Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 109/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 27 marzo 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 109/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Ernestina Pollarolo, Francesco Malvicini, Camillo Sacchetto e Paolo Amisano ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Carla Corpino resistente rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura CP_2 dell'Istituto resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , premesso di aver ricevuto il 17.1.2024 l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 001203900004719056000, emessa dall' Controparte_1
, riferita a cartella di pagamento relativa a somme aggiuntive
[...] derivanti da decreto ingiuntivo, ricorre eccependo l'illegittimità dell'intimazione per omessa notificazione dell'atto presupposto (cartella di pagamento), per prescrizione del credito preteso, per violazione dell'art. 25 del
D.Lgs. n. 46 del 1999, e così conclude: «annullare l'intimazione di pagamento
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annullare l'intimazione di pagamento opposta in quanto la cartella di pagamento prodromica alla medesima non è mai stata ritualmente notificata;
annullare l'intimazione di pagamento opposta
n. 00120239004719056000 e la cartella di pagamento ad essa prodromica, in essa contenuta, per intervenuta prescrizione della pretesa da essa portata;
annullare l'intimazione di pagamento opposta e la cartella di pagamento citata, in quanto l' non poteva avvalersi del titolo esecutivo da essi CP_3 portato. Con condanna dell' , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e dell' - Sede di Alessandria, in persona del l.r.p.t. e della CP_2
, alla rifusione delle spese e competenze di causa secondo il CP_4
principio della soccombenza con distrazione delle spese di giudizio a favore dei procuratori antistatari».
Resistono e che concludono per il rigetto del ricorso. CP_2 CP_5
II) Innanzi tutto, deve darsi atto che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione si riferisce a pretesi crediti portati da cartella di pagamento (€
8.685,93) e da avviso di addebito (€ 500,02), oltre ad € 60,63 per spese esecutive, e che il ricorrente muove contestazioni in merito al solo credito derivante dalla cartella di pagamento, con la conseguenza che il credito portato dall'avviso di addebito deve considerarsi pacifico in causa.
III) Vanno esaminate le varie eccezioni svolte dal ricorrente.
III-A) La cartella di pagamento n. 001203900004719056000 è stata regolarmente notificata a secondo la procedura di cui agli Parte_1
artt. 26 DPR n. 602 del 1973 e 60 DPR n. 600 del 1973.
Dagli atti prodotti da risulta che con raccomandata AR n. 67031150111- CP_5
1, contenente nell'avviso di ricevimento il riferimento al numero della cartella di pagamento (001203900004719056000), è stata tentata la notificazione presso il domicilio del ricorrente (via Bartolomeo Sassi n. 68, Valenza), cui è seguito l'invio di ulteriore raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la Casa comunale, deposito effettuato regolarmente, come da attestazione del
2 Funzionario comunale, con puntuale riferimento al numero della cartella
(001203900004719056000).
La regolare notificazione della cartella di pagamento ha determinato l'irretrattabilità del credito e, soprattutto, la decadenza del ricorrente dal poter formulare l'eccezione riferita alla violazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46 del
1999, eccezione che avrebbe dovuto proporre entro 20 giorni Parte_1
dal perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, non certamente nella presente sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.
III-B) In via subordinata il ricorrente eccepisce che il credito portato dalla cartella di pagamento sarebbe prescritto.
Il 5.11.2010 è stato notificato ed effettuato l'avviso di deposito della seconda raccomandata relativa alla notificazione della cartella di pagamento.
Del preavviso di fermo n. 00180201400003635000, datato 16.10.2014, è stata tentata la notificazione mediante raccomandata AR, presso il domicilio del ricorrente (via Bartolomeo Sassi, n. 68, Valenza), mediante primo accesso in data 5.8.2015 e secondo accesso in data 14.8.2015.
Che la raccomandata in oggetto sia riferita al preavviso di fermo risulta dal fatto che nell'avviso di ricevimento, riferito alla busta prodotta, è stampigliato il n.
00180201400003635000.
Risulta, inoltre, sempre mediante il riferimento al n. 00180201400003635000, che è stato effettuato regolare deposito presso la Casa comunale di Valenza in data 24.8.2015 e invio di raccomandata informativa.
La notificazione è corretta, con la conseguenza che ha interrotto, prima del decorso del quinquennio, il termine di prescrizione.
Inoltre, l'intimazione di pagamento n. 00120199000255031000, datata
15.2.2019, è stata correttamente notificata al ricorrente mediante deposito della raccomandata AR in data 5.4.2019 presso la Casa comunale di Valenza e invio di raccomandata informativa, dopo ben due tentativi di accesso presso il domicilio del ricorrente.
3 Pertanto, senza contare i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla normativa in materia di Covid-19, la prescrizione è stata ulteriormente interrotta validamente.
Infine, l'intimazione di pagamento, oggetto del presente procedimento, è stata ritirata dal ricorrente il 17.1.2024 con ulteriore interruzione del corso della prescrizione.
IV) Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Carla Corpino quanto ad CP_5
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' e ad le spese Parte_1 CP_2 CP_5 processuali, che liquida, per ciascun resistente, in € 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 marzo 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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