Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 680
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vizio di forma, non esaminando il merito della prescrizione.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'atto presupposto e difetto di motivazione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vizio di forma, non esaminando il merito della mancata notifica e del difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per vizio di forma, non esaminando la questione di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 680
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 680
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo