Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire un miliardo".
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire un miliardo".