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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193/2023 del Ruolo generale Affari contenziosi civili avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi con richiesta di addebito pendente tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.6.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELA LAFRONTE, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attrice e
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 16.9.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO
RICUPERO, domiciliatario, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2
, nata a [...] il Persona_1 C.F._3
16.12.2012, nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria del 31.1.2023;
- Curatore speciale -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede; CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.09.2024:
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso depositato il 30.11.2023 conveniva innanzi Parte_1 all'adito Tribunale chiedendo di pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente alle seguenti condizioni: a) affido esclusivo della figlia minore , con Per_1 collocamento presso la madre;
b) assegnazione della casa coniugale;
c) nessuna previsione di incontri della minore con il padre;
d) previsione di un contributo per il mantenimento della minore di € 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di euro 200,00 in favore della deducente.
Esponeva la ricorrente di aver contratto in data 30.8.2011 matrimonio con rito concordatario in IO ON (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2011, parte II, serie A, n. 23) con che dalla loro unione era nata Controparte_1
il 16.12.2012; che, l'unione coniugale non si evolveva Per_1 positivamente e, anzi, la convivenza diveniva intollerabile a causa dei comportamenti violenti e vessatori del il quale perpetrava nei CP_1 confronti della moglie e della figlia minore continui maltrattamenti sottoponendole ad una serie di sofferenze fisiche e morali tanto da rendere insostenibile la vita familiare;
in particolare, la minore veniva resa spettatrice sistematica delle condotte aggressive poste in essere dal resistente soprattutto nei confronti della deducente tanto da indurla in uno stato di esasperazione e disperazione fino a costringerla prima a tentare il suicidio e poi a sporgere denuncia in conseguenza della quale si apriva il procedimento penale n. 2161/2022 RGNR nell'ambito del quale era stata emessa in data 22.12.2022 l'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare (misura poi revocata in data 28.4.2023) e divieto di avvicinamento alle persone offese.
I.
2- Si costituiva in giudizio il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava fermamente la richiesta di addebito della separazione evidenziando che l'unico episodio di violenza riferito dalla ricorrente in cui avrebbe subito una lesione alla arcata sopraccigliare, non refertata, era ascrivibile ad un evento accidentale (la rottura della tomaia della scarpa indossata dalla ) e che, sebbene Pt_1 le vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto non avevano giovato alla serenità familiare non era – a suo dire – mai venuto meno al suo compito di marito e padre, tanto che aveva prestato attività lavorativa anche in regime
2 di detenzione per mantenere la famiglia. Evidenziava, invece, che la aveva reiteratamente violato i doveri coniugali, dimostrando totale Pt_1 disinteresse alle esigenze manifestate dal marito nonché nella gestione della figlia minore;
in particolare, deduceva che, approfittando della circostanza che si trovasse in stato detentivo per lunghi periodi di tempo, non perdeva occasione di conoscere sui vari social soggetti di sesso maschile che incontrava in luoghi poco frequentati lasciando spesso la figlia, per molte ore, presso la nonna paterna senza occuparsi delle esigenze della stessa nonché nella gestione quotidiana della casa coniugale. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Rigettare la richiesta di separazione con addebito a carico di Controparte_1
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per violazione dei doveri coniugali derivanti dal Parte_1 matrimonio;
3. affidare la figlia minore, in via condivisa, ad entrambi i genitori che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con collocazione della minore , in via preferenziale, Persona_1 presso la residenza della madre in IO Jonica (RC), alla via Tanucci n. 4; 4. assegnare la casa coniugale sita in Siderno (RC), alla via Pollino n. 21 al sig.
5. porre a carico del sig. Controparte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 100,00 quale contributo di
[...] mantenimento in favore della figlia minore oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate;
6. nessun contributo per il mantenimento in favore della ricorrente.”
I.
3- All'esito della udienza del 03.4.2024 svoltasi innanzi al Giudice istruttore, in persona di altro Magistrato, con ordinanza depositata il 09.4.2024, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati;
veniva confermato il co - affido della minore alla madre, all'USSM in sede Per_1 ed al Servizio Sociale territoriale con collocamento della medesima presso il domicilio materno con previsione, in via provvisoria, a carico del di un assegno di mantenimento mensile in favore della minore CP_1 di euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non veniva stabilito nulla in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre ritenendo nell'interesse della minore che fosse preferibile, in una prima fase, avviare un percorso di sostegno psicologico della minore e di graduale preparazione della medesima in vista di eventuali future interlocuzioni con il padre, le quali, solo in una seconda fase, verranno opportunamente calendarizzate dal predetto Servizio, in spazio neutro, secondo tempi e modalità che tengano conto della volontà della minore e del suo superiore interesse e benessere
3 psico – fisico. In quella sede, si riteneva opportunamente di invitare l'avv.
già nominata curatore speciale della minore, CP_2 [...]
, nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Per_1
Minorenni di Reggio Calabria a costituirsi nel giudizio di separazione e le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alle genitorialità e di mediazione, oltre ad un programma, da parte di di Controparte_1 prevenzione e contenimento delle ricadute nell'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, incaricando all'uopo il Servizio Sociale territoriale, nonché il servizio sociosanitario dell'ASP territorialmente competente.
I.
4- Si costituiva in giudizio l'avv. nella predetta qualità, CP_2 chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale in data 09.4.2024.
I.
5- La causa veniva istruita mediante la acquisizione degli atti del procedimento penale e di quello svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria alla udienza del 26.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione innanzi al Collegio avendo le parti rinunciato alla concessione di termini per note conclusive.
II.- La domanda di separazione (avanzata anche dal convenuto) è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e non solo dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle
4 domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
II. - Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente e dal resistente.
Negli atti introduttivi le difese di entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione e in sede di memoria conclusionale alcuna delle parti vi ha espressamente rinunciato, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
È appena il caso di premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. n. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di
5 condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. n. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
II.1.- La domanda di addebito formulata dall'attrice va accolta.
Nel caso in esame l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, ha provato in maniera tranquillizzante la violazione dei doveri nascenti del matrimonio sub specie delle ripetute aggressioni e violenze subite dal marito. Sul punto la S.C. ha più volte affermato che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Ciò perché “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 (Rv. 644601 - 01); cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Ebbene, deve darsi atto che non si ha contezza della fase del procedimento penale aperto a carico del in conseguenza degli episodi di CP_1 maltrattamenti in famiglia (al momento del trattenimento della causa in
6 decisione non era stata pronunciata la sentenza di primo grado); ad ogni buon conto, se è ben vero che la gravità dei fatti denunciati si è di gran lunga affievolita in conseguenza degli accertamenti balistici che hanno acclarato in relazione all'arma sequestrata per incutere timore alla Pt_1 che trattavasi di pistola a salve fa la documentazione acquisita agli atti – ai fini che qui rilevano – è sufficiente per concludere per l'addebito della separazione al resistente. Incidentalmente, si osserva è stata revocata – con ordinanza del 28.4.2023- la misura cautelare emessa in data 22.12.2022 dal GIP presso il Tribunale di Locri di allontanamento della casa familiare mentre è rimasto in essere il divieto di avvicinamento alle persone offese,
e . Parte_1 Persona_1
Invero, la ha denunciato continui maltrattamenti estrinsecatisi sia in Pt_1 violenze fisiche che morali che si erano interrotte esclusivamente in occasione del periodo di detenzione per altra causa del da CP_1 febbraio 2020 a giugno 2021; in particolare, la ha dedotto di essere Pt_1 stata vittima in costanza di matrimonio di minacce di morte (“Ti sparo”,
“Ti sciolgo nell'acido”), di intrusioni immotivate nella vita privata dovute a gelosia e di violenze fisiche che per paura non aveva mai fatto refertare (in particolare ha asserito di essere stata colpita più volte con calci e pugni e nello specifico ha narrato due episodi: in un caso sarebbe stata spinta contro la struttura di un divano e avrebbe riportato ematomi e una ferita all'occhio sinistro e in un altro episodio sarebbe stata spinta contro il muro con una pistola puntata in bocca poi accertato essere a salve). Ebbene, le dichiarazioni della hanno trovato riscontro sia in sede di incidente Pt_1 probatorio reso dalla minore (che ha confermato di aver assistito a plurimi episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre in sua presenza - “si perché lui non si nascondeva a fare le cose, o picchiare mamma di nascosto da me, invece lo faceva davanti a me, sempre!”) sia in sede di audizione innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
(cfr. verbale di udienza del 10.2.2023 in cui la minore ha ricordato la sua infanzia come scandita dagli screzi tra i genitori, dall'atteggiamento molesto ed iracondo del padre che aveva picchiato la madre in sua presenza, pur precisando di non aver subito violenze fisiche da parte del padre, se non in rare occasioni).
Il convenuto sul punto si è limitato a sminuire le avverse dichiarazioni affermando che la ferita al sopracciglio non era stata mai refertata al pronto soccorso e che era stata accidentale in quanto provocata dalla rottura della tomaia di una scarpa indossata dalla senza null'altro contestare Pt_1
7 evidenziando che la mancanza di serenità nella vita coniugale fosse conseguenza del suo coinvolgimento in altre vicende penali.
Ad avviso del Tribunale, in relazione alle specifiche condotte contestate, ossia in tema di addebito della separazione personale per la reiterata violazione dei doveri e degli obblighi di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, nonché dei doveri e degli obblighi di collaborazione/solidarietà/assistenza morale (ancor prima che materiale), ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile.
Nella specie, è stato inequivocabilmente dimostrato che il venire meno dell'affectio coniugalis è stato determinato dalla reiterata e continuativa lesione da parte del marito/padre, non più tollerata né tollerabile, delle inviolabili dignità e personalità della per effetto delle continue Pt_1 ingiurie, intrusioni nella vita privata e della condotta violenta irresponsabile, minacciosa, provocatoria tenuta nei confronti della moglie e alla presenza della minore che appare idonea a violare i principali obblighi nascenti dal matrimonio. Si tratta di condotte ampiamente idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al . CP_1
II.2.- Va invece rigettata l'istanza di addebito per violazione del dovere di assistenza morale e materiale formulata dal convenuto in via riconvenzionale. Costui, infatti, non ha fornito alcuna prova a sostegno e non ha articolato sul punto istanze istruttorie. Ciò posto, nel caso di specie, il ha giustificato la domanda di addebito adducendo che la CP_1 odierna ricorrente non fosse attenta ai suoi bisogni e a quelli della minore ovvero non fosse dedita allo svolgimento delle pulizie domestiche preferendo intrattenere altre conoscenze suoi social. Ebbene, come anticipato, tali circostanze non hanno ricevuto alcun riscontro probatorio e in ogni caso si innestano, invero, alla luce di una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di entrambi i coniugi, in un clima già pesantemente deteriorato.
