Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
15.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2170/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carla Vita Parte_2 C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Savona
RESISTENTE
OGGETTO: merito AT.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò premesso, in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal
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CTU.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
L'istante con il ricorso per AT ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione in favore di dell'indennità di accompagnamento e riconoscersi lo stato di handicap Parte_2 grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa del
23.12.2021.
Il CTU nominato in sede di AT, nella propria relazione peritale, ha acclarato la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dal 30.01.2024 (data della visita peritale).
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza invece per entrambi i requisiti dalla data del 02.05.2022.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, sussistono i requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, a far data dal 2.5.2022.
Per quanto riguarda la domanda di condanna dell' all'erogazione delle prestazioni CP_1
economiche, si osserva quanto segue.
In primo luogo deve ritenersi che il presente giudizio di merito sia un mero gravame dell'accertamento delle condizioni sanitarie effettuato nel procedimento per AT (finalizzato esclusivamente al riesame della CTU espletata in sede di AT), giudizio che si conclude con una sentenza di mero accertamento di una frazione del diritto, che integra la domanda amministrativa, la quale potrà essere accolta dall'Ente previdenziale previa verifica degli altri requisiti socio- economici.
In altri termini, nel presente procedimento il Tribunale potrà accertare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario, ma non anche la sussistenza dei requisiti socio-economici, che sarà rimessa all' . CP_1
2 Tale tesi (condivisa dal Giudicante) – fondata sulla lettera della legge, nella parte in cui si limita a prescrivere l'allegazione di specifici motivi di contestazione della CTU espletata in sede di AT – ha trovato un solido argomento di supporto nella previsione di inappellabilità della sentenza, che sembra presupporre una ontologica diversità tra il processo in esame (limitato appunto al solo accertamento del requisito sanitario) ed il normale processo instaurato per il riconoscimento della prestazione previdenziale, che sarebbe sempre proponibile qualora, accertato dal Tribunale il requisito sanitario, vi sia contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Invero, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “…il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e
CP_ sul conseguente obbligo dell' di erogarla. Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro
120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità…” (cfr. Cass. n. 6085/2014).
Dall'impostazione di cui sopra discende l'inammissibilità della domanda di condanna dell' CP_1 all'erogazione delle prestazioni economiche.
Le spese processuali seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo
(con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carla Vita), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
3 I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara che sussistono in capo a i requisiti sanitari previsti dalla legge per la Parte_2 concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché accerta lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, a far data per entrambi i requisiti dal 2.5.2022;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna dell' all'erogazione delle prestazioni CP_1
economiche;
3) condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese CP_1
sostenute da parte ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carla Vita), che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) pone i costi delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 20.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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