Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 485
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    Il giudice ritiene infondata l'eccezione poiché l'avviso di accertamento, presupposto dell'ingiunzione, è stato notificato e non impugnato, rendendolo definitivo.

  • Rigettato
    Erroneo calcolo degli importi richiesti

    Il giudice ritiene infondata l'eccezione poiché l'avviso di accertamento, presupposto dell'ingiunzione, è stato notificato e non impugnato, rendendolo definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto di riscuotere il pagamento IMU per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    Il Comune ha provato la notifica dell'avviso di accertamento in data 02/10/2018, entro il termine di prescrizione, e tale atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'ingiunzione di pagamento è stata notificata nei termini di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito IMU per omessa notifica dell'avviso di accertamento

    Il Comune ha provato la notifica dell'avviso di accertamento in data 02/10/2018, entro il termine di prescrizione, e tale atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'ingiunzione di pagamento è stata notificata nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 485
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 485
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo