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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 106/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/01/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. D'AGOSTINO ANNA, e Parte_1
, con gli avv.ti TUSSET ALESSANDRA e ADAMI GIOVANNI Controparte_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/10/1999 a FELTRE (BL).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
24/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 22/10/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 106/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/10/1999 da (C.F. Parte_1
), n. a CONEGLIANO (TTV) il02/11/1969, e C.F._1 CP_1
(C.F. ), n. a TRIESTE (TS) il 06/02/1969,
[...] C.F._2
e trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FELTRE (BL) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: 1.
[residenza]
le parti continueranno a vivere separate, libera ciascuna di fissare la propria residenza;
2.
[mantenimento dei figli maggiorenni ed Anna] Per_1
i figli ed conserveranno la loro Persona_2 Persona_3
residenza presso la casa familiare;
la madre continuerà a farsi carico integralmente delle spese straordinarie dei figli ed Per_1
Anna, da individuarsi secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Treviso, concordate direttamente con loro, sino alla loro autosufficienza economica;
3.
[assegnazione della casa coniugale]
confermarsi a favore della signora Parte_1
l'assegnazione del compendio immobiliare già destinato a casa coniugale sito Treviso, Via Daniele Manin 61;
4.
[statuizioni economiche]
quale liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 7 attuale formulazione (ovverosia il vecchio comma 8 prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), Legge 898/1970 e nell'ottica di riequilibrio degli assetti conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a definizione di ogni questione economica attinente e/o derivante dal rapporto di coniugio, nonché di ogni eventuale diritto in qualunque modo connesso al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e/o di quello comune, le parti pattuiscono, concordemente e con reciproca soddisfazione, a saldo e stralcio di ogni diversa pretesa, quanto segue:
(A)
la signora riconosce a favore del signor Parte_1
l'importo complessivo di € 2.400.000,00 (= Euro Controparte_1
duemilioniquattrocentomila/00).
Tale somma - ovverosia l'importo di euro 2.400.000,00 - verrà
accreditata dalla signora a favore del Parte_1
signor a mezzo bonifico bancario, sul conto Controparte_1
corrente intestato quest'ultimo, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio che accolga le condizioni economiche di cui al presente atto.
Le parti espressamente convengono e danno atto che la documentazione bancaria costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento della liquidazione una tantum dell'assegno divorzile concordato;
(B)
la signora si obbliga a cedere e Parte_1
trasferire in capo al signor , il quale si obbliga Controparte_1
ad accettare, per le causali di cui in premessa al presente punto
4) nei termini e modi specificati di seguito, i beni immobili di proprietà della stessa così identificati:
presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Assisi a) Foglio 23, Particella 604, Frazione Porziano, piano T, rendita €
98,33, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 28 mq;
b) Foglio 23, Particella 605, Subalterno 2, Frazione Porziano, piano
T, rendita € 277,44, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 2,
consistenza 79 mq, superficie totale 104 mq;
c) Foglio 23, Particella 605, Subalterno 3, Frazione Porziano, piano
T, rendita € 277,44, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2,
consistenza 91 mq, superficie totale 103 mq;
presso il Catasto dei Terreni del Comune di Assisi
d) Foglio 24, Particella 106, redditi dominicale € 1,21 ed agrario
€ 1,88, superficie 520 mq, seminativo classe 5;
e) Foglio 24, Particella 107, redditi dominicale € 0,79 ed agrario
€ 1,23, superficie 340 mq, seminativo classe 5;
f) Foglio 24, Particella 124, redditi dominicale € 2,03 ed agrario
€ 1,27, superficie totale 460 mq, divisa in due porzioni: porzione
AA, superficie 260 mq, pascolo cespugliato classe 2; porzione AB,
superficie 200 mq, seminativo irriguo classe U;
g) Foglio 24, Particella 375, redditi dominicale € 16,14 ed agrario
€ 10,49, superficie 625 mq, funghicoltura classe U;
h) Foglio 23, Particella 618, redditi dominicale € 1,94 ed agrario
€ 1,26, superficie 75 mq, funghicoltura classe U;
i) Foglio 23, Particella 620, redditi dominicale € 80,70 ed agrario
€ 52,45, superficie 3.125 mq, funghicoltura classe U;
j) Foglio 24, Particella 58, redditi dominicale € 39,77 ed agrario
€ 25,85, superficie 1.540 mq, funghicoltura classe U;
k) Foglio 23, Particella 46, redditi dominicale € 276,04 ed agrario
€ 178,82, superficie totale 12.930 mq, divisa in due porzioni:
porzione AA, superficie 10.625 mq, funghicoltura classe U;
porzione
AB, superficie 2.305 mq, bosco misto classe 2;
l) Foglio 23, Particella 176, redditi dominicale € 2,42 ed agrario
€ 1,09, superficie 1.170 mq, uliveto classe 3;
m) Foglio 24, Particella 54, redditi dominicale € 422,72 ed agrario
€ 274,77, superficie 16.370 mq, funghicoltura classe U;
n) Foglio 24, Particella 59, redditi dominicale € 30,49 ed agrario € 19,32,
superficie totale 2.810 mq, divisa in due porzioni: porzione AA, superficie
1.120 mq, funghicoltura classe U;
porzione AB, superficie 1.690 mq, bosco misto classe 1;
o) Foglio 23, Particella 266, redditi dominicale € 0,03 ed agrario € 0,04,
superficie 10 mq, seminativo classe 4;
p) Foglio 23, Particella 673, redditi dominicale € 265,59 ed agrario €
173,30, superficie totale 10.563 mq, divisa in due porzioni: porzione AA,
superficie 10.247 mq, funghicoltura classe U;
porzione AB, superficie 316
mq, seminativo classe 4;
q) Foglio 23, Particella 674, redditi dominicale € 11,62 ed agrario € 7,43,
superficie totale 1.372 mq, divisa in due porzioni: porzione AA, superficie
231 mq, seminativo classe 4; porzione AB, superficie 1.141 mq, seminativo irriguo classe U;
r) Foglio 23, Particella 675, redditi dominicale € 371,08 ed agrario €
241,33, superficie totale 14.423 mq, divisa in due porzioni: porzione AA,
superficie 14.363 mq, funghicoltura classe U;
porzione AB, superficie 60
mq, seminativo classe 4;
s) Foglio 23, Particella 676, redditi dominicale € 0,27 ed agrario € 0,36,
superficie 87 mq, seminativo classe 4; (C)
la signora si obbliga altresì a cedere e Parte_1
trasferire al signor il quale si obbliga ad Controparte_1
accettare, la propria quota di partecipazione nella società semplice
RI.DA. s.s. e quindi nella relativa azienda.
Le suddette cessioni di cui ai punti sub 4. Lett. B) e C) avverranno senza alcuna corresponsione di prezzo e dovranno essere formalizzate avanti al notaio di Treviso (o ad altro notaio scelto dalla Per_4
cedente) entro 60 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con spese notarili a carico della signora
. Parte_1
Le parti chiedono che agli effetti fiscali tali operazioni, essendo funzionali al raggiungimento del presente accordo divorzile, vengano dichiarate esenti da ogni imposta e/o tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 Legge 09.03.1987 n. 74 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999;
5.
[clausola finale]
le parti danno atto che con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui al presente accordo dovrà ritenersi risolta ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima della data di sottoscrizione del ricorso congiunto depositato in data 08.01.2025,
di tal che non avranno pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo. La signora ed il signor Parte_1 Controparte_1
rinunciano, a decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ad ogni pretesa, azione, richiesta restitutoria e risarcitoria nei reciproci confronti per quanto verificatosi prima della data di sottoscrizione del ricorso depositato l'08.01.2025;
6.
[spese della procedura]
le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge
professionale.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FELTRE (BL) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Susanna Menegazzi