= per esborsi e € 3.981,50= per onorari, oltre spese generali, I.V.A e contributi come per legge.
Così deciso in Roma li 21.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19636 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 24.12.2024 e vertente
TRA
(P.I. I ), in persona Parte_1 C.F._1
del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv. COZZOLINO MATILDE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Piazza DELL'ACCADEMIA
ANTIQUARIA, nr. 23, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
(P.I./C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BORGHINI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale GIULIO CESARE, nr. 14, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Noleggio.
CONCLUSIONI All'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dedotto di essere Controparte_1
creditrice nei confronti della “ della somma di Parte_1
Euro 24.192,40= per il mancato pagamento delle seguenti fatture: 1) nr.
21051A153L00080 del 20 maggio 2021; 2) nr. 21061A153L00007 dell'1 giugno 2021;
3) nr. 21061A153L00043 dell'1 giugno 2021; 4) nr.2107A153L00038 dell'1 luglio
2021; 5) nr. 21071A153L00015 dell'1 luglio 2021; 6) nr. 2108AIA15L00055 dell'1 agosto 2021; 7) nr. 21091A153L00073 del 10 settembre 2021, emesse in forza di due distinti contratti di noleggio -rispettivamente sottoscritti il 27.10.2017 ed il
13.05.2021- a lungo e medio termine, non ancora detratta la somma di € 2.640,00= versata alla convenuta a titolo di deposito cauzionale.
Con atto di citazione ritualmente, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il
19.01.2023 per il predetto importo di Euro 24.192,40=, oltre interessi e spese di procedura.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che avrebbe dovuto essere detratto l'importo di € 2.640,00, quale deposito cauzionale incassato dalla stessa a seguito della risoluzione del contratto.
Negata la provvisoria esecuzione e rigettata l'istanza ex art. 186 bis c.p.c., concessi i termini istruttori, fatta proposta conciliativa (accettata dall'opposta, ma non dall'opponente), la causa -meramente documentale- è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.12.2024, in cui le parti hanno depositato le rispettive Note e il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni e nei termini che seguono. Il credito vantato dalla ha trovato precisi riscontri Controparte_1
probatori nella documentazione prodotta in giudizio.
Dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta opposta è emerso incontrovertibilmente tanto il mancato pagamento dei canoni di locazione (per entrambi i contratti: 1) “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO IVECO
FN715FH” e 2)“ ES568ME”), Controparte_2
quanto l'addebito delle eccedenze chilometriche (per come comunicate dall'opponente
All.ti 19.3 e 19.4 Memorie Istruttorie Opposta), nonché la riconsegna anticipata del furgone Fiat Iveco tg. FN715 FH, avvenuta il 07.09.2021.
In considerazione di ciò, risulta evidente che nel caso di specie deve trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione stipulato tra le parti, ai sensi del quale, in caso di risoluzione anticipata, il cliente è tenuto al pagamento di una somma a titolo di “penale pari alla metà dei canoni residui dovuti sino alla scadenza naturale del contratto, ed alle spese accessorie, oltre all'indennità ove prevista”.
Peraltro, le clausole di cui agli artt. 13 e 16 del contratto di locazione sono state specificamente sottoscritte ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., e dunque sono pienamente valide ed efficaci.
Tuttavia, nel caso di specie, l'importo fissato a titolo di penale appare oggettivamente sproporzionato in eccesso.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, in tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, anche se l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (v., tra le altre, Cass. Sez. 3^
n.8071/2008, Cass. Sez. 3^ n.22747/2013).
Il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva e, dovendo -la difficoltà del debitore- riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare (v. Cass. Sez. 2^ n.7180/2012).
Nel caso di specie, la somma richiesta a titolo di penale, commisurata ad Euro
12.725,25=, appare oggettivamente eccessiva, tenuto conto del valore di mercato del furgone al momento della conclusione del contratto e del valore di mercato dello stesso al momento della riconsegna, dopo tre anni dalla conclusione e in buone condizioni (si veda il verbale di riconsegna del 7.09.2021, dove non vengono evidenziati danni).
In considerazione di quanto sopra, appare equa una riduzione della penale al complessivo importo di Euro 8.500,00=.
Va evidenziato che non hanno trovato riscontro le eccezioni di inesattezza dell'importo ingiunto, per effetto dei pagamenti effettuati, ritenuto che, come dedotto dall'opposta e non contestato, le copie delle contabili si riferivano al pagamento di altre fatture, non azionate nella procedura monitoria.
Quanto alla domanda proposta dalla società opponente, in via riconvenzionale e avente ad oggetto la compensazione della somma di € 2.640,00 a suo tempo versata a titolo di deposito cauzionale, essa merita di essere accolta, prendendo atto anche della dichiarazione di parte convenuta che ha riconosciuto di aver incassato tale importo.
Da quanto dedotto, pertanto il decreto ingiuntivo andrà revocato e la società opponente andrà condannata a pagare le somme sopra indicate, per le causali evidenziate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, compensandole nella misura di 1/3, secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1333/2023 emesso dal Tribunale di Roma il
19.01.2023, nel giudizio rubricato al R.G. 567/2023;
2) condanna in persona del l.r.p.t. a Parte_1
corrispondere alla la somma di € 17.327,15=, Controparte_1
oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio e sino al saldo;
3) condanna in persona del l.r.p.t. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute dalla , spese Controparte_1
che si liquidano, già operata la compensazione, in 4.100,00=, di cui € 118,50= per esborsi e € 3.981,50= per onorari, oltre spese generali, I.V.A e contributi come per legge.
Così deciso in Roma li 21.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni