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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1453/2022 r.g. vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Rotella, per procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
- ATTORI -
CONTRO nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco, in virtù di procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-CONVENUTA –
Oggetto: restituzione somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 05.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riducendo il primo termine per comparsa conclusionale a giorni 40 (60+ 20).
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio in persona del legale rappresentante pro – tempore, chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che i sigg.ri e Parte_1 _2
sono creditori delle odierne convenute dell'importo pari ad € 27.893,46; - per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te e la in persona del legale rapp.te, alla Controparte_3 Controparte_4 restituzione delle somme pagate e non dovute e dunque al pagamento, in favore degli attori, dell'importo pari ad
€ 27.893,46 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o equa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condannare le convenute al pagamento in favore della sig.ra dell'importo pari ad € Parte_2
12.936,00 quali spese e interessi passivi dalla medesima sostenuti per l'accesso al credito bancario causato dalla mancata disponibilità delle somme di denaro non restituite dalle convenute;
- condannare, altresì, al risarcimento del danno non patrimoniale causato alla sig.ra dalla mancata cancellazione dalla Centrale rischi Parte_2 della Banca d'Italia per le ragioni meglio illustrate in narrativa da quantificarsi in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa;
- accogliere la domanda di maggior danno formulata ai sensi dell'art. 1224 c.p.c. in narrativa meglio precisata e per l'effetto condannare le convenute al pagamento in favore degli attori dell'importo pari ad € 8.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
e a supporto della loro domanda hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2 che la con decreto n. 543/2001, ha ingiunto nei loro Controparte_5 confronti, in qualità di fideiussori della il pagamento di Lire 95.501,364 oltre Parte_3 interessi e spese del monitorio, derivanti da scoperti dei conti correnti n. 52/779 e n. 151166 intestati alla Parte_4 che il medesimo Istituto, con decreto n. 544/2001, ha ingiunto nei loro confronti, in qualità di fideiussori della il pagamento di Lire 35.587,035 oltre interessi e spese del Parte_5 monitorio, quali somme derivanti da scoperto dei conti correnti n. 52/877 e n. 151197 intestati alla Parte_5 che, notificato in data 16.02.2002 atto di precetto di € 13.303,86, è stata avviata la procedura esecutiva n. 1035/2002 dinanzi al Tribunale di Cosenza, sulla base del decreto ingiuntivo n.
544/2001, ed è stato pignorato lo stipendio di , dipendente della Calabria Latte Parte_1
S.p.a., giusta ordinanza di assegnazione somme di € 13.308,86, oltre interessi e spese legali;
2 che la Intesa Bci, mediante la procedura esecutiva n. 972/2002 dinanzi al Tribunale di
Catanzaro, azionando dapprima il solo decreto ingiuntivo n.544/2001 e successivamente con atto di intervento, anche il decreto ingiuntivo n. 543/2001, ha pignorato lo stipendio di _2
, dipendente dell'Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro;
[...] che, con ordinanza del 17.6.2002, il Giudice dell'esecuzione assegnava al creditore procedente l'importo pari ad € 14.072,70 oltre spese e interessi;
che, a seguito dell'intervento spiegato sempre dalla Intesa Bci sulla base del d.i. n. 543/2001, il
G.E., con ordinanza del 25.2.2003, assegnava al creditore l'importo complessivo pari ad €
68.781,89; che la procedura esecutiva n. 972/2002 è stata estinta il 07.07.2011, avendo gli odierni attori estinto interamente il proprio debito avendo corrisposto integralmente l'importo dovuto;
che, nel mese di febbraio 2002, gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
543/2001, la quale è stata accolta con sentenza n. 2995/2012 e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo citato, con condanna della al pagamento ad Parte_3 Controparte_3 dell'importo di € 26.177,11 oltre interessi;
che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 620/2018, ha rigettato l'appello proposto da e , condannandoli al pagamento di € 1.400,00 oltre accessori Parte_1 Parte_2 di legge;
che la Calabria Latte S.p.a. ha dichiarato di avere trattenuto a proprio Parte_1 dipendente dal gennaio 2001 al giugno 2005, € 15.925,70; che l'Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro ha dichiarato di avere trattenuto a
, propria dipendente, € 52.848,73; Parte_2 che in data 13.09.2021 gli attori hanno ricevuto un precetto per il pagamento di € 75.158,08 quale debito dovuto in virtù delle sentenze nn. 2995/2012 del Tribunale di Catanzaro e
620/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro, senza la preventiva notifica dei titoli;
che, già con missiva del 28.05.2013, gli attori hanno intimato la restituzione delle somme pignorate e non dovute e, in seguito, anche con lettera del 5.10.2021, e Parte_1 _2
hanno intimato a e alla la restituzione
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'importo di € 29.293,46 quale somma pignorata e non dovuta;
che è stata iscritta nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a seguito della Parte_2 segnalazione operata dall' , quale servicer e dalla quale CP_3 Controparte_4
3 intermediario;
che la segnalazione è illegittima, perché non cancellata a pagamento avvenuto, causandole un danno consistito nell'aver dovuto far richiedere un finanziamento di € 21.000,00 ai suoi familiari per l'acquisto di un'autovettura necessaria allo svolgimento della sua attività lavorativa;
che gli attori non hanno potuto godere della somma indebitamente trattenuta, costringendoli così a sostenere interessi sulla somma finanziata pari ad € 12.936,00; che ciò ha comportato nei confronti di un danno non patrimoniale quantificato Parte_2 in € 5.000,00; che gli attori hanno subito un danno dovuto al mancato investimento delle somme non dovute, anche in considerazione della richiesta di investimento in oro dell'importo di € 25.500,00 che non è stata realizzata per indisponibilità del denaro, producendo un danno pari al mancato guadagno di € 8.000,00.
Con comparsa depositata il 15/9/2022, si è costituita la (nuova Controparte_1 denominazione assunta da già in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, quale mandataria di eccependo: che al Controparte_4
30 giugno 2022 (data dei conteggi), considerando le dichiarazioni rilasciate dai terzi pignorati è risultata un'evidente esposizione debitoria nei confronti dei coniugi;
che per la posizione Pt_1
partendo dal decreto ingiuntivo e decurtando i versamenti mensili del Parte_5 pignoramento presso terzi avviato nei confronti di , la stessa vanta ancora un Parte_1 credito di € 14.164,45 oltre interessi come da contratto;
che per la posizione Parte_4 partendo dalla sentenza di primo grado che ha rideterminato il credito, confermata in appello, e decurtando i versamenti mensili del pignoramento presso terzi avviato ai danni di _2
, vanta un credito di € 10.759,04 oltre interessi come da contratto;
che in data 13.09.2021
[...]
è stato notificato da e per essa la mandataria Controparte_4 Parte_6 atto di precetto nei confronti di nonché nei confronti dei fideiussori Parte_4 Pt_1
e con cui è stato intimato il pagamento di € 75.158, 08, omettendo la
[...] Parte_2 preventiva notifica dei titoli esecutivi sentenza n. 2995/2012 del Tribunale di Catanzaro e la n.
620/2018 emessa dalla Corte d'Appello, omettendo la contestuale notifica dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza n. 2955/12 emessa il 27.09.12 dal Tribunale di Catanzaro e munita di formula esecutiva apposta il 14.07.21 e dalla sentenza n. 620/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.03.18 anche questa munita di formula esecutiva il 23.06.21; che,
4 pertanto, è stata notificata successiva rinuncia al precetto che, essendo stato opposto nelle more, è rimasto pendente per la questione dell'omessa notifica dei titoli;
che la richiesta di danni da illegittima iscrizione nella Centrali Rischi presso la Banca d'Italia, è infondata perché gli attori sono ancora debitori della convenuta;
che anche le ulteriore pretese risarcitorie sono pretestuose oltre che infondate;
vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 19/2/2023, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto quale condizione di procedibilità è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione, con ordinanza del 15.05.2023 è stata ammessa CTU contabile.
Espletata l'attività istruttoria, con provvedimento del 22.04.2024, vista l'istanza depositata in data 19.04.2024 dagli attori è stato convocato il CTU a chiarimenti.
Acquisita anche la relazione integrativa del CTU, all'udienza del 05.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riducendo il primo termine per comparsa conclusionale a giorni 40 (60+ 20).
*** *** *** *** ***
La domanda di restituzione somme avanzata dagli attori è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
e sono stati escussi dalla in qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_6 fideiussori della sul credito originato dal decreto ingiuntivo n. 543/2001 e Parte_4 della sul credito originato dal decreto ingiuntivo n. 544/2001 (v. all. nn. Parte_5
1,2,4 e 6 all'atto di citazione).
Gli attori hanno dedotto di avere indebitamente versato l'importo complessivo di €
27.893,46, in quanto a fronte dell'importo complessivo pignorato di € 68.774,43, ovvero €
15.952, 70 trattenute sullo stipendio di dalla Calabria Latte S.p.a. per il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 544/2001 ed € 52.848,73 trattenute sullo stipendio di Parte_2 dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, portati dal decreto ingiuntivo n.
543/2001, è stato poi accertato un debito complessivo inferiore pari ad € 40.880,97 di cui €
26.177,11 quale credito rideterminato con sentenza n. 2995/2012 di accoglimento
5 dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 543/2001 per illegittima capitalizzazione degli interessi ed € 13.303,86 in virtù del decreto ingiuntivo n. 544/2001.
Anzitutto, occorre chiarire che anche il fideiussore può esercitare l'azione di ripetizione di indebito, in quanto trattasi di rimedio generale quando non sia esistente il titolo debitorio, ricorrendo entrambe le condizioni che ne legittimano l'esercizio in via ordinaria ovvero lo spostamento patrimoniale che ha luogo con il pagamento e la mancanza di una legittima causa solvendi che ne giustifichi l'esecuzione. (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 13418/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “…E se il fideiussore non è quindi un adiectus solutionis causa, ma, quando paga, paga un debito proprio egli, competendo al solo solvens per il fatto di aver effettuato un pagamento non dovuto la legittimazione all'esercizio di ripetizione, può certo esercitarla nei confronti dell'accipiens che abbia ricevuto, come nel nostro caso, un pagamento non dovuto.”.
(cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 13418/2022).
Precisato ciò, si osserva che dall'esame della documentazione in atti risulta che con decreto ingiuntivo n. 543 del 28.09.2001 il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto alla Parte_4
a e a quali fideiussori della prima, il pagamento della
[...] Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 49.322,34 per lo scoperto di conto corrente n.52/779 e 151166 chiuso in data 02.03.2001; che il decreto ingiuntivo è stato opposto dagli attori e l'opposizione è stata accolta con sentenza n. 2995/2012 emessa dal Tribunale di Catanzaro che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543/2001, condannando la in Parte_4 solido con i fideiussori e al pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
26.177,11, rideterminando le somme a debito dovute dalla per illegittima Parte_4 capitalizzazione degli interessi, oltre ad ulteriori interessi moratori, pari a quelli pattuiti in contratto (22%) con decorrenza dal 2 marzo 2001 sino al soddisfo, sulla sola sorte capitale risultante da conto corrente;
che avverso tale sentenza parte attrice ha proposto appello che
è stato rigettato con sentenza n. 620 del 31.03.2018, con condanna alle spese di lite quantificate in € 1.400,00 oltre accessori di legge;
che, nelle more di tali procedimenti, la ha avviato azione esecutiva nei confronti di Controparte_5 Parte_2 dapprima azionando il decreto ingiuntivo n. 544/2001 e successivamente con atto di intervento anche il decreto ingiuntivo n. 543/2001; che la il Controparte_5
16.02.2002 ha intimato al pagamento in solido della somma di € 13.303,86 Parte_2 oltre interessi, pignorando così lo stipendio della;
che con domanda di intervento la _2
[..
[...] ha ottenuto di partecipare alla procedura esecutiva n. 972/02 Controparte_7 per recuperare la somma di € 54.161,20 nonché spese ed interessi al tasso del Prime Rate
ABI tempo per tempo vigente dal 03.03.2001 fino al soddisfo;
che il 25.02.2003 il Tribunale di Catanzaro ha assegnato al creditore l'importo complessivo di € 68.781,89 da pagare in solido con . (cfr. all. nn. 1,2, 4, 5,6,7,9, 11, 14 all'atto di citazione e CTU pag. Parte_1
7,8 e 9).
Quindi, dagli atti prodotti in giudizio, emerge che l'importo complessivo da pignorare assegnato al creditore procedente nei confronti di e , quali Parte_2 Parte_1 obbligati in solido, è stato di complessivi € 68.781, 89 e che ciò è avvenuto attraverso l'avvio di due procedure esecutive distinte, la numero 972/2002 r.g.e. in relazione al decreto ingiuntivo n. 543/2002 e la n. 1035/2002 r.g.e per il decreto ingiuntivo n. 544/2002. (cfr. all. nn. 4, 6 e 10 all'atto di citazione).
Pertanto, correttamente il CTU ha determinato l'esatto avere distinguendo le due posizioni debitorie societarie, quella di cui al decreto ingiuntivo n. 544/2001 alla e Parte_5 quella di cui al decreto ingiuntivo n. 543/2001 alla Parte_4
Con riguardo alla posizione debitoria di il CTU, partendo dal credito Parte_4 originario rideterminato dalla sentenza n. 2995/2012 di revoca del decreto ingiuntivo n.
543/2001 ha per la sola quota di capitale residuata di volta in volta applicato gli interessi moratori al 22 % riconducendoli al tasso soglia usura in caso di superamento con decorrenza dalla chiusura del conto, ovvero il 02.03.2011 (cfr. CTU pag. 7,8 e 9).
Nello specifico, il CTU adoperando detto metodo di calcolo ha accertato che: “Orbene, avendo la signora pagato € 474,29 mensili a far data da maggio 2002 fino ad agosto 2011, come da _2 mandati di pagamento della Regione Calabria-Azienda ospedaliera Mater Domini allegati in atti da parte attrice, per un importo complessivo di € 52.848,73 è possibile determinare le somme dovute alla data del
21.11.2023 come di seguito meglio rappresentate: credito complessivo originale € 26.177,11, nuovo capitale aggiunto €. 0,00, interessi totali maturati € 37.609,94, Rivalutazione totale maturata (dal 02.03.2001 al
21.11.2023) € 0,00 interessi e rivalutazione totale €. 37.609,94, anticipi versati (da dedurre) €. –
52.848,32 a saldo totale residuano al 21.11.2023 €. 10.983,73 di cui Capitale = 3.438,00 -- Accessori
= 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 7.500,72. Sulla base della documentazione in atti, la scrivente CTU ritiene che le somme dovute da parte attrice alla relativamente al decreto Parte_6 ingiuntivo n. 543/01 ammontano in complessivi € 10.938,73, di cui € 3.438,00 per sorta capitale ed €
7 7.500,72 per sorte interessi calcolati alla data della presente relazione al tasso convenzionale fisso al 22% come da sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2955/12. (cfr. CTU pagg. 8 e 9).
Al contrario, sono da ritenere infondate le osservazioni sollevate dagli attori sulla non dovutezza degli interessi moratori per le ragioni di seguito precisate.
Gli attori hanno dedotto che la debenza degli interessi moratori decorrerebbe dal momento di effettiva determinazione della somma dovuta, accertata con sentenza n. 2995/2012 del
Tribunale di Catanzaro, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543/2001 e che avendo pagato tutto quanto dovuto entro il mese di luglio 2011, giusta estinzione della procedura n.
972/2002 avvenuta il 7.7.2011, alcun interesse moratorio fosse dovuto.
Invero, come correttamente affermato dal CTU, premesso che i crediti per i quali sono state trattenute delle somme derivano da due distinti decreti ingiuntivi, nel caso del credito dovuto da non rileva ai fini della applicazione degli interessi moratori che sia Parte_4 intervenuta sentenza di revoca del decreto ingiuntivo con nuova determinazione del credito dovuto, poiché trattasi di credito derivante da obbligazione pecuniaria ovvero da uno scoperto di conto corrente alla chiusura del quale con saldo negativo maturano necessariamente interessi di mora sino al momento dell'effettivo soddisfo.
Infatti, il Ctu seguendo un iter logico giuridico pienamente condiviso da questo giudicante ha accertato che: “Dovendo affrontare, quindi, la questione del debito della sollevata in tale Parte_4 punto delle osservazioni, occorre rimarcare che le somme effettivamente dovute dalla stessa ed in solido dai suoi fideiussori sono pari ad € 52.848,32, giusta nota della Regione Calabria allegata nel fascicolo telematico. In secundis, il fatto che sia intervenuta la sentenza n. 2955/2012 del Tribunale di Catanzaro che abbia stabilito la condanna alla del pagamento della somma di € 26.177,11 non ha generato Parte_4 come conseguenza immediata l'estinzione del debito, poiché sono dovuti anche gli interessi moratori sul saldo derivante da scoperto di conto corrente ai sensi dell'art. 1224 c.c., rubricato “danni nelle obbligazioni pecuniarie”. Tale articolo dispone che: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno… Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. A ciò si aggiunge quanto sancito dall'art. 1194 c.c. comma 1 e 2 che dispone che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
8 Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Se
l'adempimento costituisce acconto, deve essere imputato agli interessi prima che al capitale.
Ebbene, il Ctu ha, sulla base del credito rideterminato in sentenza e dell'importo versato da con trattenuta sullo stipendio, imputato i pagamenti prima agli interessi ai Parte_2 sensi dell'art. 1194 c.c., calcolandoli sulla rata capitale residuata anche alla luce degli scomputi dovuti alle trattenute, per poi imputare le rate trattenute alla quota capitale residuante ancora dovuta dai fideiussori.
Pertanto, il CTU è arrivato alla corretta conclusione che dato l'importo originario dovuto di
€ 26.177,11 e quello versato con trattenute sullo stipendio da parte di alla data Parte_2 dell'8.08.2011, imputando le rate prima agli interessi e poi al capitale residuato, è rimasto un residuo capitale di € 3.438,00 e interessi sino al 21.11.2023 di € 7.500, pervenendo così all'accertamento che l'importo ancora dovuto dagli attori per la posizione di Parte_4
è di € 10.938,00 (cfr. CTU tabelle alle pagine 9 alla 18 della relazione sui chiarimenti).
[...]
Parimenti, infondate sono le osservazioni sollevate dagli attori sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal CTU per la posizione debitoria di per i motivi di seguito Parte_5 descritti.
Dall'esame del compendio probatorio e della CTU è stato possibile accertare: che in data
28.09.2001 è stato notificato decreto ingiuntivo n. 544 del Tribunale di Catanzaro del
28.09.2001 alla in solido con e quali Parte_5 Parte_1 Parte_2 fideiussori della prima, al fine di ottenere il pagamento in favore della Controparte_5
dell'importo di € 18.379,17 oltre interessi e spese relativamente allo scoperto di
[...] conto corrente n. 52/887 e 151197; che il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato con sentenza n. 1532/2001. (cfr. all. nn. 2 e 4 all'atto di citazione).
Il Ctu, pertanto, sulla base della documentazione richiamata, ha individuato il credito originario per € 18.379,17 e dato l'importo versato da per € 15.925,70 con Parte_1 trattenuta sullo stipendio ha provveduto a calcolare sulla sola sorte capitale gli interessi moratori, applicando il tasso prime rate ABI per tempo vigente al 7,875 % al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e dal momento di rimozione della su richiamata rilevazione del tasso, applicando il tasso sostitutivo Euribor ad 1 mese.
Dunque, il CTU ha correttamente concluso che dato l'importo originario dovuto di €
18.379,17 e quello versato con trattenute sullo stipendio da parte di per € Parte_1
9 15.925,68 imputando le rate prima agli interessi e poi al capitale residuato, è rimasto un residuo capitale di € 6.995,11 e interessi sino al 21.11.2023 di € 1.129,07, pervenendo così all'accertamento che l'importo ancora dovuto dagli attori per la posizione di Parte_5
è di € 8.124,18 (cfr. CTU pag. 10 e 11 e CTU integrativa dei chiarimenti tabelle alle
[...] pagine da 21 a 30).
Ciò posto, riguardo all'osservazione posta dagli attori sul computo di € 2.621,84 pagati da quale somma ulteriore e non dovuta rispetto all'importo assegnato dal Parte_1 giudice dell'esecuzione di € 13.303,86 per la posizione derivante dal Parte_5 decreto ingiuntivo n. 544/2001, si ritiene che la stessa sia infondata, poiché a fronte di un saldo debitore accertato dal Ctu anche per la non trova giustificazione Parte_5 alcuna l'imputazione dell'importo di € 2.621,84 per la posizione Parte_4
Infine, riguardo all'eccezione di prescrizione per i crediti derivanti dalla posizione di
[...]
fondata sulla circostanza che la sentenza di rigetto n. 1532/2004 ha confermato il Parte_5 decreto ingiuntivo n. 544/2001 e rigettato l'opposizione e che, pertanto, essendo trascorso oltre un decennio dalla sentenza il diritto di credito degli attori fosse prescritto per mancata interruzione dei termini da parte dell'istituto, va rigettata perché tardiva in quanto proposta con note di trattazione depositate il 26.05.2023.
Passando quindi alle domande di risarcimento del danno avanzate dagli attori, le stesse deve ritenersi siano infondate quale conseguenza del rigetto della domanda di restituzione d'indebito e considerato che la permanenza dell'iscrizione del nominativo di Parte_2 nella Centrale rischi della Banca d'Italia è legittimo per persistenza del debito non ancora estinto per entrambe le posizioni sia per la che per la Parte_4 Parte_5
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta non ravvisandosi alcuna violazione del canone di normale prudenza nel coltivare una domanda prospettando argomentazioni difensive di tenore opposto a quello della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico degli attori.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(nuova denominazione assunta da già CP_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
Controparte_4
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
(nuova denominazione assunta da già in
[...] CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...] le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre CP_4 rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
- pone le spese di CTU, già liquidate in atti a carico degli attori e Parte_1
, in solido fra loro. Parte_2
Catanzaro, lì 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1453/2022 r.g. vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Rotella, per procura in calce C.F._2 all'atto di citazione;
- ATTORI -
CONTRO nuova denominazione assunta da già Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco, in virtù di procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-CONVENUTA –
Oggetto: restituzione somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 05.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riducendo il primo termine per comparsa conclusionale a giorni 40 (60+ 20).
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio in persona del legale rappresentante pro – tempore, chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che i sigg.ri e Parte_1 _2
sono creditori delle odierne convenute dell'importo pari ad € 27.893,46; - per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te e la in persona del legale rapp.te, alla Controparte_3 Controparte_4 restituzione delle somme pagate e non dovute e dunque al pagamento, in favore degli attori, dell'importo pari ad
€ 27.893,46 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o equa oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condannare le convenute al pagamento in favore della sig.ra dell'importo pari ad € Parte_2
12.936,00 quali spese e interessi passivi dalla medesima sostenuti per l'accesso al credito bancario causato dalla mancata disponibilità delle somme di denaro non restituite dalle convenute;
- condannare, altresì, al risarcimento del danno non patrimoniale causato alla sig.ra dalla mancata cancellazione dalla Centrale rischi Parte_2 della Banca d'Italia per le ragioni meglio illustrate in narrativa da quantificarsi in € 5.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa;
- accogliere la domanda di maggior danno formulata ai sensi dell'art. 1224 c.p.c. in narrativa meglio precisata e per l'effetto condannare le convenute al pagamento in favore degli attori dell'importo pari ad € 8.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
e a supporto della loro domanda hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2 che la con decreto n. 543/2001, ha ingiunto nei loro Controparte_5 confronti, in qualità di fideiussori della il pagamento di Lire 95.501,364 oltre Parte_3 interessi e spese del monitorio, derivanti da scoperti dei conti correnti n. 52/779 e n. 151166 intestati alla Parte_4 che il medesimo Istituto, con decreto n. 544/2001, ha ingiunto nei loro confronti, in qualità di fideiussori della il pagamento di Lire 35.587,035 oltre interessi e spese del Parte_5 monitorio, quali somme derivanti da scoperto dei conti correnti n. 52/877 e n. 151197 intestati alla Parte_5 che, notificato in data 16.02.2002 atto di precetto di € 13.303,86, è stata avviata la procedura esecutiva n. 1035/2002 dinanzi al Tribunale di Cosenza, sulla base del decreto ingiuntivo n.
544/2001, ed è stato pignorato lo stipendio di , dipendente della Calabria Latte Parte_1
S.p.a., giusta ordinanza di assegnazione somme di € 13.308,86, oltre interessi e spese legali;
2 che la Intesa Bci, mediante la procedura esecutiva n. 972/2002 dinanzi al Tribunale di
Catanzaro, azionando dapprima il solo decreto ingiuntivo n.544/2001 e successivamente con atto di intervento, anche il decreto ingiuntivo n. 543/2001, ha pignorato lo stipendio di _2
, dipendente dell'Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro;
[...] che, con ordinanza del 17.6.2002, il Giudice dell'esecuzione assegnava al creditore procedente l'importo pari ad € 14.072,70 oltre spese e interessi;
che, a seguito dell'intervento spiegato sempre dalla Intesa Bci sulla base del d.i. n. 543/2001, il
G.E., con ordinanza del 25.2.2003, assegnava al creditore l'importo complessivo pari ad €
68.781,89; che la procedura esecutiva n. 972/2002 è stata estinta il 07.07.2011, avendo gli odierni attori estinto interamente il proprio debito avendo corrisposto integralmente l'importo dovuto;
che, nel mese di febbraio 2002, gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
543/2001, la quale è stata accolta con sentenza n. 2995/2012 e, per l'effetto, è stato revocato il decreto ingiuntivo citato, con condanna della al pagamento ad Parte_3 Controparte_3 dell'importo di € 26.177,11 oltre interessi;
che la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 620/2018, ha rigettato l'appello proposto da e , condannandoli al pagamento di € 1.400,00 oltre accessori Parte_1 Parte_2 di legge;
che la Calabria Latte S.p.a. ha dichiarato di avere trattenuto a proprio Parte_1 dipendente dal gennaio 2001 al giugno 2005, € 15.925,70; che l'Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro ha dichiarato di avere trattenuto a
, propria dipendente, € 52.848,73; Parte_2 che in data 13.09.2021 gli attori hanno ricevuto un precetto per il pagamento di € 75.158,08 quale debito dovuto in virtù delle sentenze nn. 2995/2012 del Tribunale di Catanzaro e
620/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro, senza la preventiva notifica dei titoli;
che, già con missiva del 28.05.2013, gli attori hanno intimato la restituzione delle somme pignorate e non dovute e, in seguito, anche con lettera del 5.10.2021, e Parte_1 _2
hanno intimato a e alla la restituzione
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'importo di € 29.293,46 quale somma pignorata e non dovuta;
che è stata iscritta nella Centrale Rischi della Banca d'Italia a seguito della Parte_2 segnalazione operata dall' , quale servicer e dalla quale CP_3 Controparte_4
3 intermediario;
che la segnalazione è illegittima, perché non cancellata a pagamento avvenuto, causandole un danno consistito nell'aver dovuto far richiedere un finanziamento di € 21.000,00 ai suoi familiari per l'acquisto di un'autovettura necessaria allo svolgimento della sua attività lavorativa;
che gli attori non hanno potuto godere della somma indebitamente trattenuta, costringendoli così a sostenere interessi sulla somma finanziata pari ad € 12.936,00; che ciò ha comportato nei confronti di un danno non patrimoniale quantificato Parte_2 in € 5.000,00; che gli attori hanno subito un danno dovuto al mancato investimento delle somme non dovute, anche in considerazione della richiesta di investimento in oro dell'importo di € 25.500,00 che non è stata realizzata per indisponibilità del denaro, producendo un danno pari al mancato guadagno di € 8.000,00.
Con comparsa depositata il 15/9/2022, si è costituita la (nuova Controparte_1 denominazione assunta da già in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, quale mandataria di eccependo: che al Controparte_4
30 giugno 2022 (data dei conteggi), considerando le dichiarazioni rilasciate dai terzi pignorati è risultata un'evidente esposizione debitoria nei confronti dei coniugi;
che per la posizione Pt_1
partendo dal decreto ingiuntivo e decurtando i versamenti mensili del Parte_5 pignoramento presso terzi avviato nei confronti di , la stessa vanta ancora un Parte_1 credito di € 14.164,45 oltre interessi come da contratto;
che per la posizione Parte_4 partendo dalla sentenza di primo grado che ha rideterminato il credito, confermata in appello, e decurtando i versamenti mensili del pignoramento presso terzi avviato ai danni di _2
, vanta un credito di € 10.759,04 oltre interessi come da contratto;
che in data 13.09.2021
[...]
è stato notificato da e per essa la mandataria Controparte_4 Parte_6 atto di precetto nei confronti di nonché nei confronti dei fideiussori Parte_4 Pt_1
e con cui è stato intimato il pagamento di € 75.158, 08, omettendo la
[...] Parte_2 preventiva notifica dei titoli esecutivi sentenza n. 2995/2012 del Tribunale di Catanzaro e la n.
620/2018 emessa dalla Corte d'Appello, omettendo la contestuale notifica dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza n. 2955/12 emessa il 27.09.12 dal Tribunale di Catanzaro e munita di formula esecutiva apposta il 14.07.21 e dalla sentenza n. 620/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.03.18 anche questa munita di formula esecutiva il 23.06.21; che,
4 pertanto, è stata notificata successiva rinuncia al precetto che, essendo stato opposto nelle more, è rimasto pendente per la questione dell'omessa notifica dei titoli;
che la richiesta di danni da illegittima iscrizione nella Centrali Rischi presso la Banca d'Italia, è infondata perché gli attori sono ancora debitori della convenuta;
che anche le ulteriore pretese risarcitorie sono pretestuose oltre che infondate;
vinte le spese.
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 19/2/2023, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto quale condizione di procedibilità è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione, con ordinanza del 15.05.2023 è stata ammessa CTU contabile.
Espletata l'attività istruttoria, con provvedimento del 22.04.2024, vista l'istanza depositata in data 19.04.2024 dagli attori è stato convocato il CTU a chiarimenti.
Acquisita anche la relazione integrativa del CTU, all'udienza del 05.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i difensori delle parti, hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice, che ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riducendo il primo termine per comparsa conclusionale a giorni 40 (60+ 20).
*** *** *** *** ***
La domanda di restituzione somme avanzata dagli attori è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
e sono stati escussi dalla in qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_6 fideiussori della sul credito originato dal decreto ingiuntivo n. 543/2001 e Parte_4 della sul credito originato dal decreto ingiuntivo n. 544/2001 (v. all. nn. Parte_5
1,2,4 e 6 all'atto di citazione).
Gli attori hanno dedotto di avere indebitamente versato l'importo complessivo di €
27.893,46, in quanto a fronte dell'importo complessivo pignorato di € 68.774,43, ovvero €
15.952, 70 trattenute sullo stipendio di dalla Calabria Latte S.p.a. per il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 544/2001 ed € 52.848,73 trattenute sullo stipendio di Parte_2 dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, portati dal decreto ingiuntivo n.
543/2001, è stato poi accertato un debito complessivo inferiore pari ad € 40.880,97 di cui €
26.177,11 quale credito rideterminato con sentenza n. 2995/2012 di accoglimento
5 dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 543/2001 per illegittima capitalizzazione degli interessi ed € 13.303,86 in virtù del decreto ingiuntivo n. 544/2001.
Anzitutto, occorre chiarire che anche il fideiussore può esercitare l'azione di ripetizione di indebito, in quanto trattasi di rimedio generale quando non sia esistente il titolo debitorio, ricorrendo entrambe le condizioni che ne legittimano l'esercizio in via ordinaria ovvero lo spostamento patrimoniale che ha luogo con il pagamento e la mancanza di una legittima causa solvendi che ne giustifichi l'esecuzione. (cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 13418/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “…E se il fideiussore non è quindi un adiectus solutionis causa, ma, quando paga, paga un debito proprio egli, competendo al solo solvens per il fatto di aver effettuato un pagamento non dovuto la legittimazione all'esercizio di ripetizione, può certo esercitarla nei confronti dell'accipiens che abbia ricevuto, come nel nostro caso, un pagamento non dovuto.”.
(cfr. Cass., Civ., Sez. I, ord. n. 13418/2022).
Precisato ciò, si osserva che dall'esame della documentazione in atti risulta che con decreto ingiuntivo n. 543 del 28.09.2001 il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto alla Parte_4
a e a quali fideiussori della prima, il pagamento della
[...] Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 49.322,34 per lo scoperto di conto corrente n.52/779 e 151166 chiuso in data 02.03.2001; che il decreto ingiuntivo è stato opposto dagli attori e l'opposizione è stata accolta con sentenza n. 2995/2012 emessa dal Tribunale di Catanzaro che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543/2001, condannando la in Parte_4 solido con i fideiussori e al pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
26.177,11, rideterminando le somme a debito dovute dalla per illegittima Parte_4 capitalizzazione degli interessi, oltre ad ulteriori interessi moratori, pari a quelli pattuiti in contratto (22%) con decorrenza dal 2 marzo 2001 sino al soddisfo, sulla sola sorte capitale risultante da conto corrente;
che avverso tale sentenza parte attrice ha proposto appello che
è stato rigettato con sentenza n. 620 del 31.03.2018, con condanna alle spese di lite quantificate in € 1.400,00 oltre accessori di legge;
che, nelle more di tali procedimenti, la ha avviato azione esecutiva nei confronti di Controparte_5 Parte_2 dapprima azionando il decreto ingiuntivo n. 544/2001 e successivamente con atto di intervento anche il decreto ingiuntivo n. 543/2001; che la il Controparte_5
16.02.2002 ha intimato al pagamento in solido della somma di € 13.303,86 Parte_2 oltre interessi, pignorando così lo stipendio della;
che con domanda di intervento la _2
[..
[...] ha ottenuto di partecipare alla procedura esecutiva n. 972/02 Controparte_7 per recuperare la somma di € 54.161,20 nonché spese ed interessi al tasso del Prime Rate
ABI tempo per tempo vigente dal 03.03.2001 fino al soddisfo;
che il 25.02.2003 il Tribunale di Catanzaro ha assegnato al creditore l'importo complessivo di € 68.781,89 da pagare in solido con . (cfr. all. nn. 1,2, 4, 5,6,7,9, 11, 14 all'atto di citazione e CTU pag. Parte_1
7,8 e 9).
Quindi, dagli atti prodotti in giudizio, emerge che l'importo complessivo da pignorare assegnato al creditore procedente nei confronti di e , quali Parte_2 Parte_1 obbligati in solido, è stato di complessivi € 68.781, 89 e che ciò è avvenuto attraverso l'avvio di due procedure esecutive distinte, la numero 972/2002 r.g.e. in relazione al decreto ingiuntivo n. 543/2002 e la n. 1035/2002 r.g.e per il decreto ingiuntivo n. 544/2002. (cfr. all. nn. 4, 6 e 10 all'atto di citazione).
Pertanto, correttamente il CTU ha determinato l'esatto avere distinguendo le due posizioni debitorie societarie, quella di cui al decreto ingiuntivo n. 544/2001 alla e Parte_5 quella di cui al decreto ingiuntivo n. 543/2001 alla Parte_4
Con riguardo alla posizione debitoria di il CTU, partendo dal credito Parte_4 originario rideterminato dalla sentenza n. 2995/2012 di revoca del decreto ingiuntivo n.
543/2001 ha per la sola quota di capitale residuata di volta in volta applicato gli interessi moratori al 22 % riconducendoli al tasso soglia usura in caso di superamento con decorrenza dalla chiusura del conto, ovvero il 02.03.2011 (cfr. CTU pag. 7,8 e 9).
Nello specifico, il CTU adoperando detto metodo di calcolo ha accertato che: “Orbene, avendo la signora pagato € 474,29 mensili a far data da maggio 2002 fino ad agosto 2011, come da _2 mandati di pagamento della Regione Calabria-Azienda ospedaliera Mater Domini allegati in atti da parte attrice, per un importo complessivo di € 52.848,73 è possibile determinare le somme dovute alla data del
21.11.2023 come di seguito meglio rappresentate: credito complessivo originale € 26.177,11, nuovo capitale aggiunto €. 0,00, interessi totali maturati € 37.609,94, Rivalutazione totale maturata (dal 02.03.2001 al
21.11.2023) € 0,00 interessi e rivalutazione totale €. 37.609,94, anticipi versati (da dedurre) €. –
52.848,32 a saldo totale residuano al 21.11.2023 €. 10.983,73 di cui Capitale = 3.438,00 -- Accessori
= 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 7.500,72. Sulla base della documentazione in atti, la scrivente CTU ritiene che le somme dovute da parte attrice alla relativamente al decreto Parte_6 ingiuntivo n. 543/01 ammontano in complessivi € 10.938,73, di cui € 3.438,00 per sorta capitale ed €
7 7.500,72 per sorte interessi calcolati alla data della presente relazione al tasso convenzionale fisso al 22% come da sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2955/12. (cfr. CTU pagg. 8 e 9).
Al contrario, sono da ritenere infondate le osservazioni sollevate dagli attori sulla non dovutezza degli interessi moratori per le ragioni di seguito precisate.
Gli attori hanno dedotto che la debenza degli interessi moratori decorrerebbe dal momento di effettiva determinazione della somma dovuta, accertata con sentenza n. 2995/2012 del
Tribunale di Catanzaro, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543/2001 e che avendo pagato tutto quanto dovuto entro il mese di luglio 2011, giusta estinzione della procedura n.
972/2002 avvenuta il 7.7.2011, alcun interesse moratorio fosse dovuto.
Invero, come correttamente affermato dal CTU, premesso che i crediti per i quali sono state trattenute delle somme derivano da due distinti decreti ingiuntivi, nel caso del credito dovuto da non rileva ai fini della applicazione degli interessi moratori che sia Parte_4 intervenuta sentenza di revoca del decreto ingiuntivo con nuova determinazione del credito dovuto, poiché trattasi di credito derivante da obbligazione pecuniaria ovvero da uno scoperto di conto corrente alla chiusura del quale con saldo negativo maturano necessariamente interessi di mora sino al momento dell'effettivo soddisfo.
Infatti, il Ctu seguendo un iter logico giuridico pienamente condiviso da questo giudicante ha accertato che: “Dovendo affrontare, quindi, la questione del debito della sollevata in tale Parte_4 punto delle osservazioni, occorre rimarcare che le somme effettivamente dovute dalla stessa ed in solido dai suoi fideiussori sono pari ad € 52.848,32, giusta nota della Regione Calabria allegata nel fascicolo telematico. In secundis, il fatto che sia intervenuta la sentenza n. 2955/2012 del Tribunale di Catanzaro che abbia stabilito la condanna alla del pagamento della somma di € 26.177,11 non ha generato Parte_4 come conseguenza immediata l'estinzione del debito, poiché sono dovuti anche gli interessi moratori sul saldo derivante da scoperto di conto corrente ai sensi dell'art. 1224 c.c., rubricato “danni nelle obbligazioni pecuniarie”. Tale articolo dispone che: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno… Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. A ciò si aggiunge quanto sancito dall'art. 1194 c.c. comma 1 e 2 che dispone che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
8 Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Se
l'adempimento costituisce acconto, deve essere imputato agli interessi prima che al capitale.
Ebbene, il Ctu ha, sulla base del credito rideterminato in sentenza e dell'importo versato da con trattenuta sullo stipendio, imputato i pagamenti prima agli interessi ai Parte_2 sensi dell'art. 1194 c.c., calcolandoli sulla rata capitale residuata anche alla luce degli scomputi dovuti alle trattenute, per poi imputare le rate trattenute alla quota capitale residuante ancora dovuta dai fideiussori.
Pertanto, il CTU è arrivato alla corretta conclusione che dato l'importo originario dovuto di
€ 26.177,11 e quello versato con trattenute sullo stipendio da parte di alla data Parte_2 dell'8.08.2011, imputando le rate prima agli interessi e poi al capitale residuato, è rimasto un residuo capitale di € 3.438,00 e interessi sino al 21.11.2023 di € 7.500, pervenendo così all'accertamento che l'importo ancora dovuto dagli attori per la posizione di Parte_4
è di € 10.938,00 (cfr. CTU tabelle alle pagine 9 alla 18 della relazione sui chiarimenti).
[...]
Parimenti, infondate sono le osservazioni sollevate dagli attori sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal CTU per la posizione debitoria di per i motivi di seguito Parte_5 descritti.
Dall'esame del compendio probatorio e della CTU è stato possibile accertare: che in data
28.09.2001 è stato notificato decreto ingiuntivo n. 544 del Tribunale di Catanzaro del
28.09.2001 alla in solido con e quali Parte_5 Parte_1 Parte_2 fideiussori della prima, al fine di ottenere il pagamento in favore della Controparte_5
dell'importo di € 18.379,17 oltre interessi e spese relativamente allo scoperto di
[...] conto corrente n. 52/887 e 151197; che il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato con sentenza n. 1532/2001. (cfr. all. nn. 2 e 4 all'atto di citazione).
Il Ctu, pertanto, sulla base della documentazione richiamata, ha individuato il credito originario per € 18.379,17 e dato l'importo versato da per € 15.925,70 con Parte_1 trattenuta sullo stipendio ha provveduto a calcolare sulla sola sorte capitale gli interessi moratori, applicando il tasso prime rate ABI per tempo vigente al 7,875 % al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e dal momento di rimozione della su richiamata rilevazione del tasso, applicando il tasso sostitutivo Euribor ad 1 mese.
Dunque, il CTU ha correttamente concluso che dato l'importo originario dovuto di €
18.379,17 e quello versato con trattenute sullo stipendio da parte di per € Parte_1
9 15.925,68 imputando le rate prima agli interessi e poi al capitale residuato, è rimasto un residuo capitale di € 6.995,11 e interessi sino al 21.11.2023 di € 1.129,07, pervenendo così all'accertamento che l'importo ancora dovuto dagli attori per la posizione di Parte_5
è di € 8.124,18 (cfr. CTU pag. 10 e 11 e CTU integrativa dei chiarimenti tabelle alle
[...] pagine da 21 a 30).
Ciò posto, riguardo all'osservazione posta dagli attori sul computo di € 2.621,84 pagati da quale somma ulteriore e non dovuta rispetto all'importo assegnato dal Parte_1 giudice dell'esecuzione di € 13.303,86 per la posizione derivante dal Parte_5 decreto ingiuntivo n. 544/2001, si ritiene che la stessa sia infondata, poiché a fronte di un saldo debitore accertato dal Ctu anche per la non trova giustificazione Parte_5 alcuna l'imputazione dell'importo di € 2.621,84 per la posizione Parte_4
Infine, riguardo all'eccezione di prescrizione per i crediti derivanti dalla posizione di
[...]
fondata sulla circostanza che la sentenza di rigetto n. 1532/2004 ha confermato il Parte_5 decreto ingiuntivo n. 544/2001 e rigettato l'opposizione e che, pertanto, essendo trascorso oltre un decennio dalla sentenza il diritto di credito degli attori fosse prescritto per mancata interruzione dei termini da parte dell'istituto, va rigettata perché tardiva in quanto proposta con note di trattazione depositate il 26.05.2023.
Passando quindi alle domande di risarcimento del danno avanzate dagli attori, le stesse deve ritenersi siano infondate quale conseguenza del rigetto della domanda di restituzione d'indebito e considerato che la permanenza dell'iscrizione del nominativo di Parte_2 nella Centrale rischi della Banca d'Italia è legittimo per persistenza del debito non ancora estinto per entrambe le posizioni sia per la che per la Parte_4 Parte_5
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta non ravvisandosi alcuna violazione del canone di normale prudenza nel coltivare una domanda prospettando argomentazioni difensive di tenore opposto a quello della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico degli attori.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
(nuova denominazione assunta da già CP_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
Controparte_4
- condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
(nuova denominazione assunta da già in
[...] CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...] le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre CP_4 rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
- pone le spese di CTU, già liquidate in atti a carico degli attori e Parte_1
, in solido fra loro. Parte_2
Catanzaro, lì 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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