Articolo 3 della Legge 25 ottobre 1960, n. 1210
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13 novembre 1960
Art. 3.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1960-61, in lire 35.500.000.000.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960