TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 03/10/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2657/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente - OGGETTO: indebito-malattia. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25/07/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Vittoria Soc. Coop. Agricola per l'anno 2013, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati al ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 21.09.2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 08/01/2014 al 27/01/2014 sono stati pagati €. 344,40 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 923103 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/09/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 03/02/2014 al 12/02/2014 sono stati pagati €. 172,20 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 923104 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/09/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 09/05/2014 al 28/05/2014 sono stati pagati €. 430,43 in più sulla sua prestazione di ALATTIA E MATERNITA' cat. IMM Per_1
n. 933037 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso i predetti provvedimenti, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1 contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato. Occorre osservare che l è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad CP_1 oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l' chiede la restituzione CP_1 di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10). Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di malattia. L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato. Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto, la sola stampa del prospetto di pagamento, non CP_ appare sufficiente, a dimostrare la ricezione delle somme cui l' chiede la restituzione. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati del 21/09/2020, con CP_ il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente n.3 provvedimenti di indebito per indennità di CP_ malattia, anno 2014, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
CP_
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro 900,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina. La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 03/10/2025 Il Giudice on. Antonino Casdia
nato a [...] il [...] e residente a [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente - OGGETTO: indebito-malattia. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25/07/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Vittoria Soc. Coop. Agricola per l'anno 2013, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati al ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 21.09.2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 08/01/2014 al 27/01/2014 sono stati pagati €. 344,40 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 923103 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/09/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 03/02/2014 al 12/02/2014 sono stati pagati €. 172,20 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 923104 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che l' con provvedimento del 21/09/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 09/05/2014 al 28/05/2014 sono stati pagati €. 430,43 in più sulla sua prestazione di ALATTIA E MATERNITA' cat. IMM Per_1
n. 933037 , per i seguenti motivi: “l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2013”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso i predetti provvedimenti, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Contestava le pretese avverse, eccependo di non avere mai percepito le somme cui l' chiede la restituzione, e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1 contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato. Occorre osservare che l è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, avente ad CP_1 oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l' chiede la restituzione CP_1 di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10). Ciò posto, parte ricorrente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di malattia. L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, L' non ha prodotto alcuna prova atta a dimostrare alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, ivi inclusa la prova della ricezione delle somme, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente. I documenti validi per provare il pagamento, possono essere, la ricevuta di versamento, se il pagamento è stato effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario, l'eventuale quietanza, o l'eventuale attestazione di pagamento, in qualsiasi forma effettuato. Dalla documentazione in atti, nulla risulta prodotto, la sola stampa del prospetto di pagamento, non CP_ appare sufficiente, a dimostrare la ricezione delle somme cui l' chiede la restituzione. La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati del 21/09/2020, con CP_ il quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente n.3 provvedimenti di indebito per indennità di CP_ malattia, anno 2014, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
CP_
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, in Euro 900,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina. La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 03/10/2025 Il Giudice on. Antonino Casdia