III.- Per quanto concerne il regime di affido occorre evidenziare che il Tribunale per i Minorenni prima (con provvedimento del 14.3.2023) e l'ordinanza del 09.4.2024 resa nel presente procedimento avente ad oggetto
8 i provvedimenti temporanei ed urgenti avevano disposto il co-affido della minore alla madre, all'USSM in sede ed al Servizio Sociale territoriale con collocamento della medesima presso il domicilio materno stante la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al
. Sul punto deve darsi atto che tale ultima statuizione è venuta CP_1 meno in seguito alla definizione del procedimento di reclamo;
invero, la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione minorenni, con provvedimento del 29.5.2023 ha così statuito: “a) conferma la nomina del curatore speciale, avv. P. Iaconis;
b) conferma l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente per ogni idonea attività in favore della stessa;
c) demanda all'Ufficio del Servizio Sociale competente l'elaborazione di un calendario di incontri in spazio neutro ed alla presenza di un operatore tra la minore e il padre – stabilendo modalità e tempi nell'interesse della piccola, con monitoraggio costante dell'andamento del percorso relazionando per iscritto al Medesimo Tribunale per i Minori con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento comunicando immediatamente al PM ogni notizia utile per eventuali ulteriori interventi nell'interesse della minore;
d) demanda al servizio socio- sanitario dell'ASP territorialmente competente, da individuarsi a cura del Coordinatore, l'individuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di Controparte_1
e e di mediazione tra di essi, volti al superamento della Parte_1 conflittualità; e) demanda al servizio socio-sanitario dell'ASP ed all'ufficio di Servizio sociale territorialmente competenti, l'elaborazione di concerto di un programma di prevenzione e di contenimento della ricaduta del
nell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
f) prescrive a CP_1
e di seguire i percorsi di cui al punto Controparte_1 Parte_1
d), implementati per il di quelli di cui al punto e)”. CP_1
III.
1- Ciò posto, giova premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della cd. bigenitorialità, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In altri termini, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice, con provvedimento motivato, può derogare alla regola dell'affidamento condiviso, ove ritenga che la sua applicazione sia contraria
9 all'interesse del minore. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337-quater come introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.); ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
III.
2- Orbene, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento non sono emersi in giudizio indici sintomatici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente – la quale si è attivata per offrire alla minore un adeguato sostegno anche avvalendosi dell'ausilio dei più stretti familiari. Peraltro, dalle relazioni di aggiornamento redatte dai Servizi sociali incaricati è emerso che nelle more la ha portato a Pt_1 termine con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso (cfr. relazione di aggiornamento dell'ATS di Caulonia depositata in data 25.6.2024).
A diverse conclusioni deve concludersi con riferimento al CP_1 rispetto al quale sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento cd. super esclusivo della minore alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta carenza genitoriale del padre atteso che se è ben vero che le violenze non sono mai state dirette contro la minore in ogni caso sono sempre state svolte in sua presenza;
è inoltre emerso che non abbia intrapreso il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità necessario per tentare di ripristinare il rapporto con la figlia e non ha versato alcuna somma per il mantenimento della
10 minore costringendo la madre a chiedere l'aiuto dei familiari (cfr. relazione dei Servizi sociali di aggiornamento depositata in data 25.6.2024).
In forza di quanto innanzi deve ritenersi, allo stato degli atti e salva l'evoluzione di rapporti familiari, che debba essere disposta, nell'esclusivo e superiore interesse della minore, l'affido della figlia , in via Per_1 esclusiva, alla madre, autorizzandolo all'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sulla minore anche in relazione alle questioni concernenti l'educazione e l'istruzione di maggiore importanza, derogando alla regola dell'affidamento condiviso, per le ragioni che seguono.
Tale modello di affidamento monogenitoriale cd. "super-esclusivo" o esclusivo "rafforzato" – per come suggerito dal curatore speciale – appare preferibile nella misura in cui appare idoneo ad evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse del figlio, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre e della lontananza del suo attuale domicilio. In altri termini, si rimette al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.).
Sotto altro profilo, la circostanza che il sia sottoposto, ancora CP_1 oggi, non essendovi elementi di segno diverso ad una misura cautelare di natura personale (divieto di avvicinamento alle persone offese), renderebbe, estremamente, difficoltoso, viste le oggettive difficoltà di comunicazione e di costante e quotidiano monitoraggio sulle esigenze di vita della minore, l'esercizio di un affido condiviso, tanto più, in relazione alla situazione di elevata e non sanata conflittualità tra i due genitori che, ulteriormente, ostacola il dialogo costante e la condivisione di un progetto educativo, di massima, comune che rendono proficuo l'affido condiviso.
In definitiva, allo stato - ferma restando l'evoluzione delle dinamiche familiari, nonché la necessità di preservare e rafforzare il rapporto tra padre e figlia il regime di affido esclusivo, nella forma rafforzata, appare quello che garantisce alla minore il suo interesse ad una guida educativa sicura e stabile.
11 Va dunque stabilito l'affido esclusivo della figlia minore alla madre la quale potrà adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso.
III.
3- Le medesime valutazioni valgono a confermare la decisione del Tribunale di collocare la minore presso la madre, peraltro, non oggetto di specifica censura da parte del resistente.
IV.- Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia e alla disciplina delle visite del padre, si ritiene che allo stato non si possa adottare alcuna specifica statuizione. Invero, tenuto conto dell'età della minore una eventuale ripresa degli incontri con l'altro genitore potrà avvenire, stante la prolungata assenza di rapporti personali e di comunicazione anche solo telefonica tra i medesimi, solo tenuto conto della volontà della minore in tal senso e previo necessario accordo con la madre, con il supporto e supervisione dei Servizi Sociali, eventualmente in forma protetta, e con facoltà di sospendere eventuali incontri se ritenuti disturbanti per il minore;
nessun provvedimento e/o precisa regolamentazione deve pertanto essere emesso allo stato. Per completezza si osserva che anche la minore Per_1 si è sottoposta positivamente ad un percorso di rinforzamento delle sue abilità sociali riuscendo ad “essere più aperta e fiduciosa nelle interazioni con i coetanei. Di conseguenza, è riuscita a sviluppare relazioni più stabili e soddisfacenti, contribuendo a un miglioramento generale del suo benessere sociale e personale. Ad oggi, , appare serena e mostra un Per_1 forte legame con la madre e la famiglia materna. Ha un rapporto particolarmente stretto con il nonno, che tende a viziarla, e con la zia, sorella della madre, con cui trascorre del tempo insieme ai cuginetti. Questi legami familiari solidi e affettuosi contribuiscono al suo benessere emotivo, offrendole un ambiente di supporto e amore che rafforza la sua sensazione di sicurezza e appartenenza” – cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi sociali depositata in data 25.6.2024).
IV.
1- Ad ogni buon conto, anche in questa sede, si ritiene opportuno ribadire ed esortare il ad intraprendere un percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità presso una struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti, ciò rivelandosi oggettivamente utile a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia.
12 Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
V.- In relazione alla assegnazione della casa coniugale deve darsi atto che già prima della instaurazione del presente procedimento il nucleo familiare si era trasferito in IO ON, alla via Tanucci, n. 4; invero, è stato prodotto il certificato di residenza del il quale risulta residente al CP_1 predetto indirizzo. Quindi l'ultima casa coniugale di riferimento è quella sita in IO ON che viene assegnata alla madre mentre alcun provvedimento va disposto in ordine alla precedente abitazione sita in Siderno, di proprietà della nonna del . Incidentalmente si osserva CP_1 che già l'ordinanza con la quale sono disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti è dotata di efficacia esecutiva con la conseguenza che può essere azionata in altra sede per ottenere il trasferimento della residenza del
. CP_1
VI.- Quanto ai profili economici si ritiene di condividere l'ordinanza presidenziale limitatamente al mantenimento della figlia minore, a carico del resistente nella misura già indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie evidenziandosi che in quella sede non era stata adottata alcuna statuizione in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Inoltre, si rileva che nessuna delle parti ha prodotto le dichiarazioni reddituali aggiornate per come prescritto dall'art. 473 bis punto 12 c.p.c.
VI.
1- Giova evidenziare che la disciplina della misura del contributo dei genitori al mantenimento dei figli è contenuta, essenzialmente, nell'art. 337 ter c.c., a norma del quale, salvo accordi diversi e liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare, considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5)
13 la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tuttavia, tenuto conto della sua età (è nato nel 1984), dell'esperienza lavorativa maturata (avendo lavorato in passato come cameriere), dispone di una buona capacità di lavoro che gli consentono di ricercare una nuova occupazione lavorativa, come pure avrebbe fatto trasferendosi a Rimini.
Pertanto, alla luce delle circostanze concrete appena illustrate, si deve confermare la misura di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento di oltre alla partecipazione paritaria, nella misura del Per_1
50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, risultando ostativa la corresponsione di una somma maggiore – per come richiesto dalla ricorrente – le condizioni attuali di reddito per come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata in atti nonché avuto riguardo alle spese allegate.
VI.
2- In relazione alla richiesta di corresponsione del mantenimento in favore della ricorrente preme precisare che – per giurisprudenza ormai consolidata “l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione” (cfr. Cass. Sez. un., 24.1.2018, n. 1765). Orbene, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus, Cass. Civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008). Va, inoltre, precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di
14 svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ., sez. I, 13/02/2013, n. 3502).
Alla luce di tali circostanze, ritiene il Collegio di riconoscere il contributo alla moglie sebbene ridotto nella misura di € 100,00, da adeguarsi annualmente secondo indice Istat, ravvisando la spettanza in capo alla ricorrente di un contributo al mantenimento, attesa comunque la sperequazione reddituale tra i coniugi (avendo dichiarato la di non Pt_1 svolgere attività lavorativa al momento della instaurazione del ricorso) e, dall'altro lato, in considerazione della giovane età della ricorrente e della idoneità allo svolgimento di attività lavorativa (avendo dato atto i Servizi sociali del completamento di un corso per personale ata).
VII.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto (stante il rigetto della domanda riconvenzionale di addebito e della richiesta di affido congiunto) e liquidate per le quattro fasi in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. 147/2022 in relazione al tenore degli scritti difensivi (e tenuto che la fase istruttoria è stata compendiata nella acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali e della documentazione relativa al procedimento penale e innanzi al Tribunale per i Minorenni) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
Peraltro, considerato che entrambe le parti risultano ammesse in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017).
Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
15 Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 147/222, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante ai difensori della ricorrente e del resistente, ammessi in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1193/2023 R.G. sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 30.11.2023, nei confronti di
[...] CP_1 nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta
[...] con comparsa di costituzione depositata in data 18.03.2024, con l'intervento del PM, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposatisi con matrimonio religioso celebrato in Controparte_1
IO ON il giorno 30.8.2011 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2011, parte II, serie A, n. 23) con addebito al;
CP_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal;
CP_1
3) dispone l'affido esclusivo della figlia minore, , alla con Per_1 Pt_1 collocazione principale presso la madre disponendo che la stessa possa decidere anche da sola in ordine alle questioni fondamentale di vita;
4) nulla dispone in ordine alla regolamentazione degli incontri padre- figlia per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
16 5) dispone la assegnazione della casa familiare sita in IO ON, alla via Tanucci, n. 4 alla;
Pt_1
6) invita il resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere separatamente, delegando il servizio sociale di indicare alla parte ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della figlia;
7) dispone che il contribuisca al mantenimento della minore CP_1 versando, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del coniuge versando alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
9) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA sugli imponibili come per legge;
10) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento delle spese di lite di cui al punto che precede sia eseguito a favore dello
Stato;
11) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
12) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Locri, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 20.2.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
dott.ssa Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1193/2023 del Ruolo generale Affari contenziosi civili avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi con richiesta di addebito pendente tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.6.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELA LAFRONTE, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attrice e
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 16.9.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO
RICUPERO, domiciliatario, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore CP_2
, nata a [...] il Persona_1 C.F._3
16.12.2012, nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria del 31.1.2023;
- Curatore speciale -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede; CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.09.2024:
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso depositato il 30.11.2023 conveniva innanzi Parte_1 all'adito Tribunale chiedendo di pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al resistente alle seguenti condizioni: a) affido esclusivo della figlia minore , con Per_1 collocamento presso la madre;
b) assegnazione della casa coniugale;
c) nessuna previsione di incontri della minore con il padre;
d) previsione di un contributo per il mantenimento della minore di € 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% e di euro 200,00 in favore della deducente.
Esponeva la ricorrente di aver contratto in data 30.8.2011 matrimonio con rito concordatario in IO ON (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2011, parte II, serie A, n. 23) con che dalla loro unione era nata Controparte_1
il 16.12.2012; che, l'unione coniugale non si evolveva Per_1 positivamente e, anzi, la convivenza diveniva intollerabile a causa dei comportamenti violenti e vessatori del il quale perpetrava nei CP_1 confronti della moglie e della figlia minore continui maltrattamenti sottoponendole ad una serie di sofferenze fisiche e morali tanto da rendere insostenibile la vita familiare;
in particolare, la minore veniva resa spettatrice sistematica delle condotte aggressive poste in essere dal resistente soprattutto nei confronti della deducente tanto da indurla in uno stato di esasperazione e disperazione fino a costringerla prima a tentare il suicidio e poi a sporgere denuncia in conseguenza della quale si apriva il procedimento penale n. 2161/2022 RGNR nell'ambito del quale era stata emessa in data 22.12.2022 l'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare (misura poi revocata in data 28.4.2023) e divieto di avvicinamento alle persone offese.
I.
2- Si costituiva in giudizio il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava fermamente la richiesta di addebito della separazione evidenziando che l'unico episodio di violenza riferito dalla ricorrente in cui avrebbe subito una lesione alla arcata sopraccigliare, non refertata, era ascrivibile ad un evento accidentale (la rottura della tomaia della scarpa indossata dalla ) e che, sebbene Pt_1 le vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto non avevano giovato alla serenità familiare non era – a suo dire – mai venuto meno al suo compito di marito e padre, tanto che aveva prestato attività lavorativa anche in regime
2 di detenzione per mantenere la famiglia. Evidenziava, invece, che la aveva reiteratamente violato i doveri coniugali, dimostrando totale Pt_1 disinteresse alle esigenze manifestate dal marito nonché nella gestione della figlia minore;
in particolare, deduceva che, approfittando della circostanza che si trovasse in stato detentivo per lunghi periodi di tempo, non perdeva occasione di conoscere sui vari social soggetti di sesso maschile che incontrava in luoghi poco frequentati lasciando spesso la figlia, per molte ore, presso la nonna paterna senza occuparsi delle esigenze della stessa nonché nella gestione quotidiana della casa coniugale. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Rigettare la richiesta di separazione con addebito a carico di Controparte_1
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per violazione dei doveri coniugali derivanti dal Parte_1 matrimonio;
3. affidare la figlia minore, in via condivisa, ad entrambi i genitori che eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con collocazione della minore , in via preferenziale, Persona_1 presso la residenza della madre in IO Jonica (RC), alla via Tanucci n. 4; 4. assegnare la casa coniugale sita in Siderno (RC), alla via Pollino n. 21 al sig.
5. porre a carico del sig. Controparte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 100,00 quale contributo di
[...] mantenimento in favore della figlia minore oltre al 50% Persona_1 delle spese straordinarie preventivamente concordate;
6. nessun contributo per il mantenimento in favore della ricorrente.”
I.
3- All'esito della udienza del 03.4.2024 svoltasi innanzi al Giudice istruttore, in persona di altro Magistrato, con ordinanza depositata il 09.4.2024, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati;
veniva confermato il co - affido della minore alla madre, all'USSM in sede Per_1 ed al Servizio Sociale territoriale con collocamento della medesima presso il domicilio materno con previsione, in via provvisoria, a carico del di un assegno di mantenimento mensile in favore della minore CP_1 di euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non veniva stabilito nulla in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre ritenendo nell'interesse della minore che fosse preferibile, in una prima fase, avviare un percorso di sostegno psicologico della minore e di graduale preparazione della medesima in vista di eventuali future interlocuzioni con il padre, le quali, solo in una seconda fase, verranno opportunamente calendarizzate dal predetto Servizio, in spazio neutro, secondo tempi e modalità che tengano conto della volontà della minore e del suo superiore interesse e benessere
3 psico – fisico. In quella sede, si riteneva opportunamente di invitare l'avv.
già nominata curatore speciale della minore, CP_2 [...]
, nel procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Per_1
Minorenni di Reggio Calabria a costituirsi nel giudizio di separazione e le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alle genitorialità e di mediazione, oltre ad un programma, da parte di di Controparte_1 prevenzione e contenimento delle ricadute nell'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, incaricando all'uopo il Servizio Sociale territoriale, nonché il servizio sociosanitario dell'ASP territorialmente competente.
I.
4- Si costituiva in giudizio l'avv. nella predetta qualità, CP_2 chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale in data 09.4.2024.
I.
5- La causa veniva istruita mediante la acquisizione degli atti del procedimento penale e di quello svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria alla udienza del 26.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione innanzi al Collegio avendo le parti rinunciato alla concessione di termini per note conclusive.
