CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 656/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – altre con- troversie in materia di previdenza obbligatoria promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Alessia Zarrillo –
Appellante contro
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Dario Matteo Maugeri – Appellata e appellante incidentale contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 388 del 2.2.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso la car- Controparte_1 tella esattoriale n. 293 2017 00055038 66 relativa alla contribuzione richiesta dalla cassa forense per l'anno 2014 a titolo di contributo soggettivo minimo ex art. 10 l. 576/1980 e contributo di maternità ex art. 5 l. 379/1990.
Il Tribunale, richiamata la normativa di cui agli artt. 17, 18 e 21 della L.
R.G. 656_2022 2
247/2012, rilevava che sebbene la ricorrente fosse stata iscritta all'albo degli avvocati dal 2009, sin dall'11.1.2010, aveva assunto la qualità di funzionaria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, inoltre, era del pa- ri incontestato che la stessa non avesse «mai svolto nell'anno di riferimento l'attività di avvocato, avendo svolto funzioni di lavoratore pubblico a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, dal 2010 e fino (perlomeno) al
2017».
Ad avviso del Tribunale, non era determinante la circostanza che la ricorrente non avesse dato prova di aver chiesto la cancellazione presso l'albo degli avvo- cati, in quanto in forza delle norme richiamate, l'attività lavorativa svolta era causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato e, quindi, la ricorrente non era «conseguentemente tenuta all'iscrizione alla cassa di pre- videnza forense, una volta divenute operative le disposizioni della l. 19 l.
247/2012, posto che ai sensi dell'art. 17 co. 1, lett. e), l. 247 cit., l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18 costituisce uno dei re- quisiti costitutivi per ottenere l'iscrizione all'albo».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 26.7.2022.
Resisteva l'appellato proponendo appello incidentale.
Rimaneva contumace l . Controparte_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato notificato. CP_5
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
, questione non esaminata dal primo giudice, stante l'arresto di Sezioni CP_5
Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la le- gittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compe- ta esclusivamente all'ente impositore.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la «violazione del
R.G. 656_2022 3
combinato disposto di cui agli artt. 17 n. 9 legge n. 247/12 e 6 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12» osservando che, al di fuori dei casi di cancellazione d'ufficio da parte della permane l'obbligo Pt_1 di iscrizione alla nel caso in cui, «come in quello di specie, permanga la Pt_1 iscrizione all'Albo professionale».
Cita, a sostengo del motivo, giurisprudenza di merito.
4. Con il secondo motivo di gravame, impugna la sentenza nel capo relativo alle spese, come conseguenza della richiesta di accoglimento dell'appello.
5. L'appello è infondato.
5.1. Osserva il collegio che la Suprema Corte, con la sentenza 24141/2020, pronunciandosi in tema di restituzione dei contributi versati alla
[...]
, ha stabilito che è «ormai consolidato Parte_2 il principio di diritto secondo cui l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un le- gittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir Parte_1 meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente, di talché al professionista che sia rimasto il- legittimamente iscritto all'Albo spetta la restituzione dei contributi versati, giu- sta la disciplina dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. n. 15109 del 2005)».
Sul punto vale qui richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche la sentenza di questa Corte, nr. 220/2023 – RG 130/2020 che, proprio con riferi- mento alla citata sentenza S.C. nr. 24141/2020, ha rilevato che «In assenza di qualsivoglia specifica censura sull'accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, deve pertanto confermarsi l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale in capo allo […]».
5.2. Invero, reputa ancora il collegio che il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati non abbia efficacia costitutiva ed ex nunc, bensì rico- gnitiva ed ex tunc.
R.G. 656_2022 4
La valutazione del collegio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione;
a proposito della procedura di cancellazione dall'albo di cui all'art. 17 L. n. 247 del 2021 si legge infatti nella pronuncia Cass. Sezioni
Unite 19/11/2021 n. 35463: «queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di os- servare che "la ratio perseguita dal legislatore, è costituita dal corretto eserci- zio della professione forense, cui non si può validamente opporre un termine ultimo di esercizio per effetto di un "legittimo affidamento" del ricorrente. Egli, infatti, non solo deve possedere, in qualsiasi momento in cui risulti iscritto all'Albo, tutti i requisiti necessari, ma ha altresì l'obbligo di attestare annual- mente con certificazione la regolarità dell'iscrizione medesima. Inoltre, i prov- vedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professio- nali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dal- la natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla na- tura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscri- zione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019,
n. 34439)».
5.3. Applicati i suindicati principi al caso in esame si deve rilevare che: a) è in- contestato che l'odierna appellata abbia svolto l'attività lavorativa di funziona- ria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale Lombardia, e poi presso la Dire- zione Provinciale dell di Catania dal 14.5.2010. CP_6
La circostanza, peraltro, è stata anche ribadita nella sentenza emessa dal Tribu- nale di Catania, nr. 3287/2023, passata in giudicato e in tale forma prodotta dall'appellata con le note del 18.6.2025, sentenza che ha richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprio la decisione di primo grado oggetto del presente gravame;
b) di conseguenza, tale circostanza costituiva una condizio-
R.G. 656_2022 5
ne di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, già prima dell'entrata in vigore della L. 247/2012; c) trattandosi di «accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità» (Cass.
24141/2020, cit.), questo prevale sulla mancata cancellazione dall'albo degli avvocati che, avendo mera natura ricognitiva ex tunc, in nessun caso può attri- buire efficacia alla situazione di incompatibilità a far tempo dalla cancellazione dall'albo degli avvocati avendo, di contro, l'effetto di riconoscere, ora per allo- ra, l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ed è destinato a spie- gare, in ordine al contestuale obbligo di iscrizione alla effetti meramente Pt_1 dichiarativi relativamente a tutto il periodo in cui la situazione di incompatibili- tà all'iscrizione all'Albo professionale è stata storicamente sussistente. Effetti che, nel caso in esame, vengono prodotti dall'accertamento del giudice.
6. L'appello incidentale non risulta notificato all'appellante.
In mancanza di notifica va dichiarato improcedibile.
La Cassazione (24742/2017) ha affermato: «Questa Corte ha già precisato
(Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428,
3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enun- ciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udien- za - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichia- rato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesi- mo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione», (cfr. altresì, Cassazione civile sez. III
17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889).
7. Le spese, in considerazione della reciproca soccombenza van- no interamente compensate tra l'appellante e l'appellata.
7.1. L'epoca della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata, giu- stifica invece l'integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio tra l'appellante e . CP_5
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato sia per l'appellante principale che per l'appellante incidentale.
R.G. 656_2022 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e conferma la decisione impugnata;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado tra l'appellante e l'appellata; compensa le spese processuali tra l'appellante e;
CP_5
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione principale e quella inciden- tale tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 656_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 656/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – altre con- troversie in materia di previdenza obbligatoria promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Alessia Zarrillo –
Appellante contro
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Dario Matteo Maugeri – Appellata e appellante incidentale contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 388 del 2.2.2022 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso la car- Controparte_1 tella esattoriale n. 293 2017 00055038 66 relativa alla contribuzione richiesta dalla cassa forense per l'anno 2014 a titolo di contributo soggettivo minimo ex art. 10 l. 576/1980 e contributo di maternità ex art. 5 l. 379/1990.
Il Tribunale, richiamata la normativa di cui agli artt. 17, 18 e 21 della L.
R.G. 656_2022 2
247/2012, rilevava che sebbene la ricorrente fosse stata iscritta all'albo degli avvocati dal 2009, sin dall'11.1.2010, aveva assunto la qualità di funzionaria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, inoltre, era del pa- ri incontestato che la stessa non avesse «mai svolto nell'anno di riferimento l'attività di avvocato, avendo svolto funzioni di lavoratore pubblico a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, dal 2010 e fino (perlomeno) al
2017».
Ad avviso del Tribunale, non era determinante la circostanza che la ricorrente non avesse dato prova di aver chiesto la cancellazione presso l'albo degli avvo- cati, in quanto in forza delle norme richiamate, l'attività lavorativa svolta era causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato e, quindi, la ricorrente non era «conseguentemente tenuta all'iscrizione alla cassa di pre- videnza forense, una volta divenute operative le disposizioni della l. 19 l.
247/2012, posto che ai sensi dell'art. 17 co. 1, lett. e), l. 247 cit., l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18 costituisce uno dei re- quisiti costitutivi per ottenere l'iscrizione all'albo».
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 26.7.2022.
Resisteva l'appellato proponendo appello incidentale.
Rimaneva contumace l . Controparte_4
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di cui l'appello è stato notificato. CP_5
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
, questione non esaminata dal primo giudice, stante l'arresto di Sezioni CP_5
Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la le- gittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compe- ta esclusivamente all'ente impositore.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la «violazione del
R.G. 656_2022 3
combinato disposto di cui agli artt. 17 n. 9 legge n. 247/12 e 6 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12» osservando che, al di fuori dei casi di cancellazione d'ufficio da parte della permane l'obbligo Pt_1 di iscrizione alla nel caso in cui, «come in quello di specie, permanga la Pt_1 iscrizione all'Albo professionale».
Cita, a sostengo del motivo, giurisprudenza di merito.
4. Con il secondo motivo di gravame, impugna la sentenza nel capo relativo alle spese, come conseguenza della richiesta di accoglimento dell'appello.
5. L'appello è infondato.
5.1. Osserva il collegio che la Suprema Corte, con la sentenza 24141/2020, pronunciandosi in tema di restituzione dei contributi versati alla
[...]
, ha stabilito che è «ormai consolidato Parte_2 il principio di diritto secondo cui l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati comporta l'inesistenza di un le- gittimo rapporto previdenziale con la con conseguente venir Parte_1 meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal
Consiglio dell'Ordine competente, di talché al professionista che sia rimasto il- legittimamente iscritto all'Albo spetta la restituzione dei contributi versati, giu- sta la disciplina dell'art. 2033 c.c. (Cass. Civ. n. 15109 del 2005)».
Sul punto vale qui richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche la sentenza di questa Corte, nr. 220/2023 – RG 130/2020 che, proprio con riferi- mento alla citata sentenza S.C. nr. 24141/2020, ha rilevato che «In assenza di qualsivoglia specifica censura sull'accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla causa di incompatibilità con l'esercizio della professione, deve pertanto confermarsi l'inesistenza di un legittimo rapporto previdenziale in capo allo […]».
5.2. Invero, reputa ancora il collegio che il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati non abbia efficacia costitutiva ed ex nunc, bensì rico- gnitiva ed ex tunc.
R.G. 656_2022 4
La valutazione del collegio trova conforto nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione;
a proposito della procedura di cancellazione dall'albo di cui all'art. 17 L. n. 247 del 2021 si legge infatti nella pronuncia Cass. Sezioni
Unite 19/11/2021 n. 35463: «queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di os- servare che "la ratio perseguita dal legislatore, è costituita dal corretto eserci- zio della professione forense, cui non si può validamente opporre un termine ultimo di esercizio per effetto di un "legittimo affidamento" del ricorrente. Egli, infatti, non solo deve possedere, in qualsiasi momento in cui risulti iscritto all'Albo, tutti i requisiti necessari, ma ha altresì l'obbligo di attestare annual- mente con certificazione la regolarità dell'iscrizione medesima. Inoltre, i prov- vedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professio- nali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che, nei casi come quello di specie (iscrizione all'Albo degli Avvocati), si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dal- la natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla na- tura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscri- zione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019,
n. 34439)».
5.3. Applicati i suindicati principi al caso in esame si deve rilevare che: a) è in- contestato che l'odierna appellata abbia svolto l'attività lavorativa di funziona- ria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale Lombardia, e poi presso la Dire- zione Provinciale dell di Catania dal 14.5.2010. CP_6
La circostanza, peraltro, è stata anche ribadita nella sentenza emessa dal Tribu- nale di Catania, nr. 3287/2023, passata in giudicato e in tale forma prodotta dall'appellata con le note del 18.6.2025, sentenza che ha richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprio la decisione di primo grado oggetto del presente gravame;
b) di conseguenza, tale circostanza costituiva una condizio-
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ne di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, già prima dell'entrata in vigore della L. 247/2012; c) trattandosi di «accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità» (Cass.
24141/2020, cit.), questo prevale sulla mancata cancellazione dall'albo degli avvocati che, avendo mera natura ricognitiva ex tunc, in nessun caso può attri- buire efficacia alla situazione di incompatibilità a far tempo dalla cancellazione dall'albo degli avvocati avendo, di contro, l'effetto di riconoscere, ora per allo- ra, l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ed è destinato a spie- gare, in ordine al contestuale obbligo di iscrizione alla effetti meramente Pt_1 dichiarativi relativamente a tutto il periodo in cui la situazione di incompatibili- tà all'iscrizione all'Albo professionale è stata storicamente sussistente. Effetti che, nel caso in esame, vengono prodotti dall'accertamento del giudice.
6. L'appello incidentale non risulta notificato all'appellante.
In mancanza di notifica va dichiarato improcedibile.
La Cassazione (24742/2017) ha affermato: «Questa Corte ha già precisato
(Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428,
3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del 2008) a seguito del principio enun- ciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udien- za - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichia- rato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesi- mo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione», (cfr. altresì, Cassazione civile sez. III
17.2.2023 n. 5166, Cassazione civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889).
7. Le spese, in considerazione della reciproca soccombenza van- no interamente compensate tra l'appellante e l'appellata.
7.1. L'epoca della pronuncia della Corte di Cassazione sopra menzionata, giu- stifica invece l'integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio tra l'appellante e . CP_5
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato sia per l'appellante principale che per l'appellante incidentale.
R.G. 656_2022 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e conferma la decisione impugnata;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado tra l'appellante e l'appellata; compensa le spese processuali tra l'appellante e;
CP_5
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione principale e quella inciden- tale tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 656_2022