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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2092/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0080435 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0080435 del 13 maggio 2023, notificata da parte di SO.G.E.T. S.p.A. in data 13 maggio 2023, avente ad oggetto IMU 2013, Ente Creditore Comune di Catanzaro.
Rilevava preliminarmente il difetto di motivazione dell'atto impugato e l'erroneo calcolo degli importi richiesti in relazione all'immobile dal quale derivava la pretesa contributiva
Il ricorrente eccepiva poi, la decadenza del Comune di Catanzaro del diritto di riscuotere il pagamento dell'IMU per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Sosteneva, poi, che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato inevitabilmente la perdita del diritto del Comune di Catanzaro di pretendere il pagamento dell'IMU 2013 in quanto il credito era da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.
p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiedendo, di conseguenza, la reiezione del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Deduceva che l'avviso di accertamento IMU 2013, dal quale era scaturita l'ingiunzione, era stato notificato in data 02/10/2018, e -divenuto definitivo per mancata impugnazione- e che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata nei termini di legge. La contestazione dell'ingiunzione quindi poteva avvenire solo per vizi propri.
Allegava documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Soget S.p.a. e sosteneva di avere agito correttamente notificando l'ingiunzione di pagamento opposta giacchè la stessa era stata preceduta dall'avviso di accertamento, mai impugnato.
Rilevava che a seguito dell'avviso di accertamento aveva notificato dapprima l'ingiunzione di pagamento n. 30616, agli eredi del sig. Nominativo_2, in data 13 dicembre 2021 e successivamente al sig. Ricorrente_1 la ingiunzione n. 80435, impugnata con il presente ricorso.
Deduceva che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, rendeva inammissibile il ricorso, con particolare riguardo alla censura di decadenza e/o prescrizione non più contestabili, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito della ricezione degli atti prodromici, validamente notificati.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione allegata, il Giudice ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha provato di avere notificato, in data 2 ottobre 2018, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani del ricorrente destinatario, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
A tanto aggiungasi che la Soget, prima della notifica dell'ingiunzione impugnata, ha notificato agli eredi del de cuius l'ingiunzione di pagamento n. 30616, in data 13.12.2021.
L'ingiunzione di pagamento impugnata -anche essa notificata nei termini di legge- emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 279,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T. S.p.a, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 27 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
NA SG
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2092/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0080435 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede del de cuius Nominativo_1, proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0080435 del 13 maggio 2023, notificata da parte di SO.G.E.T. S.p.A. in data 13 maggio 2023, avente ad oggetto IMU 2013, Ente Creditore Comune di Catanzaro.
Rilevava preliminarmente il difetto di motivazione dell'atto impugato e l'erroneo calcolo degli importi richiesti in relazione all'immobile dal quale derivava la pretesa contributiva
Il ricorrente eccepiva poi, la decadenza del Comune di Catanzaro del diritto di riscuotere il pagamento dell'IMU per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Sosteneva, poi, che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato inevitabilmente la perdita del diritto del Comune di Catanzaro di pretendere il pagamento dell'IMU 2013 in quanto il credito era da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.
p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro sostenendo l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e chiedendo, di conseguenza, la reiezione del ricorso, con rifusione delle spese di lite.
Deduceva che l'avviso di accertamento IMU 2013, dal quale era scaturita l'ingiunzione, era stato notificato in data 02/10/2018, e -divenuto definitivo per mancata impugnazione- e che l'ingiunzione di pagamento era stata notificata nei termini di legge. La contestazione dell'ingiunzione quindi poteva avvenire solo per vizi propri.
Allegava documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Soget S.p.a. e sosteneva di avere agito correttamente notificando l'ingiunzione di pagamento opposta giacchè la stessa era stata preceduta dall'avviso di accertamento, mai impugnato.
Rilevava che a seguito dell'avviso di accertamento aveva notificato dapprima l'ingiunzione di pagamento n. 30616, agli eredi del sig. Nominativo_2, in data 13 dicembre 2021 e successivamente al sig. Ricorrente_1 la ingiunzione n. 80435, impugnata con il presente ricorso.
Deduceva che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, rendeva inammissibile il ricorso, con particolare riguardo alla censura di decadenza e/o prescrizione non più contestabili, in quanto dovevano e potevano essere opposti a seguito della ricezione degli atti prodromici, validamente notificati.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione allegata, il Giudice ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha provato di avere notificato, in data 2 ottobre 2018, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani del ricorrente destinatario, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
A tanto aggiungasi che la Soget, prima della notifica dell'ingiunzione impugnata, ha notificato agli eredi del de cuius l'ingiunzione di pagamento n. 30616, in data 13.12.2021.
L'ingiunzione di pagamento impugnata -anche essa notificata nei termini di legge- emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 279,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore della So.Ge.T. S.p.a, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 27 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
NA SG