II.- La domanda di separazione (avanzata anche dal convenuto) è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e non solo dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle
4 domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
II. - Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente e dal resistente.
Negli atti introduttivi le difese di entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione e in sede di memoria conclusionale alcuna delle parti vi ha espressamente rinunciato, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
È appena il caso di premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. n. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di
5 condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. n. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
II.1.- La domanda di addebito formulata dall'attrice va accolta.
Nel caso in esame l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, ha provato in maniera tranquillizzante la violazione dei doveri nascenti del matrimonio sub specie delle ripetute aggressioni e violenze subite dal marito. Sul punto la S.C. ha più volte affermato che: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Quindi anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Ciò perché “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 (Rv. 644601 - 01); cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
Ebbene, deve darsi atto che non si ha contezza della fase del procedimento penale aperto a carico del in conseguenza degli episodi di CP_1 maltrattamenti in famiglia (al momento del trattenimento della causa in
6 decisione non era stata pronunciata la sentenza di primo grado); ad ogni buon conto, se è ben vero che la gravità dei fatti denunciati si è di gran lunga affievolita in conseguenza degli accertamenti balistici che hanno acclarato in relazione all'arma sequestrata per incutere timore alla Pt_1 che trattavasi di pistola a salve fa la documentazione acquisita agli atti – ai fini che qui rilevano – è sufficiente per concludere per l'addebito della separazione al resistente. Incidentalmente, si osserva è stata revocata – con ordinanza del 28.4.2023- la misura cautelare emessa in data 22.12.2022 dal GIP presso il Tribunale di Locri di allontanamento della casa familiare mentre è rimasto in essere il divieto di avvicinamento alle persone offese,
e . Parte_1 Persona_1
Invero, la ha denunciato continui maltrattamenti estrinsecatisi sia in Pt_1 violenze fisiche che morali che si erano interrotte esclusivamente in occasione del periodo di detenzione per altra causa del da CP_1 febbraio 2020 a giugno 2021; in particolare, la ha dedotto di essere Pt_1 stata vittima in costanza di matrimonio di minacce di morte (“Ti sparo”,
“Ti sciolgo nell'acido”), di intrusioni immotivate nella vita privata dovute a gelosia e di violenze fisiche che per paura non aveva mai fatto refertare (in particolare ha asserito di essere stata colpita più volte con calci e pugni e nello specifico ha narrato due episodi: in un caso sarebbe stata spinta contro la struttura di un divano e avrebbe riportato ematomi e una ferita all'occhio sinistro e in un altro episodio sarebbe stata spinta contro il muro con una pistola puntata in bocca poi accertato essere a salve). Ebbene, le dichiarazioni della hanno trovato riscontro sia in sede di incidente Pt_1 probatorio reso dalla minore (che ha confermato di aver assistito a plurimi episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre in sua presenza - “si perché lui non si nascondeva a fare le cose, o picchiare mamma di nascosto da me, invece lo faceva davanti a me, sempre!”) sia in sede di audizione innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
(cfr. verbale di udienza del 10.2.2023 in cui la minore ha ricordato la sua infanzia come scandita dagli screzi tra i genitori, dall'atteggiamento molesto ed iracondo del padre che aveva picchiato la madre in sua presenza, pur precisando di non aver subito violenze fisiche da parte del padre, se non in rare occasioni).
Il convenuto sul punto si è limitato a sminuire le avverse dichiarazioni affermando che la ferita al sopracciglio non era stata mai refertata al pronto soccorso e che era stata accidentale in quanto provocata dalla rottura della tomaia di una scarpa indossata dalla senza null'altro contestare Pt_1
7 evidenziando che la mancanza di serenità nella vita coniugale fosse conseguenza del suo coinvolgimento in altre vicende penali.
Ad avviso del Tribunale, in relazione alle specifiche condotte contestate, ossia in tema di addebito della separazione personale per la reiterata violazione dei doveri e degli obblighi di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, nonché dei doveri e degli obblighi di collaborazione/solidarietà/assistenza morale (ancor prima che materiale), ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile.
Nella specie, è stato inequivocabilmente dimostrato che il venire meno dell'affectio coniugalis è stato determinato dalla reiterata e continuativa lesione da parte del marito/padre, non più tollerata né tollerabile, delle inviolabili dignità e personalità della per effetto delle continue Pt_1 ingiurie, intrusioni nella vita privata e della condotta violenta irresponsabile, minacciosa, provocatoria tenuta nei confronti della moglie e alla presenza della minore che appare idonea a violare i principali obblighi nascenti dal matrimonio. Si tratta di condotte ampiamente idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al . CP_1
II.2.- Va invece rigettata l'istanza di addebito per violazione del dovere di assistenza morale e materiale formulata dal convenuto in via riconvenzionale. Costui, infatti, non ha fornito alcuna prova a sostegno e non ha articolato sul punto istanze istruttorie. Ciò posto, nel caso di specie, il ha giustificato la domanda di addebito adducendo che la CP_1 odierna ricorrente non fosse attenta ai suoi bisogni e a quelli della minore ovvero non fosse dedita allo svolgimento delle pulizie domestiche preferendo intrattenere altre conoscenze suoi social. Ebbene, come anticipato, tali circostanze non hanno ricevuto alcun riscontro probatorio e in ogni caso si innestano, invero, alla luce di una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di entrambi i coniugi, in un clima già pesantemente deteriorato.
III.- Per quanto concerne il regime di affido occorre evidenziare che il Tribunale per i Minorenni prima (con provvedimento del 14.3.2023) e l'ordinanza del 09.4.2024 resa nel presente procedimento avente ad oggetto
8 i provvedimenti temporanei ed urgenti avevano disposto il co-affido della minore alla madre, all'USSM in sede ed al Servizio Sociale territoriale con collocamento della medesima presso il domicilio materno stante la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al
. Sul punto deve darsi atto che tale ultima statuizione è venuta CP_1 meno in seguito alla definizione del procedimento di reclamo;
invero, la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione minorenni, con provvedimento del 29.5.2023 ha così statuito: “a) conferma la nomina del curatore speciale, avv. P. Iaconis;
b) conferma l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente per ogni idonea attività in favore della stessa;
c) demanda all'Ufficio del Servizio Sociale competente l'elaborazione di un calendario di incontri in spazio neutro ed alla presenza di un operatore tra la minore e il padre – stabilendo modalità e tempi nell'interesse della piccola, con monitoraggio costante dell'andamento del percorso relazionando per iscritto al Medesimo Tribunale per i Minori con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento comunicando immediatamente al PM ogni notizia utile per eventuali ulteriori interventi nell'interesse della minore;
d) demanda al servizio socio- sanitario dell'ASP territorialmente competente, da individuarsi a cura del Coordinatore, l'individuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di Controparte_1
e e di mediazione tra di essi, volti al superamento della Parte_1 conflittualità; e) demanda al servizio socio-sanitario dell'ASP ed all'ufficio di Servizio sociale territorialmente competenti, l'elaborazione di concerto di un programma di prevenzione e di contenimento della ricaduta del
nell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
f) prescrive a CP_1
e di seguire i percorsi di cui al punto Controparte_1 Parte_1
d), implementati per il di quelli di cui al punto e)”. CP_1
III.
1- Ciò posto, giova premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della cd. bigenitorialità, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In altri termini, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice, con provvedimento motivato, può derogare alla regola dell'affidamento condiviso, ove ritenga che la sua applicazione sia contraria
9 all'interesse del minore. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337-quater come introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.); ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
III.
2- Orbene, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento non sono emersi in giudizio indici sintomatici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente – la quale si è attivata per offrire alla minore un adeguato sostegno anche avvalendosi dell'ausilio dei più stretti familiari. Peraltro, dalle relazioni di aggiornamento redatte dai Servizi sociali incaricati è emerso che nelle more la ha portato a Pt_1 termine con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso (cfr. relazione di aggiornamento dell'ATS di Caulonia depositata in data 25.6.2024).
A diverse conclusioni deve concludersi con riferimento al CP_1 rispetto al quale sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento cd. super esclusivo della minore alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta carenza genitoriale del padre atteso che se è ben vero che le violenze non sono mai state dirette contro la minore in ogni caso sono sempre state svolte in sua presenza;
è inoltre emerso che non abbia intrapreso il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità necessario per tentare di ripristinare il rapporto con la figlia e non ha versato alcuna somma per il mantenimento della
10 minore costringendo la madre a chiedere l'aiuto dei familiari (cfr. relazione dei Servizi sociali di aggiornamento depositata in data 25.6.2024).
In forza di quanto innanzi deve ritenersi, allo stato degli atti e salva l'evoluzione di rapporti familiari, che debba essere disposta, nell'esclusivo e superiore interesse della minore, l'affido della figlia , in via Per_1 esclusiva, alla madre, autorizzandolo all'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale sulla minore anche in relazione alle questioni concernenti l'educazione e l'istruzione di maggiore importanza, derogando alla regola dell'affidamento condiviso, per le ragioni che seguono.
Tale modello di affidamento monogenitoriale cd. "super-esclusivo" o esclusivo "rafforzato" – per come suggerito dal curatore speciale – appare preferibile nella misura in cui appare idoneo ad evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse del figlio, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre e della lontananza del suo attuale domicilio. In altri termini, si rimette al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.).
Sotto altro profilo, la circostanza che il sia sottoposto, ancora CP_1 oggi, non essendovi elementi di segno diverso ad una misura cautelare di natura personale (divieto di avvicinamento alle persone offese), renderebbe, estremamente, difficoltoso, viste le oggettive difficoltà di comunicazione e di costante e quotidiano monitoraggio sulle esigenze di vita della minore, l'esercizio di un affido condiviso, tanto più, in relazione alla situazione di elevata e non sanata conflittualità tra i due genitori che, ulteriormente, ostacola il dialogo costante e la condivisione di un progetto educativo, di massima, comune che rendono proficuo l'affido condiviso.
In definitiva, allo stato - ferma restando l'evoluzione delle dinamiche familiari, nonché la necessità di preservare e rafforzare il rapporto tra padre e figlia il regime di affido esclusivo, nella forma rafforzata, appare quello che garantisce alla minore il suo interesse ad una guida educativa sicura e stabile.
11 Va dunque stabilito l'affido esclusivo della figlia minore alla madre la quale potrà adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso.
III.
3- Le medesime valutazioni valgono a confermare la decisione del Tribunale di collocare la minore presso la madre, peraltro, non oggetto di specifica censura da parte del resistente.
IV.- Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia e alla disciplina delle visite del padre, si ritiene che allo stato non si possa adottare alcuna specifica statuizione. Invero, tenuto conto dell'età della minore una eventuale ripresa degli incontri con l'altro genitore potrà avvenire, stante la prolungata assenza di rapporti personali e di comunicazione anche solo telefonica tra i medesimi, solo tenuto conto della volontà della minore in tal senso e previo necessario accordo con la madre, con il supporto e supervisione dei Servizi Sociali, eventualmente in forma protetta, e con facoltà di sospendere eventuali incontri se ritenuti disturbanti per il minore;
nessun provvedimento e/o precisa regolamentazione deve pertanto essere emesso allo stato. Per completezza si osserva che anche la minore Per_1 si è sottoposta positivamente ad un percorso di rinforzamento delle sue abilità sociali riuscendo ad “essere più aperta e fiduciosa nelle interazioni con i coetanei. Di conseguenza, è riuscita a sviluppare relazioni più stabili e soddisfacenti, contribuendo a un miglioramento generale del suo benessere sociale e personale. Ad oggi, , appare serena e mostra un Per_1 forte legame con la madre e la famiglia materna. Ha un rapporto particolarmente stretto con il nonno, che tende a viziarla, e con la zia, sorella della madre, con cui trascorre del tempo insieme ai cuginetti. Questi legami familiari solidi e affettuosi contribuiscono al suo benessere emotivo, offrendole un ambiente di supporto e amore che rafforza la sua sensazione di sicurezza e appartenenza” – cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi sociali depositata in data 25.6.2024).
