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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. 178/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 178/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRIANDA GIOVANNI C.F._2
PARTE ATTRICE contro
in persona dell'Amministratore pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SOLETTA GIORGIO P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 13.12.2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 18/01/2022, i coniugi signori e Parte_2 Pt_1
convenivano in giudizio il in Sassari, presso il quale sono
[...] Controparte_2
comproprietari di un appartamento con cantina pertinenziale, al fine di impugnare la delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno assunta in data 21/12/2021 dall'assemblea dei condomini, avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti della gestione straordinaria inerente agli interventi di risanamento del tetto e del lastrico solare con i relativi riparti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2022, si costituiva nel giudizio in epigrafe il pagina 1 di 4 convenuto il quale contestava la sussistenza di qualunque inadempimento da parte CP_1 dell'amministratore rispetto ai propri oneri informativi comunque eccependo l'inidoneità di una tale circostanza a determinare l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea; inoltre, contestava la ricostruzione attorea del dettato dell'art. 1126 c.c. e riconosceva la correttezza delle doglianze di parte attrice relative alla mancata esclusione dal riparto dei millesimi di box e cantinette dichiarandosi disponibile a rinunciare alla quota dovuta dagli attori relativa ai millesimi della cantina.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti;
all'udienza del 13/12/2023 le parti confermavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*
La domanda di annullamento della delibera condominiale impugnata deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Sintetizzando, l'impugnazione di basa sui seguenti rilievi:
(1) violazione dell'art. 1130 bis c.c. e del diritto di informativa del singolo condomino, per aver l'amministratore di condominio deliberatamente rifiutato la consegna di documentazione essenziale ai fini del corretto e consapevole esercizio del diritto di voto in assemblea;
(2) violazione dell'art. 1126 c.c., per aver la delibera escluso il proprietario del lastrico solare (ossia lo stesso amministratore di condominio) dal novero dei condomini compartecipi alla quota di
2/3 delle spese di rifacimento del lastrico stesso, nonché per aver suddiviso le spese di
“amministrazione straordinaria” dovute all'amministratore su base millesimale anziché applicando il medesimo criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
(3) violazione dell'art. 1123 c.c., per aver la delibera conteggiato nella ripartizione i millesimi di box e cantinette che si trovano al di fuori della proiezione del lastrico solare.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ritiene che se è vero il principio generale secondo cui la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare e ottenere, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione riguardante il rendiconto, determina, in quanto incidente sul procedimento formativo delle maggioranze, l'annullabilità della relativa delibera approvativa, nel caso concreto non risulta essersi verificato tale vulnus.
pagina 2 di 4 Ciò lo si desume dal contenuto del verbale di Assemblea del 21.12.2021, ove il sig. non ha Pt_2
eccepito l'irregolarità della convocazione per non aver potuto prendere visione di tutti i documenti relativi al rendiconto chiedendone il differimento, ma è entrato nel merito della discussione relativa al
“rendiconto gestione straordinaria risanamento tetti e lastrici solari”, muovendo una serie di rilievi a supporto del proprio voto negativo all'approvazione, rilievi che mal si conciliano con la lesione al diritto di esprimere il voto in modo consapevole e informato;
del resto, chi presta acquiescenza senza riserva alcuna a che l'argomento sia dibattuto e posto ai voti non può chiedere, in un momento successivo, l'annullamento della delibera.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto l'Assemblea ha fatto corretto governo dei principi desumibili dall'art. 1126 c.c., nel senso che (a) in tema di lastrici solari, l'art. 1126 c.c. allorché pone l'obbligo di partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, a carico di “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, fa riferimento ai condomini che siano anche proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico ed alle quali esso funge da copertura;
(b) quando si fa riferimento a “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve” (onerati dei 2/3 della spesa) va escluso il condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico solare (che è onerato del 1/3 della spesa), come affermato dall'orientamento sull'art. 1126 c.c. di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012, Rv. 624790 – 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1451 del
23/01/2014, Rv. 629972 – 01 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11484 del 10/05/2017, Rv. 644184 – 01, salvo in caso in cui chi ha l'uso esclusivo del terrazzo risulti proprietario di una porzione d'immobile coperta dal lastrico, ed allora in questo caso quest'ultimo contribuirà (pro-quota) anche alla ripartizione dei due terzi (cfr. Cass Sez. 2, 29 gennaio 1974, n. 244; Sez. 2, 16 luglio 1976, n. 2821; Sez. 2, 19 ottobre 1992, n. 11449). A ciò si aggiunga che appare infondata la doglianza relativa alla ripartizione dei costi di “amministrazione straordinaria” (id est, onorari dell'Amministratore), che correttamente non è stata calcolata usando i sopra richiamati criteri di riparto, in quanto l'art. 1126 c.c. è letteralmente applicabile solo relativamente ai costi/spese di riparazioni e ricostruzioni del lastrico e trattandosi di norma derogatoria ai generali criteri di ripartizione disposti dall'art. 1123 c.c. non si può ricorrere ad interpretazione estensiva.
Quanto al terzo motivo, si prende atto della dichiarata volontà del Condominio di rinunciare alla quota dovuta dagli attori relativa ai millesimi della cantina, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sul punto e invita le parti al conteggio di tale quota.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in applicazione delle tabelle vigenti DM 147/2022, valore della causa da 5.000,00 a 26.000, valori medi eccetto la fase istruttoria con valori minimi); la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza di cui al punto (3) non produce alcun effetto sul riparto delle spese di lite in quanto la quota risultante dall'esonero conseguente si presume assolutamente risibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di nullità / annullabilità della delibera dell'assemblea del 21/12/2021 adottata dal relativamente al punto 2 (due) all'ordine del Parte_3
giorno avente ad oggetto “esame ed eventuale approvazione bilancio rendiconto gestione straordinaria risanamento tetti e lastrici solari scale A/B e relativo saldo da corrispondere all' ”; Parte_4
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1123 c.c., per aver la delibera conteggiato nella ripartizione i millesimi di box e cantinette che si trovano al di fuori della proiezione del lastrico solare, e invita le parti al conteggio di tale quota;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, l'11.03.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 178/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRIANDA GIOVANNI C.F._2
PARTE ATTRICE contro
in persona dell'Amministratore pro tempore (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SOLETTA GIORGIO P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 13.12.2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 18/01/2022, i coniugi signori e Parte_2 Pt_1
convenivano in giudizio il in Sassari, presso il quale sono
[...] Controparte_2
comproprietari di un appartamento con cantina pertinenziale, al fine di impugnare la delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno assunta in data 21/12/2021 dall'assemblea dei condomini, avente ad oggetto l'approvazione dei rendiconti della gestione straordinaria inerente agli interventi di risanamento del tetto e del lastrico solare con i relativi riparti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.05.2022, si costituiva nel giudizio in epigrafe il pagina 1 di 4 convenuto il quale contestava la sussistenza di qualunque inadempimento da parte CP_1 dell'amministratore rispetto ai propri oneri informativi comunque eccependo l'inidoneità di una tale circostanza a determinare l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea; inoltre, contestava la ricostruzione attorea del dettato dell'art. 1126 c.c. e riconosceva la correttezza delle doglianze di parte attrice relative alla mancata esclusione dal riparto dei millesimi di box e cantinette dichiarandosi disponibile a rinunciare alla quota dovuta dagli attori relativa ai millesimi della cantina.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti;
all'udienza del 13/12/2023 le parti confermavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*
La domanda di annullamento della delibera condominiale impugnata deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Sintetizzando, l'impugnazione di basa sui seguenti rilievi:
(1) violazione dell'art. 1130 bis c.c. e del diritto di informativa del singolo condomino, per aver l'amministratore di condominio deliberatamente rifiutato la consegna di documentazione essenziale ai fini del corretto e consapevole esercizio del diritto di voto in assemblea;
(2) violazione dell'art. 1126 c.c., per aver la delibera escluso il proprietario del lastrico solare (ossia lo stesso amministratore di condominio) dal novero dei condomini compartecipi alla quota di
2/3 delle spese di rifacimento del lastrico stesso, nonché per aver suddiviso le spese di
“amministrazione straordinaria” dovute all'amministratore su base millesimale anziché applicando il medesimo criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
(3) violazione dell'art. 1123 c.c., per aver la delibera conteggiato nella ripartizione i millesimi di box e cantinette che si trovano al di fuori della proiezione del lastrico solare.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ritiene che se è vero il principio generale secondo cui la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare e ottenere, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione riguardante il rendiconto, determina, in quanto incidente sul procedimento formativo delle maggioranze, l'annullabilità della relativa delibera approvativa, nel caso concreto non risulta essersi verificato tale vulnus.
pagina 2 di 4 Ciò lo si desume dal contenuto del verbale di Assemblea del 21.12.2021, ove il sig. non ha Pt_2
eccepito l'irregolarità della convocazione per non aver potuto prendere visione di tutti i documenti relativi al rendiconto chiedendone il differimento, ma è entrato nel merito della discussione relativa al
“rendiconto gestione straordinaria risanamento tetti e lastrici solari”, muovendo una serie di rilievi a supporto del proprio voto negativo all'approvazione, rilievi che mal si conciliano con la lesione al diritto di esprimere il voto in modo consapevole e informato;
del resto, chi presta acquiescenza senza riserva alcuna a che l'argomento sia dibattuto e posto ai voti non può chiedere, in un momento successivo, l'annullamento della delibera.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto l'Assemblea ha fatto corretto governo dei principi desumibili dall'art. 1126 c.c., nel senso che (a) in tema di lastrici solari, l'art. 1126 c.c. allorché pone l'obbligo di partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, a carico di “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, fa riferimento ai condomini che siano anche proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico ed alle quali esso funge da copertura;
(b) quando si fa riferimento a “tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve” (onerati dei 2/3 della spesa) va escluso il condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico solare (che è onerato del 1/3 della spesa), come affermato dall'orientamento sull'art. 1126 c.c. di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 16583 del 28/09/2012, Rv. 624790 – 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1451 del
23/01/2014, Rv. 629972 – 01 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11484 del 10/05/2017, Rv. 644184 – 01, salvo in caso in cui chi ha l'uso esclusivo del terrazzo risulti proprietario di una porzione d'immobile coperta dal lastrico, ed allora in questo caso quest'ultimo contribuirà (pro-quota) anche alla ripartizione dei due terzi (cfr. Cass Sez. 2, 29 gennaio 1974, n. 244; Sez. 2, 16 luglio 1976, n. 2821; Sez. 2, 19 ottobre 1992, n. 11449). A ciò si aggiunga che appare infondata la doglianza relativa alla ripartizione dei costi di “amministrazione straordinaria” (id est, onorari dell'Amministratore), che correttamente non è stata calcolata usando i sopra richiamati criteri di riparto, in quanto l'art. 1126 c.c. è letteralmente applicabile solo relativamente ai costi/spese di riparazioni e ricostruzioni del lastrico e trattandosi di norma derogatoria ai generali criteri di ripartizione disposti dall'art. 1123 c.c. non si può ricorrere ad interpretazione estensiva.
Quanto al terzo motivo, si prende atto della dichiarata volontà del Condominio di rinunciare alla quota dovuta dagli attori relativa ai millesimi della cantina, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere sul punto e invita le parti al conteggio di tale quota.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in applicazione delle tabelle vigenti DM 147/2022, valore della causa da 5.000,00 a 26.000, valori medi eccetto la fase istruttoria con valori minimi); la dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza di cui al punto (3) non produce alcun effetto sul riparto delle spese di lite in quanto la quota risultante dall'esonero conseguente si presume assolutamente risibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di nullità / annullabilità della delibera dell'assemblea del 21/12/2021 adottata dal relativamente al punto 2 (due) all'ordine del Parte_3
giorno avente ad oggetto “esame ed eventuale approvazione bilancio rendiconto gestione straordinaria risanamento tetti e lastrici solari scale A/B e relativo saldo da corrispondere all' ”; Parte_4
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla contestata violazione dell'art. 1123 c.c., per aver la delibera conteggiato nella ripartizione i millesimi di box e cantinette che si trovano al di fuori della proiezione del lastrico solare, e invita le parti al conteggio di tale quota;
- condanna la parte attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.
Sassari, l'11.03.2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4