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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 680/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6932/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020045787000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020045787000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 03/10/2024 e depositato il 02/11/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in oggetto, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'Ente impositore Regione Calabria, recante un debito complessivo di € 570,46. Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per l'annualità 2019, assumendo il decorso del termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982 prima della notifica della cartella,. In via subordinata, eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e il difetto di motivazione per l'annualità 2021. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione, ritenute di esclusiva competenza dell'Ente Impositore,, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando le avverse deduzioni, producendo copia dell'avviso di accertamento n. 4168812 relativo all'anno 2019 e sostenendo la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti del fascicolo telematico, rileva preliminarmente ed in via assorbente una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Dall'analisi del file depositato dal ricorrente denominato "ricorso notificato-signed.pdf", emerge che l'atto introduttivo del giudizio non è stato redatto in formato "nativo digitale", bensì risulta essere una copia per immagine (scansione) di un documento analogico (cartaceo), recante firme autografe successivamente scansionate, sul quale è stata apposta una firma digitale.
La normativa vigente in materia di Processo Tributario Telematico (PTT), e specificamente l'art. 10 del
Decreto Ministeriale 4 agosto 2015 (Regole tecniche del processo tributario telematico), prescrive che gli atti processuali delle parti devono essere depositati in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, privi di elementi attivi, ottenuti dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (c.d. "nativo digitale").
Nel caso di specie, il ricorso depositato non rispetta i requisiti tecnici sostanziali imposti dalla legge per la validità degli atti processuali telematici. La presentazione di un atto sotto forma di scansione di un documento cartaceo impedisce le funzionalità di ricerca e selezione del testo, violando le specifiche tecniche essenziali previste per la formazione degli atti digitali nel processo tributario. Tale vizio non costituisce una mera irregolarità formale, ma inficia l'atto stesso, rendendolo inidoneo a raggiungere lo scopo per il quale è previsto nel sistema del processo telematico, che impone la creazione dell'originale informatico e non la digitalizzazione di una copia analogica.
L'inosservanza delle regole tecniche sulla formazione dell'atto nativo digitale comporta, pertanto,
l'inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni inderogabili in materia di forma degli atti processuali telematici.
Tenuto conto della natura processuale della decisione e delle questioni trattate, che non hanno comportato un esame del merito della pretesa tributaria, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6932/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020045787000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020045787000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 03/10/2024 e depositato il 02/11/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in oggetto, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'Ente impositore Regione Calabria, recante un debito complessivo di € 570,46. Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per l'annualità 2019, assumendo il decorso del termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982 prima della notifica della cartella,. In via subordinata, eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e il difetto di motivazione per l'annualità 2021. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione, ritenute di esclusiva competenza dell'Ente Impositore,, chiedendo la propria estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando le avverse deduzioni, producendo copia dell'avviso di accertamento n. 4168812 relativo all'anno 2019 e sostenendo la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 20/01/2026, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti del fascicolo telematico, rileva preliminarmente ed in via assorbente una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Dall'analisi del file depositato dal ricorrente denominato "ricorso notificato-signed.pdf", emerge che l'atto introduttivo del giudizio non è stato redatto in formato "nativo digitale", bensì risulta essere una copia per immagine (scansione) di un documento analogico (cartaceo), recante firme autografe successivamente scansionate, sul quale è stata apposta una firma digitale.
La normativa vigente in materia di Processo Tributario Telematico (PTT), e specificamente l'art. 10 del
Decreto Ministeriale 4 agosto 2015 (Regole tecniche del processo tributario telematico), prescrive che gli atti processuali delle parti devono essere depositati in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, privi di elementi attivi, ottenuti dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (c.d. "nativo digitale").
Nel caso di specie, il ricorso depositato non rispetta i requisiti tecnici sostanziali imposti dalla legge per la validità degli atti processuali telematici. La presentazione di un atto sotto forma di scansione di un documento cartaceo impedisce le funzionalità di ricerca e selezione del testo, violando le specifiche tecniche essenziali previste per la formazione degli atti digitali nel processo tributario. Tale vizio non costituisce una mera irregolarità formale, ma inficia l'atto stesso, rendendolo inidoneo a raggiungere lo scopo per il quale è previsto nel sistema del processo telematico, che impone la creazione dell'originale informatico e non la digitalizzazione di una copia analogica.
L'inosservanza delle regole tecniche sulla formazione dell'atto nativo digitale comporta, pertanto,
l'inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni inderogabili in materia di forma degli atti processuali telematici.
Tenuto conto della natura processuale della decisione e delle questioni trattate, che non hanno comportato un esame del merito della pretesa tributaria, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.