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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1910/2023 R.G.A.C.
FRA
LA MANTIA NATO AD AGRIGENTO IL Pt_1
07/12/68 – CE LI NA AD AGRIGENTO IL
17/09/73
rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Termine
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DEL SUO
[...]
AMMINISTRATORE PRO TEMPORE
[...]
CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Alfonso Tuttolomondo
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
convenivano in giudizio il
[...] Controparte_1
corrente in in persona del
[...] CP_1
suo Amministratore. Assumevano gli attori d'essere proprietari di unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale evocato in giudizio tramite il suo amministratore deducendo a sostegno dell'azione oggi intrapresa svariati motivi di contestazione alle deliberazioni adottate nel corso della riunione assembleare del 09/03/2023 che doveva quindi ritenersi priva di giuridica validità. Concludevano pertanto instando al fine di sentirne dichiarare la nullità. Il Controparte_1
costituitosi in giudizio con comparsa
[...]
responsiva del 12/10/2023 contestava in toto il gravame proposto eccependo la totale infondatezza delle avverse pretese delle quali chiedeva ovviamente il rigetto.
Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta decisione all'udienza del 18/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono state respinte. Va al riguardo osservato infatti come al momento della proposizione della controversia che ci occupa avverso la delibera condominiale in contestazione gli attori fossero decaduti
2 dal diritto a poter fare ciò e tale affermazione appare confortata dal contenuto dell'art. 1137 c.c. laddove la norma in attenzione statuisce che “contro le deliberazioni dell'assemblea condominiale contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria entro trenta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Piace al riguardo osservare come tale fattispecie ricomprenda le delibere annullabili e non già quelle nulle che giova ricordare sono quelle che o sono prive degli elementi essenziali o affette da vizi attinenti alla regolarità
della costituzione dell'assemblea o risultano invalide perché prese con maggioranza inferiore a quella voluta dalla legge o sono comunque invalide in relazione all'oggetto. Le deliberazioni in avversione invece appaiono rientrare senz'altro nel novero di quelle annullabili in quanto asseritamente da parte attrice affette da vizi formali cioè prese in violazione di prescrizioni legali convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea ovvero in quanto affette da eccesso di potere. Di tal natura sono pertanto apparse le delibere in argomento le quali a dire dell'attori erano state prese in
3 palese violazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c. Piace
peraltro ricordare come l'art. 1135 n. 2 e 3 riconosca esplicitamente all'assemblea condominiale il potere di deliberare in tal materia e da ciò ne deriva che in ordine alle delibere assembleari che ripartiscano tra i condomini il carico delle spese suddette in asserita violazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1123 e 1124 la proponibilità
dell'impugnazione è condizionata al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni (decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti) stabilito dall'art. 1137.
Dubbio alcuno pertanto può nutrirsi in riguardo alla tardività dell'azione intrapresa dagli attori così come agevolmente appare emergere da un rapido raffronto tra la data della delibera impugnata e quella di instaurazione della controversia che ci occupa. Alla luce delle considerazioni appena espresse gli attori devono dichiararsi decaduti dal diritto di poter impugnare la deliberazione condominiale del 09/03/2023 essendo decorso il termine di proposizione dell'impugnazione a sensi dell'art. 1137 in quanto l'azione intrapresa da questi ultimi è apparsa afflitta dal limite decadenziale previsto dal disposto suddetto. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara gli attori decaduti ex art. 1137 c.c. dal diritto a poter impugnare la delibera condominiale oggetto di lite;
condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
e spese generali.
AGRIGENTO 08/01/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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