IV.
1- Ad ogni buon conto, anche in questa sede, si ritiene opportuno ribadire ed esortare il ad intraprendere un percorso di sostegno CP_1 alla genitorialità presso una struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti, ciò rivelandosi oggettivamente utile a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia.
12 Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
V.- In relazione alla assegnazione della casa coniugale deve darsi atto che già prima della instaurazione del presente procedimento il nucleo familiare si era trasferito in IO ON, alla via Tanucci, n. 4; invero, è stato prodotto il certificato di residenza del il quale risulta residente al CP_1 predetto indirizzo. Quindi l'ultima casa coniugale di riferimento è quella sita in IO ON che viene assegnata alla madre mentre alcun provvedimento va disposto in ordine alla precedente abitazione sita in Siderno, di proprietà della nonna del . Incidentalmente si osserva CP_1 che già l'ordinanza con la quale sono disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti è dotata di efficacia esecutiva con la conseguenza che può essere azionata in altra sede per ottenere il trasferimento della residenza del
. CP_1
VI.- Quanto ai profili economici si ritiene di condividere l'ordinanza presidenziale limitatamente al mantenimento della figlia minore, a carico del resistente nella misura già indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie evidenziandosi che in quella sede non era stata adottata alcuna statuizione in ordine alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Inoltre, si rileva che nessuna delle parti ha prodotto le dichiarazioni reddituali aggiornate per come prescritto dall'art. 473 bis punto 12 c.p.c.
VI.
1- Giova evidenziare che la disciplina della misura del contributo dei genitori al mantenimento dei figli è contenuta, essenzialmente, nell'art. 337 ter c.c., a norma del quale, salvo accordi diversi e liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ed il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare, considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio medesimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5)
13 la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tuttavia, tenuto conto della sua età (è nato nel 1984), dell'esperienza lavorativa maturata (avendo lavorato in passato come cameriere), dispone di una buona capacità di lavoro che gli consentono di ricercare una nuova occupazione lavorativa, come pure avrebbe fatto trasferendosi a Rimini.
Pertanto, alla luce delle circostanze concrete appena illustrate, si deve confermare la misura di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento di oltre alla partecipazione paritaria, nella misura del Per_1
50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, risultando ostativa la corresponsione di una somma maggiore – per come richiesto dalla ricorrente – le condizioni attuali di reddito per come si evince dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata in atti nonché avuto riguardo alle spese allegate.
VI.
2- In relazione alla richiesta di corresponsione del mantenimento in favore della ricorrente preme precisare che – per giurisprudenza ormai consolidata “l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione” (cfr. Cass. Sez. un., 24.1.2018, n. 1765). Orbene, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus, Cass. Civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008). Va, inoltre, precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di
14 svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ., sez. I, 13/02/2013, n. 3502).
Alla luce di tali circostanze, ritiene il Collegio di riconoscere il contributo alla moglie sebbene ridotto nella misura di € 100,00, da adeguarsi annualmente secondo indice Istat, ravvisando la spettanza in capo alla ricorrente di un contributo al mantenimento, attesa comunque la sperequazione reddituale tra i coniugi (avendo dichiarato la di non Pt_1 svolgere attività lavorativa al momento della instaurazione del ricorso) e, dall'altro lato, in considerazione della giovane età della ricorrente e della idoneità allo svolgimento di attività lavorativa (avendo dato atto i Servizi sociali del completamento di un corso per personale ata).
VII.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto (stante il rigetto della domanda riconvenzionale di addebito e della richiesta di affido congiunto) e liquidate per le quattro fasi in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. 147/2022 in relazione al tenore degli scritti difensivi (e tenuto che la fase istruttoria è stata compendiata nella acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali e della documentazione relativa al procedimento penale e innanzi al Tribunale per i Minorenni) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
Peraltro, considerato che entrambe le parti risultano ammesse in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017).
Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
15 Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 147/222, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante ai difensori della ricorrente e del resistente, ammessi in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1193/2023 R.G. sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 30.11.2023, nei confronti di
[...] CP_1 nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta
[...] con comparsa di costituzione depositata in data 18.03.2024, con l'intervento del PM, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposatisi con matrimonio religioso celebrato in Controparte_1
IO ON il giorno 30.8.2011 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2011, parte II, serie A, n. 23) con addebito al;
CP_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal;
CP_1
3) dispone l'affido esclusivo della figlia minore, , alla con Per_1 Pt_1 collocazione principale presso la madre disponendo che la stessa possa decidere anche da sola in ordine alle questioni fondamentale di vita;
4) nulla dispone in ordine alla regolamentazione degli incontri padre- figlia per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
16 5) dispone la assegnazione della casa familiare sita in IO ON, alla via Tanucci, n. 4 alla;
Pt_1
6) invita il resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere separatamente, delegando il servizio sociale di indicare alla parte ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della figlia;
7) dispone che il contribuisca al mantenimento della minore CP_1 versando, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del coniuge versando alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
9) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA sugli imponibili come per legge;
10) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento delle spese di lite di cui al punto che precede sia eseguito a favore dello
Stato;
11) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
12) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Locri, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 20.2.2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
dott.ssa Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
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