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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA R.G.N. 1227/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 02.07.2024, da: Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] a [...] e residente ad A cate
(RG) in via Cavour n. 99,
e da
'(C.F. C.F. 2 1) nato l'[...] a [...] 2
(RG) e residente ad A cate (RG) in C.da Bosco Grande snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leone del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del di
30.10.2024.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad A cate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2003, parte II, serie A, numero 16, e che dall'unione coniugale sono nati i figli
(Comiso, 24.11.2004) e (Ragusa, 20.01.2011);Persona 1 Persona 2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 30.10.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acate in via Cavour n. 99, unitamente ai mobili,
Parte 1 già unica proprietaria, anche arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. Per
3. La figlia resta affidata a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per
4. La figlia resta collocata presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna entro le ore 20;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli, sempre seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi.
5. Il sig. Parte 2 verserà alla signora Pt 1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari a complessivi €. 350, di cui è €. 250
Per per la piccola ed €. 100 per il figlio Per 1 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. I coniugi si obbligano ad assecondare le naturali inclinazioni dei figli e a sostenerne il percorso Per di studi;
come sopra evidenziato, la figlia ha già effettuato la preiscrizione presso l'Istituto
Magistrale di Vittoria;
8. I ricorrenti, che ab initio avevano scelto il regime della separazione dei beni, hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei due beni immobili acquistati durante il matrimonio, autoassegnandosi un immobile ciascuno: al marito la casa di Contrada Bosco Grande, alla moglie la casa di via Cavour 99.
I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti potendo ciascuno di essi provvedere da solo al proprio sostentamento e ciascuno di essi rinuncia espressamente a richiedere l'assegno di mantenimento;
dichiarano, quindi, di aver così definito ogni rapporto economico tra di loro esistente e di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio concordatario ad A cate in data 18.07.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 16;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di A cate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11..2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 02.07.2024, da: Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] a [...] e residente ad A cate
(RG) in via Cavour n. 99,
e da
'(C.F. C.F. 2 1) nato l'[...] a [...] 2
(RG) e residente ad A cate (RG) in C.da Bosco Grande snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leone del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del di
30.10.2024.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad A cate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2003, parte II, serie A, numero 16, e che dall'unione coniugale sono nati i figli
(Comiso, 24.11.2004) e (Ragusa, 20.01.2011);Persona 1 Persona 2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 30.10.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acate in via Cavour n. 99, unitamente ai mobili,
Parte 1 già unica proprietaria, anche arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. Per
3. La figlia resta affidata a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per
4. La figlia resta collocata presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna entro le ore 20;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli, sempre seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi.
5. Il sig. Parte 2 verserà alla signora Pt 1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, pari a complessivi €. 350, di cui è €. 250
Per per la piccola ed €. 100 per il figlio Per 1 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. I coniugi si obbligano ad assecondare le naturali inclinazioni dei figli e a sostenerne il percorso Per di studi;
come sopra evidenziato, la figlia ha già effettuato la preiscrizione presso l'Istituto
Magistrale di Vittoria;
8. I ricorrenti, che ab initio avevano scelto il regime della separazione dei beni, hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei due beni immobili acquistati durante il matrimonio, autoassegnandosi un immobile ciascuno: al marito la casa di Contrada Bosco Grande, alla moglie la casa di via Cavour 99.
I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti potendo ciascuno di essi provvedere da solo al proprio sostentamento e ciascuno di essi rinuncia espressamente a richiedere l'assegno di mantenimento;
dichiarano, quindi, di aver così definito ogni rapporto economico tra di loro esistente e di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio concordatario ad A cate in data 18.07.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2023, parte II, serie A, numero 16;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di A cate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11..2024.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti